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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Portello n.1/5 sc. B, presso lo studio dell'Avv. Roberta Rolla (C.F.: ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 forza di mandato in calce al ricorso in appello
Appellante
Nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.7.1938, elettivamente domiciliata in Genova, via Domenico Fiasella 6/19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Varsi ) e Riccardo C.F._4
Bernardini ( ), che la rappresentano e difendono come da C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
e con passaggio degli atti al PG in data 13.6.2025. -avverso - la sentenza n. 2678/2024 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 27.9.2024, pubblicata il 21.10.2024 e notificata a mezzo PEC in data 14.2.2025
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, In riforma della sentenza n. 2678/2024 del Tribunale di Genova, quarta sezione civile, nella causa iscritta al R.G.N. 7424/2023 pronunciata in data 27.9.2024, depositata in cancelleria in data 21.10.2024 e notificata in data 14.2.2025: In via pregiudiziale: dichiarare la tardività della costituzione di parte appellata con tutte le relative conseguenze di legge. In via principale, revocare l'assegno divorzile da corrispondere alla SI.ra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
21/07/1938, per la modifica delle condizioni familiari, patrimoniali, economiche e fisiche dell'odierno ricorrente, rispetto a quando era stato concordato in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data dell'instaurazione della relazione della resistente con il SI. e, in ogni caso dalla data del 29.7.1999 o, in subordine CP_2 dalla instaurazione nanti il Tribunale di Genova del Giudizio di primo grado, RG 7424/2023; all'udienza del 19.6.2024 infatti parte ricorrente ribadiva la richiesta
“anche la restituzione delle somme indebitamente versate dalla convivenza more uxorio in poi” da parte della SI.ra . In via Controparte_1 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, ridurre ulteriormente l'assegno divorzile, già ridotto ad Euro 235 dalla sentenza impugnata, n. 2678/2024 del Tribunale Civile di Genova, in considerazione delle ragioni sopra esposte. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, fase inibitoria compresa, oltre spese generali (al 15%) ed accessori di legge”
Per la parte appellata:
"piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'interposto gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di procedura sia della fase inibitoria sia della presente fase di merito.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 17.10.2023, il SI chiedeva al Tribunale Civile di Pt_1
Genova la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico a favore dell'ex moglie SIa . Controparte_1
A fondamento della propria domanda allegava che:
- in data 14/07/1977 il SI e la SIa contraevano Pt_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, dal quale non nascevano figli;
- con sentenza n. 357/2000 il Tribunale di Genova, in data 5.4.2000 dichiarava lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo come da soluzione concorde delle parti, tra cui il riconoscimento di un assegno divorzile di lire 500.000 a favore della moglie (oggi il SI corrisponde euro 309,00). Pt_1
- le condizioni economiche del ricorrente erano cambiate. In particolare: l'omonima impresa individuale di cui era titolare, una macelleria, avrebbe risentito della crisi economica degli ultimi anni, aggravata dalla pandemia da covid-19; nel 1999 assumeva il SI , il quale in data 2024 poi presentava le proprie dimissioni a Persona_1 causa delle difficoltà del ricorrente nel pagamento della retribuzione;
nel 2012 contraeva matrimonio con la SIa , la quale non avrebbe avuto Persona_2 proprio reddito ma avrebbe aiutato il marito quale collaboratrice familiare e quindi avrebbe rappresentato un costo per il SI;
nel 2017 quest'ultimo contraeva un Pt_1 mutuo per euro 90.000 per la ristrutturazione aziendale e finanziaria con ipoteca di primo grado sull'immobile in cui esercitava l'impresa, sito in Genova, Via Alfredo D'Andrade 18R; il ricorrente presentava poi problemi di salute che comportavano l'operazione chirurgica di apertura del canale carpale e neurolisi mediano al polso destro che comportava un lungo periodo di immobilizzazione del braccio e fisioterapia con impossibilità per il SI di svolgimento dell'attività lavorativa e con Pt_1 necessità di maggiore aiuto, presso la macelleria, sia della moglie, SIa , sia Per_2 del dipendente, SI;
la SIa , da una relazione Persona_1 Controparte_1 precedente a quella con il SI , aveva avuto due figlie, e Pt_1 Per_3 [...]
nate rispettivamente in data 19.3.1961 e 30.7.1965, le quali ex art. 433 Per_4
c.c., in caso di necessità dovevano assistere la madre;
la convenuta viveva in usufrutto nella casa sita a Genova Sampierdarena, Via G. Jori 63/9 2. Si costituiva la SIa affermando di avere problemi di salute e Controparte_1 quindi di non poter svolgere alcuna attività lavorativa da ormai parecchi anni a causa delle patologie che l'avevano colpita, mentre il SI percepiva una pensione Pt_1 ed aveva anche un reddito da lavoro derivante dalla gestione della macelleria che, se non avesse potuto realmente mantenere, avrebbe già chiuso;
che il ricorrente era in grado di mantenere un dipendente nella macelleria dal 20/7/1999; che la nuova moglie del ricorrente svolgeva l'attività di infermiera professionale ormai in pensione e pertanto il marito era in grado di versarle un contributo pensionistico per l'attività svolta;
che il mutuo contratto per la ristrutturazione del proprio negozio per l'importo di € 90.000,00 dimostrava l'esistenza di solide garanzie in quanto riteneva difficilmente che la banca erogasse un mutuo a persona ultrasessantacinquenne senza garanzie, che sarebbero state costituite non solo dall'ipoteca sui muri della propria macelleria ma anche dal fatto che il ricorrente fosse altresì proprietario degli immobili nei Comuni di Pegli, Voltri e Rapallo.
Per quanto riguardava invece la situazione della stessa convenuta, affermava di percepire dall'agosto 2022 un accompagnamento pari a complessivi € 525,17 mensili oltre la sua pensione minima pari a € 502,00; che aveva numerose spese e che le figlie erano tre: che dal 2012 si era resa completamente irreperibile, , Per_3 Persona_5 che era attualmente residente a Lecce e - l'unica delle figlie che l'avrebbe Per_4 potuta aiutare – che aveva un'invalidità del 67% e un figlio portatore di un grave handicap (autistico) da gestire;
che la SIa viveva in Controparte_1 usufrutto nella casa sita a Genova Sampierdarena, Via G. Jori 63/9
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, una volta constatato che l'unica vera modifica delle condizioni del ricorrente rispetto al momento del divorzio riguardava le condizioni di salute, mentre relativamente alle condizioni economiche lo stesso non aveva avuto un significativo peggioramento e che quanto alla moglie - anch'essa interessata da problemi di salute - la situazione economica era migliorata dal 2022 grazie al trattamento assistenziale INCIV (indennità di accompagnamento) con importo mensile di € 531,76, il quale soddisfaceva in parte le esigenze assistenziali cui era deputato l'assegno divorzile, riduceva l'importo dell'assegno di euro 65,00, ossia a complessivi euro 235,00.
4. Con ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. il SI impugnava la suddetta Pt_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: - primo motivo: "Omessa valutazione della successiva relazione e convivenza more uxorio della SIa ". Il ricorrente riteneva che l'assegno Controparte_1 divorzile fosse venuto meno già da anni, considerando l'atto di compravendita del 1999 con cui veniva costituito usufrutto a favore della convenuta su un immobile sito in Genova, via Germano Jori 63/9 , la cui nuda proprietà era della SIa Persona_6 figlia del SI compagno della resistente e quindi tenendo conto CP_2 dell'instaurazione di una relazione more uxorio con quest'ultimo.
Citava giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la circostanza dell'avvenuta instaurazione di una relazione more uxorio avrebbe fatto venir meno il diritto all'assegno divorzile;
- secondo motivo: "Erronea valutazione economica delle parti". Il Tribunale, secondo l'appellante, non considerava, quando parlava della solidità patrimoniale che si evincerebbe dal mutuo contratto, che lo stesso mutuo era ipotecario con ipoteca sullo stesso immobile addetto alla macelleria. Inoltre, sarebbe stata errata la statuizione secondo cui le spese per gli immobili si potevano ritenere equivalenti, perché non potevano essere paritarie le spese vive tra un commerciante ed una pensionata.
Il giudice poi non avrebbe contestato la corretta e/o incompleta documentazione economica prodotta da controparte nonostante l'art. 473 bis c.p.c.
Da ultimo, ribadiva che il dipendente SI si era dimesso per i tardivi Per_1 pagamenti delle retribuzioni e doveva ancora essere saldato quanto al TFR;
- terzo motivo: "Mancata applicazione dell'articolo 433 c.c.". Affermava che la distanza dalla madre o altri problemi familiari non erano automaticamente prova dell'impossibilità del figlio di assistere il genitore e controparte non aveva adempiuto all'onere probatorio a suo carico. Inoltre, sosteneva che le figlie della ricorrente avevano il loro padre e che a differenza di quanto riportato dal giudice di primo grado nella sentenza senza elementi a supporto, in realtà era stato proprio il SI a Pt_1 crescerle, anche con relativi costi, fino al loro matrimonio, con i proventi della sua macelleria. Ciò avrebbe portato anche ad un errore del Tribunale nella ripartizione dell'assegno divorzile.
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, che la stessa venisse riformata disponendo la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, che quest'ultimo venisse ulteriormente ridotto;
5. Si costituiva nel giudizio relativo all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la SIa sostenendo, in breve, che nessuna Controparte_1 modifica era intervenuta rispetto alle condizioni economiche delle parti;
che i problemi fisici del SI nulla spostavano trattandosi di condizioni cliniche che non Pt_1 impedivano la normale attività lavorativa;
che quanto alla nuova moglie del SI
, SIa , la sua stessa presenza nella macelleria non costituiva un costo, Pt_1 Per_2 ma bensì un'opportunità ed un risparmio;
che la stessa appellata non possedeva beni immobili, era titolare di usufrutto nella casa in cui risiedeva in Genova Sampierdarena, Via Jori, 63, di proprietà di , era titolare di statino Inps pari ad € 865,00, Persona_6 sosteneva spese mediche per € 1000,00 circa annui, spese per amministrazione casa per € 800 annui, spese manutenzione calderina € 120/anno, luce – gas – telefono € 800 annue, tasse circa € 800/anno, spese per acquisto medicinali RT 24 mg – 3 al giorno (non in esenzione) costo € 15.90/scatola. Allegava poi che per puro risparmio, del vitto se ne occupava la figlia e di essere invalida al 100% da circa 8 anni e Per_4 da due anni con indennità di accompagnamento, poiché non autosufficiente.
Quanto alla relazione con il SI sosteneva fosse stata una relazione CP_2 saltuaria, sottolineando che quest'ultimo mai si era separato dalla propria moglie, né mai aveva provveduto a cambiare la propria residenza e dal 2007 non aveva mai più avuto alcun contatto con l'appellata.
Da ultimo, contestava l'esistenza di gravi e fondati motivi ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
6. Questa Corte, con Ordinanza emessa in data 29.5.2025, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente SI , confermando per la discussione Parte_1 del merito l'udienza del 9.7.2025
7. Si costituiva quindi nel merito la SIa ribadendo che data la sua Controparte_1 età (87 anni) avrebbe ricevuto un danno grave ove le fosse stata sottratta la cifra mensile a titolo di assegno divorzile.
Inoltre, sottolineava la correttezza della sentenza di primo grado in quanto quest'ultima:
- aveva tenuto conto dei vari aspetti che potessero incidere sulla situazione economica delle parti e nel raffronto dei redditi aveva proceduto ad un'analisi estremamente precisa e corretta;
- aveva interpretato in modo esatto la questione circa l'accensione del mutuo con ipoteca sull'immobile adibito a macelleria.
Evidenziava poi l'infondatezza della contestazione riguardante presenza del dipendente nella macelleria, il quale avrebbe avuto il fine di portare a termine lavori di fatica che l'appellante non sarebbe più in grado di sostenere, in quanto il dipendente lavorava presso la macelleria fin dal 1997 ed aveva presentato le dimissioni per motivi personali e non per mancato o ritardato pagamento della retribuzione.
Sull'asserita violazione dell'articolo 433 c.c., da ultimo, riteneva si trattasse di censura ictu oculi non fondata in quanto nulla rilevava l'eventuale obbligo di assistenza delle figlie, a favore dell'appellata, allorquando l'ex marito non ottemperava al versamento dell'assegno divorzile (peraltro di entità modesta), riconosciuto dalla sentenza appellata e non sostituibile da altre forme di sostentamento.
8. Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 12.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riteneva la causa matura per la decisione.
***
9. L'appello è infondato e pertanto va integralmente rigettato.
9.1. Con il primo motivo, come già evidenziato nell'Ordinanza con cui la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della relazione more uxorio instaurata dall'appellata e a sostegno di quanto asserito cita alcuni provvedimenti della Cassazione che tuttavia, a seguito di lettura compiuta ed integrale, risultano esprimere principi che si pongono in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso ricorrente in appello. L'Ord. n. 13175/2024, infatti, riporta che “qualora sia instaurata una convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”.
Si può altresì citare la sentenza della Suprema Corte n. 32198/2021 pronunciata a Sezioni Unite, nella quale si sostiene, quando alla perdita del diritto dell'assegno di divorzio per il solo fatto di una successiva convivenza, che “l'affermazione di una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio sia nella sua componente assistenziale sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa”.
E ancora, con la sentenza n. 3645/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.
Emerge nel caso di specie come il SI , nel sostenere la necessità di revoca Pt_1 dell'assegno divorzile basando la propria tesi sull'esistenza della relazione more uxorio, si sia limitato ad affermarne la sussistenza, senza però, come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata, fornire rigorosa prova della presenza di un progetto di vita comune della SIa con il nuovo compagno. Controparte_1
Anzi, dagli atti emerge come non sia contestato che parte appellata abbia avuto con il SI solo una breve e saltuaria relazione e che non ci siano più contatti con CP_2 lo stesso dal 2007. L'appellante, infatti, si limita a sostenere la sussistenza di una relazione stabile tra il suddetto e la ex moglie, basando la propria argomentazione sull'usufrutto di cui è beneficiaria quest'ultima, circostanza che si ritiene di per sé insufficiente a fornire la dimostrazione richiesta.
Inoltre, la sentenza di primo grado ha tenuto conto dei vari aspetti che possano incidere sulla situazione economica di parte appellante (usufrutto costituito in favore della SIa , trattamento assistenziale INCIV erogato dall'INPS a favore Controparte_1 di quest'ultima a partire dal 2022) effettuando una scrupolosa analisi della documentazione reddituale delle parti e, in relazione al trattamento INCIV, sviluppando un attento ragionamento che tiene conto della pronuncia della Cassazione del 2018 sul punto, così integrando il principio nel caso di specie ove la pronuncia di divorzio risale al 2000, ha considerato che tale contributo soddisfi parte della quota assistenziale dell'assegno divorzile riducendo l'assegno stesso. Anche in questa sede, come già sottolineato nel provvedimento circa l'istanza di inibitoria, in ogni caso non possono ritenersi provati miglioramenti della situazione patrimoniale della SIa dovuti alla relazione more uxorio, tali da Controparte_1 giustificare una revoca dell'assegno, avendo visto come ciò non sia un effetto automatico;
9.2. In relazione al secondo motivo, come sopra accennato, si ritiene che il giudice di primo grado abbia eseguito un'analisi dettagliata e ben strutturata sulla base della documentazione versata in atti, come dimostra il preciso raffronto dei redditi riportato in sentenza.
Quanto poi alla censura circa il fatto la sentenza non abbia tenuto conto che il mutuo dallo stesso contratto fosse mutuo ipotecario con ipoteca sullo stesso immobile adibito a macelleria, va osservato che il giudice di primo grado riporta che il mutuo è stato
“…contratto il 21.12.2017, per l'importo di Euro 90.000,00 […] (a garanzia del mutuo il SI. ha concesso ipoteca di primo grado sull'immobile di propria proprietà, Pt_1 sito in Genova Via Alfredo D'Andrade …)” e, subito di seguito che tra gli altri immobili, il ricorrente possiede “immobile con rendita catastale di Euro 2226 sito in via Alfredo d'Andrade 18 piano T dove è collocata la macelleria del ricorrente.” risultando perciò come il giudice fosse ben consapevole della circostanza circa l'ipoteca iscritta sulla macelleria.
L'appellante poi sostiene che l'affermazione della sentenza relativa al fatto che il mantenimento di un dipendente fosse prova che la macelleria continuasse ad essere attiva è errata in quanto lo stesso dipendente era necessario per i lavori di forza che il SI non poteva più svolgere per i sopravvenuti problemi di salute. Pt_1
Anche tale censura appare non cogliere nel segno, tenuto conto della quantità di tempo (fin dal 1997) in cui il SI ha lavorato nell'azienda. Le dimissioni, poi, sono Per_1 avvenute per “motivi personali”, quindi a stretto rigore non si avrebbe neanche la prova che siano avvenute per ritardo nei pagamenti.
Non è sufficiente a provare quanto sopra la dichiarazione effettuata dal SI Pt_1 nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 9.7.2025, ove lo stesso afferma che le dimissioni non erano avvenute per giusta causa per il buon rapporto instauratosi con il dipendente.
9.3. Circa il terzo motivo, con cui viene invocata la mancata applicazione dell'articolo 433 c.c., sostenendo l'appellante che le figlie di controparte, in caso di necessità, abbiano l'obbligo di assistere la madre, occorre ribadire, come già esposto in sede di inibitoria, che si tratta di due fattispecie completamente distinte, le quali non hanno la possibilità di intersecarsi. Infatti, i doveri imposti dalla suddetta norma a soggetti determinati costituiscono fattispecie del tutto distinta ed autonoma da quanto eventualmente dovuto a titolo di assegno divorzile dall'ex coniuge.
In altri termini, costituiscono due “titoli” diversi: anche se si ritenesse sussistente l'obbligo delle figlie di assistere la madre ai sensi dell'articolo sopra citato, ciò comunque non potrebbe andare a sostituire quanto dovuto a titolo di assegno divorzile perché questo risponde a ragioni giustificatrici diverse e autonome.
10. Non potendosi riscontrare nessuna differenza nei presupposti sulla base dei quali è stata emessa la sentenza di primo grado, che, per tutto quanto sopra, si ritiene immune da censure, deve concludersi per il rigetto dell'appello proposto dal SI . Pt_1
11. Sussistono giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
12. Dà infine atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto dal SI avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Genova il 27.9.2024 e per l'effetto
- Conferma integralmente la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Portello n.1/5 sc. B, presso lo studio dell'Avv. Roberta Rolla (C.F.: ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 forza di mandato in calce al ricorso in appello
Appellante
Nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.7.1938, elettivamente domiciliata in Genova, via Domenico Fiasella 6/19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Varsi ) e Riccardo C.F._4
Bernardini ( ), che la rappresentano e difendono come da C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
e con passaggio degli atti al PG in data 13.6.2025. -avverso - la sentenza n. 2678/2024 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 27.9.2024, pubblicata il 21.10.2024 e notificata a mezzo PEC in data 14.2.2025
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, In riforma della sentenza n. 2678/2024 del Tribunale di Genova, quarta sezione civile, nella causa iscritta al R.G.N. 7424/2023 pronunciata in data 27.9.2024, depositata in cancelleria in data 21.10.2024 e notificata in data 14.2.2025: In via pregiudiziale: dichiarare la tardività della costituzione di parte appellata con tutte le relative conseguenze di legge. In via principale, revocare l'assegno divorzile da corrispondere alla SI.ra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
21/07/1938, per la modifica delle condizioni familiari, patrimoniali, economiche e fisiche dell'odierno ricorrente, rispetto a quando era stato concordato in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data dell'instaurazione della relazione della resistente con il SI. e, in ogni caso dalla data del 29.7.1999 o, in subordine CP_2 dalla instaurazione nanti il Tribunale di Genova del Giudizio di primo grado, RG 7424/2023; all'udienza del 19.6.2024 infatti parte ricorrente ribadiva la richiesta
“anche la restituzione delle somme indebitamente versate dalla convivenza more uxorio in poi” da parte della SI.ra . In via Controparte_1 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, ridurre ulteriormente l'assegno divorzile, già ridotto ad Euro 235 dalla sentenza impugnata, n. 2678/2024 del Tribunale Civile di Genova, in considerazione delle ragioni sopra esposte. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, fase inibitoria compresa, oltre spese generali (al 15%) ed accessori di legge”
Per la parte appellata:
"piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'interposto gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di procedura sia della fase inibitoria sia della presente fase di merito.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 17.10.2023, il SI chiedeva al Tribunale Civile di Pt_1
Genova la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico a favore dell'ex moglie SIa . Controparte_1
A fondamento della propria domanda allegava che:
- in data 14/07/1977 il SI e la SIa contraevano Pt_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, dal quale non nascevano figli;
- con sentenza n. 357/2000 il Tribunale di Genova, in data 5.4.2000 dichiarava lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo come da soluzione concorde delle parti, tra cui il riconoscimento di un assegno divorzile di lire 500.000 a favore della moglie (oggi il SI corrisponde euro 309,00). Pt_1
- le condizioni economiche del ricorrente erano cambiate. In particolare: l'omonima impresa individuale di cui era titolare, una macelleria, avrebbe risentito della crisi economica degli ultimi anni, aggravata dalla pandemia da covid-19; nel 1999 assumeva il SI , il quale in data 2024 poi presentava le proprie dimissioni a Persona_1 causa delle difficoltà del ricorrente nel pagamento della retribuzione;
nel 2012 contraeva matrimonio con la SIa , la quale non avrebbe avuto Persona_2 proprio reddito ma avrebbe aiutato il marito quale collaboratrice familiare e quindi avrebbe rappresentato un costo per il SI;
nel 2017 quest'ultimo contraeva un Pt_1 mutuo per euro 90.000 per la ristrutturazione aziendale e finanziaria con ipoteca di primo grado sull'immobile in cui esercitava l'impresa, sito in Genova, Via Alfredo D'Andrade 18R; il ricorrente presentava poi problemi di salute che comportavano l'operazione chirurgica di apertura del canale carpale e neurolisi mediano al polso destro che comportava un lungo periodo di immobilizzazione del braccio e fisioterapia con impossibilità per il SI di svolgimento dell'attività lavorativa e con Pt_1 necessità di maggiore aiuto, presso la macelleria, sia della moglie, SIa , sia Per_2 del dipendente, SI;
la SIa , da una relazione Persona_1 Controparte_1 precedente a quella con il SI , aveva avuto due figlie, e Pt_1 Per_3 [...]
nate rispettivamente in data 19.3.1961 e 30.7.1965, le quali ex art. 433 Per_4
c.c., in caso di necessità dovevano assistere la madre;
la convenuta viveva in usufrutto nella casa sita a Genova Sampierdarena, Via G. Jori 63/9 2. Si costituiva la SIa affermando di avere problemi di salute e Controparte_1 quindi di non poter svolgere alcuna attività lavorativa da ormai parecchi anni a causa delle patologie che l'avevano colpita, mentre il SI percepiva una pensione Pt_1 ed aveva anche un reddito da lavoro derivante dalla gestione della macelleria che, se non avesse potuto realmente mantenere, avrebbe già chiuso;
che il ricorrente era in grado di mantenere un dipendente nella macelleria dal 20/7/1999; che la nuova moglie del ricorrente svolgeva l'attività di infermiera professionale ormai in pensione e pertanto il marito era in grado di versarle un contributo pensionistico per l'attività svolta;
che il mutuo contratto per la ristrutturazione del proprio negozio per l'importo di € 90.000,00 dimostrava l'esistenza di solide garanzie in quanto riteneva difficilmente che la banca erogasse un mutuo a persona ultrasessantacinquenne senza garanzie, che sarebbero state costituite non solo dall'ipoteca sui muri della propria macelleria ma anche dal fatto che il ricorrente fosse altresì proprietario degli immobili nei Comuni di Pegli, Voltri e Rapallo.
Per quanto riguardava invece la situazione della stessa convenuta, affermava di percepire dall'agosto 2022 un accompagnamento pari a complessivi € 525,17 mensili oltre la sua pensione minima pari a € 502,00; che aveva numerose spese e che le figlie erano tre: che dal 2012 si era resa completamente irreperibile, , Per_3 Persona_5 che era attualmente residente a Lecce e - l'unica delle figlie che l'avrebbe Per_4 potuta aiutare – che aveva un'invalidità del 67% e un figlio portatore di un grave handicap (autistico) da gestire;
che la SIa viveva in Controparte_1 usufrutto nella casa sita a Genova Sampierdarena, Via G. Jori 63/9
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, una volta constatato che l'unica vera modifica delle condizioni del ricorrente rispetto al momento del divorzio riguardava le condizioni di salute, mentre relativamente alle condizioni economiche lo stesso non aveva avuto un significativo peggioramento e che quanto alla moglie - anch'essa interessata da problemi di salute - la situazione economica era migliorata dal 2022 grazie al trattamento assistenziale INCIV (indennità di accompagnamento) con importo mensile di € 531,76, il quale soddisfaceva in parte le esigenze assistenziali cui era deputato l'assegno divorzile, riduceva l'importo dell'assegno di euro 65,00, ossia a complessivi euro 235,00.
4. Con ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. il SI impugnava la suddetta Pt_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: - primo motivo: "Omessa valutazione della successiva relazione e convivenza more uxorio della SIa ". Il ricorrente riteneva che l'assegno Controparte_1 divorzile fosse venuto meno già da anni, considerando l'atto di compravendita del 1999 con cui veniva costituito usufrutto a favore della convenuta su un immobile sito in Genova, via Germano Jori 63/9 , la cui nuda proprietà era della SIa Persona_6 figlia del SI compagno della resistente e quindi tenendo conto CP_2 dell'instaurazione di una relazione more uxorio con quest'ultimo.
Citava giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la circostanza dell'avvenuta instaurazione di una relazione more uxorio avrebbe fatto venir meno il diritto all'assegno divorzile;
- secondo motivo: "Erronea valutazione economica delle parti". Il Tribunale, secondo l'appellante, non considerava, quando parlava della solidità patrimoniale che si evincerebbe dal mutuo contratto, che lo stesso mutuo era ipotecario con ipoteca sullo stesso immobile addetto alla macelleria. Inoltre, sarebbe stata errata la statuizione secondo cui le spese per gli immobili si potevano ritenere equivalenti, perché non potevano essere paritarie le spese vive tra un commerciante ed una pensionata.
Il giudice poi non avrebbe contestato la corretta e/o incompleta documentazione economica prodotta da controparte nonostante l'art. 473 bis c.p.c.
Da ultimo, ribadiva che il dipendente SI si era dimesso per i tardivi Per_1 pagamenti delle retribuzioni e doveva ancora essere saldato quanto al TFR;
- terzo motivo: "Mancata applicazione dell'articolo 433 c.c.". Affermava che la distanza dalla madre o altri problemi familiari non erano automaticamente prova dell'impossibilità del figlio di assistere il genitore e controparte non aveva adempiuto all'onere probatorio a suo carico. Inoltre, sosteneva che le figlie della ricorrente avevano il loro padre e che a differenza di quanto riportato dal giudice di primo grado nella sentenza senza elementi a supporto, in realtà era stato proprio il SI a Pt_1 crescerle, anche con relativi costi, fino al loro matrimonio, con i proventi della sua macelleria. Ciò avrebbe portato anche ad un errore del Tribunale nella ripartizione dell'assegno divorzile.
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, che la stessa venisse riformata disponendo la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, che quest'ultimo venisse ulteriormente ridotto;
5. Si costituiva nel giudizio relativo all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la SIa sostenendo, in breve, che nessuna Controparte_1 modifica era intervenuta rispetto alle condizioni economiche delle parti;
che i problemi fisici del SI nulla spostavano trattandosi di condizioni cliniche che non Pt_1 impedivano la normale attività lavorativa;
che quanto alla nuova moglie del SI
, SIa , la sua stessa presenza nella macelleria non costituiva un costo, Pt_1 Per_2 ma bensì un'opportunità ed un risparmio;
che la stessa appellata non possedeva beni immobili, era titolare di usufrutto nella casa in cui risiedeva in Genova Sampierdarena, Via Jori, 63, di proprietà di , era titolare di statino Inps pari ad € 865,00, Persona_6 sosteneva spese mediche per € 1000,00 circa annui, spese per amministrazione casa per € 800 annui, spese manutenzione calderina € 120/anno, luce – gas – telefono € 800 annue, tasse circa € 800/anno, spese per acquisto medicinali RT 24 mg – 3 al giorno (non in esenzione) costo € 15.90/scatola. Allegava poi che per puro risparmio, del vitto se ne occupava la figlia e di essere invalida al 100% da circa 8 anni e Per_4 da due anni con indennità di accompagnamento, poiché non autosufficiente.
Quanto alla relazione con il SI sosteneva fosse stata una relazione CP_2 saltuaria, sottolineando che quest'ultimo mai si era separato dalla propria moglie, né mai aveva provveduto a cambiare la propria residenza e dal 2007 non aveva mai più avuto alcun contatto con l'appellata.
Da ultimo, contestava l'esistenza di gravi e fondati motivi ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
6. Questa Corte, con Ordinanza emessa in data 29.5.2025, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente SI , confermando per la discussione Parte_1 del merito l'udienza del 9.7.2025
7. Si costituiva quindi nel merito la SIa ribadendo che data la sua Controparte_1 età (87 anni) avrebbe ricevuto un danno grave ove le fosse stata sottratta la cifra mensile a titolo di assegno divorzile.
Inoltre, sottolineava la correttezza della sentenza di primo grado in quanto quest'ultima:
- aveva tenuto conto dei vari aspetti che potessero incidere sulla situazione economica delle parti e nel raffronto dei redditi aveva proceduto ad un'analisi estremamente precisa e corretta;
- aveva interpretato in modo esatto la questione circa l'accensione del mutuo con ipoteca sull'immobile adibito a macelleria.
Evidenziava poi l'infondatezza della contestazione riguardante presenza del dipendente nella macelleria, il quale avrebbe avuto il fine di portare a termine lavori di fatica che l'appellante non sarebbe più in grado di sostenere, in quanto il dipendente lavorava presso la macelleria fin dal 1997 ed aveva presentato le dimissioni per motivi personali e non per mancato o ritardato pagamento della retribuzione.
Sull'asserita violazione dell'articolo 433 c.c., da ultimo, riteneva si trattasse di censura ictu oculi non fondata in quanto nulla rilevava l'eventuale obbligo di assistenza delle figlie, a favore dell'appellata, allorquando l'ex marito non ottemperava al versamento dell'assegno divorzile (peraltro di entità modesta), riconosciuto dalla sentenza appellata e non sostituibile da altre forme di sostentamento.
8. Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 12.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riteneva la causa matura per la decisione.
***
9. L'appello è infondato e pertanto va integralmente rigettato.
9.1. Con il primo motivo, come già evidenziato nell'Ordinanza con cui la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della relazione more uxorio instaurata dall'appellata e a sostegno di quanto asserito cita alcuni provvedimenti della Cassazione che tuttavia, a seguito di lettura compiuta ed integrale, risultano esprimere principi che si pongono in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso ricorrente in appello. L'Ord. n. 13175/2024, infatti, riporta che “qualora sia instaurata una convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”.
Si può altresì citare la sentenza della Suprema Corte n. 32198/2021 pronunciata a Sezioni Unite, nella quale si sostiene, quando alla perdita del diritto dell'assegno di divorzio per il solo fatto di una successiva convivenza, che “l'affermazione di una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio sia nella sua componente assistenziale sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa”.
E ancora, con la sentenza n. 3645/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.
Emerge nel caso di specie come il SI , nel sostenere la necessità di revoca Pt_1 dell'assegno divorzile basando la propria tesi sull'esistenza della relazione more uxorio, si sia limitato ad affermarne la sussistenza, senza però, come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata, fornire rigorosa prova della presenza di un progetto di vita comune della SIa con il nuovo compagno. Controparte_1
Anzi, dagli atti emerge come non sia contestato che parte appellata abbia avuto con il SI solo una breve e saltuaria relazione e che non ci siano più contatti con CP_2 lo stesso dal 2007. L'appellante, infatti, si limita a sostenere la sussistenza di una relazione stabile tra il suddetto e la ex moglie, basando la propria argomentazione sull'usufrutto di cui è beneficiaria quest'ultima, circostanza che si ritiene di per sé insufficiente a fornire la dimostrazione richiesta.
Inoltre, la sentenza di primo grado ha tenuto conto dei vari aspetti che possano incidere sulla situazione economica di parte appellante (usufrutto costituito in favore della SIa , trattamento assistenziale INCIV erogato dall'INPS a favore Controparte_1 di quest'ultima a partire dal 2022) effettuando una scrupolosa analisi della documentazione reddituale delle parti e, in relazione al trattamento INCIV, sviluppando un attento ragionamento che tiene conto della pronuncia della Cassazione del 2018 sul punto, così integrando il principio nel caso di specie ove la pronuncia di divorzio risale al 2000, ha considerato che tale contributo soddisfi parte della quota assistenziale dell'assegno divorzile riducendo l'assegno stesso. Anche in questa sede, come già sottolineato nel provvedimento circa l'istanza di inibitoria, in ogni caso non possono ritenersi provati miglioramenti della situazione patrimoniale della SIa dovuti alla relazione more uxorio, tali da Controparte_1 giustificare una revoca dell'assegno, avendo visto come ciò non sia un effetto automatico;
9.2. In relazione al secondo motivo, come sopra accennato, si ritiene che il giudice di primo grado abbia eseguito un'analisi dettagliata e ben strutturata sulla base della documentazione versata in atti, come dimostra il preciso raffronto dei redditi riportato in sentenza.
Quanto poi alla censura circa il fatto la sentenza non abbia tenuto conto che il mutuo dallo stesso contratto fosse mutuo ipotecario con ipoteca sullo stesso immobile adibito a macelleria, va osservato che il giudice di primo grado riporta che il mutuo è stato
“…contratto il 21.12.2017, per l'importo di Euro 90.000,00 […] (a garanzia del mutuo il SI. ha concesso ipoteca di primo grado sull'immobile di propria proprietà, Pt_1 sito in Genova Via Alfredo D'Andrade …)” e, subito di seguito che tra gli altri immobili, il ricorrente possiede “immobile con rendita catastale di Euro 2226 sito in via Alfredo d'Andrade 18 piano T dove è collocata la macelleria del ricorrente.” risultando perciò come il giudice fosse ben consapevole della circostanza circa l'ipoteca iscritta sulla macelleria.
L'appellante poi sostiene che l'affermazione della sentenza relativa al fatto che il mantenimento di un dipendente fosse prova che la macelleria continuasse ad essere attiva è errata in quanto lo stesso dipendente era necessario per i lavori di forza che il SI non poteva più svolgere per i sopravvenuti problemi di salute. Pt_1
Anche tale censura appare non cogliere nel segno, tenuto conto della quantità di tempo (fin dal 1997) in cui il SI ha lavorato nell'azienda. Le dimissioni, poi, sono Per_1 avvenute per “motivi personali”, quindi a stretto rigore non si avrebbe neanche la prova che siano avvenute per ritardo nei pagamenti.
Non è sufficiente a provare quanto sopra la dichiarazione effettuata dal SI Pt_1 nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 9.7.2025, ove lo stesso afferma che le dimissioni non erano avvenute per giusta causa per il buon rapporto instauratosi con il dipendente.
9.3. Circa il terzo motivo, con cui viene invocata la mancata applicazione dell'articolo 433 c.c., sostenendo l'appellante che le figlie di controparte, in caso di necessità, abbiano l'obbligo di assistere la madre, occorre ribadire, come già esposto in sede di inibitoria, che si tratta di due fattispecie completamente distinte, le quali non hanno la possibilità di intersecarsi. Infatti, i doveri imposti dalla suddetta norma a soggetti determinati costituiscono fattispecie del tutto distinta ed autonoma da quanto eventualmente dovuto a titolo di assegno divorzile dall'ex coniuge.
In altri termini, costituiscono due “titoli” diversi: anche se si ritenesse sussistente l'obbligo delle figlie di assistere la madre ai sensi dell'articolo sopra citato, ciò comunque non potrebbe andare a sostituire quanto dovuto a titolo di assegno divorzile perché questo risponde a ragioni giustificatrici diverse e autonome.
10. Non potendosi riscontrare nessuna differenza nei presupposti sulla base dei quali è stata emessa la sentenza di primo grado, che, per tutto quanto sopra, si ritiene immune da censure, deve concludersi per il rigetto dell'appello proposto dal SI . Pt_1
11. Sussistono giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
12. Dà infine atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto dal SI avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Genova il 27.9.2024 e per l'effetto
- Conferma integralmente la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni