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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3327/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1994/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 6.7.2021, pendente
tra
Controparte_1
(C.F. E P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F.: ), presso il cui C.F._1 studio in Napoli, Viale Augusto n. 162 è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CA CI (C.F.:
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Portici C.F._3
(NA), alla Via Zumbini n. 27
-APPELLATO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 30.4.2018 la
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ Controparte_1 [...]
”) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli CP_1 CP_2
Nord, deducendo a fondamento delle proprie domande che:
- il predetto aveva stipulato con essa attrice la polizza n. IPL00003430647, CP_2
a garanzia dell'immobile sito in AG (CE) alla Via degli Oleandri n. 149;
- in data 17/02/2016, il contraente denunciava ai Carabinieri della Stazione di
AG (CE) il sinistro occorso in data 16/02/2015, a seguito del quale l'immobile assicurato aveva asseritamente riportato danni materiali al fabbricato, nonché al suo contenuto in seguito ad un incendio;
- in data 18/02/2016, il denunciava l'evento anche ad essa compagnia;
CP_2
- con missiva del 19/02/2016, l'avv. , nell'interesse del , Controparte_3 CP_2 domandava il risarcimento dei danni derivanti dall'evento de quo;
- aperta formalmente la posizione di sinistro, recante il numero
IPL000343.0647, era conferito incarico ad un proprio fiduciario, l'ing.
[...] di Napoli, per l'accertamento Controparte_4 delle cause del sinistro e la stima dei danni;
- in data 29/07/2016, il , con il patrocinio dell'avv. , le CP_2 Controparte_3 notificava l'invito a nominare un proprio consulente;
- in data 05/08/2016, essa attrice notificava alla controparte un atto con il quale indicava il C.T. quale proprio perito;
Persona_1
- ai sensi dell'Art. 8.2 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al capitolo
“Norme in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione, le parti nominavano quali propri periti il geom. , amministratore Persona_1 unico della E.F. Studio Sas, quale fiduciario incaricato da , Controparte_1 ed il geom. , quale consulente del;
CP_5 CP_2
- i periti sottoscrivevano il processo verbale di perizia.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la nullità del contratto di polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647 per dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula, ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.;
2 2) dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula del contratto di polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647, ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.;
3) annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato del processo verbale definitivo di perizia datato 13/06/2016;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 12/10/2016 vantato nei confronti della
[...]
da parte dei Sigg.ri , e CP_1 CP_2 Parte_1 [...]
; Parte_2
5) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi di quanto disposto dall'Art.
8.1 delle c.d.a. nonché ai sensi degli artt. 1913
e 1915 c.c.;
6) accertare e dichiarare la esagerazione dolosa del danno e, per l'effetto, la perdita del diritto all'indennizzo;
7) condannare le parti convenute alla refusione in favore di , Controparte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese, diritti ed onorari della presente procedura;
8) emettere ogni altro provvedimento del caso;
in via istruttoria:
9) essere abilitati alla prova contraria sulle stesse circostanze e con i medesimi testi indicati dalle controparti;
10) con riserva di meglio precisare le proprie difese, in conseguenza delle richieste avverse e all'atto del comportamento processuale delle parti, entro i termini di cui all'art. 183 co. 6, c.p.c., nonché meglio articolare i propri mezzi istruttori entro i termini di cui al medesimo articolo”
I.2. Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e CP_2 chiedendone il rigetto.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, dunque, così provvedeva:
a) “rigetta la domanda;
b) condanna Controparte_1
al rimborso il favore di delle spese di lite che si
[...] CP_2
3 liquidano in euro 8.030,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. CA CI procuratore dichiaratosi antistatario”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.7.2021, ha proposto CP_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
“1) In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza numero 1994/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord- dott.ssa Marrazzo Monica, ex artt. 161 comma 2
c.p.c. e 132 comma II° n. 4 c.p.c. per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2) nel merito, ritenere fondati i motivi di gravame esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto accogliere il presente gravame;
3) in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 1994/2021, resa dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Monica
Marrazzo, depositata in cancelleria il 06/07/2021 e notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi per proporre gravame in data 06/07/2021, pronunciata nel giudizio civile iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n°
14252/2017, promossa dalla parte attrice, contro il Sig. Parte_3 [...]
, convenuto, ed avente ad oggetto la declaratoria dell'inesistenza del CP_2 credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 12/10/2016, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiasi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
4) con vittoria delle spese del presente gravame, oltre accessori come per legge”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.1.2022, si è costituito , deducendo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza CP_2 nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 29.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 III. La sentenza di primo grado
III.1. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha preliminarmente così riassunto le richieste di parte attrice: “dalla lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso emerge che l'attrice, nonostante nelle conclusioni formulate parli di nullità del contratto, agisce per l'annullamento del contratto, oltre che per la declaratoria della nullità del processo verbale definitivo di perizia datato 13/06/2016; agisce inoltre perché venga dichiarata l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo vantato per il sinistro del 16/02/2015”.
III.2. Il giudice prime cure ha dunque ritenuto non sussistenti gli estremi per la operatività degli artt. 1892 – in riferimento alla domanda di annullamento della polizza AIG Casa” n° IPL0000343.0647- e 1915 c.c.- quanto invece alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto all'indennizzo -, nonché infondata la domanda di nullità del processo verbale definitivo di perizia.
III.3. In particolare, ha osservato il Tribunale: “La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. (…) Orbene, parte attrice parte dal presupposto, che la scrivente non condivide, che sia onere dell'assicurato provare che l'assicuratore avrebbe comunque concluso il contratto. Invero, l'attrice, muovendo da tale assunto, non si preoccupa, prima ancora di provare, di allegare circostanze da cui dedurre che, se avesse saputo chi era il proprietario dell'immobile oggetto del contratto, non avrebbe stipulato con il . CP_2
Né articola istanze istruttorie in tal senso rilevanti.
Poi, passando alla domanda formulata in base al disposto di cui agli artt. 1913 e
1915 cc, essa è parimenti infondata.
(…) Nel caso di specie l'assicurazione non ha in alcun modo provato, come suo onere, che abbia dolosamente ed artatamente procrastinato il CP_2 momento della denuncia per impedire alla assicurazione di effettuare un adeguato sopralluogo sul luogo del sinistro. Infatti, la denuncia è stata fatta solo
6 giorni dopo il sinistro (la denuncia in atti è stata ricevuta il 22 febbraio 2016!).
Né comunque l'assicurazione ha dimostrato di aver ricevuto in concreto un
5 pregiudizio conseguente al ritardo nella denuncia, non potendo esso configurarsi nel pagamento dell'indennizzo.
Quanto alla domanda di nullità della perizia, (…) la società ricorrente (ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti. (…) Nel verbale di perizia (vedi pagg. 3 e 4) allegato alla produzione attorea si legge che ai periti era ben chiaro che
l'assicurato era persona diversa dal proprietario dell'immobile; alcun CP_2 errore nella formazione della volontà dei periti si rinviene che hanno proceduto alla valutazione dei danni tenendo ben presente che altri era il proprietario dell'immobile coinvolto nell'incendio”.
IV. I motivi di impugnazione
IV.1. L'odierno appellante censura la sentenza di primo grado, asserendo che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la domanda di accertamento relativa all'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo invocato in forza della polizza AIG Casa” n° IPL0000343.0647 e del sinistro datato 16.2.2015.
Il primo giudice si sarebbe, infatti, limitato a valutare l'inesistenza del credito vantato con riferimento al profilo della perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ex artt. 1892, 1913-1915 c.c., omettendo, tuttavia, in violazione dell'art. 112 cpc, di valutare la domanda, pure contenuta nell'atto di citazione, volta ad accertare l'inesistenza del medesimo diritto per inoperatività della garanzia assicurativa, con particolare riferimento alla “Sezione I: danni al fabbricato e al contenuto” (pag. 3 nota informativa) e alla clausola “Rischio locativo” (art.1, pag. 7 c.g.a.).
In particolare, secondo la ricostruzione offerta dall'impugnante, l'inoperatività della polizza deriverebbe dai seguenti elementi: la “Sezione I: Danni al
Fabbricato e al contenuto” di cui alla pag. 3 di 12 della Nota Informativa dispone che: “La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato o dal contenuto dell'abitazione assicurata”; pur se alla prima pagina della polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647”, il contraente era CP_2 identificato come il proprietario dell'immobile sito al Viale degli Oleandri n. 149
6 in AG (CE), viceversa, nella denuncia del sinistro alla Compagnia e dell'evento ai Carabinieri, lo stesso si qualificava quale mero comodatario, indicando quale proprietario;
di conseguenza, il , Persona_2 CP_2 individuato in polizza sia come assicurato che come contraente, non essendo il proprietario dell'immobile, non avrebbe avuto nessun titolo per pretendere l'indennizzo relativo alla partita “Fabbricato”; ciò in quanto le condizioni di assicurazione definiscono l'assicurato come la “persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo”.
Posto, dunque, che il contratto in esame rappresenta una garanzia diretta, per danni a fabbricato e contenuto, l'unico soggetto idoneo a rivestire la qualità di assicurato (“interessato”) sarebbe il solo proprietario dell'immobile.
La censura non coglie nel segno.
La circostanza che non rivesta la qualifica di proprietario del CP_2 fabbricato assicurato, in quanto mero comodatario dello stesso, non consente di giungere all'esclusione dell'operatività della polizza in discorso e, dunque, all'inesistenza del diritto all'indennizzo, sia in quanto il certificato di polizza lo identifica al contempo quale contraente e assicurato, sia in quanto, dall'analisi del contratto di assicurazione, dalla polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647 e dalla documentazione alla stessa allegata, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che il soggetto assicurato debba necessariamente coincidere con il proprietario dell'immobile.
Invero, secondo le condizioni contrattuali, l'assicurazione ha ad oggetto “il
Fabbricato e/o il Contenuto dell'Abitazione indicata in polizza contro i danni materiali e diretti subiti dai medesimi derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.” (ART. 2.1 – OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE).
Nessuna esclusione contempla la mancata coincidenza tra l' “assicurato” ed il
“proprietario dell'immobile”, anzi, ai sensi dell'art. art.
2.3 delle condizioni di assicurazione, è previsto, al punto 6), tra le estensioni di copertura, che: “Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre che tali inesattezze od
7 omissioni siano avvenute in buona fede, ed il Contraente e/o Assicurato abbia agito senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata”.
Inoltre, il questionario di adeguatezza in polizza, diretto ad acquisire, nell'interesse del contraente, le informazioni necessarie a conoscere le sue aspettative ed esigenze assicurative e, dunque, a garantire l'effettiva adeguatezza del contratto da stipulare, nei quesiti posti non dà rilievo alla titolarità dell'immobile assicurato, limitandosi a richiedere se:
- la polizza AIG sia l'unico contratto assicurativo stipulato dal contraente a tutela da eventuali danni all'abitazione e al suo contenuto;
- l'abitazione assicurata sia utilizzata a scopo abitativo;
CP_
- l'abitazione sia ubicata in , nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- il contraente sia intenzionato a coprire anche altri danni materiali diretti all'abitazione, oltre a quelli derivanti da incendio e scoppio;
- i locali dell'abitazione restino solitamente disabitati per periodi superiori ai 60 giorni.
Né appare conferente il riferimento dell'impugnate alla garanzia addizionale del
“rischio locativo” che, nella specie, sarebbe escluso in quanto non pattuito.
Invero, tra le estensioni di copertura, all'art. 2.3., punto 7) è previsto che “I danni indennizzabili ai termini della presente sezione sono risarciti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo Nucleo Familiare”, mentre, all'art. 2.4 (CONDIZIONI PARTICOLARI) si specifica, tra le condizioni valide solo se espressamente richiamate nel Certificato di polizza, che: “Se l'assicurato non è proprietario dei locali, la Società si obbliga a rimborsare i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da incendio od altro evento garantito, solo nei casi di responsabilità del locatario stesso ai termini degli artt.
1588, 1589 e 1611 del Codice Civile”.
Orbene, nella specie, i danni occorsi all'immobile sono stati imputati ad “azione dolosa da parte di ignoti”, per cui le predette clausole, estensive della copertura, non troverebbero comunque applicazione.
8 La titolarità dell'immobile assicurato non rileva, dunque, nell'economia del contratto, avendo il stipulato il contratto di assicurazione, al fine di CP_2 garantire un interesse proprio, consistente nell'essere tenuto indenne da eventuali danni che il fabbricato, nonché il suo contenuto, avrebbero potuto subire, con la conseguenza che incongruente risulta la ricostruzione di parte attrice laddove identifica quale assicurato il reale proprietario dell'immobile.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
IV.2. Il giudice di primo grado avrebbe, altresì, erroneamente omesso di valutare la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto all'indennizzo con riferimento al profilo ulteriore della inoperatività della polizza per la voce di danno relativa al contenuto del fabbricato assicurato.
In particolare, l avrebbe contestato la spettanza del relativo CP_1 indennizzo a favore di , in quanto, trattandosi di beni mobili, essi avrebbero CP_2 dovuto essere indennizzati in favore del proprietario dell'abitazione e non già del mero comodatario, salvo che quest'ultimo non avesse provato di aver ricevuto l'immobile del tutto spoglio e di averlo arredato a sua cura e spese.
A fronte di tale deduzione, secondo la ricostruzione dell'appellante, il non CP_2 avrebbe mosso alcuna contestazione, così confermando che l'immobile fosse già arredato al momento della costituzione del comodato, non richiedendo l'ammissione di alcuna prova volta a dimostrare il contrario.
Il motivo di appello è inammissibile.
La domanda sollevata dall'impugnante in sede di gravame, relativa all'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo e fondata sull'inoperatività della polizza assicurativa con riferimento alla partita
“contenuto”, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di questione nuova, non tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.
Detta domanda, fondata sulla mancata titolarità in capo a di CP_2 quanto contenuto nell'immobile assicurato, esula dai limiti tracciati dall'art. 345 c.p.c., il quale preclude, in appello, la proposizione di domande nuove.
L'appellante in primo grado si è limitato infatti a richiedere l'accertamento della perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno, asserendo mancasse del tutto prova della quantità, qualità, tipologia e valore delle merci contenute nei locali incendiatisi, domanda non riproposta nell'atto
9 di appello.
Viceversa, non risulta che la compagnia abbia in alcun modo contestato, nel primo giudizio, la titolarità di tali beni (risultando, per vero, tale circostanza menzionata unicamente nel verbale definitivo di perizia del 13.6.2016, ove il perito di parte attrice sollevava, in merito, mere riserve).
Ne consegue che, non essendo tale questione specificamente dedotta nel giudizio di primo grado, la stessa rappresenta un “novum” non scrutinabile in appello. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dalla norma citata non si limita alle sole eccezioni in senso stretto, ma si estende, altresì, alle contestazioni nuove, ossia non previamente dedotte in primo grado, con la conseguenza che il loro ingresso in secondo grado determinerebbe una indebita trasformazione del giudizio d'appello da revisio prioris instantiae a iudicium novum, in contrasto con l'impianto processuale vigente (cfr. Cass. 13/10/2015, n. 20502; Cass.
28/02/2014, n. 4854; Cass. 11/01/2016, n. 191; Cass. 15/11/2016, n. 23199).
La stessa Corte ha, infatti, statuito che “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 7878/2000)”, (in Cass. Civ., Ord., Sez. 6,
n. 2529/2018).
IV.3. Inammissibile si rivela anche il motivo di appello con il quale l'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i requisiti richiesti per l'annullamento della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c..
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che l'Assicurazione non si fosse preoccupata, prima ancora di provare, neanche di allegare circostanze da cui dedurre che “se avesse saputo chi era il proprietario dell'immobile oggetto del contratto, non avrebbe stipulato con il ”. CP_2
Sul punto, l'appellante evidenzia che la rilevanza della falsa dichiarazione ai fini della prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore riposerebbe sulle seguenti circostanze: l'immobile assicurato non costituirebbe la dimora abituale del;
è probabile che versasse in uno stato di abbandono anteriormente CP_2 alla data del sinistro;
dunque, la presenza di persone nell'appartamento avrebbe consentito una vigilanza e una possibilità di reazione immediata di
10 fronte a improvvisi focolai (possibilità non riscontrabile in caso di immobili disabitati oppure abitati saltuariamente).
Ancora una volta, l'appellante, come appare evidente, ha inteso sopperire nel presente grado di giudizio, al deficit di allegazione e di prova che ha connotato il giudizio svoltosi in primo grado, operando, con l'atto di gravame, una innovativa ricostruzione della vicenda processuale, che si asserisce essere idonea a fondare le sue pretese.
Ciò rende, inevitabilmente, sulla base dei medesimi principi sopra richiamati, inammissibile ex art. 345 c.p.c. la relativa censura.
La questione di fatto relativa alla intensità del rapporto tra il contraente e la res, ossia circa la abitualità della dimora, veniva, invero, solo accennata, in primo grado, con esclusivo riferimento alla contestazione del fatto storico (non riproposta in sede di gravame), nei seguenti, generici, termini: “Si contesta con fermezza il fatto storico, così come dedotto dall'Assicurato/Contraente perché poco chiaro e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento per cui è causa ed
i danni reclamati dall'Assicurato. Invero, voglia rilevarsi che, dall'esame dei rilievi fotografici dei luoghi (cfr. doc. n. 9), può ritenersi probabile che l'immobile versasse in stato di abbandono già prima dell'evento incendio”.
Il presunto stato di abbandono dell'immobile, la cui prova sarebbe costituita dai rilievi fotografici in atti, viene ora, in appello, sotto tutt'altra prospettiva, ricondotto alla rilevanza della falsa dichiarazione ai fini della prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore, in spregio, peraltro, della regola più volte enunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass.
8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005, 20265/2005, Cass. civ. sez. I,
28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025, n.11145).
In ogni caso, la circostanza secondo cui l'immobile assicurato non costituisse dimora abituale del e che versasse, anteriormente alla data del sinistro, in CP_2 stato di abbandono, non potrebbe ritenersi comunque provata, atteso l'insufficienza e l'inidoneità, a tal fine, dei rilievi fotografici in atti, ritraenti l'immobile stesso successivamente al sinistro.
11 III.5. Inammissibile si rivela, infine, il motivo di appello con cui l'impugnante assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto infondata la domanda di nullità del verbale definitivo di perizia.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe considerato il contenuto del verbale conclusivo della perizia contrattuale quale prova della sussistenza del diritto all'indennizzo in capo al , non valutando l'errore essenziale in cui CP_2 sarebbero incorsi i periti e che ne avrebbe viziato la volontà, sostanziatosi nel non aver valutato l'inoperatività della garanzia ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni false rese in sede di stipula.
Secondo la ricostruzione offerta dall'impugnante, il verbale conclusivo di una perizia contrattuale pur se non affetto da nullità, sarebbe in ogni modo inidoneo ad assurgere a fonte piena di prova del diritto all'indennizzo, laddove nella risposta ai singoli quesiti del mandato peritale conferito, non si sia proceduto ad una “completa ostentazione del processo decisionale condotto dai periti”, definendo compiutamente ognuno degli elementi necessari al riconoscimento della pretesa indennitaria.
L'impugnante sostiene di aver rilevato come non fosse stato prodotto alcun rilievo fotografico ritraente gli oggetti asseritamente danneggiati e che, per la maggior parte dei beni, il non avesse fornito alcuna fattura che ne CP_2 attestasse l'acquisto e la proprietà.
Sarebbe, dunque, errata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che le circostanze sollevate alla Compagnia siano state tenute in debita considerazione dai periti, con conseguente insussistenza di alcun vizio del consenso.
L'errore rilevante, nella specie, sarebbe quello attinente alla formazione della volontà del Collegio, incorso in una falsa rappresentazione della realtà per avere dato come pacifici fatti contestati e per aver supposto l'esistenza di elementi in realtà inesistenti, attese le dichiarazioni reticenti rese in fase di stipula e la violazione degli obblighi di cooperazione da parte del . CP_2
L'appellante ancora una volta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., Parte_4 introduce contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, la cui ammissione in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
“revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al
12 vigente ordinamento processuale (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2018, n.
2529)
In particolare, non emerge dagli atti di causa alcuna originaria contestazione circa la valenza probatoria del verbale conclusivo di perizia contrattuale, essendosi l'appellante limitato in primo grado a contestare la nullità dello stesso per errore essenziale in cui sarebbero incorsi i periti nella formazione della loro volontà.
Al riguardo, nei medesimi termini di cui sopra in tema di infondatezza della domanda di annullamento ex art 1892 c.c., l'impugnante, a fronte di una attività difensiva di primo grado carente quanto ad allegazione e prova delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, ha operato, con l'atto di gravame, una innovativa ricostruzione della vicenda processuale.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che “la società ricorrente
(ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti”.
La decisione è senza dubbio corretta, atteso che, nell'atto di citazione,
l'appellante dopo un excursus normativo giurisprudenziale sulla Parte_4 perizia contrattuale, a pg. 10 si limitava, in concreto, ad osservare: “Tornando al caso che odiernamente ci occupa, quanto esposto ai paragrafi precedenti rende evidente come il processo verbale di perizia sottoscritto nell'ottobre del 2016 sia nullo giacché risultato di errore essenziale, in quanto la formazione della volontà degli arbitri è stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame
(c.d. errore di fatto) per i seguenti motivi:”. Tali motivi, non indicati nell'atto di citazione, erano così esplicati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.: “…il processo verbale di perizia sottoscritto nell'ottobre del 2016 sia nullo giacché risultato di errore essenziale, in quanto la formazione della volontà degli arbitri è stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto) alla pagina 3 del documento si legge: “l' ha adempiuto agli obblighi Parte_5 derivanti in caso di sinistro” ed ancora: “L'ubicazione del rischio corrisponde
13 all'indirizzo indicato in polizza”. Tuttavia, tali affermazioni si appalesano non rispondenti alla realtà in ragione delle contestazioni rese nei precedenti paragrafi, che qui si intendono richiamate, in tema di dichiarazioni reticenti rese in fase di stipula e violazione degli obblighi di cooperazione ex artt. 1913 e 1915
c.c.; i Periti non hanno proceduto a valutare l'operatività della garanzia. In proposito, voglia rilevarsi che, sulla scorta di quanto dedotto nei precedenti paragrafi, la polizza invocata non opera in ordine ai danni al fabbricato ai sensi della “sezione i: danni al fabbricato e al contenuto”, pag. 3 c.d.a. Inoltre, la medesima garanzia risulta inoperativa per il “rischio locativo”, art. 1 pag. 7 di 21 delle “norme che regolano l'assicurazione in generale”. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiede che venga accertata e dichiarata Controparte_1 la nullità del processo verbale definitivo di perizia datato 06/10/2016”.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che “Nel verbale di perizia (vedi pagg. 3 e 4) allegato alla produzione attorea si legge che ai periti era ben chiaro che
l'assicurato era persona diversa dal proprietario dell'immobile; alcun CP_2 errore nella formazione della volontà dei periti si rinviene che hanno proceduto alla valutazione dei danni tenendo ben presente che altri era il proprietario dell'immobile coinvolto nell'incendio”.
La censura è dunque inammissibile, tenuto conto anche del fatto che il presunto errore dei periti, consistito nel non valutare l'asserita inoperatività della polizza alla luce dei rilievi mossi dalla Compagnia assicurativa, non meriterebbe comunque alcun apprezzamento, essendo fondata su un'erronea interpretazione dei limiti del mandato del collegio peritale.
Infatti, in linea con quella che è la natura propria della perizia contrattuale, al collegio peritale competeva soltanto di procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, con esclusione di qualsivoglia attività di interpretazione del testo contrattuale, in quanto attività di diritto, riservata alle parti e in caso di contrasto da devolvere al giudice del merito (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n.
3487).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv.
CA CI, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
14 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in data CP_1 notificato il 21.7.2021, avverso la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 6/7/2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna Controparte_1
alla rifusione in favore di e con attribuzione all'avv. CA
[...] CP_2
CI, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
C.P.A, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3327/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1994/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 6.7.2021, pendente
tra
Controparte_1
(C.F. E P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F.: ), presso il cui C.F._1 studio in Napoli, Viale Augusto n. 162 è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CA CI (C.F.:
, presso il quale è elettivamente domiciliato in Portici C.F._3
(NA), alla Via Zumbini n. 27
-APPELLATO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 30.4.2018 la
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ Controparte_1 [...]
”) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli CP_1 CP_2
Nord, deducendo a fondamento delle proprie domande che:
- il predetto aveva stipulato con essa attrice la polizza n. IPL00003430647, CP_2
a garanzia dell'immobile sito in AG (CE) alla Via degli Oleandri n. 149;
- in data 17/02/2016, il contraente denunciava ai Carabinieri della Stazione di
AG (CE) il sinistro occorso in data 16/02/2015, a seguito del quale l'immobile assicurato aveva asseritamente riportato danni materiali al fabbricato, nonché al suo contenuto in seguito ad un incendio;
- in data 18/02/2016, il denunciava l'evento anche ad essa compagnia;
CP_2
- con missiva del 19/02/2016, l'avv. , nell'interesse del , Controparte_3 CP_2 domandava il risarcimento dei danni derivanti dall'evento de quo;
- aperta formalmente la posizione di sinistro, recante il numero
IPL000343.0647, era conferito incarico ad un proprio fiduciario, l'ing.
[...] di Napoli, per l'accertamento Controparte_4 delle cause del sinistro e la stima dei danni;
- in data 29/07/2016, il , con il patrocinio dell'avv. , le CP_2 Controparte_3 notificava l'invito a nominare un proprio consulente;
- in data 05/08/2016, essa attrice notificava alla controparte un atto con il quale indicava il C.T. quale proprio perito;
Persona_1
- ai sensi dell'Art. 8.2 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al capitolo
“Norme in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione, le parti nominavano quali propri periti il geom. , amministratore Persona_1 unico della E.F. Studio Sas, quale fiduciario incaricato da , Controparte_1 ed il geom. , quale consulente del;
CP_5 CP_2
- i periti sottoscrivevano il processo verbale di perizia.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la nullità del contratto di polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647 per dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula, ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.;
2 2) dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula del contratto di polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647, ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.;
3) annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato del processo verbale definitivo di perizia datato 13/06/2016;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 12/10/2016 vantato nei confronti della
[...]
da parte dei Sigg.ri , e CP_1 CP_2 Parte_1 [...]
; Parte_2
5) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi di quanto disposto dall'Art.
8.1 delle c.d.a. nonché ai sensi degli artt. 1913
e 1915 c.c.;
6) accertare e dichiarare la esagerazione dolosa del danno e, per l'effetto, la perdita del diritto all'indennizzo;
7) condannare le parti convenute alla refusione in favore di , Controparte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese, diritti ed onorari della presente procedura;
8) emettere ogni altro provvedimento del caso;
in via istruttoria:
9) essere abilitati alla prova contraria sulle stesse circostanze e con i medesimi testi indicati dalle controparti;
10) con riserva di meglio precisare le proprie difese, in conseguenza delle richieste avverse e all'atto del comportamento processuale delle parti, entro i termini di cui all'art. 183 co. 6, c.p.c., nonché meglio articolare i propri mezzi istruttori entro i termini di cui al medesimo articolo”
I.2. Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e CP_2 chiedendone il rigetto.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, dunque, così provvedeva:
a) “rigetta la domanda;
b) condanna Controparte_1
al rimborso il favore di delle spese di lite che si
[...] CP_2
3 liquidano in euro 8.030,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. CA CI procuratore dichiaratosi antistatario”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.7.2021, ha proposto CP_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
“1) In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza numero 1994/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord- dott.ssa Marrazzo Monica, ex artt. 161 comma 2
c.p.c. e 132 comma II° n. 4 c.p.c. per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2) nel merito, ritenere fondati i motivi di gravame esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto accogliere il presente gravame;
3) in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 1994/2021, resa dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Monica
Marrazzo, depositata in cancelleria il 06/07/2021 e notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi per proporre gravame in data 06/07/2021, pronunciata nel giudizio civile iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n°
14252/2017, promossa dalla parte attrice, contro il Sig. Parte_3 [...]
, convenuto, ed avente ad oggetto la declaratoria dell'inesistenza del CP_2 credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 12/10/2016, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiasi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
4) con vittoria delle spese del presente gravame, oltre accessori come per legge”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.1.2022, si è costituito , deducendo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza CP_2 nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 29.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 III. La sentenza di primo grado
III.1. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha preliminarmente così riassunto le richieste di parte attrice: “dalla lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso emerge che l'attrice, nonostante nelle conclusioni formulate parli di nullità del contratto, agisce per l'annullamento del contratto, oltre che per la declaratoria della nullità del processo verbale definitivo di perizia datato 13/06/2016; agisce inoltre perché venga dichiarata l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo vantato per il sinistro del 16/02/2015”.
III.2. Il giudice prime cure ha dunque ritenuto non sussistenti gli estremi per la operatività degli artt. 1892 – in riferimento alla domanda di annullamento della polizza AIG Casa” n° IPL0000343.0647- e 1915 c.c.- quanto invece alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto all'indennizzo -, nonché infondata la domanda di nullità del processo verbale definitivo di perizia.
III.3. In particolare, ha osservato il Tribunale: “La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. (…) Orbene, parte attrice parte dal presupposto, che la scrivente non condivide, che sia onere dell'assicurato provare che l'assicuratore avrebbe comunque concluso il contratto. Invero, l'attrice, muovendo da tale assunto, non si preoccupa, prima ancora di provare, di allegare circostanze da cui dedurre che, se avesse saputo chi era il proprietario dell'immobile oggetto del contratto, non avrebbe stipulato con il . CP_2
Né articola istanze istruttorie in tal senso rilevanti.
Poi, passando alla domanda formulata in base al disposto di cui agli artt. 1913 e
1915 cc, essa è parimenti infondata.
(…) Nel caso di specie l'assicurazione non ha in alcun modo provato, come suo onere, che abbia dolosamente ed artatamente procrastinato il CP_2 momento della denuncia per impedire alla assicurazione di effettuare un adeguato sopralluogo sul luogo del sinistro. Infatti, la denuncia è stata fatta solo
6 giorni dopo il sinistro (la denuncia in atti è stata ricevuta il 22 febbraio 2016!).
Né comunque l'assicurazione ha dimostrato di aver ricevuto in concreto un
5 pregiudizio conseguente al ritardo nella denuncia, non potendo esso configurarsi nel pagamento dell'indennizzo.
Quanto alla domanda di nullità della perizia, (…) la società ricorrente (ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti. (…) Nel verbale di perizia (vedi pagg. 3 e 4) allegato alla produzione attorea si legge che ai periti era ben chiaro che
l'assicurato era persona diversa dal proprietario dell'immobile; alcun CP_2 errore nella formazione della volontà dei periti si rinviene che hanno proceduto alla valutazione dei danni tenendo ben presente che altri era il proprietario dell'immobile coinvolto nell'incendio”.
IV. I motivi di impugnazione
IV.1. L'odierno appellante censura la sentenza di primo grado, asserendo che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la domanda di accertamento relativa all'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo invocato in forza della polizza AIG Casa” n° IPL0000343.0647 e del sinistro datato 16.2.2015.
Il primo giudice si sarebbe, infatti, limitato a valutare l'inesistenza del credito vantato con riferimento al profilo della perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ex artt. 1892, 1913-1915 c.c., omettendo, tuttavia, in violazione dell'art. 112 cpc, di valutare la domanda, pure contenuta nell'atto di citazione, volta ad accertare l'inesistenza del medesimo diritto per inoperatività della garanzia assicurativa, con particolare riferimento alla “Sezione I: danni al fabbricato e al contenuto” (pag. 3 nota informativa) e alla clausola “Rischio locativo” (art.1, pag. 7 c.g.a.).
In particolare, secondo la ricostruzione offerta dall'impugnante, l'inoperatività della polizza deriverebbe dai seguenti elementi: la “Sezione I: Danni al
Fabbricato e al contenuto” di cui alla pag. 3 di 12 della Nota Informativa dispone che: “La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato o dal contenuto dell'abitazione assicurata”; pur se alla prima pagina della polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647”, il contraente era CP_2 identificato come il proprietario dell'immobile sito al Viale degli Oleandri n. 149
6 in AG (CE), viceversa, nella denuncia del sinistro alla Compagnia e dell'evento ai Carabinieri, lo stesso si qualificava quale mero comodatario, indicando quale proprietario;
di conseguenza, il , Persona_2 CP_2 individuato in polizza sia come assicurato che come contraente, non essendo il proprietario dell'immobile, non avrebbe avuto nessun titolo per pretendere l'indennizzo relativo alla partita “Fabbricato”; ciò in quanto le condizioni di assicurazione definiscono l'assicurato come la “persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo”.
Posto, dunque, che il contratto in esame rappresenta una garanzia diretta, per danni a fabbricato e contenuto, l'unico soggetto idoneo a rivestire la qualità di assicurato (“interessato”) sarebbe il solo proprietario dell'immobile.
La censura non coglie nel segno.
La circostanza che non rivesta la qualifica di proprietario del CP_2 fabbricato assicurato, in quanto mero comodatario dello stesso, non consente di giungere all'esclusione dell'operatività della polizza in discorso e, dunque, all'inesistenza del diritto all'indennizzo, sia in quanto il certificato di polizza lo identifica al contempo quale contraente e assicurato, sia in quanto, dall'analisi del contratto di assicurazione, dalla polizza “AIG Casa” n° IPL0000343.0647 e dalla documentazione alla stessa allegata, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che il soggetto assicurato debba necessariamente coincidere con il proprietario dell'immobile.
Invero, secondo le condizioni contrattuali, l'assicurazione ha ad oggetto “il
Fabbricato e/o il Contenuto dell'Abitazione indicata in polizza contro i danni materiali e diretti subiti dai medesimi derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.” (ART. 2.1 – OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE).
Nessuna esclusione contempla la mancata coincidenza tra l' “assicurato” ed il
“proprietario dell'immobile”, anzi, ai sensi dell'art. art.
2.3 delle condizioni di assicurazione, è previsto, al punto 6), tra le estensioni di copertura, che: “Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre che tali inesattezze od
7 omissioni siano avvenute in buona fede, ed il Contraente e/o Assicurato abbia agito senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata”.
Inoltre, il questionario di adeguatezza in polizza, diretto ad acquisire, nell'interesse del contraente, le informazioni necessarie a conoscere le sue aspettative ed esigenze assicurative e, dunque, a garantire l'effettiva adeguatezza del contratto da stipulare, nei quesiti posti non dà rilievo alla titolarità dell'immobile assicurato, limitandosi a richiedere se:
- la polizza AIG sia l'unico contratto assicurativo stipulato dal contraente a tutela da eventuali danni all'abitazione e al suo contenuto;
- l'abitazione assicurata sia utilizzata a scopo abitativo;
CP_
- l'abitazione sia ubicata in , nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- il contraente sia intenzionato a coprire anche altri danni materiali diretti all'abitazione, oltre a quelli derivanti da incendio e scoppio;
- i locali dell'abitazione restino solitamente disabitati per periodi superiori ai 60 giorni.
Né appare conferente il riferimento dell'impugnate alla garanzia addizionale del
“rischio locativo” che, nella specie, sarebbe escluso in quanto non pattuito.
Invero, tra le estensioni di copertura, all'art. 2.3., punto 7) è previsto che “I danni indennizzabili ai termini della presente sezione sono risarciti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo Nucleo Familiare”, mentre, all'art. 2.4 (CONDIZIONI PARTICOLARI) si specifica, tra le condizioni valide solo se espressamente richiamate nel Certificato di polizza, che: “Se l'assicurato non è proprietario dei locali, la Società si obbliga a rimborsare i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da incendio od altro evento garantito, solo nei casi di responsabilità del locatario stesso ai termini degli artt.
1588, 1589 e 1611 del Codice Civile”.
Orbene, nella specie, i danni occorsi all'immobile sono stati imputati ad “azione dolosa da parte di ignoti”, per cui le predette clausole, estensive della copertura, non troverebbero comunque applicazione.
8 La titolarità dell'immobile assicurato non rileva, dunque, nell'economia del contratto, avendo il stipulato il contratto di assicurazione, al fine di CP_2 garantire un interesse proprio, consistente nell'essere tenuto indenne da eventuali danni che il fabbricato, nonché il suo contenuto, avrebbero potuto subire, con la conseguenza che incongruente risulta la ricostruzione di parte attrice laddove identifica quale assicurato il reale proprietario dell'immobile.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
IV.2. Il giudice di primo grado avrebbe, altresì, erroneamente omesso di valutare la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto all'indennizzo con riferimento al profilo ulteriore della inoperatività della polizza per la voce di danno relativa al contenuto del fabbricato assicurato.
In particolare, l avrebbe contestato la spettanza del relativo CP_1 indennizzo a favore di , in quanto, trattandosi di beni mobili, essi avrebbero CP_2 dovuto essere indennizzati in favore del proprietario dell'abitazione e non già del mero comodatario, salvo che quest'ultimo non avesse provato di aver ricevuto l'immobile del tutto spoglio e di averlo arredato a sua cura e spese.
A fronte di tale deduzione, secondo la ricostruzione dell'appellante, il non CP_2 avrebbe mosso alcuna contestazione, così confermando che l'immobile fosse già arredato al momento della costituzione del comodato, non richiedendo l'ammissione di alcuna prova volta a dimostrare il contrario.
Il motivo di appello è inammissibile.
La domanda sollevata dall'impugnante in sede di gravame, relativa all'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo e fondata sull'inoperatività della polizza assicurativa con riferimento alla partita
“contenuto”, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di questione nuova, non tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.
Detta domanda, fondata sulla mancata titolarità in capo a di CP_2 quanto contenuto nell'immobile assicurato, esula dai limiti tracciati dall'art. 345 c.p.c., il quale preclude, in appello, la proposizione di domande nuove.
L'appellante in primo grado si è limitato infatti a richiedere l'accertamento della perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno, asserendo mancasse del tutto prova della quantità, qualità, tipologia e valore delle merci contenute nei locali incendiatisi, domanda non riproposta nell'atto
9 di appello.
Viceversa, non risulta che la compagnia abbia in alcun modo contestato, nel primo giudizio, la titolarità di tali beni (risultando, per vero, tale circostanza menzionata unicamente nel verbale definitivo di perizia del 13.6.2016, ove il perito di parte attrice sollevava, in merito, mere riserve).
Ne consegue che, non essendo tale questione specificamente dedotta nel giudizio di primo grado, la stessa rappresenta un “novum” non scrutinabile in appello. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dalla norma citata non si limita alle sole eccezioni in senso stretto, ma si estende, altresì, alle contestazioni nuove, ossia non previamente dedotte in primo grado, con la conseguenza che il loro ingresso in secondo grado determinerebbe una indebita trasformazione del giudizio d'appello da revisio prioris instantiae a iudicium novum, in contrasto con l'impianto processuale vigente (cfr. Cass. 13/10/2015, n. 20502; Cass.
28/02/2014, n. 4854; Cass. 11/01/2016, n. 191; Cass. 15/11/2016, n. 23199).
La stessa Corte ha, infatti, statuito che “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 7878/2000)”, (in Cass. Civ., Ord., Sez. 6,
n. 2529/2018).
IV.3. Inammissibile si rivela anche il motivo di appello con il quale l'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i requisiti richiesti per l'annullamento della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c..
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che l'Assicurazione non si fosse preoccupata, prima ancora di provare, neanche di allegare circostanze da cui dedurre che “se avesse saputo chi era il proprietario dell'immobile oggetto del contratto, non avrebbe stipulato con il ”. CP_2
Sul punto, l'appellante evidenzia che la rilevanza della falsa dichiarazione ai fini della prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore riposerebbe sulle seguenti circostanze: l'immobile assicurato non costituirebbe la dimora abituale del;
è probabile che versasse in uno stato di abbandono anteriormente CP_2 alla data del sinistro;
dunque, la presenza di persone nell'appartamento avrebbe consentito una vigilanza e una possibilità di reazione immediata di
10 fronte a improvvisi focolai (possibilità non riscontrabile in caso di immobili disabitati oppure abitati saltuariamente).
Ancora una volta, l'appellante, come appare evidente, ha inteso sopperire nel presente grado di giudizio, al deficit di allegazione e di prova che ha connotato il giudizio svoltosi in primo grado, operando, con l'atto di gravame, una innovativa ricostruzione della vicenda processuale, che si asserisce essere idonea a fondare le sue pretese.
Ciò rende, inevitabilmente, sulla base dei medesimi principi sopra richiamati, inammissibile ex art. 345 c.p.c. la relativa censura.
La questione di fatto relativa alla intensità del rapporto tra il contraente e la res, ossia circa la abitualità della dimora, veniva, invero, solo accennata, in primo grado, con esclusivo riferimento alla contestazione del fatto storico (non riproposta in sede di gravame), nei seguenti, generici, termini: “Si contesta con fermezza il fatto storico, così come dedotto dall'Assicurato/Contraente perché poco chiaro e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento per cui è causa ed
i danni reclamati dall'Assicurato. Invero, voglia rilevarsi che, dall'esame dei rilievi fotografici dei luoghi (cfr. doc. n. 9), può ritenersi probabile che l'immobile versasse in stato di abbandono già prima dell'evento incendio”.
Il presunto stato di abbandono dell'immobile, la cui prova sarebbe costituita dai rilievi fotografici in atti, viene ora, in appello, sotto tutt'altra prospettiva, ricondotto alla rilevanza della falsa dichiarazione ai fini della prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore, in spregio, peraltro, della regola più volte enunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass.
8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005, 20265/2005, Cass. civ. sez. I,
28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025, n.11145).
In ogni caso, la circostanza secondo cui l'immobile assicurato non costituisse dimora abituale del e che versasse, anteriormente alla data del sinistro, in CP_2 stato di abbandono, non potrebbe ritenersi comunque provata, atteso l'insufficienza e l'inidoneità, a tal fine, dei rilievi fotografici in atti, ritraenti l'immobile stesso successivamente al sinistro.
11 III.5. Inammissibile si rivela, infine, il motivo di appello con cui l'impugnante assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto infondata la domanda di nullità del verbale definitivo di perizia.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe considerato il contenuto del verbale conclusivo della perizia contrattuale quale prova della sussistenza del diritto all'indennizzo in capo al , non valutando l'errore essenziale in cui CP_2 sarebbero incorsi i periti e che ne avrebbe viziato la volontà, sostanziatosi nel non aver valutato l'inoperatività della garanzia ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni false rese in sede di stipula.
Secondo la ricostruzione offerta dall'impugnante, il verbale conclusivo di una perizia contrattuale pur se non affetto da nullità, sarebbe in ogni modo inidoneo ad assurgere a fonte piena di prova del diritto all'indennizzo, laddove nella risposta ai singoli quesiti del mandato peritale conferito, non si sia proceduto ad una “completa ostentazione del processo decisionale condotto dai periti”, definendo compiutamente ognuno degli elementi necessari al riconoscimento della pretesa indennitaria.
L'impugnante sostiene di aver rilevato come non fosse stato prodotto alcun rilievo fotografico ritraente gli oggetti asseritamente danneggiati e che, per la maggior parte dei beni, il non avesse fornito alcuna fattura che ne CP_2 attestasse l'acquisto e la proprietà.
Sarebbe, dunque, errata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che le circostanze sollevate alla Compagnia siano state tenute in debita considerazione dai periti, con conseguente insussistenza di alcun vizio del consenso.
L'errore rilevante, nella specie, sarebbe quello attinente alla formazione della volontà del Collegio, incorso in una falsa rappresentazione della realtà per avere dato come pacifici fatti contestati e per aver supposto l'esistenza di elementi in realtà inesistenti, attese le dichiarazioni reticenti rese in fase di stipula e la violazione degli obblighi di cooperazione da parte del . CP_2
L'appellante ancora una volta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., Parte_4 introduce contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, la cui ammissione in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera
“revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al
12 vigente ordinamento processuale (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2018, n.
2529)
In particolare, non emerge dagli atti di causa alcuna originaria contestazione circa la valenza probatoria del verbale conclusivo di perizia contrattuale, essendosi l'appellante limitato in primo grado a contestare la nullità dello stesso per errore essenziale in cui sarebbero incorsi i periti nella formazione della loro volontà.
Al riguardo, nei medesimi termini di cui sopra in tema di infondatezza della domanda di annullamento ex art 1892 c.c., l'impugnante, a fronte di una attività difensiva di primo grado carente quanto ad allegazione e prova delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, ha operato, con l'atto di gravame, una innovativa ricostruzione della vicenda processuale.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che “la società ricorrente
(ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti”.
La decisione è senza dubbio corretta, atteso che, nell'atto di citazione,
l'appellante dopo un excursus normativo giurisprudenziale sulla Parte_4 perizia contrattuale, a pg. 10 si limitava, in concreto, ad osservare: “Tornando al caso che odiernamente ci occupa, quanto esposto ai paragrafi precedenti rende evidente come il processo verbale di perizia sottoscritto nell'ottobre del 2016 sia nullo giacché risultato di errore essenziale, in quanto la formazione della volontà degli arbitri è stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame
(c.d. errore di fatto) per i seguenti motivi:”. Tali motivi, non indicati nell'atto di citazione, erano così esplicati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.: “…il processo verbale di perizia sottoscritto nell'ottobre del 2016 sia nullo giacché risultato di errore essenziale, in quanto la formazione della volontà degli arbitri è stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto) alla pagina 3 del documento si legge: “l' ha adempiuto agli obblighi Parte_5 derivanti in caso di sinistro” ed ancora: “L'ubicazione del rischio corrisponde
13 all'indirizzo indicato in polizza”. Tuttavia, tali affermazioni si appalesano non rispondenti alla realtà in ragione delle contestazioni rese nei precedenti paragrafi, che qui si intendono richiamate, in tema di dichiarazioni reticenti rese in fase di stipula e violazione degli obblighi di cooperazione ex artt. 1913 e 1915
c.c.; i Periti non hanno proceduto a valutare l'operatività della garanzia. In proposito, voglia rilevarsi che, sulla scorta di quanto dedotto nei precedenti paragrafi, la polizza invocata non opera in ordine ai danni al fabbricato ai sensi della “sezione i: danni al fabbricato e al contenuto”, pag. 3 c.d.a. Inoltre, la medesima garanzia risulta inoperativa per il “rischio locativo”, art. 1 pag. 7 di 21 delle “norme che regolano l'assicurazione in generale”. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiede che venga accertata e dichiarata Controparte_1 la nullità del processo verbale definitivo di perizia datato 06/10/2016”.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che “Nel verbale di perizia (vedi pagg. 3 e 4) allegato alla produzione attorea si legge che ai periti era ben chiaro che
l'assicurato era persona diversa dal proprietario dell'immobile; alcun CP_2 errore nella formazione della volontà dei periti si rinviene che hanno proceduto alla valutazione dei danni tenendo ben presente che altri era il proprietario dell'immobile coinvolto nell'incendio”.
La censura è dunque inammissibile, tenuto conto anche del fatto che il presunto errore dei periti, consistito nel non valutare l'asserita inoperatività della polizza alla luce dei rilievi mossi dalla Compagnia assicurativa, non meriterebbe comunque alcun apprezzamento, essendo fondata su un'erronea interpretazione dei limiti del mandato del collegio peritale.
Infatti, in linea con quella che è la natura propria della perizia contrattuale, al collegio peritale competeva soltanto di procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, con esclusione di qualsivoglia attività di interpretazione del testo contrattuale, in quanto attività di diritto, riservata alle parti e in caso di contrasto da devolvere al giudice del merito (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n.
3487).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv.
CA CI, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
14 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in data CP_1 notificato il 21.7.2021, avverso la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 6/7/2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna Controparte_1
alla rifusione in favore di e con attribuzione all'avv. CA
[...] CP_2
CI, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
C.P.A, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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