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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex rt. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n.2507/2024 R.G., promossa da:
, , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando C/da Muscale n.43, con domicilio eletto in Brolo Via Vittorio Emanuele III°, n. 132, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Sciacca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di accompagnamento-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché di quelli previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato depositato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico non determina una totale e permanente inabilità ed impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, non integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento.
La stessa consulenza porta invece ad accogliere la domanda tendente al riconoscimento, in capo alla ricorrente, dello status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, come già riconosciuto in fase di procedimento per ATPO.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate.
Pertanto, non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, mentre sussiste invece il requisito atto ai benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3, con la decorrenza già indicata. CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali visto il rigetto della domanda principale, e l'accoglimento della domanda subordinata, e considerato che tale domanda era stata già riconosciuta in fase di ATPO, vanno interamente compensate, la dichiarazione in atti. CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Rigetta la domanda principale tendente all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
2) Riconosce e dichiara in capo al ricorrente, dello status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3, legge 5 febbraio 1992 n.104, con la decorrenza già indicata in fase di ATPO;
3)Compensa le spese di lite;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Patti, 06/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
06/06/2025, così come sostituita ex rt. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n.2507/2024 R.G., promossa da:
, , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando C/da Muscale n.43, con domicilio eletto in Brolo Via Vittorio Emanuele III°, n. 132, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Sciacca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di accompagnamento-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché di quelli previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato depositato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico non determina una totale e permanente inabilità ed impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, non integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento.
La stessa consulenza porta invece ad accogliere la domanda tendente al riconoscimento, in capo alla ricorrente, dello status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, come già riconosciuto in fase di procedimento per ATPO.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate.
Pertanto, non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, mentre sussiste invece il requisito atto ai benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3, con la decorrenza già indicata. CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali visto il rigetto della domanda principale, e l'accoglimento della domanda subordinata, e considerato che tale domanda era stata già riconosciuta in fase di ATPO, vanno interamente compensate, la dichiarazione in atti. CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Rigetta la domanda principale tendente all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
2) Riconosce e dichiara in capo al ricorrente, dello status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3, legge 5 febbraio 1992 n.104, con la decorrenza già indicata in fase di ATPO;
3)Compensa le spese di lite;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Patti, 06/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia