Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, proposto da
-OMISSIS-. (-OMISSIS-) “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Taranto sull’istanza del 9 ottobre 2018, reiterata il 12 maggio 2020, da parte della EG GL (interlocutore istituzionale), formulata ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 83 e ss. del D. Lgs. n. 159 del 2011, sulla posizione dell’odierno ricorrente ed in relazione ai contributi economici A.G.E.A., concessi, sotto condizione risolutiva, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 410 “Strategie di sviluppo locale dell’Asse 4 -Attuazione dell’impostazione Leader”;
-del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno relativo al ritardato rilascio della predetta certificazione antimafia ex artt. 83 e ss. D. Lgs. n.159 del 2011 e ss.mm.;
nonché per la condanna
-dell’Amministrazione dell’Interno convenuta a rilasciare la certificazione suddetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Vista l’istanza depositata il 1° luglio 2025, con cui la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riguardo al silenzio rifiuto e al rilascio del certificato antimafia richiesto ed ha insistito per la condanna al risarcimento del danno delle Amministrazioni resistenti, con condanna alle spese di giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Perlangeli, in sostituzione dell'Avv. V. Parato, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle controparti il 10 marzo 2021, tempestivamente depositato l’11 marzo 2021, il -OMISSIS-. (-OMISSIS-) ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Taranto sull’istanza del 9 ottobre 2018, reiterata in data 12 maggio 2020, da parte della EG GL (interlocutore istituzionale), formulata ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 83 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm., sulla posizione dell’odierno ricorrente ed in relazione ai contributi economici A.G.E.A., concessi, sotto condizione risolutiva, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 410 “Strategie di sviluppo locale dell’Asse 4 -Attuazione dell’impostazione Leader”. Con il ricorso si chiede, altresì, il risarcimento del danno correlato al ritardato rilascio della predetta certificazione e la condanna dell’Amministrazione dell’Interno resistente al rilascio della stessa.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone di aver partecipato, con il proprio Piano di Sviluppo Locale alla programmazione P.S.R. GL 2007/2013, Misura 410, (le cui attività sono state regolarmente chiuse, rendicontate e liquidate dall’organismo pagatore A.G.E.A.) e che, a fine programmazione, è stata liquidata sotto condizione risolutiva, in quanto la certificazione antimafia, sia pur richiesta direttamente dalla EG GL alla Prefettura competente in data 9 ottobre 2018, non è mai stata trasmessa da quest’ultima.
2.2. Espone parte ricorrente di aver pagato la somma di €.8.823,15 per polizze fideiussorie sottoscritte nell’ambito della predetta programmazione 2007/2013, che non potevano essere svincolate in assenza del certificato antimafia. Inoltre, evidenzia parte ricorrente di aver subito un maggior danno connesso all'aver contribuito a generare una perdita d'esercizio consistente, in quanto le somme pagate all'assicurazione per la polizza della precedente programmazione non sono rendicontabili, pertanto, il -OMISSIS-. ricorrente ha affermato di essere costretto ad effettuare un aumento del capitale sociale per risanare le perdite conseguite con un ulteriore aggravio di costi. Tale ulteriore danno per “perdita di chances” è stato quantificato dal ricorrente in una somma non inferiore ad euro 5.000,00, con riserva di integrazione e modifica nel corso del giudizio.
Espone, inoltre, parte ricorrente che, chiusasi la programmazione 2007/2013 e approvato il nuovo P.S.R. GL 2014/2020, ha partecipato al bando con il suo Piano di Azione Locale, progetto approvato e ammesso a finanziamento con apposita formale determina dell’Autorità di Gestione P.S.R. GL.
2. In data 29 marzo 2021 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2021, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, in ragione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19, il Presidente della Sezione ha rappresentato che la causa, in ragione della domanda risarcitoria e delle ulteriori domande azionate, necessita di trattazione all'udienza pubblica ex art. 32 comma 1 c.p.a. pertanto, su richiesta della difesa della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dalla Camera di Consiglio e la conversione del rito, da speciale in ordinario.
4. Con memoria depositata il 6 settembre 2024, l’Avvocatura erariale, per conto del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto la richiesta di informazioni antimafia della EG GL riguardante il -OMISSIS-. ricorrente, registrata in B.D.N.A. con prot. n. -OMISSIS- è stata definita con liberatoria antimafia rilasciata dalla Prefettura resistente, in data 12 gennaio 2021.
5. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2024, a seguito di un rilievo del Presidente della Sezione sulla circostanza che l'informativa antimafia liberatoria esibita dall'Avvocatura erariale è stata rilasciata dalla Prefettura resistente il 12 gennaio 2021, nel mentre il ricorso avverso il silenzio rifiuto risulta proposto il 10 marzo 2021, rilievo effettuato anche ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., l'avvocato di parte ricorrente, ha chiesto un rinvio per poter replicare in proposito. La difesa erariale in proposito si è rimessa al Collegio, pertanto il Presidente della Sezione, a seguito del rilievo ufficiale ex art. 73 comma 3 c.p.a. e alla conseguente richiesta di rinvio, ha disposto che la causa venga trattata nel merito all'udienza pubblica del 22 luglio 2025.
6. Con memoria depositata in giudizio il 1 luglio 2025, il difensore della parte ricorrente ha sostenuto che il certificato antimafia richiesto è stato trasmesso alla EG GL, dalla Prefettura di Taranto, a settembre 2021 per poi ottenere lo svincolo della polizza assicurativa da parte di A.G.E.A. solo nel febbraio 2022, pertanto al momento del deposito dell’odierno ricorso, la trasmissione del predetto certificato ancora non sarebbe avvenuta, né sarebbe pervenuto alcun riscontro alle reiterate diffide della EG GL in tal senso. Con la predetta memoria la difesa del -OMISSIS-. ricorrente ha precisato che, il ritardo nella trasmissione della certificazione antimafia, ha determinato un danno pari ai canoni semestrali della polizza fideiussoria pagati in più dall’ottobre 2018 al febbraio 2022, ammontanti ad euro 1.764,00 circa per ogni semestre, per 8 semestri, e quindi complessivamente pari ad euro 14.112,00 circa; oltre al danno da perdita di chances da liquidarsi in via equitativa. Premesso ciò, la difesa di parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al rilascio della certificazione antimafia ed ha insistito nella richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del predetto danno, con condanna altresì alle spese di giustizia.
7. Alla pubblica udienza del 22 luglio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso è in parte inammissibile per originaria carenza di interesse del -OMISSIS-. ricorrente (con riguardo alla domanda di accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Taranto sull’istanza del 9 ottobre 2018, reiterata il 12 maggio 2020 da parte della EG GL - interlocutore istituzionale -, formulata ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia di cui agli artt. 83 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2011 sulla posizione dell’odierno ricorrente ed in relazione ai contributi economici A.G.E.A., concessi, sotto condizione risolutiva, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 410 “Strategie di sviluppo locale dell’Asse 4 - Attuazione dell’impostazione Leader”, nonché alla relativa domanda di condanna al rilascio della predetta certificazione delle Amministrazioni intimate in tal senso) e nella restante parte infondato (con riguardo alla domanda risarcitoria del danno correlato al lamentato ritardo nel rilascio della predetta certificazione antimafia ex artt .83 e ss. D. Lgs n.159 del 2011) e deve essere, sul punto, respinto, per le ragioni di seguito indicate.
8. 1. Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 88 comma 4 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm. prevede che “ Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1 ”. Il comma 1 dello stesso art. 88 stabilisce che: “ Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati .”.
Pertanto, alla luce della normativa soprariportata, la Prefettura competente deve rilasciare la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, non essendo prevista, dal legislatore, alcuna notifica o ulteriore trasmissione del rilascio della stessa. Inoltre, il previsto termine di 30 giorni decorre dalla data di cui all'articolo 87, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (ovvero dalla consultazione della banca dati nazionale unica) e non dall’istanza della EG GL (peraltro, nel caso di specie, reiterata il 12 maggio 2020).
Nel caso de quo, il 9 ottobre 2018, la EG GL ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta della predetta certificazione antimafia (reiterata il 12 maggio 2020), la richiesta di informazioni antimafia della EG GL riguardante il -OMISSIS-. ricorrente è stata registrata in B.D.N.A. con prot. n. -OMISSIS- ed è stata definita con liberatoria antimafia rilasciata dalla Prefettura di Taranto, in data 12 gennaio 2021, nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto il 10 marzo 2021; pertanto dopo l’avvenuto rilascio della certificazione antimafia nei termini stabiliti dal legislatore, a nulla rilevando che l’informativa antimafia liberatoria è stata acquisita dalla EG GL il 14 settembre 2021 (come risulta dal protocollo di ingresso della predetta informativa - -OMISSIS- PROT. -OMISSIS- della stessa EG, depositata in giudizio dalla parte ricorrente), dovendo la Prefettura competente solo rilasciare la certificazione in esame nel termine di legge e, non necessariamente, anche trasmettere la stessa all’istante.
E’, dunque, evidente la carenza di interesse del -OMISSIS-. ricorrente alla proposizione del ricorso quanto alla domanda di accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (asseritamente) formatosi sull’istanza in data 9 ottobre 2018, reiterata in data 12 maggio 2020, da parte della EG GL, formulata ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia di cui agli artt.83 e ss. D. Lgs. n.159 del 2011 sulla posizione della ricorrente ed in relazione ai contributi economici concessi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura410 “Strategie di sviluppo locale dell’Asse 4 - Attuazione dell’impostazione Leader” e alla correlata domanda di condanna al rilascio della certificazione in questione dell’Amministrazione dell’Interno resistente.
9. Da quanto sopra illustrato emerge, con ogni evidenza, che va disattesa - anche - la domanda risarcitoria azionata dalla parte ricorrente, per l’evidenziata insussistenza di un silenzio rifiuto illegittimo della P.A. e, comunque, dell’illegittimità dell’azione amministrativa (oltre alla mancata adeguata dimostrazione del danno patrimoniale correlativamente lamentato).
10. Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere:
- dichiarato inammissibile per carenza di interesse, quanto alla domanda di accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Taranto sull’istanza del 9 ottobre 2018, reiterata il 12 maggio 2020, da parte della EG GL - interlocutore istituzionale -formulata ai fini dell’acquisizione della certificazione antimafia di cui agli artt. 83 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2011 sulla posizione dell’odierno ricorrente ed in relazione ai contributi economici A.G.E.A., concessi, sotto condizione risolutiva, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 410 “Strategie di sviluppo locale dell’Asse 4 -Attuazione dell’impostazione Leader” e alla relativa domanda di condanna al rilascio della predetta certificazione delle Amministrazioni intimate in tal senso;
- respinto, quanto alla domanda di condanna del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto al risarcimento dell’allegato danno correlato al ritardato rilascio della certificazione antimafia ex artt. 83 e ss. D. Lgs n.159 del 2011 in favore del -OMISSIS-. ricorrente.
11. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (per la novità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per carenza di interesse e nella restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO