Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3864 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Santa Marta n. 240 - isolato
163/164, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA (c.f.
, fax: 090/9215951, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], scala F C.F._3
int. 69- is. 14 bis pal. A Rione Ferrovieri, elettivamente domiciliato in
Messina, Via Degli Amici, 21, presso lo studio dell'Avv. Maria Sorrenti
(C.F. – pec: che C.F._4 Email_2
lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 30.09.2024, premesso Parte_1
che da una relazione sentimentale con era nata a Controparte_1
Messina in data 13.09.2016 la figlia che a seguito Persona_1
della cessazione della convivenza il Tribunale di Messina, con provvedimento del 28.07.2017, aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti che prevedeva l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la madre, la disciplina dei tempi di permanenza con il padre e l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che la disciplina dei tempi di permanenza con il padre non appariva più adeguata in considerazione dell'età della figlia ed appariva opportuno che detti tempi di permanenza fossero ampliati;
che l'assegno stabilito per il mantenimento della figlia non appariva più sufficiente per far fronte a tutte le esigenze della minore accresciutesi nel tempo ed appariva necessario che fosse rideterminato in €
350,00 mensili anche in considerazione del fatto che il CP_1
svolgeva l'attività di addetto alle vendite percependo uno stipendio mensile pari a € 1.500,00, mentre lei percepiva, sempre quale addetta alle vendite, part time, uno stipendio pari a € 750,00. Tutto ciò premesso chiedeva, anche con provvedimento indifferibile, una modifica dei tempi di permanenza della figlia con il padre, come meglio specificato in ricorso e l'aumento dell'assegno mensile ad € 350,00.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16.10.2024, mentre con provvedimento del
2 12.10.2024 veniva rigettata la richiesta di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis .15 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.12.2024 si costituiva il quale non si opponeva all'aumento Controparte_1
dei tempi di permanenza della figlia con lui, come meglio specificato in comparsa. Contestava, invece, la fondatezza della richiesta di aumento dell'assegno, attualmente pari a € 294,00 mensili, non essendo stati allegati fatti sopravvenuti che potessero giustificare la chiesta revisione ed avendo egli, al contrario, subito una riduzione delle entrate, a seguito di due finanziamenti e di una cessione del quinto. Osservava, peraltro, che egli doveva provvedere anche al mantenimento di altra figlia, di nome Per_1
nata il [...], sicché il proprio stipendio mensile di € 1.386,00 appariva insufficiente a far fronte a tutti gli impegni economici, tanto che egli aveva dovuto ricorrere all'aiuto dei propri familiari. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno e, in via riconvenzionale, la riduzione dell'assegno ad € 150,00 mensili.
All'udienza del 16.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., le parti raggiungevano un accordo sui tempi di permanenza della figlia minore con il padre nei termini seguenti: “a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente lunedì e giovedì, la minore starà con il padre dall'uscita da scuola, rispettivamente dalle ore 13 e dalle ore 13,40 con rientro al domicilio materno entro le ore 21 nel periodo invernale e alle ore 22 nel periodo estivo;
il padre curerà di accompagnare la figlia presso la scuola di danza nella giornata in cui la bambina avrà questo impegno;
nei periodi di vacanza scolastica, la bambina verrà prelevata dal padre a casa della madre alle ore 11,00 salvo diverso accordo;
b) un weekend alternato con pernotto la minore starà con il padre dalle ore 08,30 del sabato alle ore 21 nel periodo invernale e alle ore 22 nel periodo estivo con rientro presso il
3 domicilio materno, salvo diverso accordo delle parti;
c) nelle festività natalizie la minore, in base al criterio dell'alternanza, starà con il padre dalle ore 11 del 24 dicembre alle ore 22 del 25 dicembre o dalle ore 11 del
31 dicembre alle ore 22 dell'1 gennaio. Il 26 dicembre e l'8 dicembre la bambina starà alternativamente con il padre dalle ore 11 alle ore 22 con rientro al domicilio materno. La minore starà, altresì, con il padre il giorno della festa del papà (19 marzo), il giorno del compleanno dello stesso (27 agosto), il giorno del compleanno della sorella dalle ore 11 alle 22, il giorno del compleanno dei nonni paterni;
la bambina starà con la madre, anche in deroga ai tempi di permanenza sopra stabiliti, il giorno del compleanno della madre (07 giugno), il giorno della festa della mamma, in occasione del compleanno dei nonni materni. Il giorno del compleanno della minore (13 settembre) il padre parteciperà, insieme ai nonni paterni, alla festa organizzata di comune accordo con la madre;
d) durante il periodo estivo la minore starà almeno 15 giorni, anche non consecutivamente, con il padre nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre e, analogamente la minore starà almeno 15 giorni, anche non consecutivamente, con la madre nel periodo, con sospensione dei tempi di permanenza con il padre. Detti periodi saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno”. Le parti, viceversa, non raggiungevano un accordo con riferimento alle contrapposte domande di natura economica, sicché il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza
5 raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Orbene, nel caso in esame, entrambe le parti hanno segnalato, in primo luogo, l'opportunità di ampliare i tempi di permanenza della minore con il padre, poiché quelli stabiliti nell'accordo recepito dal Tribunale con provvedimento del 28.07.2017 facevano riferimento ad una bambina che non aveva ancora raggiunto un anno di età e che aveva maggiormente bisogno delle cure della madre, mentre oggi si è al cospetto di una bambina in età scolare che ha ormai consolidato nel tempo la relazione affettiva con il padre. Sul punto all'udienza del 16.01.2025 le parti hanno raggiunto un accordo che può essere recepito. D'altronde, in caso di accordo delle parti,
6 il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla esistenza di una valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”). Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Quanto al mantenimento, la ricorrente ha sottolineato che le esigenze della figlia erano aumentate e, per tale motivo, appariva necessario aumentare l'ammontare dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, mentre il resistente ha sottolineato che il proprio stipendio non era sufficiente per far fronte a tutti gli impegni economici, tenuto conto del fatto che egli aveva avuto anche un'altra figlia che doveva mantenere.
Si deve premettere che le parti non hanno documentato quali erano i rispettivi redditi al momento in cui era stato raggiunto l'accordo sull'ammontare dell'assegno, recepito dal Tribunale con provvedimento del
28.07.2017, sicché si deve presumere che i redditi non siano sostanzialmente cambiati. In particolare, la ha documentato di Pt_1
avere percepito nell'anno 2023 un reddito lordo di € 12.286,00 con una imposta netta di € 459,00, mentre il ha prodotto la CU 2024 CP_1
da cui risulta un reddito lordo di € 21.569,90 con ritenute IRPEF pari a €
2.593,91.
Non vi è dubbio, poi, che le esigenze della minore sono Per_1
leggermente aumentate nel tempo, in considerazione dell'ampio tempo
7 trascorso e dei diversi e maggiori bisogni che ha notoriamente una bambina in età scolare rispetto ad una bambina di pochi mesi. D'altronde, la
Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630;
Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio
2023, n. 11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
D'altro canto, nel caso in esame, il reddito del appare CP_1
così modesto da non essere compatibile con una misura dell'assegno superiore rispetto a quella a suo tempo stabilita, posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22.075). Nel caso in esame, infatti, le risorse del vanno poste in relazione alle esigenze non solo CP_1
della figlia ma anche di altra figlia, poco più piccola. Non Per_1 Per_2
vale, d'altronde, osservare che la nascita della seconda figlia avrebbe dovuto verosimilmente essere presa in considerazione dal CP_1
già in occasione dell'accordo del 2017, essendo la seconda figlia nata poco dopo, in quanto, da un lato, occorre avere riguardo esclusivamente alla condizione esistente al momento in cui è stato emesso il provvedimento del
Tribunale che ha fissato la misura dell'assegno, quando ancora la seconda figlia non era nata, e dall'altro lato bisogna considerare che anche le esigenze di tale seconda figlia sono verosimilmente aumentate nel tempo.
E' ben vero, poi, che la nascita di altri figli non legittima di per sé una
8 diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole
(Cass. Sez. I, 22.11.2000 n. 15065). Occorre, però, tenere conto, in misura consona al tenore di vita delle parti, dell'obbligo di mantenimento dei figli nati da una nuova unione (Cass. Sez. I, 04.04.2002 n. 4800), in quanto l'art. 316 bis c.c. pone il principio di parità di trattamento dei figli e ciò significa che l'assegno di mantenimento già stabilito per un figlio va ridotto qualora incida sul reddito del padre tanto da non consentirgli di assicurare un uguale tenore di vita a tutti i figli (Cass. civ. 11.04.2011 n. 8227). Infine, nella valutazione degli oneri economici gravanti sulle parti viene in considerazione anche la circostanza che il terrà con sé la CP_1
figlia per un tempo più ampio che in precedenza, sicché è verosimile che anche l'onere derivante dal mantenimento diretto sarà maggiormente gravoso.
Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale che l'assegno posto a carico di ed a favore di possa Controparte_1 Parte_1
essere rideterminato, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, nell'importo mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) recepisce l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16.01.2025 sui tempi di permanenza della figlia minore con il padre, 2) ridetermina l'assegno posto a carico di Per_1
ed a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
9 contributo al mantenimento della figlia nell'importo mensile di € Per_1
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che tale misura dell'assegno abbia decorrenza sin dalla pronuncia della presente sentenza;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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