Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere definitivo 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2025, proposto dalla sig.ra
CE BO OR, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Mazzini, n. 88;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Università degli Studi di Padova, in persona della Rettrice pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
CINECA – Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
nei confronti
sig.ra MA ZA, non costituita in giudizio;
sig.ra AU EC OS, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 5862/2024 del 20 dicembre 2024, resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata nel ricorso R.G. n. 12186/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 5862/2024 del 20 dicembre 2024, con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
Visti la memoria e i documenti depositati dalla difesa erariale;
Vista la memoria di costituzione e difensiva dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, l’avv. Roberto Toniolo e l’Avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Considerato che l’appello cautelare si mostra non assistito dal fumus boni iuris, atteso che:
- la riserva dei posti ai c.d. quartini è prevista dalla legge e appare ragionevole, mentre la questione della redistribuzione dei posti (in tesi) non coperti fuoriesce dagli atti impugnati;
- non pare irragionevole la strutturazione della selezione sulla banca dati di n. 3.500 quesiti, articolata sulla possibilità di due tentativi (il secondo dei quali più in là nel tempo e perciò con maggiore tempo a disposizione per i candidati per prepararsi) e con la presenza (senz’altro legittima) di quiz di logica, come tali non puramente funzionali alle capacità mnemoniche, le quali comunque non sono irrilevanti nell’ambito di un corso di studi medici;
- la doglianza sul mancato controllo capillare dei concorrenti e sull’anomala serie di punteggi alti o altissimi nelle prove svolte presso talune sedi universitarie si rivela generica e non assistita da idonei elementi probatori, mentre quella sul quesito n. 43 (in relazione al quale la risposta considerata esatta dalla P.A. contrasterebbe con la risposta esatta del quesito n. 642) non appare sorretta da un effettivo interesse alla sua proposizione da parte della ricorrente (la quale nemmeno chiarisce se la risposta da lei fornita sia stata considerata esatta o errata);
- infine, la doglianza sulla determinazione del contingente dei posti per l’ammissione ai corsi di laurea è generica e non considera che il contingente non è dato dal solo fabbisogno di professionalità, ma anche dall’offerta formativa che le Università sono in grado di offrire;
Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni di legge per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.;
Ritenuto, da ultimo, di compensare le spese del presente giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) respinge l’appello (Ricorso numero: 1220/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO