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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/24 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dall'avv. F. Boldrini
Parte_2 CP_1
rappresentata dall'avv. M. Orione
FI S.p.a.,
Controparte_2
che si dichiarano contumaci vista la regolairtà della notifica depositata l'11/3/25
: RESPONSABILITÀ APPALTATORE, DECADENZA, REGRESSO CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il credito del ricorrente nei confronti del datore di lavoro risulta CP_2
pacificamente dalla documentazione allegata al ricorso (busta paga aprile 2021 e
C.U. 2022, doc.3 e 4); sul punto si deve ritenere, in mancanza di prova e anche di deduzione in senso contrario, che quanto accumulato all'aprile 2021 a titolo di
“banca ore”, di permessi e di ferie, non sia stato fruito nel periodo successivo e fino alle dimissioni del 15/11/21 (doc.7 attoreo;
cfr, con specifico riferimento alla fruizione delle ferie, Cass. 21780/22, da cui si desume il principio della sussistenza pagina 1 di 4 di un generale onere processuale a carico del datore di lavoro, il quale si ritiene estensibile ai committenti chiamati in causa ex art. 29 D. L.vo 276/03).
2. Peraltro, per quanto si desume dalle deposizioni degli escussi testimoni (in particolare ), il ricorrente anche nel periodo successivo all'aprile 2021 Tes_1
ha sempre continuato a lavorare continuativamente per tutto l'orario contrattuale (e anche di più).
3. Inoltre, all'esito della escussione di tutti i testimoni, deve ritenersi univocamente raggiunta la prova – che doveva essere fornita dal ricorrente - che per tutto il rapporto di lavoro l'attività del ricorrente si sia svolta presso ed in favore della costituita e non altrove. Parte_2
4. Il coinvolgimento, nella posizione intermedia di subcommittente appaltatrice, della contumace FI spa, si evince dalla documentazione depositata dalla costituita committente principale (doc.1-6).
5. Non si ritiene fondata l'eccezione di decadenza biennale, considerato che:
5.1. la locuzione «cessazione dell'appalto», «per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso … di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti», laddove la ratio della normativa in esame mira ad «assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore», portando ad «escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno “spezzettamento”» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi» (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento alla presenza e rilevanza, in un caso analogo specificamente relativo agli appalti della di un unico «accordo o contratto normativo» Controparte_4
idoneo ad unificare, ai fini di cui si tratta, «gli ordini prodotti, integrati nella loro pagina 2 di 4 disciplina dallo specifico richiamo del suddetto contratto "a monte"», si veda inoltre Cass. 29629/2019);
5.2. nella fattispecie l'esistenza di un unico rapporto contrattuale, nel quale sono andati ad inserirsi i vari «ordini» di lavorazioni da eseguirsi su diverse imbarcazioni, si desume dalla stesse allegazioni della diversa convenuta la quale, se genericamente afferma che «ordini che conferisce ai propri Parte_2
appaltatori costituiscono distinti contratti di appalto», tuttavia non ha prodotto alcuno di tali singoli «contratti» asseritamente stipulati con la FI;
5.3. anche il fatto l'attività svolta da quest'ultima (rectius dalla su suo CP_2
subappalto) sia stata anche successiva al 15/11/21 emerge dalle stesse allegazioni di la quale nella memoria di costituzione include tra quelle Parte_2
assegnatele in appalto la nave «Viking VIII» (ordine 6284: v anche l'allegato doc.6), la cui consegna, per quanto indicato nell'allegato doc.7, era prevista per il
18\5\22; e peraltro anche dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi del ricorrente che hanno riferito di aver lavorato alla alle dipendenze Parte_2
della fino a circa 2 mesi prima del 14/10/21, ovvero rispettivamente CP_2
anche nell'anno 2022, nonché della sindacalista la quale ricorda CP_5
altre due navi lavorate dalla ditta che «sono state varate intorno al 2022».
6. Come richiesto da - in qualità di obbligata principale Controparte_4 CP_2
- la dovrà mantenere indenne da quanto la da quanto quest'ultima Controparte_4
verserà al ricorrente, per effetto del vincolo di solidarietà, in esecuzione della presente decisione.
7. Altrettanto non sembra potersi ritenere valevole per FI spa, in quanto, in base alle «regole generali» richiamate dal secondo comma del citato art.29, non è previsto
(salvo dimostrata insolvenza del debitore principale, ex art.1299 cc) il regresso tra meri coobbligati (ex lege: cfr Cass.24069/23): in assenza di pattuizioni contrattuali
(tra questi ultimi), che nella fattispecie sono state evocate («La richiede Parte_2
espressamente ai propri appaltatori ampie garanzie sul trattamento retributivo e pagina 3 di 4 contributivo dei dipendenti propri e di quelli degli eventuali subappaltatori»), ma non sono state provate;
il che si ritiene fosse necessario, nella contumacia della parte asseritamente responsabile.
8. Analoghe considerazioni debbono in tutta apparenza valere per l'invocato e generale diritto di surroga ex art.1203 n°3 cc, nel senso che il soggetto “tenuto” al (definitivo) pagamento deve individuarsi esclusivamente nel debitore principale, indicato dalla legge o da eventuali disposizioni contrattuali che attribuiscano o ripartiscano la relativa responsabilità tra i coobbligati.
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ON FI S.p.a., e Controparte_2 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, della
[...]
somma di € 8.963,17, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
ON a mantenere indenne Controparte_2 Controparte_6
dal pagamento di cui al precedente capo, nonché al pagamento delle
[...]
spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/24 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dall'avv. F. Boldrini
Parte_2 CP_1
rappresentata dall'avv. M. Orione
FI S.p.a.,
Controparte_2
che si dichiarano contumaci vista la regolairtà della notifica depositata l'11/3/25
: RESPONSABILITÀ APPALTATORE, DECADENZA, REGRESSO CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il credito del ricorrente nei confronti del datore di lavoro risulta CP_2
pacificamente dalla documentazione allegata al ricorso (busta paga aprile 2021 e
C.U. 2022, doc.3 e 4); sul punto si deve ritenere, in mancanza di prova e anche di deduzione in senso contrario, che quanto accumulato all'aprile 2021 a titolo di
“banca ore”, di permessi e di ferie, non sia stato fruito nel periodo successivo e fino alle dimissioni del 15/11/21 (doc.7 attoreo;
cfr, con specifico riferimento alla fruizione delle ferie, Cass. 21780/22, da cui si desume il principio della sussistenza pagina 1 di 4 di un generale onere processuale a carico del datore di lavoro, il quale si ritiene estensibile ai committenti chiamati in causa ex art. 29 D. L.vo 276/03).
2. Peraltro, per quanto si desume dalle deposizioni degli escussi testimoni (in particolare ), il ricorrente anche nel periodo successivo all'aprile 2021 Tes_1
ha sempre continuato a lavorare continuativamente per tutto l'orario contrattuale (e anche di più).
3. Inoltre, all'esito della escussione di tutti i testimoni, deve ritenersi univocamente raggiunta la prova – che doveva essere fornita dal ricorrente - che per tutto il rapporto di lavoro l'attività del ricorrente si sia svolta presso ed in favore della costituita e non altrove. Parte_2
4. Il coinvolgimento, nella posizione intermedia di subcommittente appaltatrice, della contumace FI spa, si evince dalla documentazione depositata dalla costituita committente principale (doc.1-6).
5. Non si ritiene fondata l'eccezione di decadenza biennale, considerato che:
5.1. la locuzione «cessazione dell'appalto», «per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso … di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti», laddove la ratio della normativa in esame mira ad «assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore», portando ad «escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno “spezzettamento”» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi» (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento alla presenza e rilevanza, in un caso analogo specificamente relativo agli appalti della di un unico «accordo o contratto normativo» Controparte_4
idoneo ad unificare, ai fini di cui si tratta, «gli ordini prodotti, integrati nella loro pagina 2 di 4 disciplina dallo specifico richiamo del suddetto contratto "a monte"», si veda inoltre Cass. 29629/2019);
5.2. nella fattispecie l'esistenza di un unico rapporto contrattuale, nel quale sono andati ad inserirsi i vari «ordini» di lavorazioni da eseguirsi su diverse imbarcazioni, si desume dalla stesse allegazioni della diversa convenuta la quale, se genericamente afferma che «ordini che conferisce ai propri Parte_2
appaltatori costituiscono distinti contratti di appalto», tuttavia non ha prodotto alcuno di tali singoli «contratti» asseritamente stipulati con la FI;
5.3. anche il fatto l'attività svolta da quest'ultima (rectius dalla su suo CP_2
subappalto) sia stata anche successiva al 15/11/21 emerge dalle stesse allegazioni di la quale nella memoria di costituzione include tra quelle Parte_2
assegnatele in appalto la nave «Viking VIII» (ordine 6284: v anche l'allegato doc.6), la cui consegna, per quanto indicato nell'allegato doc.7, era prevista per il
18\5\22; e peraltro anche dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi del ricorrente che hanno riferito di aver lavorato alla alle dipendenze Parte_2
della fino a circa 2 mesi prima del 14/10/21, ovvero rispettivamente CP_2
anche nell'anno 2022, nonché della sindacalista la quale ricorda CP_5
altre due navi lavorate dalla ditta che «sono state varate intorno al 2022».
6. Come richiesto da - in qualità di obbligata principale Controparte_4 CP_2
- la dovrà mantenere indenne da quanto la da quanto quest'ultima Controparte_4
verserà al ricorrente, per effetto del vincolo di solidarietà, in esecuzione della presente decisione.
7. Altrettanto non sembra potersi ritenere valevole per FI spa, in quanto, in base alle «regole generali» richiamate dal secondo comma del citato art.29, non è previsto
(salvo dimostrata insolvenza del debitore principale, ex art.1299 cc) il regresso tra meri coobbligati (ex lege: cfr Cass.24069/23): in assenza di pattuizioni contrattuali
(tra questi ultimi), che nella fattispecie sono state evocate («La richiede Parte_2
espressamente ai propri appaltatori ampie garanzie sul trattamento retributivo e pagina 3 di 4 contributivo dei dipendenti propri e di quelli degli eventuali subappaltatori»), ma non sono state provate;
il che si ritiene fosse necessario, nella contumacia della parte asseritamente responsabile.
8. Analoghe considerazioni debbono in tutta apparenza valere per l'invocato e generale diritto di surroga ex art.1203 n°3 cc, nel senso che il soggetto “tenuto” al (definitivo) pagamento deve individuarsi esclusivamente nel debitore principale, indicato dalla legge o da eventuali disposizioni contrattuali che attribuiscano o ripartiscano la relativa responsabilità tra i coobbligati.
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
ON FI S.p.a., e Controparte_2 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, della
[...]
somma di € 8.963,17, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
ON a mantenere indenne Controparte_2 Controparte_6
dal pagamento di cui al precedente capo, nonché al pagamento delle
[...]
spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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