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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 30/05/2025, n. 10518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10518 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8998 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Allievi Carabinieri, Direzione Generale per il personale Militare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previe misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della “Determinazione esonero dal 143° Corso Formativo (1° ciclo) e proscioglimento dalla ferma quadriennale dell’Allievo Carabiniere (...)”, prot. n. CC-ARM28911--OMISSIS-del 23 maggio 2024, notificata in data 23 maggio 2024, con la quale sono stati disposti, con decorrenza dal 13 maggio 2024, l’esclusione dal 143° Corso formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta del ricorrente;
- per quanto di ragione, del verbale del Dipartimento militare di medicina legale di Roma mod. BL/G n. -OMISSIS-datato 13 maggio 2024, con il quale il ricorrente è stato giudicato “permanentemente non idoneo al servizio in ferma per la perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri per declassamento del profilo sanitario cod. 2 - PS2 (...)”;
- di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso;
e per il conseguente accertamento dell’idoneità al servizio in ferma del ricorrente, con ogni statuizione consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\12\2024:
della relazione redatta dall’Organo Monocratico d’Appello (N. -OMISSIS-di prot. 2024), con relativi allegati, con cui il ricorrente è stato giudicato “Permanentemente non idoneo quale Allievo Carabiniere”, datato 05.09.2024e notificata a mezzo p.e.c. in data 09.10.2024;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per il conseguente accertamento: della idoneità al servizio in ferma per erroneo declassamento del profilo sanitario COD. 2 PS 2, con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
--A con l’atto introduttivo come integrato dalla successiva impugnativa per motivi aggiunti il ricorrente ha contestato i provvedimenti d’esclusione dal 143° corso formativo di allievo carabiniere e di proscioglimento dalla ferma quadriennale disposti nei suoi riguardi “… per la perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri per declassamento del profilo sanitario COD. 2 PS2 ” (ai sensi della vigente Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 d.P.R. n. 90/2010) in quanto ritenuto “ … affetto da pregresso episodio ansioso, in verosimile attacco di panico, in soggetto con note di rigidità ” (v.si l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 5 settembre 2024), chiedendone l’annullamento, previe misure cautelari, unitamente ai connessi atti;
--B si è costituita l’Amministrazione resistendo al ricorso e all’istanza;
--C questo TAR con ordinanza n. -OMISSIS-ha disposto una verificazione, ai sensi degli articoli 19 e 66 CPA, sull’infermità lamentata e sul suo effetto preclusivo alla partecipazione al corso, investendo all’uopo la Commissione sanitaria d'appello dell’Aeronautica Militare;
-- D L’Ausiliario con relazione depositata il 17.4.2025 ha tra l’altro accertato che “ nel caso in esame le valutazioni psicometrica e psichiatrica eseguite in sede di verificazione hanno escluso la presenza di elementi psicopatologici in atto tali da pregiudicarne l'assegnazione del Profilo Sanitario Cod. I Profilo-PS I «Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» approvata con D.M. 04 giugno 2014 ;” ed ha così concluso “ il ricorrente NON è affetto dalle cause di non idoneità indicate nel provvedimento impugnato ” attribuendogli il profilo sanitario PS 1 che “ rende il ricorrente idoneo quale Allievo Carabiniere ”;
--E nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, previo avviso alle parti di riserva di decisione in forma semplificata ex art. 60 CPA, la causa è stata discussa ed introitata in decisione;
Ritiene il Collegio, in mancanza di situazioni e richieste ostative di poter decidere ex art. 60 CPA:
1 le conclusioni dell’Organo verificatore, attraverso il quale è stato sottoposto a sindacato di attendibilità tecnica l’iniziale valutazione preclusiva dell’Amministrazione, hanno connotato di fondatezza il ricorso ed i motivi aggiunti all’esito di compiuti accertamenti svolti in contraddittorio.
2 Vanno quindi accolti ricorso e motivi aggiunti ed annullati, nei limiti d’interesse del ricorrente, i provvedimenti impugnati.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza, incluse quelle di verificazione che l’Ausiliario ha quantificato in euro 500,00 omnia, importo ritenuto equo da questo TAR e non contestato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti li accoglie e, per l’effetto, annulla, nei limiti d’interesse del ricorrente, i provvedimenti impugnati.
condanna l’intimata Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese legali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA sul coacervo, se dovuti.
condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione nella misura omnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00) da versare a Difesa Servizi spa come da richiesta in atti dell’Ausiliario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.