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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2011/2023 R.G. e vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Donatantonio Parte_1 C.F._1
Donofrio ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via del Basento 114 D, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 12.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Con memoria, depositata il 29.2.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. della fase ATP anche alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta dalla parte.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposta la convocazione a chiarimenti del ctu dott. . Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione domandata, evidenziando che la nuova documentazione prodotta attesta il peggioramento delle condizioni di salute e quindi apporta elementi di novità rispetto alla precedente valutazione effettuata, in quanto relativa a patologie ed esiti già esistenti ma aggravati sensibilmente.
Il CTU ha concluso “si riscontra una situazione sanitaria tale da renderla dipendente da terzi, la
ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti della sua età (Legge 509/88 e 124/98) grave 100% e necessità di accompagnamento da
febbraio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peralto, immuni da rilievi critici.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio richiesto, da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e dalla data di prima visita del ctu comporta la compensazione delle spese per 4/5 e liquidazione delle spese a favore del ricorrente per la quota di
1/5 delle stesse, e perciò euro 539,40, (come da protocollo adottato dall'Ufficio in data 3.11.2022), somma posta a carico dell' ed in favore del ricorrente, poiché non smentisce la correttezza CP_1
dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale CP_1
assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 12.7.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data da febbraio 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1
accompagnamento, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di 1/5 delle spese di CP_1
lite che liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 30.5,2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla