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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G.564 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel., est.
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da C.F. Parte_1
e C.F. , assistiti e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. SAIA ELISABETTA sentito il relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA avente a oggetto: separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Alla RA viene assegnata l'abitazione in via Filattiera n 10 bis , Carrara (MS) condivisa con il Pt_1 figlio minore .
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il CC : • 2/3 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi e sentito il minore;
i fine settimana alternati con orari da concordare di volta in volta;
• durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con il figlio alcuni giorni consecutivi (fino a 15) , il tutto da concordarsi tra i genitori in maniera preventiva;
• quanto riguarda il Natale o Capodanno, la Pasqua e ogni altra festività, verrà trascorsa dai genitori in maniera alternata con il figlio, anno per anno. Lo stesso dicasi per i giorni delle vacanze nel periodo natalizio e
P a g . 1 | 3 pasquale da decidersi volta per volta, sentendo il minore, e con preavviso ragionevole da comunicar siall'altro genitore;
• I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 5) Condizioni economiche:
Considerato che
il figlio minore viene gestito in maniera paritaria da entrambi i genitori e considerato che i ricorrenti hanno un reddito assimilabile, non viene previsto alcun assegno di mantenimento in favore del figlio ma Per_1 gli stessi contribuiranno al suo mantenimento nel momento in cui è con loro. Il signor Pt_2 riconosce alla RA l diritto di percepire in toto l'assegno Unico Inps per il figlio. 6) Pt_1
Comunque, oltre a quanto sopra disposto, il padre contribuirà - nella misura del 50% - al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. oltre a quelle ludiche- sportive adeguatamente documentate. 7) Oltre a quanto sopra, il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig.ra l 50% delle spese straordinarie (che comprendono le spese di retta scolastica, Pt_1 mensa, sport, mediche, ecc) così disciplinate: • SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE): che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE): che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
• SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE): che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
c) attività sportiva scelta dal figlio e relativa attrezzatura. Che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione aggiuntiva;
b) viaggi e vacanze. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifesto. Le somme come sopra stabilite dovranno essere rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro il 15 del mese successivo a quello della richiesta. 8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 9) I coniugi hanno dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi seguito indicati: redditi netti: Anno 2021 Reddito netto € 24.196,00; Anno 2022 Reddito Parte_1 netto €20.398; Anno 2023 Reddito netto € 11.109,00. non ha percepito Parte_2 reddito negli anni dal 2021 al 2024 . Il ricorrente ad oggi ha un contratto di lavoro a Pt_2 tempo determinato da Gennaio 2025. La ricorrente nel 2024 ha lavorato solo nella Pt_1 stagione estiva con una retribuzione media di circa € 1.400,00 mensile per 3 mesi. Ad oggi senza lavoro e inserita nelle liste di disoccupazione. I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, né beni mobili registrati (es. auto, barche, moto ecc., conti correnti, conti titoli, ecc).
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto innanzi al Tribunale di Massa ricorso per separazione consensuale in data 04/03/2025.
P a g . 2 | 3 Dato atto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8.5.2004 nel Comune di Massa con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Carrara, n.9, P.2, serie
B, anno 2004; dato atto che dalla predetta unione, a Massa l'8/10/2011, è nato , Persona_2 minorenne;
vista la comunicazione degli atti al P.M.; ritenuto che le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole, limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte non relativi a diritti indisponibili;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni pattuite come in epigrafe riportate e da aversi qui integralmente richiamate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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