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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2024, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 27/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Ettore Freda, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimato dall' e condannarlo alla reintegra nel posto di lavoro, fino alla CP_2 quiescenza, ed al risarcimento dei danni mediante il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della quiescenza, oltre contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'inizio della quiescenza, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, dichiarare nullo o annullare il licenziamento e condannare l' alla reintegrazione nel posto di lavoro fino alla quiescenza e al CP_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla quiescenza, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via di ulteriore subordine, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, condannare l' al pagamento di un'indennità CP_2 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
1 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2024, il dott. esponeva di essere stato Parte_1 dirigente di II fascia dell' , in sospensione dal servizio Controparte_1
(dal 5.3.2012), applicato alla Direzione di Avellino fino alla quiescenza (1.8.2023).
Riferiva di essere stato imputato in un procedimento penale nell'anno 2003, definito con sentenza di assoluzione della Corte di Appello di SC n. 510 del 22.2.2018, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. I, n.
51487 del 20.9.2019.
Rappresentava che il procedimento disciplinare n. 1389, introdotto a suo carico per i fatti oggetto di detto giudizio, era stato definitivamente archiviato con D.D. n. 34 del
29.10.2020, con conseguente restitutio in integrum.
Aggiungeva che uno stralcio del procedimento penale detto era stato trasmesso a
Campobasso ex art. 11 c.p.p. (n. 631/06 R.G.N.R.; n. 441/06 G.I.P.) e che, per i fatti oggetto di tale giudizio, veniva effettuata contestazione disciplinare con nota prot. n.
23477 del 13.12.2011, notificata il 16.12.2011, a firma del Direttore Generale del
Personale del dott.ssa , procedimento Parte_2 Parte_3 disciplinare sospeso con nota prot. n. 14655 del 8.3.2012, in attesa della definizione di quello penale, con applicazione della sospensione facoltativa dal servizio e dall'incarico a decorrere dal 5.3.2012 ex art. 11 co. 2 C.C.N.L. 2010, disposta con D.D. n. 19 del
2.3.2012, a firma dello stesso Direttore Generale e più volte reiterata.
Specificava che il giudizio penale dinanzi al Tribunale di Campobasso veniva definito con sentenza di condanna n. 111 del 17.2.2021 per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione, riformata con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 179 del 7.4.2022, che aveva dichiarato di non doversi procedere “perché il reato è estinto per prescrizione”, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte Cassazione
Penale n. 24631 del 12.1.2023, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Precisava che, già prima, il Tribunale di Campobasso, con le sentenze n. 498 dell'8.11.2017 e n. 145 del 7.3.2018, aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui, rispettivamente, ai capi C), D), H) e A) dell'imputazione “perché estinti per intervenuta prescrizione”.
Esponeva che, con nota prot. n. 4525 del 27.3.2023, il Direttore Centrate dell' CP_2 aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, reiterando le seguenti contestazioni di addebito: “In data 07.03.2023 la Corte d'Appello Penale di Campobasso, con PEC assunta al prot. n. 0003135, ha trasmesso la sentenza n. 179/2022 del 07.04.2022, depositata in data Parte_4 19.04.2022, munita dell'annotazione di irrevocabilità dal 12.01.2023 per l'inammissibilità del ricorso proposto
2 davanti alla Suprema Corte di Cassazione in data 19.05.2022. Ciò premesso, essendo la S.V. transitata, a far data dal 01.01.2017, nei ruoli di questo , per effetto del disposto dell'articolo 55 bis, co. Controparte_1 8 del d.lgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare n. 1533/MLPS, attivato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nei confronti della S.V. con la ministeriale n. 23477 del 13.12.2011 e successivamente sospeso ai sensi dell'art. art. 55-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 con la ministeriale n. 9426 del 15.02.2012, viene ripreso.
Queste le contestazioni d'addebito disciplinare, formalizzate con l'anzidetta nota n. 23477 del 13.12.2011, CP_3 ritualmente notificata in data 16.12.2011 con nota n. 50/12-7-2011 del 19.12.2011 del Comando Carabinieri per la
Tutela del Lavoro, che vengono rinnovate con la riattivazione del procedimento disciplinare: < Con nota prot.
13817 del 08.11.2011, pervenuta alla Divisione VII di questa Direzione Generale in data 11.11.2011, la scrivente è venuta a conoscenza del decreto di rinvio a giudizio formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso, in data 04.10.2011, nell'ambito del procedimento penale n.441/06 G.i.p. Nell'ambito di tale procedimento penale, Lei risulta essere imputato dei seguenti capi di accusa: 1) Del reato p.e p. dall'art. 416 commi 1 e 2 c.p. 2) Del reato
p.e p. dall'artt. 81 cpv e 110 c.p. e 12 c.3 e 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 3) Del reato p.e p. dall'artt. 81 cpv, 49 e 479
c.p. 4) Del reato p.e p. dall'art. 319 c.p. In particolare, nel Decreto che dispone il giudizio emerge che Lei, in qualità di Direttore della DTL di SC (già DPL SC), si è stabilmente associato con altri soggetti, indicati nel citato decreto di rinvio a giudizio, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e, segnatamente, di:
Procurato ingresso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
Altri delitti commessi in violazione delle norme disciplinanti l'immigrazione e la permanenza degli stranieri in Italia, di cui all'art. 12 e seg. D.lgs. n.
286/98; Delitti contro la fede pubblica;
Delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, abuso
d'ufficio e corruzione. Dalla documentazione acquisita in data 18.10.2021 [rectius: 2011] presso la Procura di
Campobasso, elencata in calce anche ai fini dell'accesso agli atti, è emerso che Lei ha posto in essere una serie di attività illecite, nella consapevolezza della loro antigiuridicità. In particolare, un primo filone di indagini ha riguardato il cd. “affare di via Tiburtina”, ovvero la costituzione fittizia di una filiale della società rumena “AP
ON srl” presso la società italiana Oma srl”. In sostanza, la AP ON s.r.l.”, pur avendo formalmente la sua sede principale in Romania a Bucarest e la sua sede secondaria in SC, e quindi presentando una compagine societaria autonoma della Oma s.r.l.”, di fatto costituiva, una vera e propria filiale di quest'ultima, da questa direttamente amministrata e gestita, allo scopo di far lavorare, in favore della Oma, personale proveniente dalla Romania. Per ottenere tale risultato le società risultavano con una compagine autonoma e legate solo da un contratto di appalto. Risulta agli atti che Lei ha materialmente predisposto il contratto di appalto tra la “Oma srl” e la “AP ON srl”; in virtù di tale contratto è stata avviata
l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso per motivi di lavoro in favore di diversi cittadini stranieri rumeni. In tale contratto si legge che la si presenta ”per avere la necessaria Controparte_4 professionalità e specializzazione in quanto occupa personale altamente specializzato ed idoneo per le esigenze della committente Oma in relazione alla esecuzione delle opere... omissis... che è in possesso delle necessarie competenze tecniche organizzative, finanziarie e giuridiche ed economiche tali da consentirgli l'assunzione in proprio di ogni rischio e responsabilità connessi alla realizzazione e fornitura di quanto richiesto”. In relazione a ciò, in data 13.07.2004, sono state rilasciate n. 30 autorizzazioni dalla DTL di SC (già DPL SC), di cui
Lei era Dirigente, nei confronti di cittadini extracomunitari rumeni;
in virtù di detti assensi, in data 11.09.2004,
a seguito dell'ingresso sul territorio italiano dei cittadini stranieri rumeni, sono stati rilasciati altrettanti permessi di soggiorno della durata di 12 mesi. L'attività criminosa è consistita nell'aver favorito l'ingresso di 30 cittadini extracomunitari senza che gli stessi avessero i requisiti professionali per usufruire del beneficio dell'ingresso e della permanenza nel territorio italiano. Infatti, questi ultimi solo apparentemente erano dotati di professionalità specializzate, perché in realtà si trattava di semplice manovalanza da poter impiegare, a favore della società italiana Oma srl, con condizioni contrattuali di gran lunga deteriori rispetto a quelle previste dalla Legge (orari di lavoro, contributi, retribuzione dello straordinario, condizioni lavorative in genere). In tal modo, Lei ha favorito non solo l'elusione di fatto delle quote che regolano l'ingresso di extracomunitari, violando la normativa di settore, ma anche la stipula di un contratto di appalto fittizio che celava, in realtà, una somministrazione fraudolenta. Dal momento che, inoltre, ai fini dell'avviamento della sede è necessario che dalla relativa richiesta risulti che la stessa sia già in condizioni di operare con telefoni e computer collegati e che vi sia almeno una persona che vi lavori, Lei, quale Direttore della DTL di SC (già DPL di SC), ben consapevole della reale
3 inesistenza della società AP, si è interessato affinché, almeno formalmente, risultasse una parvenza di operatività della stessa. A tal riguardo si riporta un breve estratto delle conversazioni avvenute il 31.05.2004 e il 18.06.2004
(pagg. 23 e 27 del vol. 1 dell'Informativa della Polizia di Stato del 21.06.2006, e nota del 0i.06.2004 della Questura di SC), in cui Lei, in modo inequivocabile, dichiara che “nella richiesta dobbiamo metterci che il contratto c'è già una persona che lavora dal...per cui dobbiamo inserire che la sede già operativa e in quanto, tra l'altro, è attrezzata…che stanno collegati Internet, telefonici, tutte queste cose che si devono fa e tra l'altro già... una persona attivamente per i necessari per l'avvio ... e per forza! Eh no quello deve funzionare, sennò che ci sto nella sede? Collabora una persona! Io così ti mando un ispettore qualunque, insomma, là ... ti faccio fare una piccola verifica veloce, così per lo meno lui attesta che là ci lavora una persona...” e ancora: " ...hanno portato i mobili... mobiletti... tutti.... i telefoni” poiché "quello viene il ventotto.” In cambio di tali operazioni, dalla citata Informativa della Polizia di Stato risulta che Lei ha ricevuto una pronta utilità attraverso l'assunzione di suo LO Parte_5 presso la "AP ON", tramite la sottoscrizione di un contratto di collaborazione che prevede una
[...] retribuzione di € 1.500 mensili per 3 ore di lavoro al giorno (come risulta dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso Sig. in data 01.03.2006). La Sua intenzione di trovare Parte_5 un'occupazione lavorativa per SU LO, e l'effettiva assunzione emergono senza dubbio dalle intercettazioni telefoniche (cfr. pagg. 21 e 22 vol. 1 dell'informativa della Polizia di Stato del 21.06.2006), in cui Lei afferma “... quella operazione estero la dobbiamo fare? .... perché volevo mettere là, capito?'. Nel corso del colloquio, Parte_5 Lei inizia a dettare già le sue condizioni d'offerta per il suo impegno nella vicenda, suggerendo al suo interlocutore
“... che è il caso di parlarci per l'importo e chiedere se gli va bene suo LO” nonché il salario che esso dovrà percepire” una parte dello stipendio ufficiale e l'altra non ufficiale'. 5) Del reato p. e p. dall'art. 319 c. p. La vicenda si riferisce all'attività da Lei posta in essere, in violazione dei SUi doveri d'ufficio, al fine di favorire la soc. . Pt_6 In particolare, presso il cantiere edile denominato "Il Molino” della ditta "De CC”, sito in via Lago di
Campotosto, operavano essenzialmente due ditte: la " ” e la "Adriatica Edilizia” Risulta agli atti che i vertici Pt_6 della abbiano chiesto alla DTL di SC (già DPL SC) di eseguire dei controlli all'interno del CP_5 cantiere al solo scopo di estromettere dall'appalto la "Adriatica Edilizia". Le sanzioni eventualmente irrogate a seguito dell'ispezione, nei confronti della "Adriatica Edilizia” dovevano servire ad incidere in modo determinante sulle scelte della società committente "De CC”, che avrebbe così recesso dal relativo contratto di appalto. Dagli atti emerge che Lei, in data 20.09.2004, stava programmando il controllo ispettivo da effettuare presso la
"Adriatica Edilizia”, ma presso il cantiere accadde un grave infortunio, a seguito del quale appariva molto probabile che la ditta da ispezionare stesse regolarizzando le varie posizioni lavorative;
in un primo momento non si rilevò l'opportunità di eseguire il controllo, e ciò allo scopo di favorire la ditta " ", per il chiaro timore Pt_6 di non trovare anomalie presso la "Adriatica Edilizia” e quindi di dover certificare la regolarità del cantiere, inibendosi così la possibilità di controlli futuri. In ogni caso, il 22.9.2004 venne eseguito il controllo ispettivo e
Lei, nonostante ve ne fossero i presupposti, non ha disposto il sequestro del cantiere, allo scopo di favorire il committente. Tale circostanza emerge senza ombra di dubbio dall'intercettazione (riportata a pag. 73 della citata
Informativa della Polizia di Stato, vol. 1), in cui Lei ha dichiarato “Non ho detto di evitare di farlo perchè tanto non abbiamo fatto il sequestro ... io non ho fatto il sequestro perché ci sta De CC per lo mezzo”. In cambio di tale operazione, Lei si faceva promettere dal responsabile legale della soc. , la disponibilità di un immobile Pt_6 ove stabilire la sede di una costituenda società di consulenza e contabilità, la “Serco s.a.s.” e ore potesse alloggiare
SU LO . Infatti, delle quattro stanze intestate alla soc. “Serco s.a.s.”, una risultava formalmente Parte_5 sublocata alla soc. “Sogein”, società che risulta essere collegata con la “Saitem S.p.a.” (come si evince a pag.93 della citata Informativa della Polizia di Stato, vol. I). La soc. “Sogein” pagava, per una stanza, un canone mensile di locazione pari ad € 480,00; tuttavia, proprio questa stanza era di fatto occupata da SU LO . Le Parte_5 condotte, così come sopra descritte, rivestono una grave rilevanza disciplinare e come tali, pertanto, Le si contestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/01, con riserva di integrare la presente contestazione di addebiti con eventuali ulteriori elementi che dovessero essere conosciuti dalla scrivente nel prosieguo dell'istruttoria>. Per i fatti sopra citati il Tribunale di Campobasso, accertata l'estinzione dei reati di cui ai capi di imputazione C), D), E), H) e I) del Decreto di rinvio a giudizio del 04.10.2011, all'udienza del
05.07.2017 e per quelli di cui al capo A) del citato Decreto, all'udienza del 07.03.2018, con la sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, depositata in data 11.05.2021, acquisita al prot. n. 0008085 del 13.05.2021, visti gli Parte_4
4 artt. 533 e 535 c.p.p. ha dichiarato la S.V., unitamente agli altri coimputati , , Controparte_6 Controparte_7
, , colpevole dei reati ascritti al capo di imputazione B), condannandoLa alla CP_8 Controparte_9 pena di anni 5 di reclusione e alla multa di € 450.000; e, altresì, interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena. A seguito del gravame proposto dalla S.V. avverso la citata sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza n. 179/2022 del
07.04.2022, depositata in data 19.04.2022, visti gli artt. 129, comma 1, 605 c.p.p. 157 e segg. c.p., in riforma della sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della S.V. in ordine al capo di imputazione ascritto al punto B) per intervenuta prescrizione. Nell'ambito del procedimento penale n.
631/06 Mod. 21 e in relazione al capo di imputazione B), all'esito della vicenda processuale (atti di indagine e istruttoria dibattimentale relativa al primo grado di giudizio) sono pertanto emersi plurimi riscontri probatori sulla condotta posta in essere dalla S.V., in concorso con gli altri coimputati, volta a procurare l'ingresso illegale di stranieri (nel caso di specie n. 30 operai di nazionalità rumena) nel territorio italiano in cambio di utilità personali (tra cui l'assunzione presso la API srl). Il SU coinvolgimento nei fatti ascritti al capo B) Parte_7 è stata evidenziato dai giudici del Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, allorquando asseriscono che “non vi è alcun dubbio, pertanto, in base al quadro complessivo delle prove raccolte che gli imputati (omissis) abbiano perpetrato il reato loro ascritto al capo B, sostanziandosi nel far Parte_8 arrivare dalla Romania – in violazione della normativa per l'ingresso di lavoratori stranieri, anche extracomunitari, purché specializzati – trenta operai da impiegare nella ditta facente capo alla famiglia
al fine di procurarsi forza lavoro a basso costo, facendo entrare illegalmente ed al di fuori dei CP_7 presupposti normativi, extracomunitari nel territorio dello Stato e lucrare in modo consistente all'interno delle ditte ove gli operai venivano assunti”. Solo la decorrenza dei termini prescrizionali ha, pertanto, impedito
l'ulteriore e definitivo vaglio nel merito da parte del giudice dell'Appello, che ha comunque escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di formule assolutorie più favorevoli. A seguito della definitiva conclusione della fase processuale, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione da Lei proposto avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Campobasso, è possibile pertanto riassumere il procedimento sospeso in data 15.02.2012 e procedere alla valutazione, sul piano disciplinare, delle condotte contestate, quali accertate alla luce dei citati provvedimenti giudiziari. Per quanto sopra rappresentato, le descritte condotte si contestano alla
S.V., ai sensi e per gli effetti degli art. 55 bis e 55 ter del d.lgs n. 165/01, con riserva di integrare la presente contestazione di addebiti con eventuali ulteriori elementi che dovessero essere conosciuti dallo scrivente Pt_9 nel prosieguo dell'istruttoria. Ciò premesso, la S.V., al fine di esporre le proprie ragioni di difesa, è convocata nei locali di questo , siti in Roma, Piazza delle Repubblica n. 68 – 00185 ROMA, I Controparte_1 piano stanza n. 2 in data 10.05.2023 ore 10.00”.
Riferiva che, vane le giustificazioni, con D.D. n. 16/2023 del 13/19.7.2023, gli veniva comminata la sanzione del licenziamento per giusta causa, ex artt. 2119 c.c. e 41
C.C.N.L. comparto dirigenza 2006, a decorrere dal 5.3.2012, data della sospensione facoltativa dal servizio, a cui era seguita tempestiva impugnazione addì 1.8.2023.
Riportava il contenuto del provvedimento di recesso nei seguenti termini:
“CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 653, co. 1 bis c.p.p. il giudicato penale di proscioglimento esclude pienamente la responsabilità disciplinare nelle sole ipotesi di accertamento che “il fatto non sussiste” o “l'imputato non ha commesso il fatto”; VALUTATA l'ulteriore circostanza, rilevabile dalla sentenza n. 179/2022 del
07.04.2022, che la Corte di Appello di Campobasso non ha ravvisato sussistenti i “connotati di 'evidenza probatoria'” per emettere pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p.; RITENUTO pertanto, alla luce di quanto fin qui premesso, di dover procedere ad una autonoma valutazione ai fini disciplinari dei fatti storici desumibili dagli atti processuali relativi al procedimento penale n. 631/06 RGNR, n. 441/06 RG GIP, n. 573/2011
RG TRIB, n. 360/2021 RG APP e ascrivibili alla condotta del dott. in adesione agli orientamenti Pt_5 giurisprudenziali unanimi in materia;
VALUTATE le difese del dipendente rassegnate in sede di audizione del
10.05.2023 e negli scritti difesivi ivi prodotti, riassumibili in estrema sintesi nei punti che seguono:
1. la contestazione disciplinare è tardiva poiché la nota ministeriale prot. n. 23477 di contestazione dei fatti è del
5 13.12.2011, mentre i fatti relativi al procedimento penale pendente nei confronti del dipendente erano già noti all'Amministrazione dall'acquisizione della ordinanza del 15.02.2006 del GIP del Tribunale di SC applicativa di misura cautelare a carico del dipendente;
la tardività della contestazione sussisterebbe comunque anche se si considerasse la data dell'08.03.2007, quando la competente autorità giudiziaria ha trasmesso l'informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. all'Amministrazione sull'esercizio dell'azione penale nei confronti del dipendente;
2. la contestazione disciplinare è nulla per aver violato l'art. 55 bis, commi 2 e 4, d. lgs. 165/2001, poiché doveva essere Part sottoscritta dal dirigente a capo dell' e non dal Direttore della Direzione Generale del Personale pro tempore del 3. la sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione non ha efficacia extra penale e per tale CP_3 motivazione in sede disciplinare deve essere fatta una autonoma valutazione dei fatti emersi dal procedimento penale;
4. Il dipendente in merito ai fatti di cui al capo di imputazione B) del Decreto di rinvio a giudizio ha operato nel pieno rispetto della legalità, avendo indirizzato la propria azione nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 124/2004; RILEVATO che le condotte contestate al dott. trovano riscontro Pt_5 nei numerosi atti processuali richiamati nella sentenza di primo grado (dichiarazioni testimoniali rese in fase dibattimentale di primo grado, sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari ed intercettazioni trascritte), da cui emergono, per quanto di rilevanza disciplinare, da un lato l'esistenza di una consolidata e non episodica contiguità con gli altri coimputati, nell'ambito di una complessiva operazione volta a favorire un distacco fittizio in Italia di lavoratori di nazionalità rumena;
e, dall'altro, ripetute interferenze nelle procedure amministrative non giustificabili in relazione ai compiti istituzionali propri del Dirigente dell'ufficio; PRESO
ATTO che solo la decorrenza dei termini di legge prescrizionali ha impedito l'ulteriore vaglio nel merito da parte del giudice di secondo grado delle condotte già accertate in sede di giudizio di primo grado;
RITENUTO che
tali comportamenti siano gravemente contrari ai doveri d'ufficio del dipendente pubblico, con particolare riferimento agli obblighi di astensione e di imparzialità di cui agli artt. 6 e 8 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con DPCM 28.11.2000, nonché ai doveri specifici propri del dirigente pubblico, ed abbiano arrecato serio pregiudizio alla funzione ed al ruolo di responsabile dell'ufficio territoriale Co dell' ricoperto all'epoca dei fatti, compromettendone l'onore, la credibilità e l'affidabilità; RITENUTO di non poter accogliere gli ulteriori assunti difensivi del dipendente in quanto: - Gli atti posti in essere dalla
Amministrazione cui in precedenza il dipendente apparteneva, e che sono stati richiamati nella ripresa del presente procedimento, risultano essere stati adottati nel rispetto della disciplina procedurale vigente ratione temporis;
- Al dipendente è stato comunque garantito, mercè la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, il pieno esercizio delle più ampie facoltà di difesa in sede penale, esplicate fino alla impugnazione per Cassazione della sentenza n. 179/2022; - Riguardo poi all'assunto difensivo del dipendente di aver operato secondo i dettami all'art. 8 d. lgs. 124/2004, si ritiene anch'esso irricevibile poiché dalla sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Campobasso emergono molteplici riscontri probatori (dichiarazioni testimoniali rese in fase dibattimentale di primo grado, sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari ed intercettazioni trascritte) tali da poter senz'altro escludere che le relazioni intrattenute dal dott. con gli altri imputati condannati in primo grado in concorso, per le modalità con cui si sono svolte, Pt_5 siano qualificabili come rientranti nelle attività istituzionali ex art. 8 d. lgs. 124/2004;
CONSIDERATO che
, in relazione al procedimento disciplinare citato in premessa, il dott. è stato sottoposto a diversi periodi Pt_5 di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, per effetto dei seguenti provvedimenti: - Decreto Direttoriale n.
19 del 02.03.2012 della Direzione generale personale, innovazione, bilancio e logistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009, a decorrere dal 5 marzo 2012; - Decreto Direttoriale n. VII/01/2017 del 27.02.2017 della – Controparte_10
con il quale è stata prorogata la sospensione cautelare a Controparte_11 decorrere dal 5 marzo 2017 (sottoposta a revisione con cadenza biennale); - Decreto Direttoriale n. 4/2019 del
25.02.2019 della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali dell' Controparte_1 con il quale, è stata prorogata la sospensione cautelare a decorrere dal 5 marzo 2019 (sottoposta a
[...] revisione con cadenza biennale); - Decreto Direttoriale n. 2/2022 del 28.2.2022 della Direzione Centrale Risorse
Umane, Bilancio e Affari Generali dell' con il quale, è stata prorogata per un Controparte_1 anno la sospensione cautelare a decorrere dal 5 marzo 2022; - Decreto Direttoriale n. 2/2023 del 02.03.2023
6 della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali dell' con il Controparte_1 quale, è stata prorogata per un anno la sospensione cautelare a decorrere dal 6 marzo 2023; RITENUTO, alla luce di tutto quanto premesso, che ricorrano i presupposti per ritenere accertate le condotte contestate al dott.
la cui valutazione in sede disciplinare non può non tener conto del ruolo dirigenziale rivestito e della Pt_5 conseguente grave lesione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione; VISTO l'art. 2119 c.c.; VISTO l'art. 41 del CCNL Comparto dirigenza Area I del 21.04.2006 - quadriennio normativo 2002/2005, applicabile ratione temporis in relazione alle date di svolgimento dei fatti, e in particolare il comma 2: “Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro”; RILEVATO che alla data del 5 marzo 2012, di decorrenza del primo dei sopra citati provvedimenti di sospensione cautelare, il dott. risultava già sospeso cautelarmente Pt_5 dal servizio in forza di precedente D.D.G. 20 dicembre 2011, n. 420 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, adottato ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009 in relazione al procedimento penale n. 8179/03 e
n. 6000/05 R.G. G.I.P. pendente nei confronti del medesimo presso il Tribunale di SC;
CONSIDERATO che
le pendenze retributive conseguenti alla sospensione cautelare disposta con il predetto D.D.G. n. 420 del 20 dicembre 2011 sono già state oggetto di regolazione nell'ambito del distinto procedimento disciplinare n. 1389
avviato a seguito del citato procedimento penale n. 8179/03 e n. 6000/05 R.G. G.I.P. del tribunale di CP_3 SC e che, pertanto, la decorrenza del presente provvedimento deve essere disposta a far data dal 5 marzo
2012; DECRETA Il rapporto di lavoro nei confronti del dott. nato a [...] il Parte_8 30.07.1956, dirigente di II fascia transitato nei ruoli dell' dal 01.01.2017, CP_1 Controparte_1 attualmente in stato di sospensione cautelare facoltativa dal servizio per effetto del Decreto Direttoriale n. 2/2023 del 02.03.2023, è risolto per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, come richiamato dall'art. 41 del
CCNL Comparto dirigenza Area I del 21.04.2006 - quadriennio normativo 2002/2005, a decorrere dal
05.03.2012, data di decorrenza della sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con Decreto
Direttoriale n. 19 del 2 marzo 2012 della Direzione personale, innovazione, bilancio e logistica del CP_10
Sociali ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009”. Controparte_12
Formulava i motivi di impugnazione del licenziamento, anzitutto eccependone la nullità per incompetenza dell'organo che aveva elevato la contestazione disciplinare, trattandosi del Direttore Generale e non già del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari, in violazione dell'art. 55 bis co. 4 D. Lgs. 165/2001.
Aggiungeva che i componenti dell' che avevano proceduto all'audizione Pt_9 difensiva, non avevano sottoscritto né deliberato l'atto di riattivazione del procedimento disciplinare e l'atto di irrogazione della sanzione, entrambi provenienti dal solo Direttore della Direzione Centrale Identità Professionale, pianificazione e organizzazione, di cui fa parte l' il quale neppure era un Controparte_13 componente dell'organo collegiale che aveva condotto l'istruttoria del procedimento disciplinare e l'audizione difensiva.
Sottolineava che non vi erano i presupposti di cui all'art. 55 co. 4 D. Lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis co. 7 e 55 sexies co. 3, le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19 co. 3.
Eccepiva altresì la nullità del recesso per decadenza conseguente a tardività della contestazione disciplinare, in quanto i fatti risultavano già compiutamente descritti
7 nell'ordinanza cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di SC del 15.2.2006, acquisita dal Ministero 2.3.2006, che riportava ogni notizia utile alla contestazione (tra cui i capi d'imputazione, la descrizione dei fatti e la dichiarazione d'incompetenza parziale ex art. 11 c.p.p.), non senza considerare la richiesta di rinvio a giudizio del
2.3.2007, che riportava identici elementi ed anch'essa acquisita dal datore.
Evidenziava che, tuttavia, la contestazione era stata sollevata solo a dicembre 2011, sottolineando che la riforma ex D. Lgs. 150/2009, che aveva introdotto l'art. 55 bis D.
Lgs. 165/2001 stabilendo il termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare dei fatti puniti con sanzioni più gravi del rimprovero verbale, avrebbe dovuto essere applicata alla fattispecie in luogo della previgente disposizione generale ex art. 55 co. 5
D. Lgs. 165/2001, limitata a prevedere la tempestività della contestazione senza termini decadenziali, in quanto l'Amministrazione aveva già acquisito la notizia dei fatti al momento di entrata in vigore della riforma.
Aggiungeva che, pur volendo far decorrere il detto termine di 40 giorni dalla data in cui l'Amministrazione aveva dichiarato, nella stessa missiva di contestazione, di aver acquisito i documenti presso la Procura di Campobasso, ossia dal 18.10.2011, il termine stesso aveva trovato scadenza addì 27.11.2011, mentre la contestazione era avvenuta, oltre, addì 13.12.2011.
Nel merito, indicava che l'onere della prova dei fatti era interamente a carico del datore di lavoro ex artt. 2697 c.c. e 5 L. 604/1966.
Sosteneva che siffatta prova non potesse trarsi dalle sentenze penale che aveva rilevato e dichiarato la prescrizione dei reati, insuscettibili di formare giudicato in quanto pronunce d'improcedibilità, di natura rituale, non riconducibili all'art. 653 c.p.p., il che impone alla P.A. ed al giudice di provvedere ad un'autonoma valutazione dei fatti.
Affermava che i fatti contestati erano insussistenti, sia perché alcuni atti d'indagine erano stati dichiarati inutilizzabili dal giudice penale (intercettazioni di conversazioni telefoniche), sia perché non vi era prova delle violazioni di legge contestate
(associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed a reati contro la P.A., tra cui abuso d'ufficio e corruzione).
Specificava che l'autorizzazione alla costituzione del rapporto di lavoro con cittadini stranieri (ex artt. 22 D. Lgs. 286/1998 e 30 D.P.R. 394/1999), attribuita alla competenza della D.P.L., aveva natura documentale e formale, salvo essere seguita da controlli di polizia ad onere della Questura.
Dichiarava di aver dato regolare applicazione all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, che stabiliva deroghe specifiche per i lavoratori applicati nell'esecuzione di contratti di appalto transnazionali o dipendenti di imprese facenti parte di gruppi transnazionali e distaccati ex art. 1 D. Lgs. 72/2000, in linea con l'interpretazione contenuta nell'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 28 del 27.7.2011.
8 Deduceva che gli ingressi in Italia dei lavoratori stranieri di da ricondursi alle CP_14 fattispecie di cui al citato art. 27, erano stati regolari e non clandestini, sicché non poteva dirsi violato l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, non essendo necessaria la stipula di un apposito contratto di appalto tra l'impresa distaccante ed a quella distaccataria.
Indicava di aver provveduto a fornire consulenza giuridica alle imprese coinvolte nei fatti, in ossequio al dovere di assistenza, informazione e consulenza all'utenza ed alla stessa funzione informativa attribuita alla D.P.L. dal D. Lgs. 124/2004, al solo scopo di garantire l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
Proferiva che le società di diritto rumeno) ed OMA, di cui ricostruiva i connotati CP_14 sociali ed imprenditoriali, erano in rapporto di controllo tra loro ed unite dal legittimo vincolo di appartenenza allo stesso gruppo di imprese facenti capo alla OMA (della famiglia , sicché le norme del D. Lgs. 72/2000, di derivazione comunitaria, CP_7 consentivano il legittimo distacco in deroga di lavoratori stranieri in Italia ai sensi dell'art. 27 lett. G) D. Lgs. 286/1998.
Aggiungeva di non aver mai disposto controlli sulle sedi italiane di a cui non CP_14 aveva mai riservato alcun trattamento di favore.
Dichiarava che la società era realmente esistente, così come ne era CP_14 effettivamente esistente la sede secondaria stabilita in SC, il che sconfessava la tesi datoriale, secondo cui essa era uno schermo fittizio di una operazione di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato per procacciare un profitto illecito alla società OMA, vieppiù considerando che egli mai aveva predisposto il contratto di appalto tra le due società, parimenti considerato fittizio ma, comunque, non necessario ai fini di cui all'art. 27 citato.
Sosteneva che i 30 lavoratori extracomunitari entrati in Italia attraverso il distacco in questione, non dovevano essere operai specializzati, come erroneamente ritenuto dalle autorità procedenti, bensì soltanto qualificati, cioè muniti di qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. 394/1999.
Rivendicava la propria estraneità sia alle condizioni applicate a detti lavoratori, sia all'assunzione del proprio LO, , da parte di Parte_5 CP_14
Dichiarava di non aver mai favorito l'impresa , tra l'altro non sussistendo i Pt_6 presupposti giuridici per il sequestro del cantiere edile “Il Molino” di SC.
Invocava la tutela reintegratoria e risarcitoria piena di cui all'art. 18 L. 300/1970, nel testo previgente alla L. 92/2012.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_2 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Ripercorreva i fatti di causa e l'iter del procedimento disciplinare, sostanzialmente in
9 linea con quanto dedotto dal ricorrente, sottolineando che, con sentenza n. 111 del
17.2.2021 il Tribunale di Campobasso lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascritti, in concorso con altri imputati, condannandolo a cinque anni di reclusione e ad € 450.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronuncia seguita dalla sentenza n. 179 del 19.4.2022, con cui la Corte di Appello di Campobasso aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Riferiva che alcune questioni sollevate in ricorso erano già state affrontate dal
Tribunale di Avellino (sentenza n. 343 del 19.4.2017) e dalla Corte d'Appello di Napoli
(sentenza n. 2685 del 12.8.2022), nella causa di lavoro introdotta dal ricorrente avverso il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio.
Sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso si era limitata a dichiarare la prescrizione del reato, al cui accertamento egli non aveva rinunciato, senza alcuna pronuncia in ordine alla pretesa insussistenza dei fatti.
In ordine all'eccezione d'incompetenza dell'organo procedente, premesso che il Parte legislatore, nel richiedere la previa “individuazione” dell' , non ha imposto modifiche strutturali dell'ufficio stesso, né ha previsto un apposito provvedimento, né ha imposto la composizione collegiale dell'organo, rilevava che, all'epoca della contestazione, il D.P.R. n. 144 del 7.4.2011 (“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”), all'art. 4 co. 1, prevedeva appunto che le funzioni afferenti a “procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale” fossero incardinate nella Direzione Generale per le politiche del personale,
l'innovazione, il bilancio e la logistica (P.I.B.LO.), sicché la contestazione disciplinare del 13.12.2011 era stata regolarmente elevata dal Direttore Generale di tale settore, in persona della dott.ssa soggetto da ritenersi “terzo” rispetto alla Direzione Pt_3
Provinciale del Lavoro di SC.
Argomentava analogamente in ordine al provvedimento n. 4525 del 27.3.2023, con cui era stato “ripreso” il procedimento disciplinare (in precedenza sospeso in attesa della definizione di quello penale), regolarmente emesso dal Direttore Centrale della
Direzione Centrale Identità Professionale, pianificazione e organizzazione, dott.ssa
, titolare della responsabilità dirigenziale di tale settore, del quale fa parte Persona_1
l'Ufficio IV Contenzioso-U.P.D., ufficio quest'ultimo che, in forza del D.D. CP_2
15.12.2021 n. 42 (art. 4 punto 1), è una mera articolazione interna della Direzione stessa, sicché ogni sua determinazione deve ritenersi legittimamente adottata dal
Dirigente, vieppiù in assenza di configurazione organizzativa collegiale dell'organo disciplinare, a tal uopo rivelandosi insufficiente la partecipazione di più componenti dell' ll'audizione del lavoratore. Pt_9
Precisava che, sulla scorta del decreto n. 3 del 9.1.2017, l' ra istituito all'interno Pt_9 della citata Direzione Centrale, il cui Direttore (dirigente di I fascia) “gestisce l'ufficio
10 procedimenti disciplinari”, e ciò avvalendosi del supporto dell'ufficio IV, ma rimanendo titolare esclusivo del potere in questione, vieppiù in assenza di qualsiasi delega ad un dirigente di II fascia.
Sottolineava che tale assetto era sufficiente a garantire la terzietà dell'organo disciplinare, in ossequio alla ratio dell'art. 55 bis co. 4 D. Lgs. 165/2001.
In ordine all'eccezione di tardività della contestazione, sosteneva di non avere affatto l'onere di avviare l'azione disciplinare immediatamente dopo l'acquisizione della ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale del 15.2.2006 o dei successivi atti del procedimento penale, non solo poiché essi erano manchevoli degli elementi utili a ricostruire con completezza il quadro fattuale, ma soprattutto in quanto, nel regime antecedente la riforma apportata con D. Lgs. 150/2009, l'Amministrazione datrice aveva facoltà di attendere l'esito del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare, ovvero sospendere il procedimento già avviato in attesa dell'esito del giudizio penale, sicché, una volta esercitata tale opzione, il procedimento disciplinare restava insensibile a successive modifiche normative.
Precisava che ciò era avvenuto nella fattispecie, laddove esso aveva ritenuto di disporre, nei confronti del dirigente, unicamente la misura cautelare della sospensione obbligatoria dal servizio (D.D. n. 25 del 16.2.2006) durante la misura custodiale penale disposta a suo carico dall'A.G., e, una volta cessata quest'ultima, la sospensione cautelare facoltativa (D.D. n. 75 dell'11.5.2006), ai sensi dell'art. 29 C.C.N.L. 2001 e dell'art. 45 C.C.N.L. 2006.
Aggiungeva che il D. Lgs. 150/2009, pur avendo definitivamente soppresso la regola della pregiudizialità penale in favore di quella dell'autonomia, non conteneva una disciplina transitoria, sicché il procedimento disciplinare restava retto dalle norme vigenti al momento in cui gli atti erano stati posti in essere, inclusa la norma attributiva della facoltà di differire la contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale.
Deduceva di aver ritenuto sussistenti gli elementi per poter dare avvio alla azione disciplinare sulla scorta del decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. del Tribunale di
Campobasso del 4.10.2011, su cui si fondò la contestazione disciplinare del 13.12.2011.
Nel merito, quanto alla prova dei fatti, dichiarava che le condotte del dott. Pt_5 erano state ritenute gravemente lesive del necessario vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore ex artt. 2119 c.c. e 41 C.C.N.L. 2006, in quanto accertate e descritte nella sentenza di condanna del Tribunale di Campobasso ed anche alla luce del contenuto della sentenza di secondo grado, in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato l'improcedibilità per prescrizione solo dopo aver accertato l'insussistenza di una evidente assenza di colpevolezza dell'imputato, e ciò “sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste , all'epoca dei fatti Ispettore Capo della Testimone_1
Polizia di Stato in servizio presso la Questura di SC, ovvero sulla base del verbale
11 di sommarie informazioni rese dai lavoratori rumeni in fase di indagini preliminari, verbali tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento, ovvero ed ancora sulla base del contenuto delle intercettazioni trascritte …”.
Riferiva di aver proceduto ad un'autonoma valutazione dei fatti emersi dagli elementi di prova raccolti nel giudizio penale, non a caso sfociato nella predetta sentenza di condanna in primo grado, sentenza di cui, pur a fronte della successiva dichiarazione di prescrizione del reato in appello, residua l'accertamento dei fatti, utilizzabile anche quale prova atipica, valutata dal giudice civile secondo il suo libero convincimento, e nonostante non si sia formato un giudicato vincolante ex art. 653 c.p.p. ed a prescindere dalla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni.
Sottolineava che la sentenza di primo grado, in particolare, aveva accertato la fattiva collaborazione del ricorrente nelle condotte finalizzate all'illecito ingresso di stranieri nel territorio italiano, laddove si rilevava che “nel corso degli accertamenti sulla vicenda veniva riscontrato che la filiale della società AP rumena era controllata dalla
Oma – ossia la società con cui di fatto era stata stipulata la commessa” e che AP
ON s.r.l. e Oma s.r.l. fossero in simbiosi, ossia “l'una il braccio dell'altra”, e ciò in base a quanto dichiarato dal C.T.U. in sede di escussione dibattimentale (“di fatto svolgeva la propria attività in un magazzino che era di proprietà della società che aveva dato
l'appalto, peraltro era una società un po' particolare perché questo magazzino era stato preso addirittura in comodato d'uso gratuito”).
Indicava che tali considerazioni vanificavano le avverse difese in punto di genuinità del contratto d'appalto tra le due società.
Affermava che l'attività del ricorrente, lungi dal potersi configurare, come sostenuto in ricorso, in termini di consulenza istituzionale di natura giuridica, aveva invece costituito una vera e propria ingerenza preventiva su questioni specifiche, concretizzatasi nell'incontro del 30.9.2004 presso lo studio dell'avv. con la CP_6 presenza di e dei fratelli in via irrituale rispetto alla condotta a cui CP_7 Pt_5 il dirigente era tenuto ed in pregiudizio dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il tutto alla luce della stessa sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Campobasso, laddove si legge che il aveva promosso e favorito l'attuazione della procedura Pt_5 di distacco, fornendo ai coimputati tutte le informazioni necessarie a provvedere in una condizione di apparente regolarità, nonché organizzando e coordinando le ispezioni condotte da altre unità di personale in modo da garantirne un esito positivo.
Richiamava, in ordine ad ogni altra questione di merito prospettata in ricorso, quanto accertato dalla sentenza penale di primo grado, anche in relazione alle sedi delle due società, all'inquadramento ed alle condizioni applicate ai lavoratori, al coinvolgimento del LO del ricorrente, evidenziando che la contestazione relativa a era stata Pt_6 espunta dal provvedimento sanzionatorio impugnato.
12 Rimarcava la gravità delle condotte in questione, tali da determinare anche una responsabilità amministrativa del dirigente.
In ordine all'invocata tutela, pacifico il diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, contestava il quantum del preteso risarcimento in ordine alla retribuzione mensile percepita, indicata in ricorso in € 4.500,00 netti per 13 mensilità, ma in assenza di prova ed invece costituita dall'importo di € 2.000,00 lordi, come da ultimo cedolino paga emesso (luglio 2023), alla luce della pendenza della sospensione cautelare e della corresponsione dell'assegno alimentare, il tutto sottolineando che non vi era prova della retribuzione percepita quando il dott. era in servizio attivo Pt_5 come direttore della D.P.L. di Avellino. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si reputa necessario chiarire che la tutela apprestata dalla legge in favore del pubblico impiegato in caso di licenziamento illegittimo è sempre costituita dalla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
Nell'attuale regime normativo (art. 63 co. 2 D. Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 21 co. 1 lett. a D. Lgs. 75/2017), la tutela reintegratoria è espressamente stabilita dalla legge, così come nel regime di cui all'art. 18 L. 300/1970, nel testo previgente alla riforma apportata ex L. 92/2012, che, quindi, non ha intaccato il diritto alla reintegrazione (Cassazione civile, sez. lav., 27/08/2018, n. 21192: “Le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall' art. 18 st. lav . nel testo antecedente la riforma”).
Nella fattispecie, il licenziamento è stato comminato retroattivamente, ossia sin dal
5.3.2012, sicché la tutela astrattamente applicabile è quella di cui all'art. 18 Stat. Lav., nel testo preesistente alla novella ex L. 92/2012, e ciò anche in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 51 co. 2 D. Lgs. 165/2001, senza che rilevi la natura dirigenziale del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2012, n. 23330: “Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico illegittimamente licenziato è destinatario della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, richiamato dall'art. 51 comma 2 d.lg. n. 165 del 2001”).
Ciò rende inammissibili le domande subordinate avanzate dal ricorrente e plasmate sul nuovo testo di cui al citato art. 18, specie in ordine alle istanze dirette ad ottenere la sola tutela risarcitoria.
In ogni caso, siffatte domande risultano assorbite dall'infondatezza dei motivi di impugnazione articolati in ricorso e dal riscontro di legittimità del licenziamento.
13 2. Anzitutto, non è fondato il dedotto vizio di competenza dell'organo disciplinare.
Sul punto, si rileva la fondatezza della tesi prospettata dall' , che ha CP_1 evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 144/2011 del 7.4.2011 (“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”), la competenza per i procedimenti disciplinari appartiene alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.
Trattasi della norma applicabile ratione temporis, atteso che la contestazione risale al
13.12.2011.
Tuttavia, pur volendo considerare i successivi regolamenti organizzativi adottati dal
Ministero, ossia il D.P.C.M. 121/2014 del 14.2.2014 (che, all'art. 4, istituisce l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari come articolazione interna della Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa e il bilancio), il D.P.R. 57/2017 del
15.3.2017 (che, all'art. 4 lett. p, prevede l'ufficio procedimenti disciplinari, quale ufficio dirigenziale non generale, pur sempre in seno alla Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa) e il D.P.C.M. 230/2023 del 22.11.2023
(che, all'art. 31 lett. u, conferma la configurazione dell' come ufficio di livello Pt_9 dirigenziale non generale all'interno della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali), non si ravvisa un significativo mutamento del riparto di attribuzioni interno alla struttura organizzativa del dicastero de quo, nel senso che l' Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è sempre stato configurato CP_11 come articolazione interna di una direzione generale, con la conseguente attribuzione del potere di adozione di ogni provvedimento in capo al Direttore Generale (nel caso di specie, impersonato dalla dott.ssa ), che assume la rappresentanza Parte_3 dell'ente anche per l'avvio del procedimento, ovviamente coadiuvato dai componenti dell'Ufficio, che agiscono per l'espletamento degli incombenti materiali e degli atti dell'istruttoria procedimentale.
Giova, poi, rammentare che i servizi espletati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, all'epoca della contestazione disciplinare incardinati come articolazioni territoriali del dicastero, sono stati poi riorganizzati dalla P.A. ricorrendo al modello dell'agenzia amministrativa, soggetto di diritto pubblico munito di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, sottoposto al controllo ed alla vigilanza ministeriale, e ciò con D. Lgs. 149/2015, che ha istituito l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Il regolamento organizzativo di tale agenzia è stato adottato con D.P.C.M. 23.2.2016, che, all'art. 2 co. 2 lett. b n. 2, dispone che la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali “organizza l'ufficio procedimenti disciplinari”, come peraltro confermato dal decreto direttoriale decreto n. 3 del 9.1.2017 in atti (art. 1).
Anche in siffatto nuovo assetto, l'individuazione dell' ex art. 55 bis T.U.P.I. è, Pt_9
14 quindi, avvenuta incardinando l'Ufficio all'interno di una direzione.
Dagli atti di causa, ad oggi, l' denominato “Ufficio IV Contenzioso - Parte_10
Ufficio procedimenti disciplinari”, risulta parimenti incardinato in una direzione centrale (Direzione Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione).
3. Devono, perciò, ritenersi legittimamente adottati sia l'atto di impulso del procedimento disciplinare del 27.3.2023, sia il provvedimento di risoluzione per giusta causa datato 19.7.2023, entrambi a firma del direttore centrale, dott.ssa . Persona_1
Quest'ultima è organo di vertice della direzione centrale, preposto ad emanare tutti i provvedimenti attribuiti al settore, inclusi quelli inerenti ai procedimenti disciplinari.
In altri termini, i due provvedimenti succitati sono stati adottati dal dirigente centrale,
a cui il Direttore dell' ha conferito la relativa funzione ai sensi dell'art. 7 dello CP_2
Statuto dell' adottato con D.P.R. 109/2016. CP_2
Alla luce di tali osservazioni, va altresì esclusa la fondatezza del motivo di ricorso imperniato sulla pretesa natura collegiale dell' che determinerebbe la nullità Pt_9 dell'atto di recesso giacché adottato dal direttore centrale e non già dai soggetti che, in qualità di componenti dell' hanno condotto l'istruttoria, tra l'altro assistendo Pt_9 all'audizione del lavoratore.
Anche in ordine a tale doglianza, la tesi professata dal resistente è fondata, CP_1 poiché non si ravvisa l'esistenza di una norma che configuri l' come organo Pt_9 collegiale, né all'interno del D. Lgs. 165/2001, né negli atti di macro-organizzazione adottati dall' e segnatamente: né nel decreto direttoriale n. 42 del 15.12.2021 CP_2
(doc. n. 18 della produzione del resistente), che traccia l'articolazione interna delle
Direzioni centrali, disciplinando all'art. 4, la Direzione Centrale Identità Professionale,
Pianificazione e Organizzazione, la quale contiene l'Ufficio IV né nel decreto Pt_9 direttoriale n. 10 del 31.1.2022 (doc. n. 18 della produzione del resistente) di nomina della dott.ssa a direttore centrale, con previsione, all'art. 2, del potere di gestione Per_1 dell' né nel decreto del direttore centrale n. 20 del 23.2.2022 (doc. n. 19 della Pt_9 produzione del resistente), con cui veniva nominato dirigente dell' l Pt_9 Pt_11 [...]
, con incarico di “provvedere allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio”. Per_2
Di contro, come già osservato, i singoli addetti dell' coordinati dal dirigente Pt_9 dell'Ufficio, non ne assumono poteri di rappresentanza né sono titolari del potere decisionale - provvedimentale, che resta in capo al direttore centrale.
In sostanza, l'Ufficio IV conduce l'istruttoria, mentre i provvedimenti che si basino su tale istruttoria sono regolarmente adottati dal capo dell'ufficio, ossia dal direttore centrale in cui l'Ufficio stesso è incardinato.
Non vi è, quindi, una deliberazione collegiale di cui si debba dare atto, sicché non si riscontra alcuna invalidità per l'omesso riferimento ad una eventuale decisione collegiale nel provvedimento di “ripresa” ed in quello conclusivo del procedimento.
15 Infatti, il citato art. 4 D.D. 17/2021 stabilisce che la Direzione centrale gestisce l' Pt_9 sicché è legittimo ed anzi doveroso che le relative determinazioni siano adottate dall'organo di vertice della direzione, titolare del potere di esternazione della volontà negoziale diretta al recesso.
Non si dimentichi, infatti, che si verte in tema di pubblico impiego privatizzato, nel quale la P.A. non agisce iure imperii bensì iure privatorum.
Dunque, il soggetto che ha il potere di rappresentare la volontà dell'ente all'esterno e nei confronti dei lavoratori è il direttore centrale quale vertice della direzione centrale, quest'ultima organo che gestisce l' che ne è articolazione interna. Pt_9
Per di più, il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica questione in ordine ad un concreto ed effettivo vulnus nella posizione di terzietà ed imparzialità dell' del Pt_9
Direttore centrale che ha assunto il provvedimento impugnato, terzietà ed imparzialità che incarnano la ratio legis della previsione di uno specifico ufficio disciplinare.
A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto avviene nel collegio giurisdizionale, che esprime la volontà collettiva di un organo giudicante complesso, composto da più organi (i singoli magistrati componenti), ciascuno dei quali è titolare del potere giurisdizionale, nel caso dell' in assenza di espressa configurazione collegiale, si Pt_9 assiste alla configurazione di un organo la cui volontà è validamente espressa dal solo soggetto apicale (nella fattispecie, il direttore centrale), poiché gli altri soggetti coinvolti, tra cui i componenti dell'ufficio stesso, non hanno il potere di assumere determinazioni disciplinari e, soprattutto, di rappresentarle all'esterno.
Né può ritenersi che dovesse essere , quale dirigente dell' ad Persona_2 Pt_9 adottare il provvedimento espulsivo, benché, pur opinando che tale soggetto sia munito del potere di comminare sanzioni disciplinari concludendo il procedimento, ciò non può certo tradursi nella invalidità del provvedimento impugnato, invero emesso dal Direttore Centrale, che è superiore gerarchico del dirigente dell' e, Pt_9 quindi, in ogni caso a fortiori titolare della competenza in materia disciplinare.
4. Tanto meno può essere condivisa la deduzione secondo cui, al momento del licenziamento, non era più in vigore l'art. 55 co. 4 D. Lgs. 165/2001 nella parte in cui prevedeva che, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis co. 7 e 55 sexies co. 3, le determinazioni conclusive del procedimento fossero adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19 co. 3.
Difatti, nel caso di specie, l'atto conclusivo del procedimento è stato adottato non già dal dirigente generale (ossia dal Direttore dell' , ma dal dirigente preposto al CP_2 settore all'interno del quale è incardinato l' ossia il direttore centrale. Pt_9
Peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, alla luce del rapporto di immedesimazione organica, non viene in rilievo la spendita della specifica veste in cui l'atto viene adottato da parte della persona fisica che rappresenta un organo dirigenziale preposto alla
16 conduzione dei procedimenti disciplinari, (Cassazione civile, sez. lav., 29/07/2019, n.
20417: “Accertata la piena coincidenza del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, quale Part organo dell'Ufficio istruttore, prima, e dell' , poi, è del tutto irrilevante, ai fini della competenza disciplinare, la circostanza che la contestazione e la sanzione disciplinare siano state adottate con Part spendita della qualifica di Direttore regionale e non di quella di titolare dell ”).
Nella fattispecie, la direttrice centrale , proprio in quanto direttore del Persona_1 settore in cui è presente l' è titolare anche di quest'ultimo, e l'aver omesso tale Pt_9 precisazione nel provvedimento di ripresa del procedimento ed in quello di applicazione della sanzione espulsiva non ne comporta alcuna invalidità.
Infine, non può essere avallato quanto dedotto in corso di causa dal ricorrente, il quale ha sostenuto che, ad agosto 2011, gli era pervenuta altra contestazione disciplinare a firma del dirigente (dott.ssa ) della Divisione VII - Area I - U.P.D. del Persona_3
Ministero, sicché doveva ritenersi che l' osse già costituito. Pt_9
Tale missiva è stata depositata con le note del 9.4.2024 ed è, perciò, un documento inutilizzabile, essendosi verificata una decadenza non sanabile, sol che si consideri che essa era già nella disponibilità della parte ben prima del deposito del ricorso.
In ogni caso, tale provvedimento non fa che confermare che, già all'epoca, come ancora all'attualità, l' era una mera articolazione interna di un dipartimento settoriale Pt_9 centralizzato, il cui dirigente deteneva e detiene il “potere di firma” dei provvedimenti assunti in ambito disciplinare.
5. Quanto al secondo motivo di impugnazione, ossia la tardività della contestazione disciplinare, dando per nota la corrente interpretazione dei criteri in parola, con specifico riferimento al carattere elastico dell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2010, n. 5115: “In tema di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel licenziamento per motivi disciplinari il principio di immediatezza e tempestività della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa possa far ritardare il provvedimento di recesso …”), giova evidenziare che l'assenza di tempestività della contestazione disciplinare può anche essere significativa di una volontà datoriale abdicativa del potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2022, n. 27680;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2022, n. 22378), e che la prova dell'osservanza del principio di tempestività della contestazione disciplinare ricade sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che l'addebito è stato elevato solo in un momento ragionevolmente successivo a quello in cui ha ottenuto la conoscenza degli elementi fondamentali della condotta illecita (Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2010, n. 7410:
“In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in
17 relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro …”).
In sostanza, occorre valutare se, successivamente alla commissione della condotta illecita, il datore di lavoro abbia assunto una conoscenza dei fatti tale da garantire il consapevole esercizio del potere disciplinare, onde poter individuare il momento in cui siffatta conoscenza si verifichi, quale dies a quo della contestabilità.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce che ciò si sia verificato in un momento ampiamente antecedente alla contestazione del 13.12.2011, e segnatamente già con il decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. presso il Tribunale di SC del 2.3.2007, acquisito dal datore e contenente la descrizione di fatti identici a quelli contestati.
Inoltre, il dott. ha sostenuto l'applicabilità del termine di 40 giorni di cui all'art. Pt_5
55 bis D. Lgs. 165/2001, come novellato ex D. Lgs. 150/2009, per la contestazione disciplinare dei fatti puniti con sanzioni più gravi del rimprovero verbale, in luogo della previgente disposizione ex art. 55 co. 5, limitata a prevedere la tempestività della contestazione senza termini decadenziali, e ciò proprio perché la contestazione era stata sollevata dopo la riforma del 2009 e, comunque, l'Amministrazione aveva già acquisito la notizia dei fatti al momento di entrata in vigore della novella.
Di contro, l' ha dedotto la piena applicabilità dell'art. 55, nel regime CP_1 antecedente la riforma apportata con D. Lgs. 150/2009, priva di disciplina transitoria, allorquando la legge consentiva all'Amministrazione datrice di attendere l'esito del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare, ovvero imoneva di sospenderlo se già avviato, senza possibilità di applicazione retroattiva della riforma rispetto ai fatti già verificatisi, con ciò affermando di aver ritenuto opportuno attendere almeno il rinvio a giudizio (disposto con decreto del 4.10.2011) per i fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale del Tribunale di Campobasso.
La tesi difensiva dell' è fondata e va condivisa. CP_1
In effetti, prima della riforma, il T.U.P.I., pur sancendo il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, non prevedeva termini decadenziali.
Ma è dirimente rilevare che, nel regime antecedente al D. Lgs. 150/2009, con specifico riferimento all'assetto normativo antecedente all'introduzione dell'art. 55 ter D. Lgs.
165/2001, l'ordinamento giuridico stabiliva un generale criterio di “pregiudizialità penale” ex art. 117 D.P.R. 3/1957 (“qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”), per quei fatti di rilievo sia penale che disciplinare.
Sebbene la disposizione sia stata obliterata nel pubblico impiego privatizzato ex art. 74 co. 3 D. Lgs. 29/1993, i contratti collettivi dei comparti pubblici hanno dato continuità al criterio di pregiudizialità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 25
C.C.N.L. Ministeri 1995, tanto che la sola iscrizione della notizia di reato imponeva alla
18 P.A. di differire l'avvio del procedimento disciplinare all'esito del giudizio penale ovvero di sospendere il procedimento avviato (Cass. civ., sez. lav., 26/08/2016, n.
17373: “In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l'art.25, comma 7, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, che ne prevede la sospensione fino a sentenza definitiva quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti, si riferisce a tutte le fasi del procedimento penale successive all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e non presuppone l'esercizio dell'azione penale mediante il rinvio a giudizio del dipendente, sicché il richiamo contenuto nella norma citata alla
"sentenza definitiva" deve ritenersi comprensivo anche delle altre modalità di definizione del procedimento, quali il decreto di archiviazione per infondatezza della “notizia criminis””).
In sintesi, come il legislatore ante riforma del pubblico impiego, anche le parti sociali, nella successiva contrattazione di comparto, ritennero che il diritto del lavoratore alla immediatezza della contestazione fosse recessivo rispetto all'interesse pubblicistico ad evitare contrasti tra le decisioni del giudice penale e le decisioni disciplinari della P.A., non già in punto di differente rilevanza giuridica (penale e/o disciplinare) delle condotte, ma piuttosto in riferimento alla ricostruzione dei fatti, di certo resa più affidabile dalle garanzie difensive attuate nel dibattimento penale e dal ruolo istituzionale del magistrato del pubblico ministero, orientato alla ricostruzione della verità anche se favorevole all'indagato o all'imputato.
In questa sede, non è possibile approfondire ulteriormente l'evoluzione cronologica della normativa di legge e di contratto collettivo in esame;
basti osservare che, allo stato dell'arte, l'art. 55 ter T.U.P.I. esclude la regola di pregiudizialità in favore della regola dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, consentendo comunque alla P.A. la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare.
Di contro, prima dell'introduzione di tale norma, lo stesso avvio del procedimento disciplinare poteva essere differito fino alla conclusione del giudizio penale, come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 21/04/2009, n. 9458: “In materia di lavoro pubblico c.d. privatizzato dei dirigenti, a seguito dell'entrata in vigore del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali (stipulato in data
10 aprile 1996) e dell'abrogazione dell'art. 117 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (che stabiliva il divieto di avvio di un procedimento disciplinare in pendenza di quello penale), all'Amministrazione è data facoltà in ogni tempo di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l'esito del giudizio penale”), e ciò anche nell'ipotesi in cui fosse intervenuta la sospensione cautelare (Cass. civ., sez. lav., 28/09/2006, n. 21032: “Con riferimento al procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, qualora i fatti addebitati abbiano rilevanza penale e sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del requisito della tempestività previsto dall'art. 55, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001, la definitiva contestazione può essere differita all'esito del procedimento penale”).
Altra giurisprudenza, invero isolata e minoritaria (Cassazione civile, sez. lav.,
02/03/2007, n. 4932), aveva invece valorizzato il requisito della piena conoscenza dei
19 fatti e delle condotte in capo alla P.A. (la quale, nella fattispecie concreta scrutinata dalla Corte, aveva essa stessa proposto la denuncia in sede penale nei confronti del proprio dipendente), elemento che poteva essere ritenuto idoneo ad imporre la contestazione disciplinare immediata, senza attendere l'esito del giudizio penale.
Tuttavia, questo giudice ritiene che tale contrario indirizzo non sia condivisibile proprio perché affermativo di un onere di contestazione immediata contrastante con il principio generale dell'ordinamento all'epoca vigente, ossia con il criterio di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale, soprattutto, come sopra osservato, in riferimento all'accertamento dibattimentale dei fatti (che ben avrebbe potuto sconfessare una denuncia penale sporta dall'Amministrazione datrice).
Invero, è solo nell'attuale contesto legislativo che il procedimento disciplinare viene reso del tutto autonomo da quello penale, fermo che l'art. 55 ter contiene disposizioni comunque dirette a garantire la conformità dell'accertamento disciplinare rispetto a quello penale, ossia le norme che dispongono la riapertura del primo in caso di risultanze contrastanti rispetto all'esito del secondo.
Come si vede, l'esigenza di garantire la concordanza degli esiti dei due procedimenti era garantita, in passato, dalla pregiudizialità, mentre oggi è sopperita dalla riapertura del procedimento disciplinare.
6. Tutto ciò chiarito, reputa questo giudice che debba condividersi l'impostazione interpretativa fornita dall'Amministrazione, anzitutto nella parte in cui essa rileva l'irretroattività dell'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001, la cui vigenza è intervenuta in un momento successivo all'emersione in sede penale dei fatti addebitati al dott. Pt_5
Trattandosi di procedimento, deve trovare applicazione il criterio tempus regit actum.
Di conseguenza, assumendo a riferimento cronologico il rinvio a giudizio del 2007, all'epoca il Ministero aveva facoltà di differire la contestazione disciplinare oppure, se avesse deciso di procedervi, aveva l'obbligo di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale, obbligo sanzionato con l'illegittimità della sanzione disciplinare eventualmente adottata senza sospensione del procedimento disciplinare e senza attendere la pronuncia penale definitiva (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2005, n. 10991, in relazione all'ipotesi di licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo in quanto adottato senza “sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti e fino alla sentenza definitiva (ex art. 25 commi 6 e 7 CCNL), con la conseguenza che il recesso è stato adottato in carenza del relativo potere”).
A nulla rileva, invece, osservare che il ricorrente era già stato destinatario di sospensione cautelare dal servizio o che lo stesso decreto di rinvio a giudizio del 2007, acquisito dalla P.A., contenesse già sufficienti elementi di conoscenza dei fatti ai fini della c0ntestazione disciplinare: difatti, pur considerando tali due profili, il Ministero,
20 come sostenuto nella memoria di costituzione della parte resistente, aveva la facoltà di differire la contestazione all'esito del giudizio penale.
Peraltro, ove invece il datore si fosse determinato ad avviare l'azione disciplinare, non avrebbe potuto concluderla prima dell'irrevocabilità della sentenza penale avente ad oggetto quegli stessi fatti, ossia, nella specie, prima della sentenza 111/2021 suindicata.
L'entrata in vigore dell'art. 55 ter D. Lgs. 150/2009 non ha inciso su tale assetto, ad essa preesistente.
Di contro, il rinvio a giudizio del 2011, successivo allo stralcio, è intervenuto dopo l'esclusione del vincolo di pregiudizialità penale, ragion per cui la P.A. ha proceduto alla contestazione del 13.12.2011, dovendo applicare il nuovo criterio dell'autonomia del procedimento disciplinare, ferma la facoltà di sospensione di cui essa si è avvalsa.
7. Ed è proprio in riferimento a tale evento che si articola una ulteriore doglianza da parte del ricorrente, laddove egli evidenzia che la P.A., come si evince dallo stesso provvedimento di contestazione del 13.12.2011, ha acquisito gli atti del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Campobasso addì 18.10.2011, elevando la contestazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, al momento già in vigore, termine caduto addì 27.11.2011.
Anche tale rilievo non può essere condiviso.
Questo il testo del provvedimento di avvio dell'azione disciplinare (pag. 1):
21 Come si vede, se è vero che il Ministero riferisce di aver provveduto all'acquisizione degli atti presso la Procura di Campobasso in data 18.10.2011, d'altra parte il decreto che dispose il giudizio ex art. 429 c.p.p. (in atti, n. 631/06 R. G. N. R., n. 441/06 R.
G.I.P.) risulta, invece, acquisito in data 11.11.2011.
Richiamato quanto sopra osservato in punto di completezza della conoscenza del quadro fattuale ai fini del consapevole esercizio del potere disciplinare datoriale, non
è possibile affermare che, sin dal 18.10.2011, il Ministero potesse avere tale conoscenza.
Di contro, essa deve ritenersi sussistente dal successivo momento di acquisizione del decreto di rinvio a giudizio succitato (11.11.2011).
A riguardo, giova ribadire che, nell'udienza preliminare, il giudice penale espleta una verifica di sostenibilità dell'accusa in giudizio, scandagliando gli elementi d'indagine acquisiti e valutandone l'idoneità probatoria astratta (previa verifica ex art. 129 c.p.p.).
Ebbene, è evidente che la sola notizia del contenuto degli atti dell'indagine penale non può di per sé ritenersi sufficiente a determinare, in capo al datore di lavoro, una completa conoscenza dei fatti, dovendosi, invece, valutare in concreto tale eventualità, attraverso l'esame dello stesso contenuto degli atti in questione, così elencati nella prefata contestazione disciplinare:
Non essendo possibile rinvenire tali atti d'indagine nella corposa produzione documentale delle parti, questo giudice ritiene che non possa ricavarsi la prova che la loro acquisizione addì 18.10.2011 sia idonea a far decorrere il termine di 40 giorni ex art. 55 bis co. 2 e 4 D. Lgs. 165/2001.
In disparte tale osservazione, è dirimente rilevare che la scelta dell'Amministrazione di attendere il decreto che dispone il giudizio prima di elevare la contestazione disciplinare è legittima, alla luce sia della complessità dei fatti da accertare, sia dell'evidente esigenza di subordinare l'azione disciplinare al vaglio di sostenibilità dell'accusa in giudizio, come sopra indicato.
Siffatta opzione datoriale non può considerarsi irragionevole o tale da ledere il principio di immediatezza della contestazione, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2018, n. 27069: “In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di
22 attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti”; Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2014, n. 26304: “La regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione
o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati”; Cassazione civile, sez. lav.,
04/12/2014, n. 25686: “La contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all'addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all'esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore indisciplinato”).
In conclusione, facendo decorrere il predetto termine di 40 giorni dall'11.11.2011, è evidente che la contestazione del 13.12.2011 sia stata eseguita entro il termine in questione, il che la rende tempestiva ed ossequiosa del criterio di immediatezza.
8. Del resto, ad identiche conclusioni l'intestato Tribunale è pervenuto all'esito di altre vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti del presente giudizio e nelle quali sono state esaminate analoghe questioni, come segnalato dal resistente.
Questo il contenuto per estratto della sentenza del Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa d'Agostino, n. 343/2017 del 19.4.2017:
23 Siffatte statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., nella sentenza n. 2685/2022 del 12.8.2022, in cui si legge:
9. Vanno, infine, disattesi i motivi di merito dedotti in ricorso.
Sul punto, non può ritenersi formato alcun giudicato penale vincolante nella presente sede giudiziale ex art. 653 c.p.p., e ciò a fronte della accertata prescrizione dei reati da parte della Corte d'Appello di Campobasso (Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2014, n.
24 21299: “La sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non vale come accertamento del fatto in sede civile ai fini del licenziamento disciplinare. Pertanto, al di fuori dei casi di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito a dibattimento, deve ritenersi illegittimo il licenziamento qualora i giudici abbiano motivato la sentenza sulla base di un giudicato penale ritenuto vincolante, nonché in assenza di una autonoma valutazione quanto a fondatezza dell'addebito sotto il profilo oggettivo e soggettivo”).
Tuttavia, allorquando la sentenza che dichiari la prescrizione del reato sia pronunciata in grado d'appello e segua ad una sentenza di primo grado di condanna, la quale, accertati i fatti all'esito del dibattimento, ne sancisca la rilevanza penale, la successiva improcedibilità del processo penale non pregiudica la valenza della precedente pronuncia in punto di accertamento della sussistenza dei fatti, sicché, in sede disciplinare, il datore di lavoro può assumere i fatti come dimostrati e procedere allo scrutinio di rilevanza disciplinare (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/06/2004, n. 4464: “In sede disciplinare, l'amministrazione non ha l'obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova quando dispone di elementi emersi dal giudizio penale, fermo restando l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all'incolpato. Ne consegue che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all'autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Tale vincolo deve, in ogni caso, intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui a fronte di una sentenza penale di condanna di primo grado, sia intervenuta una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato, atteso che una tale statuizione processuale non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel primo grado del giudizio penale”; T.A.R. Milano, sez. III,
10/06/2019, n. 1313: “Anche in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'Amministrazione può procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare e all'irrogazione della relativa sanzione all'esito di una valutazione sulla gravità dei fatti che hanno determinato il giudizio penale;
si è, in tal senso, affermato che, laddove il giudizio penale si concluda senza un giudicato di condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si è in presenza di un giudicato di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere”; T.A.R. Roma, sez. II, 06/06/2013, n. 5638: “Nessuna incidenza sul procedimento disciplinare può rivestire l'esito del procedimento penale, stante il fatto che, seppure la sentenza di prescrizione del reato non equivalga a condanna, la stessa non può essere equiparata ad una sentenza di piena assoluzione, ostandovi il disposto dell'art. 129 c.p.p. — stante inoltre l'indipendenza dei due procedimenti, penale e disciplinare, quest'ultimo da condursi sulla base di una autonoma valutazione dei fatti e della loro incidenza sul rapporto, nella loro valenza disciplinare in termini di trasgressione dei doveri assunti, a fronte di condotte aventi plurima offensività”; T.A.R. Napoli, sez. VI,
23/01/2009, n. 371: “In sede disciplinare l'Amministrazione non ha l'obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova quando dispone di elementi emersi dal giudizio penale, fermo restando l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente
i fatti addebitati all'incolpato. Ne consegue che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'Amministrazione possa procedere a nuovi
25 e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all'autonoma
e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Tale vincolo deve, in ogni caso, intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui a fronte di una sentenza penale di condanna di primo grado, sia intervenuta una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato, atteso che una tale situazione processuale non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel primo grado di giudizio penale”).
In altri termini, l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento dei fatti contenuto in una sentenza penale di condanna, benché seguita da pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione del reato, poiché le condotte sono state oggetto di un vaglio giudiziale basato sulle evidenze istruttorie emerse nel dibattimento penale.
Con ciò, la P.A. può ritenere che le condotte siano provate e, quindi, verificare se esse diano luogo a responsabilità disciplinare del lavoratore, procedendo all'autonoma valutazione dei fatti provati nel giudizio penale e, se del caso, applicando la sanzione.
Del resto, come evidenziato dall'Ispettorato, il lavoratore imputato, soprattutto se già condannato in primo grado, può rinunciare ad avvalersi della prescrizione del reato nel giudizio d'appello o in quello di legittimità proprio per impedire qualsivoglia ricaduta extrapenale dell'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di condanna gravata.
Inoltre, la declaratoria di prescrizione del reato è sempre preceduta dalla verifica ex art. 129 c.p.p., che impone al giudice penale di prosciogliere l'imputato ove ricorra l'evidenza dell'insussistenza della condotta ovvero della sua estraneità ai fatti.
Nella fattispecie, vi è un accertamento dei fatti contestati, contenuto nella sentenza di condanna del Tribunale Penale di Campobasso n. 111/2021 del 17.2.2021, depositata l'11.5.2021, avente ad oggetto le stesse condotte oggetto di contestazione disciplinare con il provvedimento del 13.12.2011, ossia di quelle di cui al capo B) dell'imputazione penale (finalizzate all'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato), così indicate nella sentenza detta:
26 Com'è evidente, vi è piena corrispondenza tra tali condotte, tese al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e quelle indicate nel provvedimento di contestazione disciplinare del 13.12.2011, in quello di ripresa del procedimento del 27.3.2023 e nel decreto direttoriale applicativo della misura espulsiva del 13.7.2023.
10. Ebbene, il giudice penale di prime cure così ricostruiva i fatti passando in esame le prove documentali ed orali, nonché gli atti dell'indagine preliminare:
27 28 29
… omissis …
30 31 … omissis …
32 … omissis …
… omissis …
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… omissis …
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38 … omissis …
… omissis …
39 11. Sulla scorta di tali elementi, il giudice penale argomentava quanto segue:
… omissis …
40 41 … omissis …
42 43 44 12. In relazione all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui sopra, occorre premettere che esse costituiscono prove atipiche pienamente assumibili nel procedimento disciplinare e nel processo civile, purché legittimamente disposte
(Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2024, n. 109: “In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all' art. 7 della l. n. 300 del 1970 , purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall' art. 270 c.p.p. , riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. brogliaccio, senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando
l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico”; Cassazione civile, sez. un., 15/01/2020,
n. 741: “Le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché, come nella specie, siano state legittimamente disposte ed acquisite. In particolare, diversamente da quanto deduce il ricorrente in seno alla memoria - ove sottolinea che gli esiti dell'attività d'intercettazione sono eccentrici rispetto all'oggetto dell'indagine penale - queste Sezioni Unite hanno già chiarito che l'utilizzazione delle intercettazioni in sede disciplinare non soffre i limiti previsti dall' art. 270 c.p.p. che disciplina
l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali, norma riferibile solo al procedimento deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, nel
45 quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale”).
Parte ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate nella suestesa sentenza, alla luce del contenuto dell'ordinanza del giudice penale del
Tribunale di Campobasso del 5.12.2012 in atti, in cui si legge quanto segue:
46 Sul punto, occorre evidenziare che il Tribunale di Campobasso, oltre alla prefata sentenza n. 111/2021 (R. G. Trib. n. 573/2011), ha pronunciato altre due sentenze sui fatti addossati al ricorrente, ossia la sentenza n. 498/2017 (R. G. Trib. n. 501/17) e quella n. 145/2018 (R. G. Trib. n. 185/18), entrambe dichiarative della prescrizione dei
47 reati in ordine a tutti gli altri capi di imputazione, diversi da capo B sul quale vi è stata la predetta sentenza di condanna in primo grado.
In quest'ultima, il giudice dà atto dell'ordinanza del 5.12.2012 e fa uso di tutte le altre intercettazioni ammesse e sulle quali aveva disposto perizia per la trascrizione:
Da ciò, deve inferirsi che il giudice penale, consapevole dell'inutilizzabilità di una parte delle intercettazioni telefoniche, abbia disposto la trascrizione solo di quella residua parte delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che, invece, doveva ritenersi pienamente utilizzabile e, poi, utilizzata ad elemento di prova dei fatti.
Tale osservazione sconfessa la tesi sostenuta dal ricorrente, il quale, ove avesse voluto contestare nel merito la sentenza di condanna, avrebbe dovuto impugnarla in appello anche sotto il profilo dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, rinunciando ad avvalersi della prescrizione dei reati sì da ottenere una esplicita pronuncia sul punto.
Di contro, gli atti d'indagine in esame devono reputarsi legittimamente utilizzati dal giudice penale ai fini dell'accertamento dei fatti, accertamento da cui si ricava la sussistenza materiale delle condotte illecite.
13. Dunque, volendo sintetizzare in extremis l'accertamento compiuto dal giudice penale di primo grado, questi ha accertato che il dott. ha intrattenuto contatti Pt_5 con i soggetti interessati alla vicenda AP ON s.r.l., contatti tali da esuberare i propri compiti istituzionali e sfociare in un intervento personale, e ciò anzitutto attraverso incontri tenutisi al di fuori della sede dell'ufficio, il che è già significativo di una condotta scarsamente fedele al proprio ruolo di pubblico ufficiale, nonché discutendo delle vicende dell'appalto tra le società AP e Oma in sedi private e con toni poco confacenti rispetto ad una condizione di imparzialità.
Inoltre, il Collegio penale di primo grado ha anche accertato che l'odierno ricorrente ha influito sull'iter procedimentale, adattandolo alle particolari esigenze delle imprese coinvolte allo scopo di conferire una veste di legittimità all'ingresso di manodopera
48 contra legem in Italia, ad esempio evitando che l'intervento ispettivo fosse coadiuvato dai Carabinieri e sconfinando nelle competenze del funzionario , Parte_12 oltre che assegnando compiti ispettivi alla dott.ssa , che il giudice penale stesso Per_4 ritiene poco esperta nell'attività di ispezione, nonché assicurandosi che la sede di AP
ON fosse corredata da suppellettili ed attrezzature d'ufficio e che, quindi, essa apparisse come impresa avente una sede effettiva in Italia, nonostante gli atti d'indagine dimostravano la sua “inconsistenza” organizzativa.
Anzi, il giudice penale ritiene che il dott. non avesse un mero ruolo di supporto Pt_5 esterno o di coadiutore, ma che egli fosse, anzi, il promotore di tutta l'operazione, adoperandosi affinché la procedura autorizzativa ex art. 27 T.U. andasse a buon fine ed
Oma avesse, dunque, la disponibilità di manodopera straniera, conseguendo un notevole risparmio di costi, rispetto all'assunzione di operai nel territorio nazionale, attraverso l'applicazione di condizioni di lavoro a sé più favorevoli.
Dunque, quanto opinato in ricorso in punto di legittimità dell'operazione contrattuale condotta tra AP s.r.l. e Oma s.r.l. si rivela destituito di fondamento, così come ogni argomento difensivo teso a sostenere l'estraneità ai fatti in questione e la conformità delle condotte rispetto ai doveri d'ufficio.
A ciò si aggiunga l'acclarata conoscenza, da parte del ricorrente, della posizione lavorativa di suo LO , assunto da AP ON con contratto Parte_5 di collaborazione, e ciò almeno dal luglio 2004, come dallo stesso ricorrente ammesso in sede di spontanee dichiarazioni in dibattimento.
Le condotte, dunque, devono ritenersi provate sul piano della loro sussistenza materiale, sicché ne va indagata, in via di autonoma valutazione, la rilevanza disciplinare.
14. In termini generali, va premesso che, come noto, l'onere della prova della giusta causa di recesso e della sussistenza delle condotte, nonché della loro rilevanza disciplinare, ricade sul datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2016, n.
14375; 24/08/2016, n. 17304; 04/12/2017, n. 28975).
Di conseguenza, l'Amministrazione datrice dovrà dimostrare non solo il fatto materiale, ma anche la sua natura illecita o antigiuridica, in termini di inadempimento tale da rende non più proseguibile il rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.
Nel presente giudizio, occorre quindi vagliare la valutazione operata dalla P.A. e verificare se le condotte tenute dal dott. siano tali da rendere intollerabile la Pt_5 continuazione del rapporto sin dal momento di efficacia del licenziamento.
Ebbene, tale onere è da ritenersi assolto da parte dell'Amministrazione anzitutto con la produzione della sentenza n. 111/2021, contenente un compiuto accertamento del fatto e tale da consentirne l'autonoma valutazione disciplinare, senza la necessità per la P.A. di compiere ulteriore attività istruttoria (Cassazione civile, sez. lav.,
49 05/03/2021, n. 6221: “Non è rinvenibile nel d.lg. n. 165 del 2001, art. 55-bis , che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell' art. 55-ter , dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare;
la p.a. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente”).
Nella fattispecie, la P.A. ha ritenuto integrata la giusta causa di recesso, anche ex art. 41 C.C.N.L. Comparto dirigenza 2006 (“Art. 41: Recesso dell'amministrazione - 1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro”).
Tale valutazione deve essere condivisa, giacché il ricorrente ha posto in essere attività devianti rispetto alla propria funzione ed al proprio ruolo, vieppiù in quanto commesse nell'esercizio delle mansioni dirigenziali proprie del rapporto lavorativo.
Il quadro fattuale come sopra accertato evidenzia una condotta infedele del lavoratore rispetto ai propri doveri, e ciò, sul piano soggettivo, attraverso una consapevolezza tale da costituire volontà dolosa della condotta stessa.
La natura di tali fatti assurge ad inadempimento contrattuale già solo considerando la violazione del duty of disclosure (obbligo di rivelazione) fa capo al dirigente pubblico per le potenziali situazioni di conflitto d'interessi, nonché del dovere di evitare di intervenire in ogni affare anche solo astrattamente idoneo a configurare un conflitto di interessi.
Tali doveri sono espressamente sanciti dagli art. 2 co. 2 e 5 co. 2 del D.M. 28.11.2000, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti delle PP. AA. ed applicabile ratione temporis al caso di specie (non essendo ancora vigente, all'epoca, il D.P.R.
62/2013).
In particolare, dette norme stabiliscono quanto segue: “Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”;
“Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria”.
50 Naturalmente, il dirigente è tenuto a rispettare il dovere di rivelazione anche se la condizione di conflitto d'interessi dovesse sorgere dopo l'assunzione delle funzioni e nel corso dell'espletamento del rapporto.
Dunque, il dott. avrebbe dovuto comunicare alla D.P.L. di appartenenza la Pt_5 sussistenza del rapporto di lavoro tra il LO ed AP ON dopo averne assunto conoscenza, e ciò a prescindere dalla effettiva esistenza di un conflitto di interessi, che la P.A. avrebbe poi autonomamente valutato.
Anzi, proprio in ragione del rapporto detto ed ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento suindicato, il ricorrente avrebbe dovuto astenersi da qualunque attività che coinvolgesse AP ON, sia di natura istituzionale, nella specie evitando di interferire nei confronti di e , sia Parte_12 Controparte_15 extraistituzionale, anche se in termini di mero consiglio amicale (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2010, n. 5113: “È legittimo il licenziamento del dirigente pubblico che abbia ripetutamente violato l'obbligo, contemplato dal codice di comportamento dei dipendenti della p.a.
(d.m. 28 novembre 2000), di astenersi dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interesse, omettendo inoltre di comunicare tale situazione all'amministrazione di appartenenza”).
Di contro, come sopra osservato, il dott. si è recato presso lo studio dell'avv. Pt_5
consulente di AP ON, per di più proprio in compagnia del LO CP_6
, in data 30.9.2004, ed in presenza di , alla cui Parte_5 Persona_5 famiglia apparteneva Oma s.r.l..
In specie, l'art. 6 succitato prevede, tra l'altro, che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;
… . Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”; la norma stabilisce un obbligo di astensione, e non già una facoltà, anche in caso di motivi di opportunità (a differenza di quanto prevede l'art. 51
c.p.c. per il giudice), motivi che certamente ricorrono nella fattispecie a fronte del rapporto professionale tra il LO del ricorrente ed AP ON.
Tutti i comportamenti accertati dal giudice penale contrastano con gli specifici obblighi statuiti dal Codice di comportamento predetto, tra i quali vi è l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico (art. 2 co. 1), l'imparzialità (art. 8: “
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”) ed il divieto d'impegno o promessa per attività inerente alla propria funzione, prescrizione da ritenersi anch'essa violata giacché il ricorrente aveva promesso il buon esito dell'autorizzazione ex art. 27 T.U., compromettendo l'indipendenza dell'agere amministrativo (art. 11 co. 3: “Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a
51 decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità”).
A monte, sempre alla luce dei comportamenti tenuti nella gestione dell'affare “AP -
Oma”, il dott. ha violato il generale dovere di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e Pt_5
2015 c.c., norme applicabili alla fattispecie sia alla luce della natura privatizzata del rapporto, sia in forza dell'espresso richiamo, ad opera del succitato art. 41, all'art. 2119
c.c..
15. Non si trascuri di considerare, poi, il particolare grado di affidamento datoriale determinato dalla natura dirigenziale della qualifica assegnata al dott. che a Pt_5 fortiori rende proporzionata la sanzione espulsiva datoriale, la cui legittimità va scrutinata anche alla luce delle concrete caratteristiche del rapporto e, per l'appunto, al grado dell'intuitus personae, che è massimo nel caso del dirigente e che può considerarsi leso, rendendo improseguibile il rapporto ex art. 2119 c.c., proprio a fronte di condotte infedeli o, comunque, lesive del generale principio di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., calato nella specificità del rapporto dirigenziale.
Sul punto, è utile osservare che, in ambito prettamente privatistico, il licenziamento del dirigente assume connotati del tutto peculiari, poggiando sul concetto di giustificatezza, la quale diverge sia dalla giusta causa sia dal giustificato motivo e permette l'estromissione del dirigente dall'organico aziendale purché sussista qualunque concreta ragione che determini a ciò il datore di lavoro, con valutazione di lesione del vincolo fiduciario non sindacabile nel merito da parte del giudice, e che solo allorquando essa si riveli arbitraria, inesistente o pretestuosa consente l'applicazione della tutela reintegratoria.
Il tutto secondo il consolidato, ed anzi granitico, orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2023, n. 381: “In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio , da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2022, n. 2246; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2021, n. 33254; Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2019, n. 34736; Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2014, n. 6110; Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2015, n. 14301:
“La «giustificatezza» posta alla base del licenziamento del dirigente, pur essendo nozione diversa e più ampia rispetto alla giusta causa o al giustificato motivo, presuppone comunque una motivazione coerente fondata su ragioni giuridicamente apprezzabili e non arbitrarie”; Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2015, n. 3121; Cassazione civile, sez. lav., 16/07/2013, n. 17362).
52 A rendere giustificato il licenziamento del dirigente può appunto soccorrere anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cassazione civile, sez. lav.,
13/01/2017, n. 797: “Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda, ove basato su ragioni non oggettive attinenti ad esigenze di riorganizzazione aziendale, bensì concernenti la sua persona ed il suo contegno, postula quanto meno l'inadeguatezza del lavoratore rispetto all'incarico affidatogli o una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che presiedono lo svolgimento del rapporto, fermo restando, in ogni caso, che il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro”).
Ebbene, nel caso di specie occorre comunque dare applicazione alla nozione di giusta causa, essendo inequivoco il riferimento normativo all'art. 2119 c.c. contenuto sia nell'art. 41 C.C.N.L., sia nel decreto direttoriale di licenziamento.
Tuttavia, le prefate osservazioni impongono di ritenere che, nel caso del dirigente pubblico, la nozione di giusta causa assuma comunque connotati peculiari, nel senso che gli obblighi di condotta esigibile a carico del dirigente stesso risultano ancora più intensi in ragione della posizione che il lavoratore assume in seno alla P.A., maggior intensità che, quindi, aumenta il disvalore delle condotte sopra descritte e conferisce legittimità alla scelta datoriale di risolvere il rapporto per giusta causa.
In conclusione, ribadito che si è raggiunta la prova della sussistenza materiale dei fatti, parimenti ne risulta provata l'antigiuridicità, in termini di violazione dei doveri del dirigente pubblico, nell'intensità suindicata, e, con ciò, un inadempimento tale da determinare la rilevanza disciplinare delle condotte e da costituire giusta causa di recesso. Pertanto, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore, secondo il criterio del disputatum, in quello indeterminabile c.d. “alto”, tenuto conto della particolare importanza della controversia e del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 7.650,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, lì 31.10.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 27/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Ettore Freda, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimato dall' e condannarlo alla reintegra nel posto di lavoro, fino alla CP_2 quiescenza, ed al risarcimento dei danni mediante il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della quiescenza, oltre contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'inizio della quiescenza, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, dichiarare nullo o annullare il licenziamento e condannare l' alla reintegrazione nel posto di lavoro fino alla quiescenza e al CP_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla quiescenza, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via di ulteriore subordine, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, condannare l' al pagamento di un'indennità CP_2 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
1 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2024, il dott. esponeva di essere stato Parte_1 dirigente di II fascia dell' , in sospensione dal servizio Controparte_1
(dal 5.3.2012), applicato alla Direzione di Avellino fino alla quiescenza (1.8.2023).
Riferiva di essere stato imputato in un procedimento penale nell'anno 2003, definito con sentenza di assoluzione della Corte di Appello di SC n. 510 del 22.2.2018, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. I, n.
51487 del 20.9.2019.
Rappresentava che il procedimento disciplinare n. 1389, introdotto a suo carico per i fatti oggetto di detto giudizio, era stato definitivamente archiviato con D.D. n. 34 del
29.10.2020, con conseguente restitutio in integrum.
Aggiungeva che uno stralcio del procedimento penale detto era stato trasmesso a
Campobasso ex art. 11 c.p.p. (n. 631/06 R.G.N.R.; n. 441/06 G.I.P.) e che, per i fatti oggetto di tale giudizio, veniva effettuata contestazione disciplinare con nota prot. n.
23477 del 13.12.2011, notificata il 16.12.2011, a firma del Direttore Generale del
Personale del dott.ssa , procedimento Parte_2 Parte_3 disciplinare sospeso con nota prot. n. 14655 del 8.3.2012, in attesa della definizione di quello penale, con applicazione della sospensione facoltativa dal servizio e dall'incarico a decorrere dal 5.3.2012 ex art. 11 co. 2 C.C.N.L. 2010, disposta con D.D. n. 19 del
2.3.2012, a firma dello stesso Direttore Generale e più volte reiterata.
Specificava che il giudizio penale dinanzi al Tribunale di Campobasso veniva definito con sentenza di condanna n. 111 del 17.2.2021 per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione, riformata con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 179 del 7.4.2022, che aveva dichiarato di non doversi procedere “perché il reato è estinto per prescrizione”, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte Cassazione
Penale n. 24631 del 12.1.2023, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Precisava che, già prima, il Tribunale di Campobasso, con le sentenze n. 498 dell'8.11.2017 e n. 145 del 7.3.2018, aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui, rispettivamente, ai capi C), D), H) e A) dell'imputazione “perché estinti per intervenuta prescrizione”.
Esponeva che, con nota prot. n. 4525 del 27.3.2023, il Direttore Centrate dell' CP_2 aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, reiterando le seguenti contestazioni di addebito: “In data 07.03.2023 la Corte d'Appello Penale di Campobasso, con PEC assunta al prot. n. 0003135, ha trasmesso la sentenza n. 179/2022 del 07.04.2022, depositata in data Parte_4 19.04.2022, munita dell'annotazione di irrevocabilità dal 12.01.2023 per l'inammissibilità del ricorso proposto
2 davanti alla Suprema Corte di Cassazione in data 19.05.2022. Ciò premesso, essendo la S.V. transitata, a far data dal 01.01.2017, nei ruoli di questo , per effetto del disposto dell'articolo 55 bis, co. Controparte_1 8 del d.lgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare n. 1533/MLPS, attivato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nei confronti della S.V. con la ministeriale n. 23477 del 13.12.2011 e successivamente sospeso ai sensi dell'art. art. 55-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 con la ministeriale n. 9426 del 15.02.2012, viene ripreso.
Queste le contestazioni d'addebito disciplinare, formalizzate con l'anzidetta nota n. 23477 del 13.12.2011, CP_3 ritualmente notificata in data 16.12.2011 con nota n. 50/12-7-2011 del 19.12.2011 del Comando Carabinieri per la
Tutela del Lavoro, che vengono rinnovate con la riattivazione del procedimento disciplinare: < Con nota prot.
13817 del 08.11.2011, pervenuta alla Divisione VII di questa Direzione Generale in data 11.11.2011, la scrivente è venuta a conoscenza del decreto di rinvio a giudizio formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso, in data 04.10.2011, nell'ambito del procedimento penale n.441/06 G.i.p. Nell'ambito di tale procedimento penale, Lei risulta essere imputato dei seguenti capi di accusa: 1) Del reato p.e p. dall'art. 416 commi 1 e 2 c.p. 2) Del reato
p.e p. dall'artt. 81 cpv e 110 c.p. e 12 c.3 e 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 3) Del reato p.e p. dall'artt. 81 cpv, 49 e 479
c.p. 4) Del reato p.e p. dall'art. 319 c.p. In particolare, nel Decreto che dispone il giudizio emerge che Lei, in qualità di Direttore della DTL di SC (già DPL SC), si è stabilmente associato con altri soggetti, indicati nel citato decreto di rinvio a giudizio, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e, segnatamente, di:
Procurato ingresso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
Altri delitti commessi in violazione delle norme disciplinanti l'immigrazione e la permanenza degli stranieri in Italia, di cui all'art. 12 e seg. D.lgs. n.
286/98; Delitti contro la fede pubblica;
Delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, abuso
d'ufficio e corruzione. Dalla documentazione acquisita in data 18.10.2021 [rectius: 2011] presso la Procura di
Campobasso, elencata in calce anche ai fini dell'accesso agli atti, è emerso che Lei ha posto in essere una serie di attività illecite, nella consapevolezza della loro antigiuridicità. In particolare, un primo filone di indagini ha riguardato il cd. “affare di via Tiburtina”, ovvero la costituzione fittizia di una filiale della società rumena “AP
ON srl” presso la società italiana Oma srl”. In sostanza, la AP ON s.r.l.”, pur avendo formalmente la sua sede principale in Romania a Bucarest e la sua sede secondaria in SC, e quindi presentando una compagine societaria autonoma della Oma s.r.l.”, di fatto costituiva, una vera e propria filiale di quest'ultima, da questa direttamente amministrata e gestita, allo scopo di far lavorare, in favore della Oma, personale proveniente dalla Romania. Per ottenere tale risultato le società risultavano con una compagine autonoma e legate solo da un contratto di appalto. Risulta agli atti che Lei ha materialmente predisposto il contratto di appalto tra la “Oma srl” e la “AP ON srl”; in virtù di tale contratto è stata avviata
l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso per motivi di lavoro in favore di diversi cittadini stranieri rumeni. In tale contratto si legge che la si presenta ”per avere la necessaria Controparte_4 professionalità e specializzazione in quanto occupa personale altamente specializzato ed idoneo per le esigenze della committente Oma in relazione alla esecuzione delle opere... omissis... che è in possesso delle necessarie competenze tecniche organizzative, finanziarie e giuridiche ed economiche tali da consentirgli l'assunzione in proprio di ogni rischio e responsabilità connessi alla realizzazione e fornitura di quanto richiesto”. In relazione a ciò, in data 13.07.2004, sono state rilasciate n. 30 autorizzazioni dalla DTL di SC (già DPL SC), di cui
Lei era Dirigente, nei confronti di cittadini extracomunitari rumeni;
in virtù di detti assensi, in data 11.09.2004,
a seguito dell'ingresso sul territorio italiano dei cittadini stranieri rumeni, sono stati rilasciati altrettanti permessi di soggiorno della durata di 12 mesi. L'attività criminosa è consistita nell'aver favorito l'ingresso di 30 cittadini extracomunitari senza che gli stessi avessero i requisiti professionali per usufruire del beneficio dell'ingresso e della permanenza nel territorio italiano. Infatti, questi ultimi solo apparentemente erano dotati di professionalità specializzate, perché in realtà si trattava di semplice manovalanza da poter impiegare, a favore della società italiana Oma srl, con condizioni contrattuali di gran lunga deteriori rispetto a quelle previste dalla Legge (orari di lavoro, contributi, retribuzione dello straordinario, condizioni lavorative in genere). In tal modo, Lei ha favorito non solo l'elusione di fatto delle quote che regolano l'ingresso di extracomunitari, violando la normativa di settore, ma anche la stipula di un contratto di appalto fittizio che celava, in realtà, una somministrazione fraudolenta. Dal momento che, inoltre, ai fini dell'avviamento della sede è necessario che dalla relativa richiesta risulti che la stessa sia già in condizioni di operare con telefoni e computer collegati e che vi sia almeno una persona che vi lavori, Lei, quale Direttore della DTL di SC (già DPL di SC), ben consapevole della reale
3 inesistenza della società AP, si è interessato affinché, almeno formalmente, risultasse una parvenza di operatività della stessa. A tal riguardo si riporta un breve estratto delle conversazioni avvenute il 31.05.2004 e il 18.06.2004
(pagg. 23 e 27 del vol. 1 dell'Informativa della Polizia di Stato del 21.06.2006, e nota del 0i.06.2004 della Questura di SC), in cui Lei, in modo inequivocabile, dichiara che “nella richiesta dobbiamo metterci che il contratto c'è già una persona che lavora dal...per cui dobbiamo inserire che la sede già operativa e in quanto, tra l'altro, è attrezzata…che stanno collegati Internet, telefonici, tutte queste cose che si devono fa e tra l'altro già... una persona attivamente per i necessari per l'avvio ... e per forza! Eh no quello deve funzionare, sennò che ci sto nella sede? Collabora una persona! Io così ti mando un ispettore qualunque, insomma, là ... ti faccio fare una piccola verifica veloce, così per lo meno lui attesta che là ci lavora una persona...” e ancora: " ...hanno portato i mobili... mobiletti... tutti.... i telefoni” poiché "quello viene il ventotto.” In cambio di tali operazioni, dalla citata Informativa della Polizia di Stato risulta che Lei ha ricevuto una pronta utilità attraverso l'assunzione di suo LO Parte_5 presso la "AP ON", tramite la sottoscrizione di un contratto di collaborazione che prevede una
[...] retribuzione di € 1.500 mensili per 3 ore di lavoro al giorno (come risulta dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso Sig. in data 01.03.2006). La Sua intenzione di trovare Parte_5 un'occupazione lavorativa per SU LO, e l'effettiva assunzione emergono senza dubbio dalle intercettazioni telefoniche (cfr. pagg. 21 e 22 vol. 1 dell'informativa della Polizia di Stato del 21.06.2006), in cui Lei afferma “... quella operazione estero la dobbiamo fare? .... perché volevo mettere là, capito?'. Nel corso del colloquio, Parte_5 Lei inizia a dettare già le sue condizioni d'offerta per il suo impegno nella vicenda, suggerendo al suo interlocutore
“... che è il caso di parlarci per l'importo e chiedere se gli va bene suo LO” nonché il salario che esso dovrà percepire” una parte dello stipendio ufficiale e l'altra non ufficiale'. 5) Del reato p. e p. dall'art. 319 c. p. La vicenda si riferisce all'attività da Lei posta in essere, in violazione dei SUi doveri d'ufficio, al fine di favorire la soc. . Pt_6 In particolare, presso il cantiere edile denominato "Il Molino” della ditta "De CC”, sito in via Lago di
Campotosto, operavano essenzialmente due ditte: la " ” e la "Adriatica Edilizia” Risulta agli atti che i vertici Pt_6 della abbiano chiesto alla DTL di SC (già DPL SC) di eseguire dei controlli all'interno del CP_5 cantiere al solo scopo di estromettere dall'appalto la "Adriatica Edilizia". Le sanzioni eventualmente irrogate a seguito dell'ispezione, nei confronti della "Adriatica Edilizia” dovevano servire ad incidere in modo determinante sulle scelte della società committente "De CC”, che avrebbe così recesso dal relativo contratto di appalto. Dagli atti emerge che Lei, in data 20.09.2004, stava programmando il controllo ispettivo da effettuare presso la
"Adriatica Edilizia”, ma presso il cantiere accadde un grave infortunio, a seguito del quale appariva molto probabile che la ditta da ispezionare stesse regolarizzando le varie posizioni lavorative;
in un primo momento non si rilevò l'opportunità di eseguire il controllo, e ciò allo scopo di favorire la ditta " ", per il chiaro timore Pt_6 di non trovare anomalie presso la "Adriatica Edilizia” e quindi di dover certificare la regolarità del cantiere, inibendosi così la possibilità di controlli futuri. In ogni caso, il 22.9.2004 venne eseguito il controllo ispettivo e
Lei, nonostante ve ne fossero i presupposti, non ha disposto il sequestro del cantiere, allo scopo di favorire il committente. Tale circostanza emerge senza ombra di dubbio dall'intercettazione (riportata a pag. 73 della citata
Informativa della Polizia di Stato, vol. 1), in cui Lei ha dichiarato “Non ho detto di evitare di farlo perchè tanto non abbiamo fatto il sequestro ... io non ho fatto il sequestro perché ci sta De CC per lo mezzo”. In cambio di tale operazione, Lei si faceva promettere dal responsabile legale della soc. , la disponibilità di un immobile Pt_6 ove stabilire la sede di una costituenda società di consulenza e contabilità, la “Serco s.a.s.” e ore potesse alloggiare
SU LO . Infatti, delle quattro stanze intestate alla soc. “Serco s.a.s.”, una risultava formalmente Parte_5 sublocata alla soc. “Sogein”, società che risulta essere collegata con la “Saitem S.p.a.” (come si evince a pag.93 della citata Informativa della Polizia di Stato, vol. I). La soc. “Sogein” pagava, per una stanza, un canone mensile di locazione pari ad € 480,00; tuttavia, proprio questa stanza era di fatto occupata da SU LO . Le Parte_5 condotte, così come sopra descritte, rivestono una grave rilevanza disciplinare e come tali, pertanto, Le si contestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/01, con riserva di integrare la presente contestazione di addebiti con eventuali ulteriori elementi che dovessero essere conosciuti dalla scrivente nel prosieguo dell'istruttoria>. Per i fatti sopra citati il Tribunale di Campobasso, accertata l'estinzione dei reati di cui ai capi di imputazione C), D), E), H) e I) del Decreto di rinvio a giudizio del 04.10.2011, all'udienza del
05.07.2017 e per quelli di cui al capo A) del citato Decreto, all'udienza del 07.03.2018, con la sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, depositata in data 11.05.2021, acquisita al prot. n. 0008085 del 13.05.2021, visti gli Parte_4
4 artt. 533 e 535 c.p.p. ha dichiarato la S.V., unitamente agli altri coimputati , , Controparte_6 Controparte_7
, , colpevole dei reati ascritti al capo di imputazione B), condannandoLa alla CP_8 Controparte_9 pena di anni 5 di reclusione e alla multa di € 450.000; e, altresì, interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena. A seguito del gravame proposto dalla S.V. avverso la citata sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza n. 179/2022 del
07.04.2022, depositata in data 19.04.2022, visti gli artt. 129, comma 1, 605 c.p.p. 157 e segg. c.p., in riforma della sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della S.V. in ordine al capo di imputazione ascritto al punto B) per intervenuta prescrizione. Nell'ambito del procedimento penale n.
631/06 Mod. 21 e in relazione al capo di imputazione B), all'esito della vicenda processuale (atti di indagine e istruttoria dibattimentale relativa al primo grado di giudizio) sono pertanto emersi plurimi riscontri probatori sulla condotta posta in essere dalla S.V., in concorso con gli altri coimputati, volta a procurare l'ingresso illegale di stranieri (nel caso di specie n. 30 operai di nazionalità rumena) nel territorio italiano in cambio di utilità personali (tra cui l'assunzione presso la API srl). Il SU coinvolgimento nei fatti ascritti al capo B) Parte_7 è stata evidenziato dai giudici del Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 111/2021 del 17.02.2021, allorquando asseriscono che “non vi è alcun dubbio, pertanto, in base al quadro complessivo delle prove raccolte che gli imputati (omissis) abbiano perpetrato il reato loro ascritto al capo B, sostanziandosi nel far Parte_8 arrivare dalla Romania – in violazione della normativa per l'ingresso di lavoratori stranieri, anche extracomunitari, purché specializzati – trenta operai da impiegare nella ditta facente capo alla famiglia
al fine di procurarsi forza lavoro a basso costo, facendo entrare illegalmente ed al di fuori dei CP_7 presupposti normativi, extracomunitari nel territorio dello Stato e lucrare in modo consistente all'interno delle ditte ove gli operai venivano assunti”. Solo la decorrenza dei termini prescrizionali ha, pertanto, impedito
l'ulteriore e definitivo vaglio nel merito da parte del giudice dell'Appello, che ha comunque escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di formule assolutorie più favorevoli. A seguito della definitiva conclusione della fase processuale, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione da Lei proposto avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Campobasso, è possibile pertanto riassumere il procedimento sospeso in data 15.02.2012 e procedere alla valutazione, sul piano disciplinare, delle condotte contestate, quali accertate alla luce dei citati provvedimenti giudiziari. Per quanto sopra rappresentato, le descritte condotte si contestano alla
S.V., ai sensi e per gli effetti degli art. 55 bis e 55 ter del d.lgs n. 165/01, con riserva di integrare la presente contestazione di addebiti con eventuali ulteriori elementi che dovessero essere conosciuti dallo scrivente Pt_9 nel prosieguo dell'istruttoria. Ciò premesso, la S.V., al fine di esporre le proprie ragioni di difesa, è convocata nei locali di questo , siti in Roma, Piazza delle Repubblica n. 68 – 00185 ROMA, I Controparte_1 piano stanza n. 2 in data 10.05.2023 ore 10.00”.
Riferiva che, vane le giustificazioni, con D.D. n. 16/2023 del 13/19.7.2023, gli veniva comminata la sanzione del licenziamento per giusta causa, ex artt. 2119 c.c. e 41
C.C.N.L. comparto dirigenza 2006, a decorrere dal 5.3.2012, data della sospensione facoltativa dal servizio, a cui era seguita tempestiva impugnazione addì 1.8.2023.
Riportava il contenuto del provvedimento di recesso nei seguenti termini:
“CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 653, co. 1 bis c.p.p. il giudicato penale di proscioglimento esclude pienamente la responsabilità disciplinare nelle sole ipotesi di accertamento che “il fatto non sussiste” o “l'imputato non ha commesso il fatto”; VALUTATA l'ulteriore circostanza, rilevabile dalla sentenza n. 179/2022 del
07.04.2022, che la Corte di Appello di Campobasso non ha ravvisato sussistenti i “connotati di 'evidenza probatoria'” per emettere pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p.; RITENUTO pertanto, alla luce di quanto fin qui premesso, di dover procedere ad una autonoma valutazione ai fini disciplinari dei fatti storici desumibili dagli atti processuali relativi al procedimento penale n. 631/06 RGNR, n. 441/06 RG GIP, n. 573/2011
RG TRIB, n. 360/2021 RG APP e ascrivibili alla condotta del dott. in adesione agli orientamenti Pt_5 giurisprudenziali unanimi in materia;
VALUTATE le difese del dipendente rassegnate in sede di audizione del
10.05.2023 e negli scritti difesivi ivi prodotti, riassumibili in estrema sintesi nei punti che seguono:
1. la contestazione disciplinare è tardiva poiché la nota ministeriale prot. n. 23477 di contestazione dei fatti è del
5 13.12.2011, mentre i fatti relativi al procedimento penale pendente nei confronti del dipendente erano già noti all'Amministrazione dall'acquisizione della ordinanza del 15.02.2006 del GIP del Tribunale di SC applicativa di misura cautelare a carico del dipendente;
la tardività della contestazione sussisterebbe comunque anche se si considerasse la data dell'08.03.2007, quando la competente autorità giudiziaria ha trasmesso l'informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. all'Amministrazione sull'esercizio dell'azione penale nei confronti del dipendente;
2. la contestazione disciplinare è nulla per aver violato l'art. 55 bis, commi 2 e 4, d. lgs. 165/2001, poiché doveva essere Part sottoscritta dal dirigente a capo dell' e non dal Direttore della Direzione Generale del Personale pro tempore del 3. la sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione non ha efficacia extra penale e per tale CP_3 motivazione in sede disciplinare deve essere fatta una autonoma valutazione dei fatti emersi dal procedimento penale;
4. Il dipendente in merito ai fatti di cui al capo di imputazione B) del Decreto di rinvio a giudizio ha operato nel pieno rispetto della legalità, avendo indirizzato la propria azione nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 124/2004; RILEVATO che le condotte contestate al dott. trovano riscontro Pt_5 nei numerosi atti processuali richiamati nella sentenza di primo grado (dichiarazioni testimoniali rese in fase dibattimentale di primo grado, sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari ed intercettazioni trascritte), da cui emergono, per quanto di rilevanza disciplinare, da un lato l'esistenza di una consolidata e non episodica contiguità con gli altri coimputati, nell'ambito di una complessiva operazione volta a favorire un distacco fittizio in Italia di lavoratori di nazionalità rumena;
e, dall'altro, ripetute interferenze nelle procedure amministrative non giustificabili in relazione ai compiti istituzionali propri del Dirigente dell'ufficio; PRESO
ATTO che solo la decorrenza dei termini di legge prescrizionali ha impedito l'ulteriore vaglio nel merito da parte del giudice di secondo grado delle condotte già accertate in sede di giudizio di primo grado;
RITENUTO che
tali comportamenti siano gravemente contrari ai doveri d'ufficio del dipendente pubblico, con particolare riferimento agli obblighi di astensione e di imparzialità di cui agli artt. 6 e 8 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con DPCM 28.11.2000, nonché ai doveri specifici propri del dirigente pubblico, ed abbiano arrecato serio pregiudizio alla funzione ed al ruolo di responsabile dell'ufficio territoriale Co dell' ricoperto all'epoca dei fatti, compromettendone l'onore, la credibilità e l'affidabilità; RITENUTO di non poter accogliere gli ulteriori assunti difensivi del dipendente in quanto: - Gli atti posti in essere dalla
Amministrazione cui in precedenza il dipendente apparteneva, e che sono stati richiamati nella ripresa del presente procedimento, risultano essere stati adottati nel rispetto della disciplina procedurale vigente ratione temporis;
- Al dipendente è stato comunque garantito, mercè la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, il pieno esercizio delle più ampie facoltà di difesa in sede penale, esplicate fino alla impugnazione per Cassazione della sentenza n. 179/2022; - Riguardo poi all'assunto difensivo del dipendente di aver operato secondo i dettami all'art. 8 d. lgs. 124/2004, si ritiene anch'esso irricevibile poiché dalla sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Campobasso emergono molteplici riscontri probatori (dichiarazioni testimoniali rese in fase dibattimentale di primo grado, sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari ed intercettazioni trascritte) tali da poter senz'altro escludere che le relazioni intrattenute dal dott. con gli altri imputati condannati in primo grado in concorso, per le modalità con cui si sono svolte, Pt_5 siano qualificabili come rientranti nelle attività istituzionali ex art. 8 d. lgs. 124/2004;
CONSIDERATO che
, in relazione al procedimento disciplinare citato in premessa, il dott. è stato sottoposto a diversi periodi Pt_5 di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, per effetto dei seguenti provvedimenti: - Decreto Direttoriale n.
19 del 02.03.2012 della Direzione generale personale, innovazione, bilancio e logistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009, a decorrere dal 5 marzo 2012; - Decreto Direttoriale n. VII/01/2017 del 27.02.2017 della – Controparte_10
con il quale è stata prorogata la sospensione cautelare a Controparte_11 decorrere dal 5 marzo 2017 (sottoposta a revisione con cadenza biennale); - Decreto Direttoriale n. 4/2019 del
25.02.2019 della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali dell' Controparte_1 con il quale, è stata prorogata la sospensione cautelare a decorrere dal 5 marzo 2019 (sottoposta a
[...] revisione con cadenza biennale); - Decreto Direttoriale n. 2/2022 del 28.2.2022 della Direzione Centrale Risorse
Umane, Bilancio e Affari Generali dell' con il quale, è stata prorogata per un Controparte_1 anno la sospensione cautelare a decorrere dal 5 marzo 2022; - Decreto Direttoriale n. 2/2023 del 02.03.2023
6 della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali dell' con il Controparte_1 quale, è stata prorogata per un anno la sospensione cautelare a decorrere dal 6 marzo 2023; RITENUTO, alla luce di tutto quanto premesso, che ricorrano i presupposti per ritenere accertate le condotte contestate al dott.
la cui valutazione in sede disciplinare non può non tener conto del ruolo dirigenziale rivestito e della Pt_5 conseguente grave lesione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione; VISTO l'art. 2119 c.c.; VISTO l'art. 41 del CCNL Comparto dirigenza Area I del 21.04.2006 - quadriennio normativo 2002/2005, applicabile ratione temporis in relazione alle date di svolgimento dei fatti, e in particolare il comma 2: “Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro”; RILEVATO che alla data del 5 marzo 2012, di decorrenza del primo dei sopra citati provvedimenti di sospensione cautelare, il dott. risultava già sospeso cautelarmente Pt_5 dal servizio in forza di precedente D.D.G. 20 dicembre 2011, n. 420 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, adottato ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009 in relazione al procedimento penale n. 8179/03 e
n. 6000/05 R.G. G.I.P. pendente nei confronti del medesimo presso il Tribunale di SC;
CONSIDERATO che
le pendenze retributive conseguenti alla sospensione cautelare disposta con il predetto D.D.G. n. 420 del 20 dicembre 2011 sono già state oggetto di regolazione nell'ambito del distinto procedimento disciplinare n. 1389
avviato a seguito del citato procedimento penale n. 8179/03 e n. 6000/05 R.G. G.I.P. del tribunale di CP_3 SC e che, pertanto, la decorrenza del presente provvedimento deve essere disposta a far data dal 5 marzo
2012; DECRETA Il rapporto di lavoro nei confronti del dott. nato a [...] il Parte_8 30.07.1956, dirigente di II fascia transitato nei ruoli dell' dal 01.01.2017, CP_1 Controparte_1 attualmente in stato di sospensione cautelare facoltativa dal servizio per effetto del Decreto Direttoriale n. 2/2023 del 02.03.2023, è risolto per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, come richiamato dall'art. 41 del
CCNL Comparto dirigenza Area I del 21.04.2006 - quadriennio normativo 2002/2005, a decorrere dal
05.03.2012, data di decorrenza della sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con Decreto
Direttoriale n. 19 del 2 marzo 2012 della Direzione personale, innovazione, bilancio e logistica del CP_10
Sociali ai sensi dell'art. 11, co. 2, del CCNL 2006/2009”. Controparte_12
Formulava i motivi di impugnazione del licenziamento, anzitutto eccependone la nullità per incompetenza dell'organo che aveva elevato la contestazione disciplinare, trattandosi del Direttore Generale e non già del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari, in violazione dell'art. 55 bis co. 4 D. Lgs. 165/2001.
Aggiungeva che i componenti dell' che avevano proceduto all'audizione Pt_9 difensiva, non avevano sottoscritto né deliberato l'atto di riattivazione del procedimento disciplinare e l'atto di irrogazione della sanzione, entrambi provenienti dal solo Direttore della Direzione Centrale Identità Professionale, pianificazione e organizzazione, di cui fa parte l' il quale neppure era un Controparte_13 componente dell'organo collegiale che aveva condotto l'istruttoria del procedimento disciplinare e l'audizione difensiva.
Sottolineava che non vi erano i presupposti di cui all'art. 55 co. 4 D. Lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis co. 7 e 55 sexies co. 3, le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19 co. 3.
Eccepiva altresì la nullità del recesso per decadenza conseguente a tardività della contestazione disciplinare, in quanto i fatti risultavano già compiutamente descritti
7 nell'ordinanza cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di SC del 15.2.2006, acquisita dal Ministero 2.3.2006, che riportava ogni notizia utile alla contestazione (tra cui i capi d'imputazione, la descrizione dei fatti e la dichiarazione d'incompetenza parziale ex art. 11 c.p.p.), non senza considerare la richiesta di rinvio a giudizio del
2.3.2007, che riportava identici elementi ed anch'essa acquisita dal datore.
Evidenziava che, tuttavia, la contestazione era stata sollevata solo a dicembre 2011, sottolineando che la riforma ex D. Lgs. 150/2009, che aveva introdotto l'art. 55 bis D.
Lgs. 165/2001 stabilendo il termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare dei fatti puniti con sanzioni più gravi del rimprovero verbale, avrebbe dovuto essere applicata alla fattispecie in luogo della previgente disposizione generale ex art. 55 co. 5
D. Lgs. 165/2001, limitata a prevedere la tempestività della contestazione senza termini decadenziali, in quanto l'Amministrazione aveva già acquisito la notizia dei fatti al momento di entrata in vigore della riforma.
Aggiungeva che, pur volendo far decorrere il detto termine di 40 giorni dalla data in cui l'Amministrazione aveva dichiarato, nella stessa missiva di contestazione, di aver acquisito i documenti presso la Procura di Campobasso, ossia dal 18.10.2011, il termine stesso aveva trovato scadenza addì 27.11.2011, mentre la contestazione era avvenuta, oltre, addì 13.12.2011.
Nel merito, indicava che l'onere della prova dei fatti era interamente a carico del datore di lavoro ex artt. 2697 c.c. e 5 L. 604/1966.
Sosteneva che siffatta prova non potesse trarsi dalle sentenze penale che aveva rilevato e dichiarato la prescrizione dei reati, insuscettibili di formare giudicato in quanto pronunce d'improcedibilità, di natura rituale, non riconducibili all'art. 653 c.p.p., il che impone alla P.A. ed al giudice di provvedere ad un'autonoma valutazione dei fatti.
Affermava che i fatti contestati erano insussistenti, sia perché alcuni atti d'indagine erano stati dichiarati inutilizzabili dal giudice penale (intercettazioni di conversazioni telefoniche), sia perché non vi era prova delle violazioni di legge contestate
(associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed a reati contro la P.A., tra cui abuso d'ufficio e corruzione).
Specificava che l'autorizzazione alla costituzione del rapporto di lavoro con cittadini stranieri (ex artt. 22 D. Lgs. 286/1998 e 30 D.P.R. 394/1999), attribuita alla competenza della D.P.L., aveva natura documentale e formale, salvo essere seguita da controlli di polizia ad onere della Questura.
Dichiarava di aver dato regolare applicazione all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, che stabiliva deroghe specifiche per i lavoratori applicati nell'esecuzione di contratti di appalto transnazionali o dipendenti di imprese facenti parte di gruppi transnazionali e distaccati ex art. 1 D. Lgs. 72/2000, in linea con l'interpretazione contenuta nell'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 28 del 27.7.2011.
8 Deduceva che gli ingressi in Italia dei lavoratori stranieri di da ricondursi alle CP_14 fattispecie di cui al citato art. 27, erano stati regolari e non clandestini, sicché non poteva dirsi violato l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, non essendo necessaria la stipula di un apposito contratto di appalto tra l'impresa distaccante ed a quella distaccataria.
Indicava di aver provveduto a fornire consulenza giuridica alle imprese coinvolte nei fatti, in ossequio al dovere di assistenza, informazione e consulenza all'utenza ed alla stessa funzione informativa attribuita alla D.P.L. dal D. Lgs. 124/2004, al solo scopo di garantire l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
Proferiva che le società di diritto rumeno) ed OMA, di cui ricostruiva i connotati CP_14 sociali ed imprenditoriali, erano in rapporto di controllo tra loro ed unite dal legittimo vincolo di appartenenza allo stesso gruppo di imprese facenti capo alla OMA (della famiglia , sicché le norme del D. Lgs. 72/2000, di derivazione comunitaria, CP_7 consentivano il legittimo distacco in deroga di lavoratori stranieri in Italia ai sensi dell'art. 27 lett. G) D. Lgs. 286/1998.
Aggiungeva di non aver mai disposto controlli sulle sedi italiane di a cui non CP_14 aveva mai riservato alcun trattamento di favore.
Dichiarava che la società era realmente esistente, così come ne era CP_14 effettivamente esistente la sede secondaria stabilita in SC, il che sconfessava la tesi datoriale, secondo cui essa era uno schermo fittizio di una operazione di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato per procacciare un profitto illecito alla società OMA, vieppiù considerando che egli mai aveva predisposto il contratto di appalto tra le due società, parimenti considerato fittizio ma, comunque, non necessario ai fini di cui all'art. 27 citato.
Sosteneva che i 30 lavoratori extracomunitari entrati in Italia attraverso il distacco in questione, non dovevano essere operai specializzati, come erroneamente ritenuto dalle autorità procedenti, bensì soltanto qualificati, cioè muniti di qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. 394/1999.
Rivendicava la propria estraneità sia alle condizioni applicate a detti lavoratori, sia all'assunzione del proprio LO, , da parte di Parte_5 CP_14
Dichiarava di non aver mai favorito l'impresa , tra l'altro non sussistendo i Pt_6 presupposti giuridici per il sequestro del cantiere edile “Il Molino” di SC.
Invocava la tutela reintegratoria e risarcitoria piena di cui all'art. 18 L. 300/1970, nel testo previgente alla L. 92/2012.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_2 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Ripercorreva i fatti di causa e l'iter del procedimento disciplinare, sostanzialmente in
9 linea con quanto dedotto dal ricorrente, sottolineando che, con sentenza n. 111 del
17.2.2021 il Tribunale di Campobasso lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascritti, in concorso con altri imputati, condannandolo a cinque anni di reclusione e ad € 450.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronuncia seguita dalla sentenza n. 179 del 19.4.2022, con cui la Corte di Appello di Campobasso aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Riferiva che alcune questioni sollevate in ricorso erano già state affrontate dal
Tribunale di Avellino (sentenza n. 343 del 19.4.2017) e dalla Corte d'Appello di Napoli
(sentenza n. 2685 del 12.8.2022), nella causa di lavoro introdotta dal ricorrente avverso il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio.
Sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso si era limitata a dichiarare la prescrizione del reato, al cui accertamento egli non aveva rinunciato, senza alcuna pronuncia in ordine alla pretesa insussistenza dei fatti.
In ordine all'eccezione d'incompetenza dell'organo procedente, premesso che il Parte legislatore, nel richiedere la previa “individuazione” dell' , non ha imposto modifiche strutturali dell'ufficio stesso, né ha previsto un apposito provvedimento, né ha imposto la composizione collegiale dell'organo, rilevava che, all'epoca della contestazione, il D.P.R. n. 144 del 7.4.2011 (“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”), all'art. 4 co. 1, prevedeva appunto che le funzioni afferenti a “procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale” fossero incardinate nella Direzione Generale per le politiche del personale,
l'innovazione, il bilancio e la logistica (P.I.B.LO.), sicché la contestazione disciplinare del 13.12.2011 era stata regolarmente elevata dal Direttore Generale di tale settore, in persona della dott.ssa soggetto da ritenersi “terzo” rispetto alla Direzione Pt_3
Provinciale del Lavoro di SC.
Argomentava analogamente in ordine al provvedimento n. 4525 del 27.3.2023, con cui era stato “ripreso” il procedimento disciplinare (in precedenza sospeso in attesa della definizione di quello penale), regolarmente emesso dal Direttore Centrale della
Direzione Centrale Identità Professionale, pianificazione e organizzazione, dott.ssa
, titolare della responsabilità dirigenziale di tale settore, del quale fa parte Persona_1
l'Ufficio IV Contenzioso-U.P.D., ufficio quest'ultimo che, in forza del D.D. CP_2
15.12.2021 n. 42 (art. 4 punto 1), è una mera articolazione interna della Direzione stessa, sicché ogni sua determinazione deve ritenersi legittimamente adottata dal
Dirigente, vieppiù in assenza di configurazione organizzativa collegiale dell'organo disciplinare, a tal uopo rivelandosi insufficiente la partecipazione di più componenti dell' ll'audizione del lavoratore. Pt_9
Precisava che, sulla scorta del decreto n. 3 del 9.1.2017, l' ra istituito all'interno Pt_9 della citata Direzione Centrale, il cui Direttore (dirigente di I fascia) “gestisce l'ufficio
10 procedimenti disciplinari”, e ciò avvalendosi del supporto dell'ufficio IV, ma rimanendo titolare esclusivo del potere in questione, vieppiù in assenza di qualsiasi delega ad un dirigente di II fascia.
Sottolineava che tale assetto era sufficiente a garantire la terzietà dell'organo disciplinare, in ossequio alla ratio dell'art. 55 bis co. 4 D. Lgs. 165/2001.
In ordine all'eccezione di tardività della contestazione, sosteneva di non avere affatto l'onere di avviare l'azione disciplinare immediatamente dopo l'acquisizione della ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale del 15.2.2006 o dei successivi atti del procedimento penale, non solo poiché essi erano manchevoli degli elementi utili a ricostruire con completezza il quadro fattuale, ma soprattutto in quanto, nel regime antecedente la riforma apportata con D. Lgs. 150/2009, l'Amministrazione datrice aveva facoltà di attendere l'esito del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare, ovvero sospendere il procedimento già avviato in attesa dell'esito del giudizio penale, sicché, una volta esercitata tale opzione, il procedimento disciplinare restava insensibile a successive modifiche normative.
Precisava che ciò era avvenuto nella fattispecie, laddove esso aveva ritenuto di disporre, nei confronti del dirigente, unicamente la misura cautelare della sospensione obbligatoria dal servizio (D.D. n. 25 del 16.2.2006) durante la misura custodiale penale disposta a suo carico dall'A.G., e, una volta cessata quest'ultima, la sospensione cautelare facoltativa (D.D. n. 75 dell'11.5.2006), ai sensi dell'art. 29 C.C.N.L. 2001 e dell'art. 45 C.C.N.L. 2006.
Aggiungeva che il D. Lgs. 150/2009, pur avendo definitivamente soppresso la regola della pregiudizialità penale in favore di quella dell'autonomia, non conteneva una disciplina transitoria, sicché il procedimento disciplinare restava retto dalle norme vigenti al momento in cui gli atti erano stati posti in essere, inclusa la norma attributiva della facoltà di differire la contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale.
Deduceva di aver ritenuto sussistenti gli elementi per poter dare avvio alla azione disciplinare sulla scorta del decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. del Tribunale di
Campobasso del 4.10.2011, su cui si fondò la contestazione disciplinare del 13.12.2011.
Nel merito, quanto alla prova dei fatti, dichiarava che le condotte del dott. Pt_5 erano state ritenute gravemente lesive del necessario vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore ex artt. 2119 c.c. e 41 C.C.N.L. 2006, in quanto accertate e descritte nella sentenza di condanna del Tribunale di Campobasso ed anche alla luce del contenuto della sentenza di secondo grado, in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato l'improcedibilità per prescrizione solo dopo aver accertato l'insussistenza di una evidente assenza di colpevolezza dell'imputato, e ciò “sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste , all'epoca dei fatti Ispettore Capo della Testimone_1
Polizia di Stato in servizio presso la Questura di SC, ovvero sulla base del verbale
11 di sommarie informazioni rese dai lavoratori rumeni in fase di indagini preliminari, verbali tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento, ovvero ed ancora sulla base del contenuto delle intercettazioni trascritte …”.
Riferiva di aver proceduto ad un'autonoma valutazione dei fatti emersi dagli elementi di prova raccolti nel giudizio penale, non a caso sfociato nella predetta sentenza di condanna in primo grado, sentenza di cui, pur a fronte della successiva dichiarazione di prescrizione del reato in appello, residua l'accertamento dei fatti, utilizzabile anche quale prova atipica, valutata dal giudice civile secondo il suo libero convincimento, e nonostante non si sia formato un giudicato vincolante ex art. 653 c.p.p. ed a prescindere dalla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni.
Sottolineava che la sentenza di primo grado, in particolare, aveva accertato la fattiva collaborazione del ricorrente nelle condotte finalizzate all'illecito ingresso di stranieri nel territorio italiano, laddove si rilevava che “nel corso degli accertamenti sulla vicenda veniva riscontrato che la filiale della società AP rumena era controllata dalla
Oma – ossia la società con cui di fatto era stata stipulata la commessa” e che AP
ON s.r.l. e Oma s.r.l. fossero in simbiosi, ossia “l'una il braccio dell'altra”, e ciò in base a quanto dichiarato dal C.T.U. in sede di escussione dibattimentale (“di fatto svolgeva la propria attività in un magazzino che era di proprietà della società che aveva dato
l'appalto, peraltro era una società un po' particolare perché questo magazzino era stato preso addirittura in comodato d'uso gratuito”).
Indicava che tali considerazioni vanificavano le avverse difese in punto di genuinità del contratto d'appalto tra le due società.
Affermava che l'attività del ricorrente, lungi dal potersi configurare, come sostenuto in ricorso, in termini di consulenza istituzionale di natura giuridica, aveva invece costituito una vera e propria ingerenza preventiva su questioni specifiche, concretizzatasi nell'incontro del 30.9.2004 presso lo studio dell'avv. con la CP_6 presenza di e dei fratelli in via irrituale rispetto alla condotta a cui CP_7 Pt_5 il dirigente era tenuto ed in pregiudizio dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il tutto alla luce della stessa sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Campobasso, laddove si legge che il aveva promosso e favorito l'attuazione della procedura Pt_5 di distacco, fornendo ai coimputati tutte le informazioni necessarie a provvedere in una condizione di apparente regolarità, nonché organizzando e coordinando le ispezioni condotte da altre unità di personale in modo da garantirne un esito positivo.
Richiamava, in ordine ad ogni altra questione di merito prospettata in ricorso, quanto accertato dalla sentenza penale di primo grado, anche in relazione alle sedi delle due società, all'inquadramento ed alle condizioni applicate ai lavoratori, al coinvolgimento del LO del ricorrente, evidenziando che la contestazione relativa a era stata Pt_6 espunta dal provvedimento sanzionatorio impugnato.
12 Rimarcava la gravità delle condotte in questione, tali da determinare anche una responsabilità amministrativa del dirigente.
In ordine all'invocata tutela, pacifico il diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, contestava il quantum del preteso risarcimento in ordine alla retribuzione mensile percepita, indicata in ricorso in € 4.500,00 netti per 13 mensilità, ma in assenza di prova ed invece costituita dall'importo di € 2.000,00 lordi, come da ultimo cedolino paga emesso (luglio 2023), alla luce della pendenza della sospensione cautelare e della corresponsione dell'assegno alimentare, il tutto sottolineando che non vi era prova della retribuzione percepita quando il dott. era in servizio attivo Pt_5 come direttore della D.P.L. di Avellino. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si reputa necessario chiarire che la tutela apprestata dalla legge in favore del pubblico impiegato in caso di licenziamento illegittimo è sempre costituita dalla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
Nell'attuale regime normativo (art. 63 co. 2 D. Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 21 co. 1 lett. a D. Lgs. 75/2017), la tutela reintegratoria è espressamente stabilita dalla legge, così come nel regime di cui all'art. 18 L. 300/1970, nel testo previgente alla riforma apportata ex L. 92/2012, che, quindi, non ha intaccato il diritto alla reintegrazione (Cassazione civile, sez. lav., 27/08/2018, n. 21192: “Le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall' art. 18 st. lav . nel testo antecedente la riforma”).
Nella fattispecie, il licenziamento è stato comminato retroattivamente, ossia sin dal
5.3.2012, sicché la tutela astrattamente applicabile è quella di cui all'art. 18 Stat. Lav., nel testo preesistente alla novella ex L. 92/2012, e ciò anche in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 51 co. 2 D. Lgs. 165/2001, senza che rilevi la natura dirigenziale del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2012, n. 23330: “Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico illegittimamente licenziato è destinatario della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, richiamato dall'art. 51 comma 2 d.lg. n. 165 del 2001”).
Ciò rende inammissibili le domande subordinate avanzate dal ricorrente e plasmate sul nuovo testo di cui al citato art. 18, specie in ordine alle istanze dirette ad ottenere la sola tutela risarcitoria.
In ogni caso, siffatte domande risultano assorbite dall'infondatezza dei motivi di impugnazione articolati in ricorso e dal riscontro di legittimità del licenziamento.
13 2. Anzitutto, non è fondato il dedotto vizio di competenza dell'organo disciplinare.
Sul punto, si rileva la fondatezza della tesi prospettata dall' , che ha CP_1 evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 144/2011 del 7.4.2011 (“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”), la competenza per i procedimenti disciplinari appartiene alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.
Trattasi della norma applicabile ratione temporis, atteso che la contestazione risale al
13.12.2011.
Tuttavia, pur volendo considerare i successivi regolamenti organizzativi adottati dal
Ministero, ossia il D.P.C.M. 121/2014 del 14.2.2014 (che, all'art. 4, istituisce l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari come articolazione interna della Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa e il bilancio), il D.P.R. 57/2017 del
15.3.2017 (che, all'art. 4 lett. p, prevede l'ufficio procedimenti disciplinari, quale ufficio dirigenziale non generale, pur sempre in seno alla Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa) e il D.P.C.M. 230/2023 del 22.11.2023
(che, all'art. 31 lett. u, conferma la configurazione dell' come ufficio di livello Pt_9 dirigenziale non generale all'interno della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali), non si ravvisa un significativo mutamento del riparto di attribuzioni interno alla struttura organizzativa del dicastero de quo, nel senso che l' Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è sempre stato configurato CP_11 come articolazione interna di una direzione generale, con la conseguente attribuzione del potere di adozione di ogni provvedimento in capo al Direttore Generale (nel caso di specie, impersonato dalla dott.ssa ), che assume la rappresentanza Parte_3 dell'ente anche per l'avvio del procedimento, ovviamente coadiuvato dai componenti dell'Ufficio, che agiscono per l'espletamento degli incombenti materiali e degli atti dell'istruttoria procedimentale.
Giova, poi, rammentare che i servizi espletati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, all'epoca della contestazione disciplinare incardinati come articolazioni territoriali del dicastero, sono stati poi riorganizzati dalla P.A. ricorrendo al modello dell'agenzia amministrativa, soggetto di diritto pubblico munito di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, sottoposto al controllo ed alla vigilanza ministeriale, e ciò con D. Lgs. 149/2015, che ha istituito l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Il regolamento organizzativo di tale agenzia è stato adottato con D.P.C.M. 23.2.2016, che, all'art. 2 co. 2 lett. b n. 2, dispone che la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali “organizza l'ufficio procedimenti disciplinari”, come peraltro confermato dal decreto direttoriale decreto n. 3 del 9.1.2017 in atti (art. 1).
Anche in siffatto nuovo assetto, l'individuazione dell' ex art. 55 bis T.U.P.I. è, Pt_9
14 quindi, avvenuta incardinando l'Ufficio all'interno di una direzione.
Dagli atti di causa, ad oggi, l' denominato “Ufficio IV Contenzioso - Parte_10
Ufficio procedimenti disciplinari”, risulta parimenti incardinato in una direzione centrale (Direzione Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione).
3. Devono, perciò, ritenersi legittimamente adottati sia l'atto di impulso del procedimento disciplinare del 27.3.2023, sia il provvedimento di risoluzione per giusta causa datato 19.7.2023, entrambi a firma del direttore centrale, dott.ssa . Persona_1
Quest'ultima è organo di vertice della direzione centrale, preposto ad emanare tutti i provvedimenti attribuiti al settore, inclusi quelli inerenti ai procedimenti disciplinari.
In altri termini, i due provvedimenti succitati sono stati adottati dal dirigente centrale,
a cui il Direttore dell' ha conferito la relativa funzione ai sensi dell'art. 7 dello CP_2
Statuto dell' adottato con D.P.R. 109/2016. CP_2
Alla luce di tali osservazioni, va altresì esclusa la fondatezza del motivo di ricorso imperniato sulla pretesa natura collegiale dell' che determinerebbe la nullità Pt_9 dell'atto di recesso giacché adottato dal direttore centrale e non già dai soggetti che, in qualità di componenti dell' hanno condotto l'istruttoria, tra l'altro assistendo Pt_9 all'audizione del lavoratore.
Anche in ordine a tale doglianza, la tesi professata dal resistente è fondata, CP_1 poiché non si ravvisa l'esistenza di una norma che configuri l' come organo Pt_9 collegiale, né all'interno del D. Lgs. 165/2001, né negli atti di macro-organizzazione adottati dall' e segnatamente: né nel decreto direttoriale n. 42 del 15.12.2021 CP_2
(doc. n. 18 della produzione del resistente), che traccia l'articolazione interna delle
Direzioni centrali, disciplinando all'art. 4, la Direzione Centrale Identità Professionale,
Pianificazione e Organizzazione, la quale contiene l'Ufficio IV né nel decreto Pt_9 direttoriale n. 10 del 31.1.2022 (doc. n. 18 della produzione del resistente) di nomina della dott.ssa a direttore centrale, con previsione, all'art. 2, del potere di gestione Per_1 dell' né nel decreto del direttore centrale n. 20 del 23.2.2022 (doc. n. 19 della Pt_9 produzione del resistente), con cui veniva nominato dirigente dell' l Pt_9 Pt_11 [...]
, con incarico di “provvedere allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio”. Per_2
Di contro, come già osservato, i singoli addetti dell' coordinati dal dirigente Pt_9 dell'Ufficio, non ne assumono poteri di rappresentanza né sono titolari del potere decisionale - provvedimentale, che resta in capo al direttore centrale.
In sostanza, l'Ufficio IV conduce l'istruttoria, mentre i provvedimenti che si basino su tale istruttoria sono regolarmente adottati dal capo dell'ufficio, ossia dal direttore centrale in cui l'Ufficio stesso è incardinato.
Non vi è, quindi, una deliberazione collegiale di cui si debba dare atto, sicché non si riscontra alcuna invalidità per l'omesso riferimento ad una eventuale decisione collegiale nel provvedimento di “ripresa” ed in quello conclusivo del procedimento.
15 Infatti, il citato art. 4 D.D. 17/2021 stabilisce che la Direzione centrale gestisce l' Pt_9 sicché è legittimo ed anzi doveroso che le relative determinazioni siano adottate dall'organo di vertice della direzione, titolare del potere di esternazione della volontà negoziale diretta al recesso.
Non si dimentichi, infatti, che si verte in tema di pubblico impiego privatizzato, nel quale la P.A. non agisce iure imperii bensì iure privatorum.
Dunque, il soggetto che ha il potere di rappresentare la volontà dell'ente all'esterno e nei confronti dei lavoratori è il direttore centrale quale vertice della direzione centrale, quest'ultima organo che gestisce l' che ne è articolazione interna. Pt_9
Per di più, il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica questione in ordine ad un concreto ed effettivo vulnus nella posizione di terzietà ed imparzialità dell' del Pt_9
Direttore centrale che ha assunto il provvedimento impugnato, terzietà ed imparzialità che incarnano la ratio legis della previsione di uno specifico ufficio disciplinare.
A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto avviene nel collegio giurisdizionale, che esprime la volontà collettiva di un organo giudicante complesso, composto da più organi (i singoli magistrati componenti), ciascuno dei quali è titolare del potere giurisdizionale, nel caso dell' in assenza di espressa configurazione collegiale, si Pt_9 assiste alla configurazione di un organo la cui volontà è validamente espressa dal solo soggetto apicale (nella fattispecie, il direttore centrale), poiché gli altri soggetti coinvolti, tra cui i componenti dell'ufficio stesso, non hanno il potere di assumere determinazioni disciplinari e, soprattutto, di rappresentarle all'esterno.
Né può ritenersi che dovesse essere , quale dirigente dell' ad Persona_2 Pt_9 adottare il provvedimento espulsivo, benché, pur opinando che tale soggetto sia munito del potere di comminare sanzioni disciplinari concludendo il procedimento, ciò non può certo tradursi nella invalidità del provvedimento impugnato, invero emesso dal Direttore Centrale, che è superiore gerarchico del dirigente dell' e, Pt_9 quindi, in ogni caso a fortiori titolare della competenza in materia disciplinare.
4. Tanto meno può essere condivisa la deduzione secondo cui, al momento del licenziamento, non era più in vigore l'art. 55 co. 4 D. Lgs. 165/2001 nella parte in cui prevedeva che, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis co. 7 e 55 sexies co. 3, le determinazioni conclusive del procedimento fossero adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19 co. 3.
Difatti, nel caso di specie, l'atto conclusivo del procedimento è stato adottato non già dal dirigente generale (ossia dal Direttore dell' , ma dal dirigente preposto al CP_2 settore all'interno del quale è incardinato l' ossia il direttore centrale. Pt_9
Peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, alla luce del rapporto di immedesimazione organica, non viene in rilievo la spendita della specifica veste in cui l'atto viene adottato da parte della persona fisica che rappresenta un organo dirigenziale preposto alla
16 conduzione dei procedimenti disciplinari, (Cassazione civile, sez. lav., 29/07/2019, n.
20417: “Accertata la piena coincidenza del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, quale Part organo dell'Ufficio istruttore, prima, e dell' , poi, è del tutto irrilevante, ai fini della competenza disciplinare, la circostanza che la contestazione e la sanzione disciplinare siano state adottate con Part spendita della qualifica di Direttore regionale e non di quella di titolare dell ”).
Nella fattispecie, la direttrice centrale , proprio in quanto direttore del Persona_1 settore in cui è presente l' è titolare anche di quest'ultimo, e l'aver omesso tale Pt_9 precisazione nel provvedimento di ripresa del procedimento ed in quello di applicazione della sanzione espulsiva non ne comporta alcuna invalidità.
Infine, non può essere avallato quanto dedotto in corso di causa dal ricorrente, il quale ha sostenuto che, ad agosto 2011, gli era pervenuta altra contestazione disciplinare a firma del dirigente (dott.ssa ) della Divisione VII - Area I - U.P.D. del Persona_3
Ministero, sicché doveva ritenersi che l' osse già costituito. Pt_9
Tale missiva è stata depositata con le note del 9.4.2024 ed è, perciò, un documento inutilizzabile, essendosi verificata una decadenza non sanabile, sol che si consideri che essa era già nella disponibilità della parte ben prima del deposito del ricorso.
In ogni caso, tale provvedimento non fa che confermare che, già all'epoca, come ancora all'attualità, l' era una mera articolazione interna di un dipartimento settoriale Pt_9 centralizzato, il cui dirigente deteneva e detiene il “potere di firma” dei provvedimenti assunti in ambito disciplinare.
5. Quanto al secondo motivo di impugnazione, ossia la tardività della contestazione disciplinare, dando per nota la corrente interpretazione dei criteri in parola, con specifico riferimento al carattere elastico dell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2010, n. 5115: “In tema di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel licenziamento per motivi disciplinari il principio di immediatezza e tempestività della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa possa far ritardare il provvedimento di recesso …”), giova evidenziare che l'assenza di tempestività della contestazione disciplinare può anche essere significativa di una volontà datoriale abdicativa del potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2022, n. 27680;
Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2022, n. 22378), e che la prova dell'osservanza del principio di tempestività della contestazione disciplinare ricade sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che l'addebito è stato elevato solo in un momento ragionevolmente successivo a quello in cui ha ottenuto la conoscenza degli elementi fondamentali della condotta illecita (Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2010, n. 7410:
“In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in
17 relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro …”).
In sostanza, occorre valutare se, successivamente alla commissione della condotta illecita, il datore di lavoro abbia assunto una conoscenza dei fatti tale da garantire il consapevole esercizio del potere disciplinare, onde poter individuare il momento in cui siffatta conoscenza si verifichi, quale dies a quo della contestabilità.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce che ciò si sia verificato in un momento ampiamente antecedente alla contestazione del 13.12.2011, e segnatamente già con il decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. presso il Tribunale di SC del 2.3.2007, acquisito dal datore e contenente la descrizione di fatti identici a quelli contestati.
Inoltre, il dott. ha sostenuto l'applicabilità del termine di 40 giorni di cui all'art. Pt_5
55 bis D. Lgs. 165/2001, come novellato ex D. Lgs. 150/2009, per la contestazione disciplinare dei fatti puniti con sanzioni più gravi del rimprovero verbale, in luogo della previgente disposizione ex art. 55 co. 5, limitata a prevedere la tempestività della contestazione senza termini decadenziali, e ciò proprio perché la contestazione era stata sollevata dopo la riforma del 2009 e, comunque, l'Amministrazione aveva già acquisito la notizia dei fatti al momento di entrata in vigore della novella.
Di contro, l' ha dedotto la piena applicabilità dell'art. 55, nel regime CP_1 antecedente la riforma apportata con D. Lgs. 150/2009, priva di disciplina transitoria, allorquando la legge consentiva all'Amministrazione datrice di attendere l'esito del processo penale prima di avviare il procedimento disciplinare, ovvero imoneva di sospenderlo se già avviato, senza possibilità di applicazione retroattiva della riforma rispetto ai fatti già verificatisi, con ciò affermando di aver ritenuto opportuno attendere almeno il rinvio a giudizio (disposto con decreto del 4.10.2011) per i fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale del Tribunale di Campobasso.
La tesi difensiva dell' è fondata e va condivisa. CP_1
In effetti, prima della riforma, il T.U.P.I., pur sancendo il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, non prevedeva termini decadenziali.
Ma è dirimente rilevare che, nel regime antecedente al D. Lgs. 150/2009, con specifico riferimento all'assetto normativo antecedente all'introduzione dell'art. 55 ter D. Lgs.
165/2001, l'ordinamento giuridico stabiliva un generale criterio di “pregiudizialità penale” ex art. 117 D.P.R. 3/1957 (“qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”), per quei fatti di rilievo sia penale che disciplinare.
Sebbene la disposizione sia stata obliterata nel pubblico impiego privatizzato ex art. 74 co. 3 D. Lgs. 29/1993, i contratti collettivi dei comparti pubblici hanno dato continuità al criterio di pregiudizialità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 25
C.C.N.L. Ministeri 1995, tanto che la sola iscrizione della notizia di reato imponeva alla
18 P.A. di differire l'avvio del procedimento disciplinare all'esito del giudizio penale ovvero di sospendere il procedimento avviato (Cass. civ., sez. lav., 26/08/2016, n.
17373: “In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l'art.25, comma 7, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, che ne prevede la sospensione fino a sentenza definitiva quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti, si riferisce a tutte le fasi del procedimento penale successive all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e non presuppone l'esercizio dell'azione penale mediante il rinvio a giudizio del dipendente, sicché il richiamo contenuto nella norma citata alla
"sentenza definitiva" deve ritenersi comprensivo anche delle altre modalità di definizione del procedimento, quali il decreto di archiviazione per infondatezza della “notizia criminis””).
In sintesi, come il legislatore ante riforma del pubblico impiego, anche le parti sociali, nella successiva contrattazione di comparto, ritennero che il diritto del lavoratore alla immediatezza della contestazione fosse recessivo rispetto all'interesse pubblicistico ad evitare contrasti tra le decisioni del giudice penale e le decisioni disciplinari della P.A., non già in punto di differente rilevanza giuridica (penale e/o disciplinare) delle condotte, ma piuttosto in riferimento alla ricostruzione dei fatti, di certo resa più affidabile dalle garanzie difensive attuate nel dibattimento penale e dal ruolo istituzionale del magistrato del pubblico ministero, orientato alla ricostruzione della verità anche se favorevole all'indagato o all'imputato.
In questa sede, non è possibile approfondire ulteriormente l'evoluzione cronologica della normativa di legge e di contratto collettivo in esame;
basti osservare che, allo stato dell'arte, l'art. 55 ter T.U.P.I. esclude la regola di pregiudizialità in favore della regola dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, consentendo comunque alla P.A. la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare.
Di contro, prima dell'introduzione di tale norma, lo stesso avvio del procedimento disciplinare poteva essere differito fino alla conclusione del giudizio penale, come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 21/04/2009, n. 9458: “In materia di lavoro pubblico c.d. privatizzato dei dirigenti, a seguito dell'entrata in vigore del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali (stipulato in data
10 aprile 1996) e dell'abrogazione dell'art. 117 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (che stabiliva il divieto di avvio di un procedimento disciplinare in pendenza di quello penale), all'Amministrazione è data facoltà in ogni tempo di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l'esito del giudizio penale”), e ciò anche nell'ipotesi in cui fosse intervenuta la sospensione cautelare (Cass. civ., sez. lav., 28/09/2006, n. 21032: “Con riferimento al procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, qualora i fatti addebitati abbiano rilevanza penale e sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del requisito della tempestività previsto dall'art. 55, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001, la definitiva contestazione può essere differita all'esito del procedimento penale”).
Altra giurisprudenza, invero isolata e minoritaria (Cassazione civile, sez. lav.,
02/03/2007, n. 4932), aveva invece valorizzato il requisito della piena conoscenza dei
19 fatti e delle condotte in capo alla P.A. (la quale, nella fattispecie concreta scrutinata dalla Corte, aveva essa stessa proposto la denuncia in sede penale nei confronti del proprio dipendente), elemento che poteva essere ritenuto idoneo ad imporre la contestazione disciplinare immediata, senza attendere l'esito del giudizio penale.
Tuttavia, questo giudice ritiene che tale contrario indirizzo non sia condivisibile proprio perché affermativo di un onere di contestazione immediata contrastante con il principio generale dell'ordinamento all'epoca vigente, ossia con il criterio di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale, soprattutto, come sopra osservato, in riferimento all'accertamento dibattimentale dei fatti (che ben avrebbe potuto sconfessare una denuncia penale sporta dall'Amministrazione datrice).
Invero, è solo nell'attuale contesto legislativo che il procedimento disciplinare viene reso del tutto autonomo da quello penale, fermo che l'art. 55 ter contiene disposizioni comunque dirette a garantire la conformità dell'accertamento disciplinare rispetto a quello penale, ossia le norme che dispongono la riapertura del primo in caso di risultanze contrastanti rispetto all'esito del secondo.
Come si vede, l'esigenza di garantire la concordanza degli esiti dei due procedimenti era garantita, in passato, dalla pregiudizialità, mentre oggi è sopperita dalla riapertura del procedimento disciplinare.
6. Tutto ciò chiarito, reputa questo giudice che debba condividersi l'impostazione interpretativa fornita dall'Amministrazione, anzitutto nella parte in cui essa rileva l'irretroattività dell'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001, la cui vigenza è intervenuta in un momento successivo all'emersione in sede penale dei fatti addebitati al dott. Pt_5
Trattandosi di procedimento, deve trovare applicazione il criterio tempus regit actum.
Di conseguenza, assumendo a riferimento cronologico il rinvio a giudizio del 2007, all'epoca il Ministero aveva facoltà di differire la contestazione disciplinare oppure, se avesse deciso di procedervi, aveva l'obbligo di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale, obbligo sanzionato con l'illegittimità della sanzione disciplinare eventualmente adottata senza sospensione del procedimento disciplinare e senza attendere la pronuncia penale definitiva (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2005, n. 10991, in relazione all'ipotesi di licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo in quanto adottato senza “sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti e fino alla sentenza definitiva (ex art. 25 commi 6 e 7 CCNL), con la conseguenza che il recesso è stato adottato in carenza del relativo potere”).
A nulla rileva, invece, osservare che il ricorrente era già stato destinatario di sospensione cautelare dal servizio o che lo stesso decreto di rinvio a giudizio del 2007, acquisito dalla P.A., contenesse già sufficienti elementi di conoscenza dei fatti ai fini della c0ntestazione disciplinare: difatti, pur considerando tali due profili, il Ministero,
20 come sostenuto nella memoria di costituzione della parte resistente, aveva la facoltà di differire la contestazione all'esito del giudizio penale.
Peraltro, ove invece il datore si fosse determinato ad avviare l'azione disciplinare, non avrebbe potuto concluderla prima dell'irrevocabilità della sentenza penale avente ad oggetto quegli stessi fatti, ossia, nella specie, prima della sentenza 111/2021 suindicata.
L'entrata in vigore dell'art. 55 ter D. Lgs. 150/2009 non ha inciso su tale assetto, ad essa preesistente.
Di contro, il rinvio a giudizio del 2011, successivo allo stralcio, è intervenuto dopo l'esclusione del vincolo di pregiudizialità penale, ragion per cui la P.A. ha proceduto alla contestazione del 13.12.2011, dovendo applicare il nuovo criterio dell'autonomia del procedimento disciplinare, ferma la facoltà di sospensione di cui essa si è avvalsa.
7. Ed è proprio in riferimento a tale evento che si articola una ulteriore doglianza da parte del ricorrente, laddove egli evidenzia che la P.A., come si evince dallo stesso provvedimento di contestazione del 13.12.2011, ha acquisito gli atti del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Campobasso addì 18.10.2011, elevando la contestazione oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, al momento già in vigore, termine caduto addì 27.11.2011.
Anche tale rilievo non può essere condiviso.
Questo il testo del provvedimento di avvio dell'azione disciplinare (pag. 1):
21 Come si vede, se è vero che il Ministero riferisce di aver provveduto all'acquisizione degli atti presso la Procura di Campobasso in data 18.10.2011, d'altra parte il decreto che dispose il giudizio ex art. 429 c.p.p. (in atti, n. 631/06 R. G. N. R., n. 441/06 R.
G.I.P.) risulta, invece, acquisito in data 11.11.2011.
Richiamato quanto sopra osservato in punto di completezza della conoscenza del quadro fattuale ai fini del consapevole esercizio del potere disciplinare datoriale, non
è possibile affermare che, sin dal 18.10.2011, il Ministero potesse avere tale conoscenza.
Di contro, essa deve ritenersi sussistente dal successivo momento di acquisizione del decreto di rinvio a giudizio succitato (11.11.2011).
A riguardo, giova ribadire che, nell'udienza preliminare, il giudice penale espleta una verifica di sostenibilità dell'accusa in giudizio, scandagliando gli elementi d'indagine acquisiti e valutandone l'idoneità probatoria astratta (previa verifica ex art. 129 c.p.p.).
Ebbene, è evidente che la sola notizia del contenuto degli atti dell'indagine penale non può di per sé ritenersi sufficiente a determinare, in capo al datore di lavoro, una completa conoscenza dei fatti, dovendosi, invece, valutare in concreto tale eventualità, attraverso l'esame dello stesso contenuto degli atti in questione, così elencati nella prefata contestazione disciplinare:
Non essendo possibile rinvenire tali atti d'indagine nella corposa produzione documentale delle parti, questo giudice ritiene che non possa ricavarsi la prova che la loro acquisizione addì 18.10.2011 sia idonea a far decorrere il termine di 40 giorni ex art. 55 bis co. 2 e 4 D. Lgs. 165/2001.
In disparte tale osservazione, è dirimente rilevare che la scelta dell'Amministrazione di attendere il decreto che dispone il giudizio prima di elevare la contestazione disciplinare è legittima, alla luce sia della complessità dei fatti da accertare, sia dell'evidente esigenza di subordinare l'azione disciplinare al vaglio di sostenibilità dell'accusa in giudizio, come sopra indicato.
Siffatta opzione datoriale non può considerarsi irragionevole o tale da ledere il principio di immediatezza della contestazione, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2018, n. 27069: “In materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di
22 attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti”; Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2014, n. 26304: “La regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione
o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati”; Cassazione civile, sez. lav.,
04/12/2014, n. 25686: “La contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all'addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all'esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore indisciplinato”).
In conclusione, facendo decorrere il predetto termine di 40 giorni dall'11.11.2011, è evidente che la contestazione del 13.12.2011 sia stata eseguita entro il termine in questione, il che la rende tempestiva ed ossequiosa del criterio di immediatezza.
8. Del resto, ad identiche conclusioni l'intestato Tribunale è pervenuto all'esito di altre vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti del presente giudizio e nelle quali sono state esaminate analoghe questioni, come segnalato dal resistente.
Questo il contenuto per estratto della sentenza del Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa d'Agostino, n. 343/2017 del 19.4.2017:
23 Siffatte statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., nella sentenza n. 2685/2022 del 12.8.2022, in cui si legge:
9. Vanno, infine, disattesi i motivi di merito dedotti in ricorso.
Sul punto, non può ritenersi formato alcun giudicato penale vincolante nella presente sede giudiziale ex art. 653 c.p.p., e ciò a fronte della accertata prescrizione dei reati da parte della Corte d'Appello di Campobasso (Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2014, n.
24 21299: “La sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non vale come accertamento del fatto in sede civile ai fini del licenziamento disciplinare. Pertanto, al di fuori dei casi di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito a dibattimento, deve ritenersi illegittimo il licenziamento qualora i giudici abbiano motivato la sentenza sulla base di un giudicato penale ritenuto vincolante, nonché in assenza di una autonoma valutazione quanto a fondatezza dell'addebito sotto il profilo oggettivo e soggettivo”).
Tuttavia, allorquando la sentenza che dichiari la prescrizione del reato sia pronunciata in grado d'appello e segua ad una sentenza di primo grado di condanna, la quale, accertati i fatti all'esito del dibattimento, ne sancisca la rilevanza penale, la successiva improcedibilità del processo penale non pregiudica la valenza della precedente pronuncia in punto di accertamento della sussistenza dei fatti, sicché, in sede disciplinare, il datore di lavoro può assumere i fatti come dimostrati e procedere allo scrutinio di rilevanza disciplinare (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/06/2004, n. 4464: “In sede disciplinare, l'amministrazione non ha l'obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova quando dispone di elementi emersi dal giudizio penale, fermo restando l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all'incolpato. Ne consegue che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all'autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Tale vincolo deve, in ogni caso, intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui a fronte di una sentenza penale di condanna di primo grado, sia intervenuta una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato, atteso che una tale statuizione processuale non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel primo grado del giudizio penale”; T.A.R. Milano, sez. III,
10/06/2019, n. 1313: “Anche in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'Amministrazione può procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare e all'irrogazione della relativa sanzione all'esito di una valutazione sulla gravità dei fatti che hanno determinato il giudizio penale;
si è, in tal senso, affermato che, laddove il giudizio penale si concluda senza un giudicato di condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si è in presenza di un giudicato di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere”; T.A.R. Roma, sez. II, 06/06/2013, n. 5638: “Nessuna incidenza sul procedimento disciplinare può rivestire l'esito del procedimento penale, stante il fatto che, seppure la sentenza di prescrizione del reato non equivalga a condanna, la stessa non può essere equiparata ad una sentenza di piena assoluzione, ostandovi il disposto dell'art. 129 c.p.p. — stante inoltre l'indipendenza dei due procedimenti, penale e disciplinare, quest'ultimo da condursi sulla base di una autonoma valutazione dei fatti e della loro incidenza sul rapporto, nella loro valenza disciplinare in termini di trasgressione dei doveri assunti, a fronte di condotte aventi plurima offensività”; T.A.R. Napoli, sez. VI,
23/01/2009, n. 371: “In sede disciplinare l'Amministrazione non ha l'obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova quando dispone di elementi emersi dal giudizio penale, fermo restando l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente
i fatti addebitati all'incolpato. Ne consegue che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'Amministrazione possa procedere a nuovi
25 e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all'autonoma
e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Tale vincolo deve, in ogni caso, intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui a fronte di una sentenza penale di condanna di primo grado, sia intervenuta una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato, atteso che una tale situazione processuale non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel primo grado di giudizio penale”).
In altri termini, l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento dei fatti contenuto in una sentenza penale di condanna, benché seguita da pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione del reato, poiché le condotte sono state oggetto di un vaglio giudiziale basato sulle evidenze istruttorie emerse nel dibattimento penale.
Con ciò, la P.A. può ritenere che le condotte siano provate e, quindi, verificare se esse diano luogo a responsabilità disciplinare del lavoratore, procedendo all'autonoma valutazione dei fatti provati nel giudizio penale e, se del caso, applicando la sanzione.
Del resto, come evidenziato dall'Ispettorato, il lavoratore imputato, soprattutto se già condannato in primo grado, può rinunciare ad avvalersi della prescrizione del reato nel giudizio d'appello o in quello di legittimità proprio per impedire qualsivoglia ricaduta extrapenale dell'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di condanna gravata.
Inoltre, la declaratoria di prescrizione del reato è sempre preceduta dalla verifica ex art. 129 c.p.p., che impone al giudice penale di prosciogliere l'imputato ove ricorra l'evidenza dell'insussistenza della condotta ovvero della sua estraneità ai fatti.
Nella fattispecie, vi è un accertamento dei fatti contestati, contenuto nella sentenza di condanna del Tribunale Penale di Campobasso n. 111/2021 del 17.2.2021, depositata l'11.5.2021, avente ad oggetto le stesse condotte oggetto di contestazione disciplinare con il provvedimento del 13.12.2011, ossia di quelle di cui al capo B) dell'imputazione penale (finalizzate all'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato), così indicate nella sentenza detta:
26 Com'è evidente, vi è piena corrispondenza tra tali condotte, tese al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e quelle indicate nel provvedimento di contestazione disciplinare del 13.12.2011, in quello di ripresa del procedimento del 27.3.2023 e nel decreto direttoriale applicativo della misura espulsiva del 13.7.2023.
10. Ebbene, il giudice penale di prime cure così ricostruiva i fatti passando in esame le prove documentali ed orali, nonché gli atti dell'indagine preliminare:
27 28 29
… omissis …
30 31 … omissis …
32 … omissis …
… omissis …
33 34 35 36
… omissis …
37 … omissis …
38 … omissis …
… omissis …
39 11. Sulla scorta di tali elementi, il giudice penale argomentava quanto segue:
… omissis …
40 41 … omissis …
42 43 44 12. In relazione all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui sopra, occorre premettere che esse costituiscono prove atipiche pienamente assumibili nel procedimento disciplinare e nel processo civile, purché legittimamente disposte
(Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2024, n. 109: “In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all' art. 7 della l. n. 300 del 1970 , purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall' art. 270 c.p.p. , riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. brogliaccio, senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando
l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico”; Cassazione civile, sez. un., 15/01/2020,
n. 741: “Le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché, come nella specie, siano state legittimamente disposte ed acquisite. In particolare, diversamente da quanto deduce il ricorrente in seno alla memoria - ove sottolinea che gli esiti dell'attività d'intercettazione sono eccentrici rispetto all'oggetto dell'indagine penale - queste Sezioni Unite hanno già chiarito che l'utilizzazione delle intercettazioni in sede disciplinare non soffre i limiti previsti dall' art. 270 c.p.p. che disciplina
l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali, norma riferibile solo al procedimento deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, nel
45 quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale”).
Parte ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate nella suestesa sentenza, alla luce del contenuto dell'ordinanza del giudice penale del
Tribunale di Campobasso del 5.12.2012 in atti, in cui si legge quanto segue:
46 Sul punto, occorre evidenziare che il Tribunale di Campobasso, oltre alla prefata sentenza n. 111/2021 (R. G. Trib. n. 573/2011), ha pronunciato altre due sentenze sui fatti addossati al ricorrente, ossia la sentenza n. 498/2017 (R. G. Trib. n. 501/17) e quella n. 145/2018 (R. G. Trib. n. 185/18), entrambe dichiarative della prescrizione dei
47 reati in ordine a tutti gli altri capi di imputazione, diversi da capo B sul quale vi è stata la predetta sentenza di condanna in primo grado.
In quest'ultima, il giudice dà atto dell'ordinanza del 5.12.2012 e fa uso di tutte le altre intercettazioni ammesse e sulle quali aveva disposto perizia per la trascrizione:
Da ciò, deve inferirsi che il giudice penale, consapevole dell'inutilizzabilità di una parte delle intercettazioni telefoniche, abbia disposto la trascrizione solo di quella residua parte delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che, invece, doveva ritenersi pienamente utilizzabile e, poi, utilizzata ad elemento di prova dei fatti.
Tale osservazione sconfessa la tesi sostenuta dal ricorrente, il quale, ove avesse voluto contestare nel merito la sentenza di condanna, avrebbe dovuto impugnarla in appello anche sotto il profilo dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, rinunciando ad avvalersi della prescrizione dei reati sì da ottenere una esplicita pronuncia sul punto.
Di contro, gli atti d'indagine in esame devono reputarsi legittimamente utilizzati dal giudice penale ai fini dell'accertamento dei fatti, accertamento da cui si ricava la sussistenza materiale delle condotte illecite.
13. Dunque, volendo sintetizzare in extremis l'accertamento compiuto dal giudice penale di primo grado, questi ha accertato che il dott. ha intrattenuto contatti Pt_5 con i soggetti interessati alla vicenda AP ON s.r.l., contatti tali da esuberare i propri compiti istituzionali e sfociare in un intervento personale, e ciò anzitutto attraverso incontri tenutisi al di fuori della sede dell'ufficio, il che è già significativo di una condotta scarsamente fedele al proprio ruolo di pubblico ufficiale, nonché discutendo delle vicende dell'appalto tra le società AP e Oma in sedi private e con toni poco confacenti rispetto ad una condizione di imparzialità.
Inoltre, il Collegio penale di primo grado ha anche accertato che l'odierno ricorrente ha influito sull'iter procedimentale, adattandolo alle particolari esigenze delle imprese coinvolte allo scopo di conferire una veste di legittimità all'ingresso di manodopera
48 contra legem in Italia, ad esempio evitando che l'intervento ispettivo fosse coadiuvato dai Carabinieri e sconfinando nelle competenze del funzionario , Parte_12 oltre che assegnando compiti ispettivi alla dott.ssa , che il giudice penale stesso Per_4 ritiene poco esperta nell'attività di ispezione, nonché assicurandosi che la sede di AP
ON fosse corredata da suppellettili ed attrezzature d'ufficio e che, quindi, essa apparisse come impresa avente una sede effettiva in Italia, nonostante gli atti d'indagine dimostravano la sua “inconsistenza” organizzativa.
Anzi, il giudice penale ritiene che il dott. non avesse un mero ruolo di supporto Pt_5 esterno o di coadiutore, ma che egli fosse, anzi, il promotore di tutta l'operazione, adoperandosi affinché la procedura autorizzativa ex art. 27 T.U. andasse a buon fine ed
Oma avesse, dunque, la disponibilità di manodopera straniera, conseguendo un notevole risparmio di costi, rispetto all'assunzione di operai nel territorio nazionale, attraverso l'applicazione di condizioni di lavoro a sé più favorevoli.
Dunque, quanto opinato in ricorso in punto di legittimità dell'operazione contrattuale condotta tra AP s.r.l. e Oma s.r.l. si rivela destituito di fondamento, così come ogni argomento difensivo teso a sostenere l'estraneità ai fatti in questione e la conformità delle condotte rispetto ai doveri d'ufficio.
A ciò si aggiunga l'acclarata conoscenza, da parte del ricorrente, della posizione lavorativa di suo LO , assunto da AP ON con contratto Parte_5 di collaborazione, e ciò almeno dal luglio 2004, come dallo stesso ricorrente ammesso in sede di spontanee dichiarazioni in dibattimento.
Le condotte, dunque, devono ritenersi provate sul piano della loro sussistenza materiale, sicché ne va indagata, in via di autonoma valutazione, la rilevanza disciplinare.
14. In termini generali, va premesso che, come noto, l'onere della prova della giusta causa di recesso e della sussistenza delle condotte, nonché della loro rilevanza disciplinare, ricade sul datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2016, n.
14375; 24/08/2016, n. 17304; 04/12/2017, n. 28975).
Di conseguenza, l'Amministrazione datrice dovrà dimostrare non solo il fatto materiale, ma anche la sua natura illecita o antigiuridica, in termini di inadempimento tale da rende non più proseguibile il rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.
Nel presente giudizio, occorre quindi vagliare la valutazione operata dalla P.A. e verificare se le condotte tenute dal dott. siano tali da rendere intollerabile la Pt_5 continuazione del rapporto sin dal momento di efficacia del licenziamento.
Ebbene, tale onere è da ritenersi assolto da parte dell'Amministrazione anzitutto con la produzione della sentenza n. 111/2021, contenente un compiuto accertamento del fatto e tale da consentirne l'autonoma valutazione disciplinare, senza la necessità per la P.A. di compiere ulteriore attività istruttoria (Cassazione civile, sez. lav.,
49 05/03/2021, n. 6221: “Non è rinvenibile nel d.lg. n. 165 del 2001, art. 55-bis , che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell' art. 55-ter , dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare;
la p.a. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente”).
Nella fattispecie, la P.A. ha ritenuto integrata la giusta causa di recesso, anche ex art. 41 C.C.N.L. Comparto dirigenza 2006 (“Art. 41: Recesso dell'amministrazione - 1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro”).
Tale valutazione deve essere condivisa, giacché il ricorrente ha posto in essere attività devianti rispetto alla propria funzione ed al proprio ruolo, vieppiù in quanto commesse nell'esercizio delle mansioni dirigenziali proprie del rapporto lavorativo.
Il quadro fattuale come sopra accertato evidenzia una condotta infedele del lavoratore rispetto ai propri doveri, e ciò, sul piano soggettivo, attraverso una consapevolezza tale da costituire volontà dolosa della condotta stessa.
La natura di tali fatti assurge ad inadempimento contrattuale già solo considerando la violazione del duty of disclosure (obbligo di rivelazione) fa capo al dirigente pubblico per le potenziali situazioni di conflitto d'interessi, nonché del dovere di evitare di intervenire in ogni affare anche solo astrattamente idoneo a configurare un conflitto di interessi.
Tali doveri sono espressamente sanciti dagli art. 2 co. 2 e 5 co. 2 del D.M. 28.11.2000, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti delle PP. AA. ed applicabile ratione temporis al caso di specie (non essendo ancora vigente, all'epoca, il D.P.R.
62/2013).
In particolare, dette norme stabiliscono quanto segue: “Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”;
“Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria”.
50 Naturalmente, il dirigente è tenuto a rispettare il dovere di rivelazione anche se la condizione di conflitto d'interessi dovesse sorgere dopo l'assunzione delle funzioni e nel corso dell'espletamento del rapporto.
Dunque, il dott. avrebbe dovuto comunicare alla D.P.L. di appartenenza la Pt_5 sussistenza del rapporto di lavoro tra il LO ed AP ON dopo averne assunto conoscenza, e ciò a prescindere dalla effettiva esistenza di un conflitto di interessi, che la P.A. avrebbe poi autonomamente valutato.
Anzi, proprio in ragione del rapporto detto ed ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento suindicato, il ricorrente avrebbe dovuto astenersi da qualunque attività che coinvolgesse AP ON, sia di natura istituzionale, nella specie evitando di interferire nei confronti di e , sia Parte_12 Controparte_15 extraistituzionale, anche se in termini di mero consiglio amicale (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2010, n. 5113: “È legittimo il licenziamento del dirigente pubblico che abbia ripetutamente violato l'obbligo, contemplato dal codice di comportamento dei dipendenti della p.a.
(d.m. 28 novembre 2000), di astenersi dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interesse, omettendo inoltre di comunicare tale situazione all'amministrazione di appartenenza”).
Di contro, come sopra osservato, il dott. si è recato presso lo studio dell'avv. Pt_5
consulente di AP ON, per di più proprio in compagnia del LO CP_6
, in data 30.9.2004, ed in presenza di , alla cui Parte_5 Persona_5 famiglia apparteneva Oma s.r.l..
In specie, l'art. 6 succitato prevede, tra l'altro, che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;
… . Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”; la norma stabilisce un obbligo di astensione, e non già una facoltà, anche in caso di motivi di opportunità (a differenza di quanto prevede l'art. 51
c.p.c. per il giudice), motivi che certamente ricorrono nella fattispecie a fronte del rapporto professionale tra il LO del ricorrente ed AP ON.
Tutti i comportamenti accertati dal giudice penale contrastano con gli specifici obblighi statuiti dal Codice di comportamento predetto, tra i quali vi è l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico (art. 2 co. 1), l'imparzialità (art. 8: “
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”) ed il divieto d'impegno o promessa per attività inerente alla propria funzione, prescrizione da ritenersi anch'essa violata giacché il ricorrente aveva promesso il buon esito dell'autorizzazione ex art. 27 T.U., compromettendo l'indipendenza dell'agere amministrativo (art. 11 co. 3: “Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a
51 decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità”).
A monte, sempre alla luce dei comportamenti tenuti nella gestione dell'affare “AP -
Oma”, il dott. ha violato il generale dovere di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e Pt_5
2015 c.c., norme applicabili alla fattispecie sia alla luce della natura privatizzata del rapporto, sia in forza dell'espresso richiamo, ad opera del succitato art. 41, all'art. 2119
c.c..
15. Non si trascuri di considerare, poi, il particolare grado di affidamento datoriale determinato dalla natura dirigenziale della qualifica assegnata al dott. che a Pt_5 fortiori rende proporzionata la sanzione espulsiva datoriale, la cui legittimità va scrutinata anche alla luce delle concrete caratteristiche del rapporto e, per l'appunto, al grado dell'intuitus personae, che è massimo nel caso del dirigente e che può considerarsi leso, rendendo improseguibile il rapporto ex art. 2119 c.c., proprio a fronte di condotte infedeli o, comunque, lesive del generale principio di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., calato nella specificità del rapporto dirigenziale.
Sul punto, è utile osservare che, in ambito prettamente privatistico, il licenziamento del dirigente assume connotati del tutto peculiari, poggiando sul concetto di giustificatezza, la quale diverge sia dalla giusta causa sia dal giustificato motivo e permette l'estromissione del dirigente dall'organico aziendale purché sussista qualunque concreta ragione che determini a ciò il datore di lavoro, con valutazione di lesione del vincolo fiduciario non sindacabile nel merito da parte del giudice, e che solo allorquando essa si riveli arbitraria, inesistente o pretestuosa consente l'applicazione della tutela reintegratoria.
Il tutto secondo il consolidato, ed anzi granitico, orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2023, n. 381: “In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio , da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2022, n. 2246; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2021, n. 33254; Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2019, n. 34736; Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2014, n. 6110; Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2015, n. 14301:
“La «giustificatezza» posta alla base del licenziamento del dirigente, pur essendo nozione diversa e più ampia rispetto alla giusta causa o al giustificato motivo, presuppone comunque una motivazione coerente fondata su ragioni giuridicamente apprezzabili e non arbitrarie”; Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2015, n. 3121; Cassazione civile, sez. lav., 16/07/2013, n. 17362).
52 A rendere giustificato il licenziamento del dirigente può appunto soccorrere anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cassazione civile, sez. lav.,
13/01/2017, n. 797: “Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda, ove basato su ragioni non oggettive attinenti ad esigenze di riorganizzazione aziendale, bensì concernenti la sua persona ed il suo contegno, postula quanto meno l'inadeguatezza del lavoratore rispetto all'incarico affidatogli o una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che presiedono lo svolgimento del rapporto, fermo restando, in ogni caso, che il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro”).
Ebbene, nel caso di specie occorre comunque dare applicazione alla nozione di giusta causa, essendo inequivoco il riferimento normativo all'art. 2119 c.c. contenuto sia nell'art. 41 C.C.N.L., sia nel decreto direttoriale di licenziamento.
Tuttavia, le prefate osservazioni impongono di ritenere che, nel caso del dirigente pubblico, la nozione di giusta causa assuma comunque connotati peculiari, nel senso che gli obblighi di condotta esigibile a carico del dirigente stesso risultano ancora più intensi in ragione della posizione che il lavoratore assume in seno alla P.A., maggior intensità che, quindi, aumenta il disvalore delle condotte sopra descritte e conferisce legittimità alla scelta datoriale di risolvere il rapporto per giusta causa.
In conclusione, ribadito che si è raggiunta la prova della sussistenza materiale dei fatti, parimenti ne risulta provata l'antigiuridicità, in termini di violazione dei doveri del dirigente pubblico, nell'intensità suindicata, e, con ciò, un inadempimento tale da determinare la rilevanza disciplinare delle condotte e da costituire giusta causa di recesso. Pertanto, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore, secondo il criterio del disputatum, in quello indeterminabile c.d. “alto”, tenuto conto della particolare importanza della controversia e del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 7.650,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, lì 31.10.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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