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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8870/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8870/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Piazza della Repubblica 32, Catania, presso lo studio dell'avvocato
CE DO EL, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Marina di Caronia (ME) Via Filosseno n. 13, presso lo studio dell'avvocato FRAGALE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.07.2020, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 in data 19/10/2000 a Catania con , dal quale sono nati i figli (il CP_1 Persona_1
07/04/2003) e (il 15/09/2010), ha esposto che a seguito di incomprensioni Persona_2 irrisolte tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale;
di regolamentare le modalità di permanenza con il padre come in ricorso, nonché di disporre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 mensili per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e alla soluzione di CP_1 affidamento e collocamento come indicati in ricorso, mentre ha chiesto di porre a suo carico la complessiva somma di € 200,00 per i figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza presidenziale del 18.05.2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata Parte_1 assegnata la casa coniugale;
ha regolamentato gli incontri tra il padre e i figli minori e ha determinato il mantenimento a carico del ricorrente per i figli in euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo bonario e dunque di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, e ciascuno avrà facoltà di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno, comunicando alle altre eventuali variazioni, e consentendo sin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a contributo di mantenimento in proprio favore;
- le parti si danno reciprocamente atto che il figlio , maggiorenne nato il [...] nelle Per_1 more del procedimento ha raggiunto l'indipendenza economica;
- la figlia , minorenne in quanto nata il [...], vivrà presso la casa della madre in Persona_2 regime di affido condiviso da entrambi i genitori;
2 - in mancanza di diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana, dalle ore 16 fino alle ore 20, nonché, a settimane alterne, il sabato dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle ore 10) fino alle ore 20 della domenica successiva;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanza estive;
- la casa coniugale in c.da Corvaia, di proprietà della sig.ra verrà ad essa assegnata anche in Pt_1 considerazione della qualità di collocataria della minore;
Persona_2
- considerato che entrambi i coniugi svolgono attività lavorative saltuarie che assicurano loro redditi modesti, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un contribuito CP_1 Pt_1 mensile di mantenimento per la minore di €.200,00 mensili, soggetto ad aggiornamenti Persona_2
ISTAT annuali, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il sig. dichiara di cedere integralmente la propria quota di assegno unico relativa alla figlia CP_1
in favore di;
Persona_2 Parte_1
- spese compensate.”
Quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme di carattere imperativo e con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8870/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 CP_1
3 condizioni di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio al N.
1095, P. 2, S. A, anno 2000;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8870/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Piazza della Repubblica 32, Catania, presso lo studio dell'avvocato
CE DO EL, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Marina di Caronia (ME) Via Filosseno n. 13, presso lo studio dell'avvocato FRAGALE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.07.2020, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 in data 19/10/2000 a Catania con , dal quale sono nati i figli (il CP_1 Persona_1
07/04/2003) e (il 15/09/2010), ha esposto che a seguito di incomprensioni Persona_2 irrisolte tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale;
di regolamentare le modalità di permanenza con il padre come in ricorso, nonché di disporre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 mensili per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e alla soluzione di CP_1 affidamento e collocamento come indicati in ricorso, mentre ha chiesto di porre a suo carico la complessiva somma di € 200,00 per i figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza presidenziale del 18.05.2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata Parte_1 assegnata la casa coniugale;
ha regolamentato gli incontri tra il padre e i figli minori e ha determinato il mantenimento a carico del ricorrente per i figli in euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo bonario e dunque di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, e ciascuno avrà facoltà di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno, comunicando alle altre eventuali variazioni, e consentendo sin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a contributo di mantenimento in proprio favore;
- le parti si danno reciprocamente atto che il figlio , maggiorenne nato il [...] nelle Per_1 more del procedimento ha raggiunto l'indipendenza economica;
- la figlia , minorenne in quanto nata il [...], vivrà presso la casa della madre in Persona_2 regime di affido condiviso da entrambi i genitori;
2 - in mancanza di diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana, dalle ore 16 fino alle ore 20, nonché, a settimane alterne, il sabato dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle ore 10) fino alle ore 20 della domenica successiva;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanza estive;
- la casa coniugale in c.da Corvaia, di proprietà della sig.ra verrà ad essa assegnata anche in Pt_1 considerazione della qualità di collocataria della minore;
Persona_2
- considerato che entrambi i coniugi svolgono attività lavorative saltuarie che assicurano loro redditi modesti, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un contribuito CP_1 Pt_1 mensile di mantenimento per la minore di €.200,00 mensili, soggetto ad aggiornamenti Persona_2
ISTAT annuali, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il sig. dichiara di cedere integralmente la propria quota di assegno unico relativa alla figlia CP_1
in favore di;
Persona_2 Parte_1
- spese compensate.”
Quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme di carattere imperativo e con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8870/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 CP_1
3 condizioni di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio al N.
1095, P. 2, S. A, anno 2000;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 10/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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