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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 399 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASCOLO GIUSEPPE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. REVELLO ALESSANDRA, Controparte_1
giusta delega in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, nella persona del Curatore Speciale Avv. Fabio Cardone Controparte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente, pur avendo inserito nella precisazione delle conclusioni, un'eccezione di nullità della CTU, con conseguente richiesta di rinnovo, non ha successivamente riproposto, né meglio argomentato tale istanza in sede di scritti conclusivi e neppure durante l'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.. L'eccezione deve, pertanto, considerarsi rinunciata. Ad ogni modo, la stessa risulta infondata non essendo state neppure dedotte le ragioni a sostegno della lamentata nullità delle operazioni peritali.
Ciò posto, deve respingersi la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore (nata il CP_2
10.07.2011) avanzata dalla madre. Si osserva, infatti, in primo luogo, che nel corso del presente giudizio non è risultato dimostrato il disinteresse asseritamente manifestato dal padre nei confronti della figlia minore. Infatti, risulta pacifico in atti che il padre, quantomeno dall'ottobre 2023, stia regolarmente adempiendo al proprio obbligo di mantenimento in favore della figlia minore,
versando la somma rivalutata pattuita dalle parti in sede di divorzio consensuale;
così come risulta pacifico anche che il padre abbia sempre visto e frequentato la figlia minore, con cadenza praticamente quotidiana, nonostante il svolga un'attività lavorativa in proprio e abbia CP
costituito un nuovo nucleo famigliare dal quale sono nati altri tre figli (rispettivamente di anni 9, 8 e
6). Inoltre, la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre non può essere accolta in quanto nel corso del presente giudizio sono emerse gravi inidoneità genitoriali proprio in capo alla ricorrente. Infatti, dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio – cui si ritiene di aderire integralmente in quanto immune da vizi logici – è emerso, in relazione alla figura materna che la stessa “propende ad essere una persona che intende escludere il papà con deduzioni che pare
scaturiscano dal racconto di e, che, conseguentemente porterebbero alla richiesta di affido CP_2
esclusivo per togliere dal campo discussioni o ostacoli che le presenterebbe il padre della minore,
come lei stessa ha reiteratamente dichiarato” e che “invece di sostenere nella sua crescita CP_2
includendo la figura paterna come genitore educante fornisce una serie di argomentazioni utili
esclusivamente a prefigurare il padre come inadatto, che mette al primo posto la sua compagna relegando nello sfondo, dal quale è opportuno stare lontano richiedendo una sostanziale CP_2
limitazione della frequentazione sino a renderla risibile tanto da non garantire la bigenitorialità.
La signora ha presentato a tratti delle modalità, durante le operazioni di ctu, vaghe e
contraddittorie ritenendosi invece una mamma che ha – lei sola – in assoluto la capacità di
comprendere le necessità e i bisogni della minore. È come se individuasse nella figlia aspetti della
propria adolescenza e dei suoi rapporti con il papà. Non è chiara l'autonomia critica della signora
in particolare da ciò che è risultato dai colloqui quando il dr. ha chiesto in due Pt_1 CP_3
occasioni diverse se la istanza legale di tutelare la minore - con la richiesta di protezione
allontanandola dal padre - la trovava d'accordo: la signora ha candidamente ammesso che la
richiesta di quella procedura – ripresentata dopo il non accoglimento in una precedente istanza -
era una proposta del proprio legale, con cui non si trovava d'accordo. Dal colloquio clinico, dalle
modalità reattive, dalle dinamiche analizzate con la signora siamo in presenza di tratti borderline
oltre ad aspetti manipolativi” (cfr. pag. 12 CTU).
In altre parole, pare che la madre, anziché farsi parte attiva nel sostenere la crescita della figlia,
includendo la figura paterna, “cavalchi” ed assecondi naturali opposizioni della minore, la quale infatti ritiene “fondamentale informare la mamma degli attribuiti comportamenti inadeguati del
padre o della di lui compagna” (cfr. pag. 13 CTU). D'altra parte, le tendenze escludenti della madre risultano evidenti dalle stesse affermazioni rese dalla ricorrente, la quale durante le operazioni peritali ha più volte affermato che “vorrebbe l'affidamento esclusivo perché questo le consentirebbe
di non dover dipendere dal padre per documenti e richieste (ad esempio la richiesta del
passaporto) e di smettere discussioni o superare ostacoli” (cfr. pag. 7 CTU). Le tendenze escludenti della madre si sono concretamente manifestate anche nel corso del presente giudizio, ove la ricorrente ha richiesto la celebrazione di incontri protetti padre-figlia (cfr. memoria del 26.06.2024),
due ordini di protezione a carico del padre nei confronti della figlia (cfr. istanza del 26.09.2024 e udienza del 14.01.2025) e, da ultimo, la limitazione del diritto di visita del padre e tutto ciò pur in assenza di comportamenti violenti e/o aggressivi posti in essere dal padre ai danni della figlia minore ed, in generale, di importanti criticità genitoriali ed inadeguatezze paterne. Giova
sottolineare, inoltre, che la richiesta di riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre è stata effettuata anche successivamente al deposito della CTU, che ha evidenziato, tra l'altro,
l'assenza di elementi che possano far dubitare della capacità genitoriale paterna (cfr. pag. 13 CTU).
Ulteriore elemento di criticità in capo alla madre appare costituito anche dalle modalità di comunicazione con l'altro genitore: dalle stesse dichiarazioni rese dalla minore alla CTU è, infatti,
emerso che “mentre il padre comunica direttamente con la mamma e quindi lei si sente libera dal
ruolo di portavoce”, nella comunicazione inversa, tra la madre ed il padre, è la stessa minore a fare da mediatrice, sondando il terreno con il padre per poi lasciare alla madre il compito di mandare eventuali messaggi (cfr. pag. 6 CTU). Le inadeguatezze genitoriali materne sinora evidenziate,
pertanto, ostano all'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo della minore in capo alla madre.
Tuttavia, non può neppure disporsi l'affidamento esclusivo in capo al padre della figlia minore –
domanda, peraltro, neppure avanzata dal resistente, ma che il Collegio potrebbe valutare ex officio –
né accogliersi la domanda di affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia CP_2
avanzata dal padre. Si osserva, infatti, che anche in relazione alla figura paterna sono emerse criticità genitoriali, sia pure non tali da giustificare una riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il resistente o l'adozione dei provvedimenti limitativi richiesti dalla ricorrente
(incontri protetti e ordini di protezione). Infatti, per ciò che attiene al padre, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che il “si presenta esausto, con a tratti pensieri persecutori CP
(che parrebbero indotti dal timore di entrare dentro l'ennesimo conflitto con la signora e di Pt_1
perdere il contatto con ) oltre ad aspetti depressivi importanti. Durante un colloquio avrà CP_2
modo di sfogarsi in un esasperato e lungo pianto che lo porterà a descriversi come un uomo
scarico dai continui attacchi (in sede legale) della signora di cui non comprende la Pt_1
scaturigine (…) Il signor presenta delle rigidità che non gli consentono, in questo CP
momento, di cogliere cambiamenti che debbono necessariamente riversarsi nella sua relazione con la figlia, rimodellando il rapporto. Non sono emersi dai colloqui clinici elementi che possano far
dubitare della sua capacità genitoriale. (…) L'idea del signor è rendere la sua famiglia CP
attuale coesa con la figura di , che però sta per attraversare una fase evolutiva (di CP_2
opposizione, di sperimentazione, di scoperta dei propri limiti e anche di manipolazione) che nulla
ha a che vedere con la fase di crescita della fratria (9, 8 e 5 anni). Mentre potrebbe CP_2
arrivare presto ad avere “le chiavi di casa” in tasca, come suggerito dalla CTP dottoressa
per sentire la casa paterna come un ambiente senza rigidità (che non significa ovviamente ER1
senza regole) a cui si appartiene naturalmente, la fratria è ancora molto piccola (le due sorelline
vanno alle elementari) e ha il suo centro pivotante nei genitori e questo discosta i nuovi bisogni di
in quando adolescente. La figura del papà – a mio avviso – deve essere presente anche in CP_2
un modo diverso rispetto alla propria figlia , magari riservandole ascolto in spazi e tempi CP_2
meno saturi” (cfr. pag. 13 CTU). In altre parole, dunque, al di là dei pensieri persecutori e degli aspetti depressivi presenti in capo al padre - che, tuttavia, influenzano ovviamente le sue capacità
genitoriali e che, però, paiono originati dalle numerose azioni legali intraprese dalla ai suoi Pt_1
danni - la criticità paterna più importante deve individuarsi nella difficoltà di cogliere i cambiamenti in atto nella figlia minore, adeguandosi al suo percorso di crescita. Ulteriore oggettiva difficoltà in capo alla figura paterna deve individuarsi nel non facile compito di conciliare e far entrare CP_2
all'interno del nuovo nucleo famigliare costituito dal con la sua attuale compagna: tale CP
compito, agevolato dall'ottimo rapporto della minore con i tre fratellini, appare invece complicato dalle diverse età dei figli e dalle rigidità dimostrate dal padre, il cui intento risulta, tuttavia, proprio quello di rendere la sua famiglia attuale coesa con la figlia minore, dimenticando a volte di riservare a spazi e tempi esclusivi e mostrando difficoltà nel comprendere le esigenze della figlia, CP_2
che, ovviamente, si discostano, anche per ragioni di età, da quelle dei fratellini.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ad ogni modo, la domanda di affidamento congiunto avanzata dal padre non può essere accolta – oltre che per le criticità genitoriali riscontrate in capo ad entrambi i genitori – soprattutto a causa della fortissima conflittualità esistente tra le parti dell'odierno giudizio, che non paiono, allo stato, in grado di gestire una genitorialità condivisa (cfr.
anche pag. 14 CTU, ove si legge: “Per questi genitori, animati comunque dall'affetto nei confronti
della propria figlia ma non in grado di esercitare in modo collaborativo e a-conflittuale il loro
ruolo genitoriale e il reciproco riconoscimento del ruolo affettivo ed educativo nei confronti di
, ritengo assolutamente necessario il ruolo super-partes di una istituzione che abbassi il CP_2
contenzioso, li guidi e li accompagni verso una modalità di rapporto tra loro utile alla crescita di
”). Tale conflittualità, invero esistente solamente da due anni a questa parte, è parsa CP_2
evidente anche nel corso del presente giudizio, ove le parti si sono rivolte reciproche gravissime accuse, culminate nella reciproca richiesta di ordini di protezione (per vero le richieste avanzate dalla in tal senso sono state ben due) e nell'istanza di ammonimento avanzata dal resistente, Pt_1
nonché negli episodi avvenuti alla fine del mese di settembre 2024 (la madre, a seguito della comparsa di scritte offensive in alcuni autogrill asseritamente riconducibili al , ha CP
rifiutato di far vedere la minore al padre, il quale ha richiesto l'intervento dei Carabinieri). La
conflittualità esistente tra le parti risulta evidente anche dalle innumerevoli azioni giudiziarie, anche penali, esistenti tra le parti, per vero la maggior parte intraprese dalla ricorrente ai danni del resistente. A titolo meramente esemplificativo, nel corso dell'ultimo biennio, la ha proposto Pt_1
contro l'ex marito:
1. denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p. relativamente all'asserito mancato pagamento degli assegni di mantenimento in favore della figlia dal 2016 al 2023 (che ha CP_2
originato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Savona in data 29.05.2025; cfr. doc. n. 67 fascicolo parte resistente); 2.
procedimento esecutivo per il recupero degli importi arretrati sempre relativi al mantenimento della figlia nel periodo antecedente all'anno 2023 (conclusosi con sentenza emessa dal Tribunale CP_2
di Savona in data 27.12.2024 che ha condannato il resistente al pagamento della somma di euro
18.779,82, a titolo di arretrati del contributo al mantenimento in favore della figlia nel CP_2
periodo 2018-2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
cfr. doc. n. 41 fascicolo parte ricorrente);
3. denuncia per il reato di cui all'art. 495 c.p. relativamente alle dichiarazioni rese dal CP sulla propria residenza;
4. denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p. avente ad oggetto il ritardato pagamento del mantenimento relativo alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2024, quando il
, a causa del blocco dei conti correnti dovuto alle stesse azioni esecutive intraprese dalla CP
ricorrente, provvedeva al pagamento del mantenimento di mediante vaglia postale, il cui CP_2
accredito avveniva qualche giorno dopo il 5 di ogni mese: il caso più eclatante sembrerebbe quello relativo al mese di aprile 2024, quando l'accredito è avvenuto il giorno 11 anziché il giorno 5; 5.
denuncia per il reato di cui all'art. 495 c.p. relativamente alle dichiarazioni rese dal in CP
merito ai beni patrimoniali a sua disposizione;
6. denuncia sporta in data 26.09.2024 relativamente ad alcune scritte offensive comparse nei bagni di alcuni autogrill (per cui il è stato CP
rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria). La ha inoltre instaurato una Pt_1
controversia nei confronti della madre del per compensi lavorativi, conclusasi con CP
sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, in data 18.06.2025. A sua volta, il ha sporto denuncia nei confronti della per il reato di cui all'art. 388 c.p. CP Pt_1
relativamente alla mancata consegna della minore nel periodo compreso tra il 26.09.2024 ed il
30.09.2024 (cfr. docc. nn. 52 e 53 fascicolo parte resistente).
Risulta pertanto evidente la fortissima conflittualità esistente tra le parti, che impedisce, allo stato,
l'esercizio di una genitorialità condivisa. Si osserva, inoltre, che la situazione non pare essere migliorata – ed anzi la conflittualità pare essersi acuita – nel corso del presente procedimento, e, ciò
nonostante, gli innumerevoli inviti rivolti dal Collegio alle parti in relazione alla necessaria sottoposizione, di entrambi i genitori, a percorsi di sostegno alla genitorialità. Il Collegio ritiene,
pertanto, necessario confermare l'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali CP_2
territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità
genitoriale dei genitori. Stante il disaccordo dei genitori sul punto, ai Servizi Sociali territorialmente competenti dovrà altresì essere demandata la decisione in ordine al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore.
Tenuto conto della situazione di disagio nella quale si trova attualmente la minore (la CTU ha infatti evidenziato la necessità di di “vivere la sua adolescenza libera da quei vincoli che i CP_2
conflitti tra i genitori non le consentono”, abbandonando peraltro il ruolo di portavoce/mediatrice tra la madre ed il padre - cfr. pag. 13 CTU - e staccandosi dalle controversie tra i genitori, vivendo la sua adolescenza “senza che i tratti caratteristici della fase diventino argomento di disputa tra i
genitori” (cfr. pag. 20 CTU)), il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre e/o proseguire, in favore di adeguato percorso psicologico, CP_2
anche per il tramite del servizio consultoriale.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, altresì, essere incaricati di proseguire e/o attivare, in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto, ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un attento monitoraggio delle condizioni di vita della minore – riferendo al
GT nell'ambito della procedura di vigilanza – al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite con la presente decisione ed il doveroso abbassamento della conflittualità in essere tra i genitori, valutando, altresì, l'opportunità di attivare in favore della minore un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Tenuto conto delle criticità genitoriali manifestate da entrambi i genitori, i Servizi Sociali
territorialmente competenti devono, altresì, essere incaricati di predisporre e/o proseguire, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità al fine di superare le criticità genitoriali riscontrate in capo a ciascuno ed abbassare la conflittualità tra loro esistente, favorendo una corretta comunicazione e collaborazione nel preminente ed esclusivo interesse della minore. Il Collegio non ignora il fatto che la sottoposizione dei genitori a tali percorsi sia totalmente e necessariamente volontaria e, tuttavia, la sottoposizione di entrambi i genitori ai suddetti percorsi sarà oggetto di valutazione in un eventuale e successivo giudizio, all'esito del quale potranno, se del caso, essere assunte decisioni maggiormente invasive sia in punto affidamento della figlia minore che in punto collocamento della stessa.
Per ciò che attiene alla collocazione della minore, il Collegio ritiene di dover confermare che, allo stato, resti prevalentemente collocata presso la madre. Infatti, nonostante le gravi CP_2
inidoneità genitoriali materne sopra evidenziate, non può ignorarsi il fatto che la minore, ormai quattordicenne, percepisca l'ambiente materno come maggiormente accogliente: un repentino cambio di collocamento della minore, dunque - peraltro in un ambiente, a torto o a ragione, dalla stessa considerato carente in relazione ad alcune sue esigenze - potrebbe risultare per CP_2
estremamente pregiudizievole. D'altra parte, l'affidamento ai Servizi Sociali, la sottoposizione della madre ad un percorso di sostegno alla genitorialità e l'attento monitoraggio disposti con la presente decisione dovrebbero proprio avere l'effetto di superare la conflittualità tra i genitori e le importanti inidoneità genitoriali riscontrate in capo ad entrambe le parti del giudizio – e segnatamente alla madre – garantendo alla minore un ambiente sano e sereno per la sua crescita, fermo restando che la prosecuzione di condotte escludenti in capo alla madre, nonostante i percorsi sopra indicati, potrà
dar luogo, in eventuali successivi giudizi, a cambi di collocamento della minore. Si osserva, inoltre,
che viene comunque garantito in favore del padre un ampio regime di visita (che già realizza un collocamento quasi paritetico), peraltro con possibilità di addivenire, in futuro, ad un collocamento perfettamente paritetico.
Infatti, quanto alle visite padre-figlia, ritiene il Collegio di dover disporre, come previsto dalla CTU,
che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì
all'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00), nonché, nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, per un giorno infrasettimanale con pernotto (in caso di mancato accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 15.00) e, nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il week-end con la madre, per due giorni infrasettimanali con pernotto, dal martedì alle ore 19.00 sino al giovedì
mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 15.00), il tutto sempre compatibilmente e nel rispetto degli impegni della minore aventi valenza prevalente e con facoltà da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di ampliare il regime di visita in favore del padre fino ad arrivare ad una collocazione perfettamente paritetica della minore presso ciascun genitore, in caso di buon andamento degli incontri e sempre ove non ritenuto pregiudizievole per la minore. I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno altresì essere incaricati di calendarizzare incontri liberi tra il padre e la figlia nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, seguendo il principio dell'equa suddivisione dei periodi e delle festività tra i genitori,
nonché il periodo delle vacanze estive, in modo tale che la minore possa trascorrere con il padre almeno quattro settimane, anche non consecutive, durante le quali sarà assicurato il contatto telefonico (anche a mezzo videochiamata) tre volte alla settimana con l'altro genitore. Per ciò che attiene ai contatti telefonici tra i genitori e la minore, deve recepirsi la disposizione effettuata dalla
CTU, secondo cui “se la minore possiede un cellulare (…) questo deve essere accessibile al padre
quando è con la madre” (cfr. pag. 20 CTU) al fine di consentire contatti telefonici diretti CP_2
tra il padre e la figlia, senza la mediazione materna.
Passando alla questione economica si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 40, è operaia presso una ditta con contratto a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire da tale attività
uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.600,00/1.700,00; 2. la ricorrente vive, unitamente alla figlia minore, in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di euro 630,00
mensili;
3. la ha depositato le certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2021 (pari ad Pt_1
euro 9.822,00) e 2022 (pari ad euro 9.843,00 e ad euro 3.980,00);
4. la ricorrente ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato, acceso presso tale conto risulta alimentato CP_4
dagli stipendi percepiti dalla (pari, nei primi cinque mesi dell'anno 2024 ad una media di Pt_1
euro 2.281,00 mensili, mentre per l'anno 2023 la media mensile è stata pari ad euro 1.839,00), da alcuni versamenti di denaro contante (pari, complessivamente, nell'anno 2021 ad euro 700,00; nell'anno 2022 ad euro 650,00; nell'anno 2023 ad euro 1.000,00 e nell'anno 2024 ad euro 800,00),
dall'anno 2023 dai versamenti effettuati dal a titolo di mantenimento della figlia CP
minore, nonché da alcuni versamenti di indennità varie effettuati dall'INPS e dal bonifico di euro
20.431,00 effettuato dal resistente in data 02.04.2024, verosimilmente a seguito della chiusura del procedimento relativo agli arretrati per il mantenimento della figlia minore;
sul conto corrente in oggetto si registrano in uscita i normali movimenti della vita quotidiana (pagamenti vari e prelievi di denaro contante);
5. viceversa, il resistente, di anni 42, svolge la professione di autoriparatore in proprio ed ha dichiarato, in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., di percepire un reddito annuo netto pari ad euro 20.000,00; 6. il vive, unitamente alla propria nuova compagna CP
(secondo quanto dallo stesso dichiarato attualmente disoccupata) ed ai tre figli avuti da quest'ultima
ER ( nata il [...], , nata il [...] e nato il [...]) in un'abitazione ER3 ER4
concessagli in comodato gratuito dai propri genitori;
7. il ha dichiarato un reddito CP
annuo lordo complessivo pari ad euro 1.625,00 per l'anno 2020, ad euro 502,00 per l'anno 2021 e ad euro 2.766,00 per l'anno 2022; 8. il resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Reale, con saldo attivo alla data del 21.03.2024 pari ad euro
818,21: dalla scarna documentazione versata in atti pare potersi evincere che tale conto venga utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di alcuni finanziamenti accesi, di importi peraltro irrisori;
9. il ha versato in atti anche gli estratti di un conto corrente a sé CP
intestato acceso presso Deutsche Bank con saldo attivo alla data del 20.08.2024 pari ad euro
1.520,00: tale conto risulta alimentato nell'anno 2024 da bonifici effettuati da terzi (ivi incluso il padre dell'odierno resistente) per un ammontare complessivo pari ad euro 9.543,00, oltre che da versamenti di denaro contante (pari, sempre nell'anno 2024, a complessivi euro 1.000,00); in uscita il conto corrente in oggetto risulta poco movimentato, rinvenendosi soprattutto addebiti automatici;
10. il ha depositato anche gli estratti di un conto corrente acceso presso Deutsche Bank CP
cointestato con il di lui padre, : tale conto - che presenta un saldo attivo alla data Persona_5
del 29.03.2024 pari ad euro 4.668,34 - risulta alimentato da alcuni bonifici effettuati da terzi di importo variabile, da giroconti provenienti dal conto cointestato ai genitori del anche di CP
importi rilevanti (ad es. euro 10.000,00 in data 01.10.2021 con causale “necessità famigliari”; euro
2.000,00 in data 27.12.2022), da versamenti di denaro contante, oltre che dal versamento di assegni circolari effettuato in data 02.04.2024 per l'importo di euro 50.500,00, somma parzialmente reimpiegata per la sottoscrizione di titoli in data 12.04.2024 per complessivi euro 38.783,00; in uscita il suddetto conto risulta poco movimentato, registrandosi solo sporadici pagamenti e prelievi di denaro contante;
11. il risulta inoltre intestatario di un conto corrente a sé intestato CP
acceso presso Credit Agricole: tale conto, risulta poco movimentato sia in entrata che in uscita fino al marzo 2023 (sino a tale data il rapporto in parola risulta alimentato dall'accredito di interessi evidentemente relativi ad investimenti detenuti dal resistente); in data 22.03.2023 sul conto corrente in oggetto risulta effettuato un versamento di denaro contante di euro 74.394,00 impiegato a stretto giro nella sottoscrizioni di titoli;
nel mese di febbraio 2024 il risulta aver svincolato CP
alcuni fondi (e, segnatamente l'importo complessivo di euro 24.233,62) – di cui euro 20.431,62
utilizzati poi per il pagamento degli importi dovuti a titolo di arretrati per il mantenimento di
– mentre in data 28.03.2024 risulta svincolata la restante somma di euro 50.000,00 ed CP_2
emesso l'assegno di euro 50.500,00 poi versato sul conto corrente acceso presso Deutsche Bank
intestato al resistente ed al di lui padre;
12. dalla documentazione versata in atti risulta evidente che il resistente possa contare su disponibilità non dichiarate, considerato, da un lato, che le dichiarazioni dei redditi depositate indicano somme palesemente non sufficienti a garantire il sostentamento del resistente e della sua famiglia e, dall'altro, considerato che nessuno dei conti correnti depositati in atti contiene movimentazioni in uscita riconducibili al normale soddisfacimento delle esigenze di vita del e della sua famiglia. CP
Ciò posto in relazione alle attuali condizioni economiche dei genitori si osserva, in primo luogo, che nessuna delle parti ha fornito esatte indicazioni in merito alla situazione economico-patrimoniale dei genitori alla data di emissione della sentenza di divorzio, ormai risalente all'anno 2016, adottata sull'accordo delle parti. Si osserva, ad ogni modo, che, se da un lato le esigenze della figlia minore sono sicuramente aumentate con l'età (alla data della sentenza di divorzio la minore aveva CP_2
5 anni, mentre ora ha compiuto 14 anni), dall'altro lato deve, tuttavia, tenersi conto CP_2
dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso la casa paterna disposto con la presente decisione, che prevede un collocamento della minore quasi paritetico presso ciascun genitore.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra evidenziate, valutata l'età
della figlia minore e le esigenze di vita ad essa correlate, considerati, altresì, i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, nella somma di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni,
elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente deve essere respinta. In applicazione della ragione più liquida si osserva, infatti, che parte resistente non ha offerto alcuna prova del danno asseritamente subito, né ha fornito elementi in relazione alla sussistenza della mala fede o della colpa grave con cui la ricorrente avrebbe agito in giudizio.
Atteso l'esito del presente giudizio e considerata la soccombenza prevalente le spese di lite nel rapporto tra i genitori - liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia - devono essere poste a carico della ricorrente.
Viceversa, le spese di CTU – liquidate come da separato provvedimento – devono essere poste definitivamente in via solidale a carico delle parti (nei rapporti interni al 50%): le operazioni peritali sono state, infatti, svolte nell'interesse della minore ed hanno riscontrato criticità in capo ad entrambi i genitori, sia pure di grado diverso.
I genitori devono, inoltre, essere condannati al pagamento, con distrazione in favore dell'Erario,
delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, nella misura di 2/3 a carico della madre e di 1/3 a carico del padre e ciò in considerazione del diverso grado di inidoneità
genitoriale riscontrato in capo a ciascun genitore, nonché considerato che la conflittualità che ha concorso a dare causa alla nomina del Curatore è stata alimentata, nel corso del presente giudizio,
principalmente dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento della figlia minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 CP_2
mesi;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie,
nonché al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19
bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi
Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di attivare e/o proseguire in favore della figlia minore minori adeguato percorso psicologico;
- di proseguire e/o attivare, in favore della minore e del nucleo famigliare in oggetto, ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un attento monitoraggio delle condizioni di vita della minore – riferendo al GT nell'ambito della procedura di vigilanza – al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite con la presente decisione ed il doveroso abbassamento della conflittualità in essere tra i genitori, valutando, altresì, l'opportunità di attivare in favore della minore un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- di predisporre e/o proseguire, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela della minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n.
184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio
sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* dispone che la figlia minore delle parti sia collocata presso la madre;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00), nonché, nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, per un giorno infrasettimanale con pernotto (in caso di mancato accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 15.00) e, nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il week-end con la madre, per due giorni infrasettimanali con pernotto, dal martedì alle ore 19.00 sino al giovedì
mattina con riaccompagnamento a scuola (in periodo non scolastico alle ore 15.00), il tutto sempre compatibilmente e nel rispetto degli impegni della minore aventi valenza prevalente e con facoltà da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di ampliare il regime di visita in favore del padre fino ad arrivare ad una collocazione perfettamente paritetica della minore presso ciascun genitore, in caso di buon andamento degli incontri e sempre ove non ritenuto pregiudizievole per la minore. I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno altresì essere incaricati di calendarizzare incontri liberi padre-figlia nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali,
seguendo il principio dell'equa suddivisione dei periodi e delle festività tra i genitori, nonché il periodo delle vacanze estive, in modo tale che la minore possa trascorrere con il padre almeno quattro settimane, anche non consecutive, durante le quali sarà assicurato il contatto telefonico
(anche a mezzo videochiamata) tre volte alla settimana con l'altro genitore;
* pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
minore, la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
* condanna e , rispettivamente nella misura di 2/3 Parte_1 Controparte_1
ed 1/3, al pagamento delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dell'8%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
* pone definitivamente a carico solidale dei genitori le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Savona, camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)