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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2255/2022 pendente tra:
parte opponente: , codice fiscale: , con gli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati TROJER NICOLE, VOLONTERIO MARIA CHIARA, EZECHIELI
ALESSANDRO MATTEO, STRACQUADAINI ALESSIA;
parte opposta: codice Controparte_2
1 fiscale: , con l'avv. MANNA LUCIA;
P.IVA_2
OGGETTO:
Opposizione contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 653/2022
del 27/05/2022, depositato il 30/05/2022.
CONCLUSIONI
per parte opponente:
di cui all'atto di citazione, depositato il 14/07/2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale qui adito, in accoglimento alla presente opposizione,
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la declaratoria della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 653/2022 del 30 maggio 2022
emesso dal Tribunale di Bolzano e qui opposto e, per l'effetto, respingere la richiesta
di provvisoria esecuzione che dovesse essere eventualmente avanzata alla prima
udienza dalla curatela del fallimento Controparte_2
in via principale:
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto
ingiuntivo n. 653/2022 del 30 maggio 2022 qui opposto in quanto emesso sulla base
di un falso presupposto di fatto e comunque in assenza dei requisiti ex articolo 633
c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
2 - accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi credito di - e Controparte_2
quindi della relativa curatela fallimentare - nei confronti di Controparte_1
in base al Contratto d'appalto sottoscritto tra le parti il 4 giugno 2019 e poi risolto
per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un
qualche credito di - e quindi della relativa curatela fallimentare Controparte_2
- nei confronti di accertare il minor importo che verrà Controparte_1
ritenuto dovuto;
in via riconvenzionale:
- accertare e condannare - e quindi la relativa curatela Controparte_2
fallimentare - al pagamento a favore di di una somma pari a Controparte_1
491.400,00 Euro, dovuta a titolo di penali contrattuali;
- accertare e condannare - e quindi la relativa curatela Controparte_2
fallimentare - al risarcimento nei confronti di del maggior Controparte_1
danno patrimoniale che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
sempre in via riconvenzionale, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un
qualche credito di - e quindi della relativa curatela fallimentare CP_2 CP_2
- nei confronti di dichiarare la compensazione giudiziale Controparte_1
delle somme che si accerteranno essere reciprocamente dovute.
3 In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”;
precisate all'udienza del 15/04/2025:
“ conferma di rinunciare integralmente alla domanda riconvenzionale, sia per CP_1
quanto riguarda la richiesta per penali da ritardo e per il maggior danno emergente,
sia per quanto riguarda il lucro cessante. Per il resto, si insiste per il rigetto di tutte
le domande avversarie. Infine, alla luce di quanto precede si insiste per la revoca del
decreto di liquidazione del compenso del CTU n. 2378 del 16 novembre 2024 e si
chiede di porre integralmente a carico di le spese della CTU”; CP_2
per parte opposta:
di cui alla costituzione, depositata il 29/11/2022:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia
in via preliminare
dichiarare per le ragioni sopra esposte improcedibile/inammissibile la proposta
opposizione stante l'improponibilità della domanda riconvenzionale con conferma
del decreto ingiuntivo n. 653/22 con condanna dell al pagamento della somma CP_1
pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46) oltre alle spese,
diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
sempre in via preliminare
dichiarare la nullità dell'opposizione per l'improponibilità del rito richiesto per
l'accertamento dei crediti verso il fallimento con la domanda riconvenzionale e
4 confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell al pagamento della CP_1
somma pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46) con vittoria
di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ancora in via preliminare
concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 653/22 emesso
dal per la somma di € 918.116,46 (euro Pt_1
novecentodiciottomilacentosedici/46) somma non contestata e portata dalle fatture
n.28, n.29 e n. 30 del 28/02/2020, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta
né è di pronta soluzione e perché le ragioni del credito di controparte vengono
specificamente contestate;
nel merito
rigettare l'opposizione perché infondata, inammissibile, improcedibile e non provata
e confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell' al pagamento CP_1
della somma pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46); con
vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'odierna opponente, la aveva appaltato Controparte_1
all'Associazione Temporanea di Imprese (“ATI”), costituita dalla
[...]
come capogruppo - mandataria e dalla come semplice CP_2 CP_3
5 associata, la costruzione di un immobile da adibire a supermercato a Milano (cfr.
contratto di appalto: doc. 4 di parte opponente). I lavori erano iniziati il 05/06/2019,
senonché il 06/02/2020 la si era avvalsa della clausola Controparte_1
risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto (Pec di risoluzione del contratto:
doc. 11 di parte opponente). Seguiva la restituzione del cantiere all'odierna opponente in forza di ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Bolzano (doc. 16 di parte opponente), messa in esecuzione tramite Ufficiale Giudiziario, la verifica in contraddittorio della consistenza delle opere realizzate (formalizzata mediante verbale sottoscritto da tutte le parti: doc. 21 di parte opponente) e una ricognizione dei beni della presenti in cantiere (doc. 23 di parte Controparte_2
opponente: valore dei beni € 32.855,42 con spese di custodia pari ad € 970,00
mensili). Va detto, per inciso, che la nel frattempo Controparte_2
sottoposta a “procedura prefallimentare”, non era in grado di ritirare i beni entro il termine fissato “stante la mancanza dei fondi necessari al ritiro” (pec dell'avv.
MANNA LUCA: doc. 22 della parte opponente). Con sentenza n. 10/2002 del
02/10/2020 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della
[...]
(doc. n. 25 della parte opponente). CP_4
2. La azionava, con ricorso Controparte_2
per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bolzano, le fatture emesse dalla
[...]
, “in virtù di quanto realizzato e fornito” nell'esecuzione del contratto CP_2
d'appalto, n. 28 del 28/02/2020 per € 350.288,63, n. 29 del 28/02/2020 per €
6 373.354,71 e n. 30 del 28/02/2020 per € 194.473,12 (cfr. fatture: doc. 14 di parte opponente), per l'importo complessivo di € 918.116,46, e otteneva il decreto ingiuntivo n. 653/2022 del 27/05/2022, depositato in data 30/05/2022.
3. Con atto di citazione, depositato in Tribunale in data 14/07/2022, la
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo in questione, asserendo Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia credito della società fallita nei confronti di parte opponente, richiamando espressamente le proprie contestazioni relative alle medesime tre fatture già comunicate, sia alla con pec del Controparte_5
18/05/2020 (di due anni fa: doc. 15 di parte opponente) sia alla
[...]
con pec del 07/04/2021 (di un anno fa: Controparte_2
doc. 40 di parte opponente). Tra gli argomenti richiamati: la mancanza “della previa
approvazione del Direttore Lavori” (fatture n. 28 e 29: atto di citazione p. 11); le fatture n. 28 e 29 si riferiscono ad opere non contenute nell'ultimo SAL n. 7, “mentre
tutti i SAL approvati dalla Direzione Lavori (quindi relativi a lavori certamente
eseguiti) sono stati regolarmente pagati da doc. 42)” (atto di citazione, p. 12); CP_1
con particolare riferimento alla fattura n. 30: “la fattura n. 30 è stata emessa per 'il
materiale a piè d'opera', ossia per i beni già di proprietà di presenti CP_2
in cantiere, beni che sono stati regolarmente venduti dalla curatela ad alla CP_1
cifra di € 12.500,00 (cfr. doc. 27, doc. 29, doc. 30 e doc. 31)” (atto di citazione, p.
11).
4. Della domanda riconvenzionale della parte opponente, avanzata anch'essa con
7 l'atto di citazione, e delle relative conclusioni preliminari di parte opposta, dirette a dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, non si tiene conto, per la semplice ragione che la parte opponente, all'udienza del 15/04/2025, ha integralmente rinunciato alla stessa.
5. La , chiedendo nel merito Controparte_2
il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr.
conclusioni sopra riportate), difendeva le fatture emesse dalla CP_2
adducendo (per quanto qui di interesse) che “la fattura n. 28 riguarda tutte le
[...]
opere strutturali compiute, di grezzo avanzato e di rifinitura oltre che gli impianti
installati. Poiché i rapporti tra le parti erano ormai compromessi, il direttore dei
lavori (professionista scelto dal committente) non ha dato la sua approvazione alla
fattura”; si tratta del “credito portato dal SAL n. 8” (costituzione, p. 10); “la fattura
n. 29 si riferisce ad opere in variante autorizzate dalla committente” (costituzione, p.
11); “la fattura n. 30 si riferisce al materiale acquistato dall'Ati e rinvenuto solo in
parte dell'Ufficiale Giudiziario in sede di consegna del cantiere” (costituzione, p.
11); “il materiale rinvenuto in cantiere e che è stato oggetto della transazione con la
curatela fallimentare a seguito dell'inventario dell'Ufficiale giudiziario non era tutto
quello che è stato dall'Ati acquistato e regolarmente fatturato” (costituzione, p. 12).
6. Con ordinanza del 21/12/2022 il Giudice dott. ALVISE DELLA FRANCESCO
CAPPELLO non concedeva la provvisoria esecutorietà, richiesta dalla parte opposta,
“essendo l'opposizione suffragata da documentazione” (ordinanza del 21/22/2022).
8 7. In corso di causa il Giudice dott. FEDERICO PACIOLLA conferiva una consulenza tecnica d'ufficio al dott. ing. diretta a descrivere i Persona_1
lavori oggetto dell'appalto con indicazione delle opere effettivamente eseguite e a quantificare il valore delle stesse. Il CTU è arrivato alle seguenti conclusioni (CTU,
depositata il 12/11/2024, p. 25):
7.1. “Quesito 1: descriva il CTU i lavori oggetto dell'appalto d.d. 4.06.2019
indicando le opere e le lavorazioni effettivamente eseguite dalla società opposta in
bonis.
La descrizione è riportata ai paragrafi 10 e 13. Sinteticamente oggetto dell'appalto
da parte dell'ATI, formata da capogruppo mandataria, e Controparte_2
era l'esecuzione di opere edili (di competenza ditta Controparte_3 CP_3
ed opere impiantistiche (di competenza ditta , per la
[...] Controparte_2
realizzazione di un punto vendita per il commercio al dettaglio di generi alimentari e
non alimentari in via Valtellina 29 a Milano. L'ATI ha eseguito solo una parte delle
strutture appaltate e diverse di queste parti strutturali non sono state completate e
alcune di esse presentavano difetti esecutivi”.
7.2. “Quesito 2: quantifichi il CTU, il valore delle opere eseguite dalla società
opposta in bonis sulla base del prezzo pattuito, quali risultanti dalla contabilità di
cantiere e dalla documentazione in atti.
La quantificazione è riportata ai paragrafi 11, 12 e 14. Il contratto prevedeva un
importo di appalto pari a 3.900.000,00 € al netto dell'IVA. Sono state quantificate le
9 spese per lavorazioni sostenute dalla parte attrice per il completamento del cantiere,
dopo l'allontanamento dell'ATI - parte convenuta, in 2.979.732,96 € (all. 07). Dalla
differenza con l'importo contrattuale sono state calcolate le opere eseguite dalla
società opposta in bonis pari a: 3.900.000,00 € - 2.979.732,96 € = 920.267,04 €.
L'importo calcolato non ha pretese di esattezza in quanto i documenti agli atti non
sono totalmente esaustivi. In seguito alla lettura delle osservazioni dei CTP,
sostanzialmente allineate sui valori indicati, il sottoscritto CTU conferma la proposta
in via equitativa di considerare un valore delle opere eseguite dalla società opposta
in bonis pari a 1.000.00,00 €”.
8. Alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, della documentazione prodotta in giudizio e degli atti e delle verbalizzazioni delle parti, sussistono motivi ragionevoli e decisivi per accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bolzano n. 653/2022, con conseguente revoca integrale dello stesso e condanna della parte opposta alla rifusione delle spese processuali e di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
9. Infatti, dalle fonti indicate è stato provato in modo pienamente convincente che le tre fatture azionate tramite il decreto ingiuntivo opposto non corrispondono, né per intero né parzialmente, a posizioni debitorie della nei Controparte_1
confronti della Anzi, è Controparte_2
ormai evidente che la , perciò ora la CP_2 [...]
, non può più vantare alcuna posizione creditoria nei confronti della CP_2
10 . Controparte_1
10. Partendo dall'esito della consulenza d'ufficio, ritenuta metodologicamente ineccepibile in quanto svolta secondo i consolidati criteri della scienza contabile, si evince che il valore dell'opera parzialmente eseguita dall'appaltatrice corrisponde a €
1.000.000, somma che pertanto spetta a (mandataria Controparte_2
dell'ATI). Con la nota di deposito del 08/04/2025 la Controparte_2
ha depositato una serie di estratti del conto corrente n.
[...]
1000/7302 della Di seguito sono riportati i bonifici Controparte_2
eseguiti da a favore della Controparte_1 Controparte_2
estrapolati dagli estratti conto in questione (cfr. anche le estrapolazioni identiche offerte da con nota di deposito dell'11/04/2025): Controparte_1
Data Importo
05.08.2019 76.852,69
03.09.2019 11.642,40
05.09.2019 140.593,65
30.10.2019 222.346,42
04.12.2019 159.260,74
17.12.2019 135.303,8
14.01.2020 394.886,83
Somma 1.140.886,53
11 La stessa ha dichiarato nella Controparte_2
sua nota di deposito, commentando i propri estratti prodotti: “Dalla documentazione
richiamata si evince che l'importo versato da è pari ad €. 1.140.885,61”, CP_1
dichiarazione che riveste valore di confessione giudiziale (art. 2733, commi 1 e 2,
c.c.).
11. Come giustamente rilevato dalla parte opponente (cfr. verbale dell'udienza del
15/04/2025), alla predetta somma deve essere aggiunto un ulteriore versamento di €
203.635,63, documentato dal bonifico di tramite la BNP Controparte_1
PA (Confirmation of payments execution: doc. n. 42, pag. 23), nonché da una voce dell'estratto conto della registrata con data Controparte_2
05/09/2019, dalla quale si rileva che l'importo in questione era stato anticipato interamente dalla , con conseguente Controparte_6
incameramento integrale da parte dell'istituto di credito, senza registrazione di accredito di somme residue.
12. Ne risulta provato che la ha versato, per l'opera Controparte_1
eseguita dalla quantificata dalla CTU nella somma di € Controparte_2
1.000.000,00, e prima del ricorso per decreto ingiuntivo, l'importo complessivo di €
1.344.522,16, somma pertanto ampiamente eccedente rispetto al dovuto. Nessun
importo sarà più dovuto dalla parte opponente.
13. Per completezza si aggiunge che la parte opponente, producendo la documentazione sub doc. 42, ha provato il pagamento di nove fatture, relative dal
12 primo al settimo SAL, per la somma complessiva di € 1.267.669,47. Al riguardo, ha fornito una guida alla lettura del doc. 42 (con la nota di deposito del 08/04/2025),
individuando i singoli certificati di pagamento sottoscritti da CP_2
(p. 5, 10, 15, 20, 25, 32, 38, 45, 50 del doc. 42).
[...]
14. È appena il caso di precisare, con particolare riferimento alla fattura azionata n.
20/2020 del 28/02/2020 portante la somma di € 194.473,12 “per la fornitura di
materiale a piè di opera” (doc. n. 14 di parte opponente), che la stessa si presenta ictu
oculi priva di fondamento. Come già esposto sopra al punto n. 1, l'Ufficiale
Giudiziario ha determinato, ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.c., il valore dei beni mobili della presenti in cantiere, con € 32.855,42 e le Controparte_2
spese di custodia con € 970,00 (doc. 23 di parte opponente), beni non ritirati dalla per mancanza di fondi (doc. 22 di parte opponente). Controparte_2
Trattasi dei beni che successivamente sono stati ceduti dalla
[...]
alla , come Controparte_2 Controparte_1
documentato da quest'ultima, al prezzo di € 12.500,00 più IVA (doc. 27, 30 e 31 di parte opponente). A tale titolo nessun ulteriore importo risulta dovuto alla parte opposta.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza dell'art. 91
c.p.c., per cui devono essere rifuse dalla parte opposta alla parte opponente risultata vittoriosa nell'opposizione. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
13 scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Anche le spese della CTU, di cui al decreto di liquidazione del 16/11/2024, devono essere sostenute dalla parte opposta e rifuse, qualora già sostenute dalla parte opponente, a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2255/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 653/2022
emesso dal Tribunale di Bolzano in data 27/05/2022 e depositato il 30/05/2022;
2) condanna la parte opposta Controparte_2
alla rifusione, in favore di parte opponente , delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio, che liquida in € 29.193,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, € 870 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione Pt_1
scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
14 Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella nota si legge „1.140.88,56“: trattasi di un evidente errore nel posizionamento della virgola.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2255/2022 pendente tra:
parte opponente: , codice fiscale: , con gli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati TROJER NICOLE, VOLONTERIO MARIA CHIARA, EZECHIELI
ALESSANDRO MATTEO, STRACQUADAINI ALESSIA;
parte opposta: codice Controparte_2
1 fiscale: , con l'avv. MANNA LUCIA;
P.IVA_2
OGGETTO:
Opposizione contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 653/2022
del 27/05/2022, depositato il 30/05/2022.
CONCLUSIONI
per parte opponente:
di cui all'atto di citazione, depositato il 14/07/2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale qui adito, in accoglimento alla presente opposizione,
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la declaratoria della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 653/2022 del 30 maggio 2022
emesso dal Tribunale di Bolzano e qui opposto e, per l'effetto, respingere la richiesta
di provvisoria esecuzione che dovesse essere eventualmente avanzata alla prima
udienza dalla curatela del fallimento Controparte_2
in via principale:
- accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto
ingiuntivo n. 653/2022 del 30 maggio 2022 qui opposto in quanto emesso sulla base
di un falso presupposto di fatto e comunque in assenza dei requisiti ex articolo 633
c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
2 - accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi credito di - e Controparte_2
quindi della relativa curatela fallimentare - nei confronti di Controparte_1
in base al Contratto d'appalto sottoscritto tra le parti il 4 giugno 2019 e poi risolto
per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un
qualche credito di - e quindi della relativa curatela fallimentare Controparte_2
- nei confronti di accertare il minor importo che verrà Controparte_1
ritenuto dovuto;
in via riconvenzionale:
- accertare e condannare - e quindi la relativa curatela Controparte_2
fallimentare - al pagamento a favore di di una somma pari a Controparte_1
491.400,00 Euro, dovuta a titolo di penali contrattuali;
- accertare e condannare - e quindi la relativa curatela Controparte_2
fallimentare - al risarcimento nei confronti di del maggior Controparte_1
danno patrimoniale che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
sempre in via riconvenzionale, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un
qualche credito di - e quindi della relativa curatela fallimentare CP_2 CP_2
- nei confronti di dichiarare la compensazione giudiziale Controparte_1
delle somme che si accerteranno essere reciprocamente dovute.
3 In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”;
precisate all'udienza del 15/04/2025:
“ conferma di rinunciare integralmente alla domanda riconvenzionale, sia per CP_1
quanto riguarda la richiesta per penali da ritardo e per il maggior danno emergente,
sia per quanto riguarda il lucro cessante. Per il resto, si insiste per il rigetto di tutte
le domande avversarie. Infine, alla luce di quanto precede si insiste per la revoca del
decreto di liquidazione del compenso del CTU n. 2378 del 16 novembre 2024 e si
chiede di porre integralmente a carico di le spese della CTU”; CP_2
per parte opposta:
di cui alla costituzione, depositata il 29/11/2022:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia
in via preliminare
dichiarare per le ragioni sopra esposte improcedibile/inammissibile la proposta
opposizione stante l'improponibilità della domanda riconvenzionale con conferma
del decreto ingiuntivo n. 653/22 con condanna dell al pagamento della somma CP_1
pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46) oltre alle spese,
diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
sempre in via preliminare
dichiarare la nullità dell'opposizione per l'improponibilità del rito richiesto per
l'accertamento dei crediti verso il fallimento con la domanda riconvenzionale e
4 confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell al pagamento della CP_1
somma pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46) con vittoria
di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ancora in via preliminare
concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 653/22 emesso
dal per la somma di € 918.116,46 (euro Pt_1
novecentodiciottomilacentosedici/46) somma non contestata e portata dalle fatture
n.28, n.29 e n. 30 del 28/02/2020, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta
né è di pronta soluzione e perché le ragioni del credito di controparte vengono
specificamente contestate;
nel merito
rigettare l'opposizione perché infondata, inammissibile, improcedibile e non provata
e confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell' al pagamento CP_1
della somma pari ad € 918.116,46 (euro novecentodiciottomilacentosedici/46); con
vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'odierna opponente, la aveva appaltato Controparte_1
all'Associazione Temporanea di Imprese (“ATI”), costituita dalla
[...]
come capogruppo - mandataria e dalla come semplice CP_2 CP_3
5 associata, la costruzione di un immobile da adibire a supermercato a Milano (cfr.
contratto di appalto: doc. 4 di parte opponente). I lavori erano iniziati il 05/06/2019,
senonché il 06/02/2020 la si era avvalsa della clausola Controparte_1
risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto (Pec di risoluzione del contratto:
doc. 11 di parte opponente). Seguiva la restituzione del cantiere all'odierna opponente in forza di ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Bolzano (doc. 16 di parte opponente), messa in esecuzione tramite Ufficiale Giudiziario, la verifica in contraddittorio della consistenza delle opere realizzate (formalizzata mediante verbale sottoscritto da tutte le parti: doc. 21 di parte opponente) e una ricognizione dei beni della presenti in cantiere (doc. 23 di parte Controparte_2
opponente: valore dei beni € 32.855,42 con spese di custodia pari ad € 970,00
mensili). Va detto, per inciso, che la nel frattempo Controparte_2
sottoposta a “procedura prefallimentare”, non era in grado di ritirare i beni entro il termine fissato “stante la mancanza dei fondi necessari al ritiro” (pec dell'avv.
MANNA LUCA: doc. 22 della parte opponente). Con sentenza n. 10/2002 del
02/10/2020 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della
[...]
(doc. n. 25 della parte opponente). CP_4
2. La azionava, con ricorso Controparte_2
per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bolzano, le fatture emesse dalla
[...]
, “in virtù di quanto realizzato e fornito” nell'esecuzione del contratto CP_2
d'appalto, n. 28 del 28/02/2020 per € 350.288,63, n. 29 del 28/02/2020 per €
6 373.354,71 e n. 30 del 28/02/2020 per € 194.473,12 (cfr. fatture: doc. 14 di parte opponente), per l'importo complessivo di € 918.116,46, e otteneva il decreto ingiuntivo n. 653/2022 del 27/05/2022, depositato in data 30/05/2022.
3. Con atto di citazione, depositato in Tribunale in data 14/07/2022, la
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo in questione, asserendo Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia credito della società fallita nei confronti di parte opponente, richiamando espressamente le proprie contestazioni relative alle medesime tre fatture già comunicate, sia alla con pec del Controparte_5
18/05/2020 (di due anni fa: doc. 15 di parte opponente) sia alla
[...]
con pec del 07/04/2021 (di un anno fa: Controparte_2
doc. 40 di parte opponente). Tra gli argomenti richiamati: la mancanza “della previa
approvazione del Direttore Lavori” (fatture n. 28 e 29: atto di citazione p. 11); le fatture n. 28 e 29 si riferiscono ad opere non contenute nell'ultimo SAL n. 7, “mentre
tutti i SAL approvati dalla Direzione Lavori (quindi relativi a lavori certamente
eseguiti) sono stati regolarmente pagati da doc. 42)” (atto di citazione, p. 12); CP_1
con particolare riferimento alla fattura n. 30: “la fattura n. 30 è stata emessa per 'il
materiale a piè d'opera', ossia per i beni già di proprietà di presenti CP_2
in cantiere, beni che sono stati regolarmente venduti dalla curatela ad alla CP_1
cifra di € 12.500,00 (cfr. doc. 27, doc. 29, doc. 30 e doc. 31)” (atto di citazione, p.
11).
4. Della domanda riconvenzionale della parte opponente, avanzata anch'essa con
7 l'atto di citazione, e delle relative conclusioni preliminari di parte opposta, dirette a dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, non si tiene conto, per la semplice ragione che la parte opponente, all'udienza del 15/04/2025, ha integralmente rinunciato alla stessa.
5. La , chiedendo nel merito Controparte_2
il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr.
conclusioni sopra riportate), difendeva le fatture emesse dalla CP_2
adducendo (per quanto qui di interesse) che “la fattura n. 28 riguarda tutte le
[...]
opere strutturali compiute, di grezzo avanzato e di rifinitura oltre che gli impianti
installati. Poiché i rapporti tra le parti erano ormai compromessi, il direttore dei
lavori (professionista scelto dal committente) non ha dato la sua approvazione alla
fattura”; si tratta del “credito portato dal SAL n. 8” (costituzione, p. 10); “la fattura
n. 29 si riferisce ad opere in variante autorizzate dalla committente” (costituzione, p.
11); “la fattura n. 30 si riferisce al materiale acquistato dall'Ati e rinvenuto solo in
parte dell'Ufficiale Giudiziario in sede di consegna del cantiere” (costituzione, p.
11); “il materiale rinvenuto in cantiere e che è stato oggetto della transazione con la
curatela fallimentare a seguito dell'inventario dell'Ufficiale giudiziario non era tutto
quello che è stato dall'Ati acquistato e regolarmente fatturato” (costituzione, p. 12).
6. Con ordinanza del 21/12/2022 il Giudice dott. ALVISE DELLA FRANCESCO
CAPPELLO non concedeva la provvisoria esecutorietà, richiesta dalla parte opposta,
“essendo l'opposizione suffragata da documentazione” (ordinanza del 21/22/2022).
8 7. In corso di causa il Giudice dott. FEDERICO PACIOLLA conferiva una consulenza tecnica d'ufficio al dott. ing. diretta a descrivere i Persona_1
lavori oggetto dell'appalto con indicazione delle opere effettivamente eseguite e a quantificare il valore delle stesse. Il CTU è arrivato alle seguenti conclusioni (CTU,
depositata il 12/11/2024, p. 25):
7.1. “Quesito 1: descriva il CTU i lavori oggetto dell'appalto d.d. 4.06.2019
indicando le opere e le lavorazioni effettivamente eseguite dalla società opposta in
bonis.
La descrizione è riportata ai paragrafi 10 e 13. Sinteticamente oggetto dell'appalto
da parte dell'ATI, formata da capogruppo mandataria, e Controparte_2
era l'esecuzione di opere edili (di competenza ditta Controparte_3 CP_3
ed opere impiantistiche (di competenza ditta , per la
[...] Controparte_2
realizzazione di un punto vendita per il commercio al dettaglio di generi alimentari e
non alimentari in via Valtellina 29 a Milano. L'ATI ha eseguito solo una parte delle
strutture appaltate e diverse di queste parti strutturali non sono state completate e
alcune di esse presentavano difetti esecutivi”.
7.2. “Quesito 2: quantifichi il CTU, il valore delle opere eseguite dalla società
opposta in bonis sulla base del prezzo pattuito, quali risultanti dalla contabilità di
cantiere e dalla documentazione in atti.
La quantificazione è riportata ai paragrafi 11, 12 e 14. Il contratto prevedeva un
importo di appalto pari a 3.900.000,00 € al netto dell'IVA. Sono state quantificate le
9 spese per lavorazioni sostenute dalla parte attrice per il completamento del cantiere,
dopo l'allontanamento dell'ATI - parte convenuta, in 2.979.732,96 € (all. 07). Dalla
differenza con l'importo contrattuale sono state calcolate le opere eseguite dalla
società opposta in bonis pari a: 3.900.000,00 € - 2.979.732,96 € = 920.267,04 €.
L'importo calcolato non ha pretese di esattezza in quanto i documenti agli atti non
sono totalmente esaustivi. In seguito alla lettura delle osservazioni dei CTP,
sostanzialmente allineate sui valori indicati, il sottoscritto CTU conferma la proposta
in via equitativa di considerare un valore delle opere eseguite dalla società opposta
in bonis pari a 1.000.00,00 €”.
8. Alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, della documentazione prodotta in giudizio e degli atti e delle verbalizzazioni delle parti, sussistono motivi ragionevoli e decisivi per accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bolzano n. 653/2022, con conseguente revoca integrale dello stesso e condanna della parte opposta alla rifusione delle spese processuali e di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
9. Infatti, dalle fonti indicate è stato provato in modo pienamente convincente che le tre fatture azionate tramite il decreto ingiuntivo opposto non corrispondono, né per intero né parzialmente, a posizioni debitorie della nei Controparte_1
confronti della Anzi, è Controparte_2
ormai evidente che la , perciò ora la CP_2 [...]
, non può più vantare alcuna posizione creditoria nei confronti della CP_2
10 . Controparte_1
10. Partendo dall'esito della consulenza d'ufficio, ritenuta metodologicamente ineccepibile in quanto svolta secondo i consolidati criteri della scienza contabile, si evince che il valore dell'opera parzialmente eseguita dall'appaltatrice corrisponde a €
1.000.000, somma che pertanto spetta a (mandataria Controparte_2
dell'ATI). Con la nota di deposito del 08/04/2025 la Controparte_2
ha depositato una serie di estratti del conto corrente n.
[...]
1000/7302 della Di seguito sono riportati i bonifici Controparte_2
eseguiti da a favore della Controparte_1 Controparte_2
estrapolati dagli estratti conto in questione (cfr. anche le estrapolazioni identiche offerte da con nota di deposito dell'11/04/2025): Controparte_1
Data Importo
05.08.2019 76.852,69
03.09.2019 11.642,40
05.09.2019 140.593,65
30.10.2019 222.346,42
04.12.2019 159.260,74
17.12.2019 135.303,8
14.01.2020 394.886,83
Somma 1.140.886,53
11 La stessa ha dichiarato nella Controparte_2
sua nota di deposito, commentando i propri estratti prodotti: “Dalla documentazione
richiamata si evince che l'importo versato da è pari ad €. 1.140.885,61”, CP_1
dichiarazione che riveste valore di confessione giudiziale (art. 2733, commi 1 e 2,
c.c.).
11. Come giustamente rilevato dalla parte opponente (cfr. verbale dell'udienza del
15/04/2025), alla predetta somma deve essere aggiunto un ulteriore versamento di €
203.635,63, documentato dal bonifico di tramite la BNP Controparte_1
PA (Confirmation of payments execution: doc. n. 42, pag. 23), nonché da una voce dell'estratto conto della registrata con data Controparte_2
05/09/2019, dalla quale si rileva che l'importo in questione era stato anticipato interamente dalla , con conseguente Controparte_6
incameramento integrale da parte dell'istituto di credito, senza registrazione di accredito di somme residue.
12. Ne risulta provato che la ha versato, per l'opera Controparte_1
eseguita dalla quantificata dalla CTU nella somma di € Controparte_2
1.000.000,00, e prima del ricorso per decreto ingiuntivo, l'importo complessivo di €
1.344.522,16, somma pertanto ampiamente eccedente rispetto al dovuto. Nessun
importo sarà più dovuto dalla parte opponente.
13. Per completezza si aggiunge che la parte opponente, producendo la documentazione sub doc. 42, ha provato il pagamento di nove fatture, relative dal
12 primo al settimo SAL, per la somma complessiva di € 1.267.669,47. Al riguardo, ha fornito una guida alla lettura del doc. 42 (con la nota di deposito del 08/04/2025),
individuando i singoli certificati di pagamento sottoscritti da CP_2
(p. 5, 10, 15, 20, 25, 32, 38, 45, 50 del doc. 42).
[...]
14. È appena il caso di precisare, con particolare riferimento alla fattura azionata n.
20/2020 del 28/02/2020 portante la somma di € 194.473,12 “per la fornitura di
materiale a piè di opera” (doc. n. 14 di parte opponente), che la stessa si presenta ictu
oculi priva di fondamento. Come già esposto sopra al punto n. 1, l'Ufficiale
Giudiziario ha determinato, ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.c., il valore dei beni mobili della presenti in cantiere, con € 32.855,42 e le Controparte_2
spese di custodia con € 970,00 (doc. 23 di parte opponente), beni non ritirati dalla per mancanza di fondi (doc. 22 di parte opponente). Controparte_2
Trattasi dei beni che successivamente sono stati ceduti dalla
[...]
alla , come Controparte_2 Controparte_1
documentato da quest'ultima, al prezzo di € 12.500,00 più IVA (doc. 27, 30 e 31 di parte opponente). A tale titolo nessun ulteriore importo risulta dovuto alla parte opposta.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza dell'art. 91
c.p.c., per cui devono essere rifuse dalla parte opposta alla parte opponente risultata vittoriosa nell'opposizione. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
13 scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Anche le spese della CTU, di cui al decreto di liquidazione del 16/11/2024, devono essere sostenute dalla parte opposta e rifuse, qualora già sostenute dalla parte opponente, a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2255/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 653/2022
emesso dal Tribunale di Bolzano in data 27/05/2022 e depositato il 30/05/2022;
2) condanna la parte opposta Controparte_2
alla rifusione, in favore di parte opponente , delle spese Controparte_1
di lite del presente giudizio, che liquida in € 29.193,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, € 870 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione Pt_1
scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
14 Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella nota si legge „1.140.88,56“: trattasi di un evidente errore nel posizionamento della virgola.