CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME QI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ME QI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa il 3 giugno 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1,3,4, e 73 d.P.R. n. 309 del 90, contestati ai capi 1, 3,8,10,18,38,40,50,55,56,57 e 59 dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per due motivi di seguito illustrati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 303 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 04/12/2025 1.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato associativo, in particolare, per mancanza degli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all'associazione, sussistendo, al più, il concorso nei reati. Il Tribunale ha errato nel ritenere la partecipazione, mancando la stabilità dell'interazione con un esponente di rilievo del sodalizio, risultando solo due mesi di cointeressenza operativa;
apoditticamente si afferma la partecipazione ad un più vasto programma criminale, ma non si indicano elementi concreti, espressivi di affectio societatis, né vi è risposta alle censure difensive. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari e ai principi di adeguatezza e proporzionalità, trattandosi di fatti risalenti al periodo novembre 2020-gennaio 2021 e di ordinanza cautelare emessa a distanza di quattro anni dai fatti e nonostante l'indagato fosse stato arrestato il 25 gennaio 2021 e detenuto ancora in esecuzione pena. Non vi sono elementi che dimostrino la perdurante pericolosità né ragioni che impongano la misura cautelare, specie in rapporto ad altre posizioni per le quali il GIP ha rigettatola domanda cautelare per mancanza di attualità delle esigenze;
peraltro, non si spiega perché le ravvisate esigenze non possano essere fronteggiate con misura meno afflittiva, trattandosi di detenuto in espiazione della pena di dieci anni, che non ha più manifestato la propria pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Premesso che in materia di misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628), il primo motivo, con cui si contesta la gravità indiziaria, è inammissibile per assoluta genericità delle censure. Il motivo si risolve in una critica aspecifica, meramente oppositiva, che fa leva sulla breve durata del contributo offerto dal ricorrente al sodalizio capeggiato dai MA, egemone nel traffico di stupefacenti nel quartiere di S. Basilio, gestito con modalità totalizzanti ed incessanti grazie all'apporto essenziale del JE e del ricorrente, cui si ascrive il concorso in numerosissimi episodi di acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di hashish e cocaina. 2 Il ricorso sembra prescindere dalla puntuale ricostruzione di tali episodi contenuta nell'ordinanza, che correttamente rimarca il ruolo strategico del ricorrente e respinge la censura difensiva sul breve periodo di collaborazione, interrotto solo dal suo arresto per il rinvenimento di un consistente quantitativo di eroina e hashish custodito in un garage, che fungeva da deposito per l'associazione, attribuendo rilievo all'intensità della collaborazione e alla frequenza delle condotte ed alla essenzialità del ruolo svolto, resa palese dalle conversazioni intercettate dopo il suo arresto, riportate nell'ordinanza (pag. 23-24). Oltre ad emergere che disponeva di vari garage dove occultare lo stupefacente e che gli erano state consegnate due partite di stupefacente, solo parzialmente rinvenute dalla p.g., quali elementi indicativi dell'assoluta fiducia in lui riposta, l'ordinanza dà atto della necessità di recuperare il criptofonino consegnatogli, che ugualmente ne attesta la rilevanza del ruolo, per il timore del JE di essere coinvolto a causa dei messaggi incriminanti scambiati con il ricorrente;
elemento, questo, di particolare significatività, trattandosi di uno strumento di lavoro dedicato agli affari illeciti e alle comunicazioni riservate tra i soda li. Correttamente è stato attribuito rilievo alla solidarietà assicurata dai sodali nel consegnare denaro alla moglie per l'assistenza legale, trattandosi di comportamento particolarmente espressivo di affectio soci etatis e di intraneità. Ancora, l'ordinanza fornisce corretta risposta alla tesi difensiva circa la configurabilità del mero concorso di persone del reato continuato, rimarcando l'esistenza di una struttura stabile, dotata di mezzi e uomini, organizzata per operare in modo durevole e continuativo, come provato dai numerosi reati fine e dalle consistenti importazioni realizzate nonché dalla progettualità futura coltivata dal MA e dal JE facendo affari anche con nuovi fornitori (pag. 25-26). 2. Anche sul piano delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura l'ordinanza rende una motivazione corretta, che si sottrae a censure. Pur trattandosi di fatti risalenti e di indagato detenuto dal gennaio 2021 e condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione, in assenza di elementi idonei a vincere la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha correttamente attribuito rilievo alla radicata propensione a delinquere dell'indagato ed alla professionalità maturata nel narcotraffico, attestata ben due precedenti specifici e dimostrata anche dagli elementi emersi nella presente indagine, ritenuti altamente significativi, deponendo per la capacità di un rapido reinserimento nel settore e per la concretezza del pericolo di recidiva in caso di scarcerazione. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, , comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 4 dicembre 2025 Il Consiglier testensore
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ME QI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa il 3 giugno 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1,3,4, e 73 d.P.R. n. 309 del 90, contestati ai capi 1, 3,8,10,18,38,40,50,55,56,57 e 59 dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per due motivi di seguito illustrati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 303 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 04/12/2025 1.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato associativo, in particolare, per mancanza degli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all'associazione, sussistendo, al più, il concorso nei reati. Il Tribunale ha errato nel ritenere la partecipazione, mancando la stabilità dell'interazione con un esponente di rilievo del sodalizio, risultando solo due mesi di cointeressenza operativa;
apoditticamente si afferma la partecipazione ad un più vasto programma criminale, ma non si indicano elementi concreti, espressivi di affectio societatis, né vi è risposta alle censure difensive. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari e ai principi di adeguatezza e proporzionalità, trattandosi di fatti risalenti al periodo novembre 2020-gennaio 2021 e di ordinanza cautelare emessa a distanza di quattro anni dai fatti e nonostante l'indagato fosse stato arrestato il 25 gennaio 2021 e detenuto ancora in esecuzione pena. Non vi sono elementi che dimostrino la perdurante pericolosità né ragioni che impongano la misura cautelare, specie in rapporto ad altre posizioni per le quali il GIP ha rigettatola domanda cautelare per mancanza di attualità delle esigenze;
peraltro, non si spiega perché le ravvisate esigenze non possano essere fronteggiate con misura meno afflittiva, trattandosi di detenuto in espiazione della pena di dieci anni, che non ha più manifestato la propria pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Premesso che in materia di misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628), il primo motivo, con cui si contesta la gravità indiziaria, è inammissibile per assoluta genericità delle censure. Il motivo si risolve in una critica aspecifica, meramente oppositiva, che fa leva sulla breve durata del contributo offerto dal ricorrente al sodalizio capeggiato dai MA, egemone nel traffico di stupefacenti nel quartiere di S. Basilio, gestito con modalità totalizzanti ed incessanti grazie all'apporto essenziale del JE e del ricorrente, cui si ascrive il concorso in numerosissimi episodi di acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di hashish e cocaina. 2 Il ricorso sembra prescindere dalla puntuale ricostruzione di tali episodi contenuta nell'ordinanza, che correttamente rimarca il ruolo strategico del ricorrente e respinge la censura difensiva sul breve periodo di collaborazione, interrotto solo dal suo arresto per il rinvenimento di un consistente quantitativo di eroina e hashish custodito in un garage, che fungeva da deposito per l'associazione, attribuendo rilievo all'intensità della collaborazione e alla frequenza delle condotte ed alla essenzialità del ruolo svolto, resa palese dalle conversazioni intercettate dopo il suo arresto, riportate nell'ordinanza (pag. 23-24). Oltre ad emergere che disponeva di vari garage dove occultare lo stupefacente e che gli erano state consegnate due partite di stupefacente, solo parzialmente rinvenute dalla p.g., quali elementi indicativi dell'assoluta fiducia in lui riposta, l'ordinanza dà atto della necessità di recuperare il criptofonino consegnatogli, che ugualmente ne attesta la rilevanza del ruolo, per il timore del JE di essere coinvolto a causa dei messaggi incriminanti scambiati con il ricorrente;
elemento, questo, di particolare significatività, trattandosi di uno strumento di lavoro dedicato agli affari illeciti e alle comunicazioni riservate tra i soda li. Correttamente è stato attribuito rilievo alla solidarietà assicurata dai sodali nel consegnare denaro alla moglie per l'assistenza legale, trattandosi di comportamento particolarmente espressivo di affectio soci etatis e di intraneità. Ancora, l'ordinanza fornisce corretta risposta alla tesi difensiva circa la configurabilità del mero concorso di persone del reato continuato, rimarcando l'esistenza di una struttura stabile, dotata di mezzi e uomini, organizzata per operare in modo durevole e continuativo, come provato dai numerosi reati fine e dalle consistenti importazioni realizzate nonché dalla progettualità futura coltivata dal MA e dal JE facendo affari anche con nuovi fornitori (pag. 25-26). 2. Anche sul piano delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura l'ordinanza rende una motivazione corretta, che si sottrae a censure. Pur trattandosi di fatti risalenti e di indagato detenuto dal gennaio 2021 e condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione, in assenza di elementi idonei a vincere la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha correttamente attribuito rilievo alla radicata propensione a delinquere dell'indagato ed alla professionalità maturata nel narcotraffico, attestata ben due precedenti specifici e dimostrata anche dagli elementi emersi nella presente indagine, ritenuti altamente significativi, deponendo per la capacità di un rapido reinserimento nel settore e per la concretezza del pericolo di recidiva in caso di scarcerazione. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, , comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 4 dicembre 2025 Il Consiglier testensore