Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 303
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato associativo

    Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità delle censure, risolvendosi in una critica aspecifica e meramente oppositiva. La Corte ha ritenuto che il motivo prescinde dalla puntuale ricostruzione degli episodi contenuti nell'ordinanza, che correttamente rimarca il ruolo strategico del ricorrente e respinge la censura difensiva sul breve periodo di collaborazione, interrotto solo dal suo arresto. Viene data rilevanza all'intensità della collaborazione, alla frequenza delle condotte e all'essenzialità del ruolo svolto, comprovato da conversazioni intercettate, dalla disponibilità di garage per occultare stupefacenti, dalla fiducia riposta nel ricorrente e dalla necessità di recuperare il criptofonino. Viene altresì valorizzata la solidarietà dei sodali nel fornire assistenza legale alla moglie, quale espressione di affectio societatis. L'ordinanza fornisce corretta risposta alla tesi difensiva circa la configurabilità del mero concorso di persone nel reato continuato, rimarcando l'esistenza di una struttura stabile, organizzata per operare in modo durevole e continuativo.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari e ai principi di adeguatezza e proporzionalità

    Anche sul piano delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, l'ordinanza rende una motivazione corretta che si sottrae a censure. Pur trattandosi di fatti risalenti e di indagato detenuto dal gennaio 2021 e condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione, in assenza di elementi idonei a vincere la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha correttamente attribuito rilievo alla radicata propensione a delinquere dell'indagato e alla professionalità maturata nel narcotraffico, attestata da precedenti specifici e dagli elementi emersi nell'indagine, ritenuti altamente significativi, deponendo per la capacità di un rapido reinserimento nel settore e per la concretezza del pericolo di recidiva in caso di scarcerazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 303
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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