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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 610/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Chiosa 10/A, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Chiericati del Foro di Mantova, domiciliato presso lo studio del difensore, presso l'indirizzo pec Email_1
-attore –
CONTRO
, con sede in Via Controparte_1 CP_1
Cassa di risparmio n. 15 codice fiscale e Partita IVA , dall'avv. Massimo P.IVA_1
Pincione, con Studio in Massa (MS), Via Massa Avenza n. 223,
-convenuta –
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore , come in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc: Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattese, previe le declaratorie del caso e di legge
NEL MERITO. In via principale:
- accertare la nullità del piano di ammortamento del contratto de quo, per occulti addebiti
anatocistici e, indeterminatezza/indeterminabilità della clausola determinativa del tasso e, per
l'effetto, sostituire il tasso del contratto con quello minimo bot ex art. 117, commi 4 e 7 tub o in
subordine al tasso legale semplice;
- accertare la mancata indicazione di TAE nel contratto, dichiarare la nullità ex art. 117
comma 4 tub e per l'effetto sostituire il tasso convenzionale con quello minimo bot ai sensi del
comma 7 art. 117 tub o in subordine al tasso legale semplice;
- accertare che l'ISC dichiarato in contratto è inferiore in senso sfavorevole al mutuatario,
rispetto a quello effettivo e, come da narrativa, rideterminare il piano di ammortamento al
tasso sostitutivo minimo bot ex art. 117, comma 7 tub;
Conseguentemente:
a) dire tenuta e condannare la a restituire all'attore le somme indebitamente versategli CP_1
a titolo di interessi, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 cc,
dai dì dei singoli esborsi al saldo effettivo;
oppure, in via subordinata
b) imputare le maggiori somme già pagate al debito residuo, con rivalutazione monetaria e
interessi per le somme anticipate e in questo caso: contabilizzati i pagamenti effettuati al
piano di ammortamento riformulato al Tasso Minimo Bot, o al tasso legale semplice e,
individuata la rata del nuovo piano già raggiunta con i pagamenti, dichiarare il diritto del
mutuatario di sospendere il pagamento delle rate fino a raggiungere la suddetta rata,
affermandosi il diritto di ripresa dei pagamenti da quel momento, nel piano riformulato al
Tasso Minimo Bot o in subordine al tasso legale semplice.
2 Sulle spese:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese
generali nella misura di legge.
*Per la convenuta , come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
Voglia il Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, dichiarato il contratto di mutuo stipulato da
con il signor del tutto legittimo e conforme a legge, respingere le CP_1 Parte_1
domande della controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Si d'ora si chiede la concessione dei termini per produzione di documenti e distanze
probatorie e articolo 183 comma 6 c.p.c., con ogni riserva di più ampiamente produrre,
dedurre e controdedurre. Quanto precede con vittoria di spese.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 28.03.2022 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate ed esponeva quanto segue. CP_1
L'attore riferiva che, in data 12 luglio 2012, aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 149.000, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di sua proprietà sito in Calice al Cornoviglio. Sin dalla stipula, egli aveva sempre provveduto al regolare pagamento delle rate, proseguendo nei versamenti sino al 2021.
Esponeva che, nel corso del rapporto, aveva incaricato un tecnico di analizzare il contratto,
dal quale emergeva che il piano di ammortamento applicato si fondava sul metodo cosiddetto
“alla francese”, in regime di capitalizzazione composta;
il contratto, tuttavia, non indicava il
Tasso Annuo Effettivo (TAE) pur prevedendo la liquidazione infrannuale degli interessi, né
chiariva il regime finanziario effettivamente adottato. La perizia evidenziava inoltre una
3 difformità tra l'ISC dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato, risultato più
elevato e dunque sfavorevole al mutuatario.
Alla luce di tali irregolarità, l'attore aveva promosso il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e si era quindi determinato ad adire l'Autorità giudiziaria.
Rappresentava che, secondo la ricostruzione tecnica, il tasso effettivo risultava indeterminato e che il piano di ammortamento fosse affetto da nullità originaria per applicazione di interessi anatocistici occulti, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 117 TUB.
Dalla documentazione prodotta, l'attore evidenziava che, sino al 30 giugno 2018, aveva corrisposto complessivamente € 48.396,18, di cui € 32.622,25 a titolo di interessi;
la perizia,
assumendo quale tasso sostitutivo quello minimo BOT, stimava che gli interessi effettivamente dovuti sarebbero stati pari ad € 1.543,34, con conseguente eccedenza pagata di oltre € 31.000. Proseguendo regolarmente nei pagamenti sino al 31 dicembre 2021, il totale versato raggiungeva € 76.153,61, somma che, sulla base del piano ricalcolato al tasso minimo BOT, avrebbe già coperto le rate sino alle scadenze del 2033.
L'attore deduceva pertanto di avere versato somme eccedenti rispetto al dovuto e di aver maturato il diritto alla sospensione dei futuri pagamenti fino al riallineamento con il piano ricalcolato secondo i tassi sostitutivi di legge. Chiedeva quindi che fosse accertata la nullità
delle clausole relative al tasso d'interesse, alla mancata indicazione del TAE e alla difforme indicazione dell'ISC, con sostituzione del tasso convenzionale mediante applicazione del tasso minimo BOT o, in subordine, del tasso legale semplice, e che fosse disposta la restituzione delle somme indebitamente versate ovvero la loro imputazione alle rate future.
*Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
24.06.2022, rilevando che le contestazioni mosse dall'attore risultavano, a suo avviso, del tutto infondate in fatto e in diritto. In primo luogo, evidenziava che la doglianza relativa all'ammortamento “alla francese” si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui tale
4 metodo comportasse automaticamente capitalizzazione composta degli interessi e violazione dell'art. 1283 c.c. sosteneva, viceversa, che nel mutuo alla francese gli CP_1
interessi non venivano mai sommati al capitale, essendo ciascuna rata composta da una quota capitale e una quota interessi calcolati unicamente sul debito residuo, senza che gli interessi maturati potessero diventare essi stessi produttivi di ulteriori interessi, richiamando sul punto consolidata giurisprudenza di merito.
Quanto alla lamentata mancanza del TAE, osservava che il contratto CP_1
conteneva tutti gli elementi necessari alla piena comprensione del costo del finanziamento:
importo mutuato, numero di rate, tasso applicato, modalità di ammortamento, nonché tutti gli allegati informativi previsti dalla normativa sulla trasparenza (allegati A, B, C, D ed E). La
delibera CICR del 2000 – richiamata dall'attore – non imponeva, secondo la convenuta,
l'indicazione del TAE nei mutui, in quanto nei finanziamenti a rata costante non si verificava alcuna capitalizzazione infrannuale, ma solo il frazionamento dell'obbligazione restitutoria.
In merito alla contestata difformità dell' , sottolineava come la Pt_2 CP_1
variazione indicata dall'attore fosse minima (0,0734%), tanto da risultare irrilevante e comunque insussistente. Soggiungeva che, anche a voler ammettere la sussistenza di un errore, la normativa vigente non prevedeva alcuna nullità del contratto per erronea
Par indicazione dell' , trattandosi di dato meramente informativo che non incideva sulle condizioni economiche effettivamente pattuite. A sostegno di tale impostazione richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità, compresa la sentenza della Corte di cassazione n.
39169/2021.
Secondo la convenuta, le domande attoree risultavano pertanto infondate e non idonee a giustificare alcun ricalcolo del rapporto dare/avere. affermava quindi che il CP_1
contratto del 2012 era pienamente legittimo e che non ricorrevano i presupposti per la
5 sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dall'art. 117 TUB. Concludeva quindi chiedendo il rigetto integrale delle domande e la conferma della piena validità del mutuo.
*Alla prima udienza del 07.07.2022 le parti insistevano come in atti ed il Giudice assegnava i termini ex art 183 co. 6 cpc e fissava l'udienza del 13.04.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 26.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.04.2023, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda nei termini che seguono:
1. Descriva il contratto di mutuo fondiario n. 84990/21552 in data 12.07.2012 tra
[...]
(mutuante) e (mutuatario). CP_1 Parte_1
2. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, se i costi applicati dall'istituto bancario sono
superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi concretamente
applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra l'importo
derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo
che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e consideri non
dovuta tale differenza dal mutuatario.
3. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, il rispetto della normativa in punto di anatocismo,
come segue:
A) Per il periodo sino al 22.04.2000, verifichi se la banca ed il correntista hanno
espressamente e specificamente pattuito la capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art.
1283 cc (senza limitarsi ad un mero rinvio agli usi esistenti), ed in caso negativo consideri non
dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla banca;
6 B) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se la banca si sia adeguata alla
normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U.
22/2/2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla
banca;
C) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
4. Verifichi, utilizzando le formule indicate dalla Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un
tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/1996, tenendo conto, ai fini di
tale determinazione, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi,
moratori ed anatocistici (come eventualmente già rideterminati ai punti 2 e 3), di tutte le
commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle
per imposte e tasse, e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedano una remunerazione a favore della banca. In caso affermativo, individui quale
sarebbe stato l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra
l'importo degli interessi applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al
tasso soglia, e consideri non dovuta tale differenza da parte del mutuatario.
5. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, quantifichi il saldo debitorio del
rapporto di mutuo alla data del 29.03.2022 (data di notifica dell'atto di citazione), elaborando
7 altresì un nuovo piano di ammortamento conforme alle previsioni contrattuali in ipotesi sia
rilevata la presenza di addebiti illegittimi”
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il Dott. fissando per la Persona_1
comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
12.07.2023.
La consulenza veniva depositata il 22.02.2024.
Il Giudice, con provvedimento del 27.03.2024, liquidava a favore del perito Dott. Persona_1
Euro 4.316,51 oltre accessori per onorari, ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti Controparte_1
*All'udienza del 29.05.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
Quanto alla descrizione del contratto di mutuo il consulente ha ricostruito preliminarmente il contenuto del contratto di mutuo stipulato il 12 settembre 2012 tra e Parte_1 [...]
, qualificandolo come mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado. La CP_1
somma mutuata era pari a € 149.000,00, con ammortamento trentennale articolato in 360
rate mensili e con periodo di preammortamento sino al 30 settembre 2012.
Il tasso nel periodo di ammortamento risultava variabile: una componente fissa del 4,00% e una componente variabile parametrata all'Euribor a tre mesi, rilevato giornalmente e arrotondato allo 0,05% più vicino. Il tasso del periodo di preammortamento era del 4,35% e il
TAEG indicato in contratto pari al 4,5116%.
Dall'esame documentale il CTU non rilevava costi non indicati contrattualmente. Osservava
tuttavia come il piano allegato (“allegato C”) fosse costruito secondo il metodo “alla francese”
8 e come questo, per la sua struttura, implicasse l'impiego di un regime di capitalizzazione composta, anche se tale caratteristica non risultava espressamente enunciata nel contratto.
Quanto al metodo di ammortamento ed al regime finanziario sotteso, il CTU confermava che il piano allegato al contratto era un piano “alla francese”, pur nella sua forma spuria dovuta alla variabilità del tasso periodale. Ribadiva che il metodo presupponeva l'utilizzo del regime finanziario composto, idoneo a generare interessi da interessi, e osservava che tale informazione non era riportata nel contratto.
Il CTU procedeva alla verifica del TAE e, applicando il principio matematico del regime composto, rideterminava il TAE corrispondente al TAN del 4,35%, ottenendo un tasso effettivo del 4,44%.
Quanto alla verifica del TAEG/ISC, il CTU ricalcolava il TAEG/ISC sulla base del piano di ammortamento costruito utilizzando il tasso iniziale di preammortamento, rilevando una differenza minima (+0,0075%) rispetto al valore dichiarato nel contratto, ritenuta tecnicamente irrilevante e dovuta a margini di approssimazione. Riteneva pertanto il TAEG sostanzialmente conforme.
Sul presupposto delle precedenti risposte il CTU procedeva alla riformulazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB.
A seguito dell'accertamento del regime composto e della mancanza di sua specificazione contrattuale, il CTU procedeva a ricalcolare il piano di ammortamento sostituendo il tasso applicato con il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
Il consulente applicava entrambi i criteri normativi ovvero i tassi nominali minimi dei Buoni
Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti la stipula e il tasso nominale minimo dei Buoni
Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti ogni singola rata. Evidenziava che i BOT avevano progressivamente assunto valori anche negativi e, per tali periodi, assumeva il tasso sostitutivo pari a zero, poiché il mutuatario non avrebbe potuto restituire somma inferiore a
9 quella ricevuta. Concludeva che il metodo più favorevole per il mutuatario era quello basato sui BOT dei 12 mesi precedenti ogni rata.
Il CTU passava alla determinazione degli importi pagati dal mutuatario eccedenti il dovuto e,
confrontando le rate effettivamente pagate con quelle dovute secondo il piano riformulato, il
CTU accertava significative eccedenze:
€ 46.603,75 al 29/03/2022
€ 49.222,44 al 30/09/2022
Se maggiorati di interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI:
€ 51.425,70 (29/03/2022)
€ 56.073,75 (30/09/2022)
Il CTU procedeva poi alla rideterminazione del debito residuo, sottraendo gli importi pagati in eccesso dalla quota capitale risultante dal piano originario con i seguenti risultati:
-Debito residuo effettivo al 29/03/2022: euro 74.301,60 senza rivalutazione;
euro 69.479,65
con rivalutazione più interessi;
-Debito residuo effettivo al 30/09/2022: euro 69.535,39 senza rivalutazione;
euro 62.684,08
con rivalutazione più interessi.
*Dalle risultanze della CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili poiché immuni da vizi logici e coerenti con gli atti di causa, è emerso che il piano di ammortamento applicato da non era stato esplicitato nel contratto, con conseguente applicazione CP_1
dell'art. 117, comma 7, TUB, con sostituzione dei tassi. Applicando i tassi sostitutivi previsti dalla legge, il CTU ha rilevato la sussistenza di rilevanti addebiti illegittimi a carico del mutuatario. Si concorda con le conclusioni raggiunte dallo stesso ovvero che il debito residuo alla data del 29/3/22 è di euro 69.479,65 (anziché € 120.905,35), corrispondente alla rata n.
10 l'individuazione dell'oggetto della causa quella della notifica dell'atto di citazione (appunto
29.03.2022) che determina la pendenza della lite.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in complessivi Euro 14.103,00, Parte_1
in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(Euro 69.479,65 quota capitale ancora dovuta), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio già liquidati con provvedimento del 27.03.2024, in favore del perito Dott. Euro 4.316,51 oltre accessori per onorari, vengono posti Persona_1
definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti. Controparte_1
***
P.Q.M.
A) ACCERTA la nullità delle clausole del mutuo stipulato il 12.07.2012 relative alla determinazione del tasso e del regime di ammortamento, per indeterminatezza, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
B) ACCERTA che, in applicazione dei tassi sostitutivi BOT, il debito residuo del mutuatario è
pari ad Euro 69.479,65 alla data del 29.03.2022, corrispondente alla rata n. 245 in scadenza al 28.02.2033.
C) CONDANNA ad imputare le somme indebitamente corrisposte al Controparte_1
debito residuo, secondo quanto risultante dalla CTU e come specificato in motivazione.
D) DICHIARA il diritto di di sospendere il pagamento delle rate sino al Parte_1
raggiungimento della rata indicata in motivazione (ed al punto B del dispositivo), con
11 successiva ripresa dei pagamenti secondo il piano riformulato (pertanto a decorrere dalla rata n. 245 in scadenza al 28.02.2033).
E) CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
F) PONE definitivamente gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati in euro
4.316,51 oltre accessori, a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti. Controparte_1
La Spezia, 12.12.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
245 in scadenza il 28/2/2033, dovendosi assumere come data di riferimento per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Chiosa 10/A, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Chiericati del Foro di Mantova, domiciliato presso lo studio del difensore, presso l'indirizzo pec Email_1
-attore –
CONTRO
, con sede in Via Controparte_1 CP_1
Cassa di risparmio n. 15 codice fiscale e Partita IVA , dall'avv. Massimo P.IVA_1
Pincione, con Studio in Massa (MS), Via Massa Avenza n. 223,
-convenuta –
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore , come in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc: Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattese, previe le declaratorie del caso e di legge
NEL MERITO. In via principale:
- accertare la nullità del piano di ammortamento del contratto de quo, per occulti addebiti
anatocistici e, indeterminatezza/indeterminabilità della clausola determinativa del tasso e, per
l'effetto, sostituire il tasso del contratto con quello minimo bot ex art. 117, commi 4 e 7 tub o in
subordine al tasso legale semplice;
- accertare la mancata indicazione di TAE nel contratto, dichiarare la nullità ex art. 117
comma 4 tub e per l'effetto sostituire il tasso convenzionale con quello minimo bot ai sensi del
comma 7 art. 117 tub o in subordine al tasso legale semplice;
- accertare che l'ISC dichiarato in contratto è inferiore in senso sfavorevole al mutuatario,
rispetto a quello effettivo e, come da narrativa, rideterminare il piano di ammortamento al
tasso sostitutivo minimo bot ex art. 117, comma 7 tub;
Conseguentemente:
a) dire tenuta e condannare la a restituire all'attore le somme indebitamente versategli CP_1
a titolo di interessi, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 cc,
dai dì dei singoli esborsi al saldo effettivo;
oppure, in via subordinata
b) imputare le maggiori somme già pagate al debito residuo, con rivalutazione monetaria e
interessi per le somme anticipate e in questo caso: contabilizzati i pagamenti effettuati al
piano di ammortamento riformulato al Tasso Minimo Bot, o al tasso legale semplice e,
individuata la rata del nuovo piano già raggiunta con i pagamenti, dichiarare il diritto del
mutuatario di sospendere il pagamento delle rate fino a raggiungere la suddetta rata,
affermandosi il diritto di ripresa dei pagamenti da quel momento, nel piano riformulato al
Tasso Minimo Bot o in subordine al tasso legale semplice.
2 Sulle spese:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese
generali nella misura di legge.
*Per la convenuta , come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
Voglia il Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, dichiarato il contratto di mutuo stipulato da
con il signor del tutto legittimo e conforme a legge, respingere le CP_1 Parte_1
domande della controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Si d'ora si chiede la concessione dei termini per produzione di documenti e distanze
probatorie e articolo 183 comma 6 c.p.c., con ogni riserva di più ampiamente produrre,
dedurre e controdedurre. Quanto precede con vittoria di spese.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 28.03.2022 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate ed esponeva quanto segue. CP_1
L'attore riferiva che, in data 12 luglio 2012, aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 149.000, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di sua proprietà sito in Calice al Cornoviglio. Sin dalla stipula, egli aveva sempre provveduto al regolare pagamento delle rate, proseguendo nei versamenti sino al 2021.
Esponeva che, nel corso del rapporto, aveva incaricato un tecnico di analizzare il contratto,
dal quale emergeva che il piano di ammortamento applicato si fondava sul metodo cosiddetto
“alla francese”, in regime di capitalizzazione composta;
il contratto, tuttavia, non indicava il
Tasso Annuo Effettivo (TAE) pur prevedendo la liquidazione infrannuale degli interessi, né
chiariva il regime finanziario effettivamente adottato. La perizia evidenziava inoltre una
3 difformità tra l'ISC dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato, risultato più
elevato e dunque sfavorevole al mutuatario.
Alla luce di tali irregolarità, l'attore aveva promosso il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e si era quindi determinato ad adire l'Autorità giudiziaria.
Rappresentava che, secondo la ricostruzione tecnica, il tasso effettivo risultava indeterminato e che il piano di ammortamento fosse affetto da nullità originaria per applicazione di interessi anatocistici occulti, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 117 TUB.
Dalla documentazione prodotta, l'attore evidenziava che, sino al 30 giugno 2018, aveva corrisposto complessivamente € 48.396,18, di cui € 32.622,25 a titolo di interessi;
la perizia,
assumendo quale tasso sostitutivo quello minimo BOT, stimava che gli interessi effettivamente dovuti sarebbero stati pari ad € 1.543,34, con conseguente eccedenza pagata di oltre € 31.000. Proseguendo regolarmente nei pagamenti sino al 31 dicembre 2021, il totale versato raggiungeva € 76.153,61, somma che, sulla base del piano ricalcolato al tasso minimo BOT, avrebbe già coperto le rate sino alle scadenze del 2033.
L'attore deduceva pertanto di avere versato somme eccedenti rispetto al dovuto e di aver maturato il diritto alla sospensione dei futuri pagamenti fino al riallineamento con il piano ricalcolato secondo i tassi sostitutivi di legge. Chiedeva quindi che fosse accertata la nullità
delle clausole relative al tasso d'interesse, alla mancata indicazione del TAE e alla difforme indicazione dell'ISC, con sostituzione del tasso convenzionale mediante applicazione del tasso minimo BOT o, in subordine, del tasso legale semplice, e che fosse disposta la restituzione delle somme indebitamente versate ovvero la loro imputazione alle rate future.
*Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
24.06.2022, rilevando che le contestazioni mosse dall'attore risultavano, a suo avviso, del tutto infondate in fatto e in diritto. In primo luogo, evidenziava che la doglianza relativa all'ammortamento “alla francese” si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui tale
4 metodo comportasse automaticamente capitalizzazione composta degli interessi e violazione dell'art. 1283 c.c. sosteneva, viceversa, che nel mutuo alla francese gli CP_1
interessi non venivano mai sommati al capitale, essendo ciascuna rata composta da una quota capitale e una quota interessi calcolati unicamente sul debito residuo, senza che gli interessi maturati potessero diventare essi stessi produttivi di ulteriori interessi, richiamando sul punto consolidata giurisprudenza di merito.
Quanto alla lamentata mancanza del TAE, osservava che il contratto CP_1
conteneva tutti gli elementi necessari alla piena comprensione del costo del finanziamento:
importo mutuato, numero di rate, tasso applicato, modalità di ammortamento, nonché tutti gli allegati informativi previsti dalla normativa sulla trasparenza (allegati A, B, C, D ed E). La
delibera CICR del 2000 – richiamata dall'attore – non imponeva, secondo la convenuta,
l'indicazione del TAE nei mutui, in quanto nei finanziamenti a rata costante non si verificava alcuna capitalizzazione infrannuale, ma solo il frazionamento dell'obbligazione restitutoria.
In merito alla contestata difformità dell' , sottolineava come la Pt_2 CP_1
variazione indicata dall'attore fosse minima (0,0734%), tanto da risultare irrilevante e comunque insussistente. Soggiungeva che, anche a voler ammettere la sussistenza di un errore, la normativa vigente non prevedeva alcuna nullità del contratto per erronea
Par indicazione dell' , trattandosi di dato meramente informativo che non incideva sulle condizioni economiche effettivamente pattuite. A sostegno di tale impostazione richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità, compresa la sentenza della Corte di cassazione n.
39169/2021.
Secondo la convenuta, le domande attoree risultavano pertanto infondate e non idonee a giustificare alcun ricalcolo del rapporto dare/avere. affermava quindi che il CP_1
contratto del 2012 era pienamente legittimo e che non ricorrevano i presupposti per la
5 sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dall'art. 117 TUB. Concludeva quindi chiedendo il rigetto integrale delle domande e la conferma della piena validità del mutuo.
*Alla prima udienza del 07.07.2022 le parti insistevano come in atti ed il Giudice assegnava i termini ex art 183 co. 6 cpc e fissava l'udienza del 13.04.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 26.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.04.2023, il Giudice rilevata la necessità di svolgere consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda nei termini che seguono:
1. Descriva il contratto di mutuo fondiario n. 84990/21552 in data 12.07.2012 tra
[...]
(mutuante) e (mutuatario). CP_1 Parte_1
2. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, se i costi applicati dall'istituto bancario sono
superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi concretamente
applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra l'importo
derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo
che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e consideri non
dovuta tale differenza dal mutuatario.
3. Verifichi, per tutta la durata del rapporto, il rispetto della normativa in punto di anatocismo,
come segue:
A) Per il periodo sino al 22.04.2000, verifichi se la banca ed il correntista hanno
espressamente e specificamente pattuito la capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art.
1283 cc (senza limitarsi ad un mero rinvio agli usi esistenti), ed in caso negativo consideri non
dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla banca;
6 B) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se la banca si sia adeguata alla
normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U.
22/2/2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla
banca;
C) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
4. Verifichi, utilizzando le formule indicate dalla Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un
tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/1996, tenendo conto, ai fini di
tale determinazione, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi,
moratori ed anatocistici (come eventualmente già rideterminati ai punti 2 e 3), di tutte le
commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle
per imposte e tasse, e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedano una remunerazione a favore della banca. In caso affermativo, individui quale
sarebbe stato l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra
l'importo degli interessi applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al
tasso soglia, e consideri non dovuta tale differenza da parte del mutuatario.
5. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, quantifichi il saldo debitorio del
rapporto di mutuo alla data del 29.03.2022 (data di notifica dell'atto di citazione), elaborando
7 altresì un nuovo piano di ammortamento conforme alle previsioni contrattuali in ipotesi sia
rilevata la presenza di addebiti illegittimi”
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il Dott. fissando per la Persona_1
comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio l'udienza del
12.07.2023.
La consulenza veniva depositata il 22.02.2024.
Il Giudice, con provvedimento del 27.03.2024, liquidava a favore del perito Dott. Persona_1
Euro 4.316,51 oltre accessori per onorari, ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti Controparte_1
*All'udienza del 29.05.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa come segue.
*Occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica.
Quanto alla descrizione del contratto di mutuo il consulente ha ricostruito preliminarmente il contenuto del contratto di mutuo stipulato il 12 settembre 2012 tra e Parte_1 [...]
, qualificandolo come mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado. La CP_1
somma mutuata era pari a € 149.000,00, con ammortamento trentennale articolato in 360
rate mensili e con periodo di preammortamento sino al 30 settembre 2012.
Il tasso nel periodo di ammortamento risultava variabile: una componente fissa del 4,00% e una componente variabile parametrata all'Euribor a tre mesi, rilevato giornalmente e arrotondato allo 0,05% più vicino. Il tasso del periodo di preammortamento era del 4,35% e il
TAEG indicato in contratto pari al 4,5116%.
Dall'esame documentale il CTU non rilevava costi non indicati contrattualmente. Osservava
tuttavia come il piano allegato (“allegato C”) fosse costruito secondo il metodo “alla francese”
8 e come questo, per la sua struttura, implicasse l'impiego di un regime di capitalizzazione composta, anche se tale caratteristica non risultava espressamente enunciata nel contratto.
Quanto al metodo di ammortamento ed al regime finanziario sotteso, il CTU confermava che il piano allegato al contratto era un piano “alla francese”, pur nella sua forma spuria dovuta alla variabilità del tasso periodale. Ribadiva che il metodo presupponeva l'utilizzo del regime finanziario composto, idoneo a generare interessi da interessi, e osservava che tale informazione non era riportata nel contratto.
Il CTU procedeva alla verifica del TAE e, applicando il principio matematico del regime composto, rideterminava il TAE corrispondente al TAN del 4,35%, ottenendo un tasso effettivo del 4,44%.
Quanto alla verifica del TAEG/ISC, il CTU ricalcolava il TAEG/ISC sulla base del piano di ammortamento costruito utilizzando il tasso iniziale di preammortamento, rilevando una differenza minima (+0,0075%) rispetto al valore dichiarato nel contratto, ritenuta tecnicamente irrilevante e dovuta a margini di approssimazione. Riteneva pertanto il TAEG sostanzialmente conforme.
Sul presupposto delle precedenti risposte il CTU procedeva alla riformulazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB.
A seguito dell'accertamento del regime composto e della mancanza di sua specificazione contrattuale, il CTU procedeva a ricalcolare il piano di ammortamento sostituendo il tasso applicato con il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
Il consulente applicava entrambi i criteri normativi ovvero i tassi nominali minimi dei Buoni
Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti la stipula e il tasso nominale minimo dei Buoni
Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti ogni singola rata. Evidenziava che i BOT avevano progressivamente assunto valori anche negativi e, per tali periodi, assumeva il tasso sostitutivo pari a zero, poiché il mutuatario non avrebbe potuto restituire somma inferiore a
9 quella ricevuta. Concludeva che il metodo più favorevole per il mutuatario era quello basato sui BOT dei 12 mesi precedenti ogni rata.
Il CTU passava alla determinazione degli importi pagati dal mutuatario eccedenti il dovuto e,
confrontando le rate effettivamente pagate con quelle dovute secondo il piano riformulato, il
CTU accertava significative eccedenze:
€ 46.603,75 al 29/03/2022
€ 49.222,44 al 30/09/2022
Se maggiorati di interessi legali e rivalutazione secondo l'indice FOI:
€ 51.425,70 (29/03/2022)
€ 56.073,75 (30/09/2022)
Il CTU procedeva poi alla rideterminazione del debito residuo, sottraendo gli importi pagati in eccesso dalla quota capitale risultante dal piano originario con i seguenti risultati:
-Debito residuo effettivo al 29/03/2022: euro 74.301,60 senza rivalutazione;
euro 69.479,65
con rivalutazione più interessi;
-Debito residuo effettivo al 30/09/2022: euro 69.535,39 senza rivalutazione;
euro 62.684,08
con rivalutazione più interessi.
*Dalle risultanze della CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili poiché immuni da vizi logici e coerenti con gli atti di causa, è emerso che il piano di ammortamento applicato da non era stato esplicitato nel contratto, con conseguente applicazione CP_1
dell'art. 117, comma 7, TUB, con sostituzione dei tassi. Applicando i tassi sostitutivi previsti dalla legge, il CTU ha rilevato la sussistenza di rilevanti addebiti illegittimi a carico del mutuatario. Si concorda con le conclusioni raggiunte dallo stesso ovvero che il debito residuo alla data del 29/3/22 è di euro 69.479,65 (anziché € 120.905,35), corrispondente alla rata n.
10 l'individuazione dell'oggetto della causa quella della notifica dell'atto di citazione (appunto
29.03.2022) che determina la pendenza della lite.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in complessivi Euro 14.103,00, Parte_1
in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(Euro 69.479,65 quota capitale ancora dovuta), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio già liquidati con provvedimento del 27.03.2024, in favore del perito Dott. Euro 4.316,51 oltre accessori per onorari, vengono posti Persona_1
definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti. Controparte_1
***
P.Q.M.
A) ACCERTA la nullità delle clausole del mutuo stipulato il 12.07.2012 relative alla determinazione del tasso e del regime di ammortamento, per indeterminatezza, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
B) ACCERTA che, in applicazione dei tassi sostitutivi BOT, il debito residuo del mutuatario è
pari ad Euro 69.479,65 alla data del 29.03.2022, corrispondente alla rata n. 245 in scadenza al 28.02.2033.
C) CONDANNA ad imputare le somme indebitamente corrisposte al Controparte_1
debito residuo, secondo quanto risultante dalla CTU e come specificato in motivazione.
D) DICHIARA il diritto di di sospendere il pagamento delle rate sino al Parte_1
raggiungimento della rata indicata in motivazione (ed al punto B del dispositivo), con
11 successiva ripresa dei pagamenti secondo il piano riformulato (pertanto a decorrere dalla rata n. 245 in scadenza al 28.02.2033).
E) CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
F) PONE definitivamente gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati in euro
4.316,51 oltre accessori, a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti. Controparte_1
La Spezia, 12.12.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
245 in scadenza il 28/2/2033, dovendosi assumere come data di riferimento per