Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 619
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Sentenza 12 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di La Spezia, in composizione monocratica, ha esaminato la controversia promossa da un mutuatario nei confronti di una banca, avente ad oggetto la presunta nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2012. L'attore ha dedotto la nullità del piano di ammortamento per occulti addebiti anatocistici e per indeterminatezza della clausola determinativa del tasso, chiedendo la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso minimo BOT o, in subordine, il tasso legale semplice, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate o la loro imputazione al debito residuo. A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha allegato una perizia tecnica che evidenziava la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) e una difformità tra l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) dichiarato e quello effettivo, sostenendo che gli interessi anatocistici occulti e la mancata trasparenza avrebbero comportato un esborso di oltre 31.000 euro in più rispetto al dovuto. La banca convenuta ha contestato integralmente le doglianze attoree, affermando la piena legittimità del contratto, la conformità del metodo di ammortamento "alla francese" alla normativa, la non obbligatorietà dell'indicazione del TAE nei mutui a rata costante e la trascurabilità della minima differenza riscontrata nell'ISC, richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il Tribunale, dopo aver disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accolto parzialmente le domande attoree, accertando la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso e al regime di ammortamento del mutuo, per indeterminatezza, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario (TUB). La CTU ha confermato che il piano di ammortamento "alla francese" presupponeva un regime di capitalizzazione composta, la cui specificazione mancava nel contratto, e ha rilevato la sussistenza di rilevanti addebiti illegittimi a carico del mutuatario a seguito dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT. Di conseguenza, il Giudice ha accertato che il debito residuo del mutuatario, alla data del 29.03.2022, ammontava ad Euro 69.479,65, corrispondente alla rata n. 245 in scadenza al 28.02.2033. Pertanto, ha condannato la banca ad imputare le somme indebitamente corrisposte al debito residuo e ha dichiarato il diritto del mutuatario di sospendere il pagamento delle rate fino al raggiungimento della rata indicata, con successiva ripresa dei pagamenti secondo il piano riformulato. Le spese processuali sono state poste a carico della banca convenuta, mentre gli onorari del CTU sono stati posti a carico solidale delle parti nei rapporti con il perito e a carico esclusivo della banca nei rapporti tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 619
    Giurisdizione : Trib. La Spezia
    Numero : 619
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

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