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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1888/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nata alla Spezia (SP) il giorno 28 marzo 1950, c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato alla Spezia (SP) i1 giorno 17 luglio 1957, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sorlini
Attori
C o n t r o
, c.f.: , nata alla Spezia il 31.08.1956, , CP_1 C.F._3 Parte_3
c.f.: , nata alla Spezia il 27.01.1950, , c.f.: C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], , c.f.: , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
nata a [...] il [...] e , c.f. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._7
7.07.1970
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“1) Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, Accertata la detenzione uti domini ai sensi dell'art. 1158 c.c., quindi, con le previe formalità ivi previste, riconoscere e dichiarare, la piena e totale proprietà degli attori Sig.ri e dell'immobile iscritto alla Parte_5 Parte_6
particella 1616, mappale fg. 15 all. D - piano T - categoria C/2- classe 5 - consistenza metri quadrati
4 con superficie catastale metri quadrati 4, rendita catastale euro 15,49 oggi insistente sulla via
Cozzani al n. 39, anziché alla via Discovolo n. 7, in Riomaggiore fraz. Manarola;
2) Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari ed alla Agenzia del Territorio della Spezia la trascrizione dell'emananda sentenza avente valore dichiarativo, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura. 3) Si rimette a questo Tribunale in ordine alla quantificazione delle spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio deducendo di essere da oltre vent'anni nel possesso ininterrotto, pacifico e manifesto dell'immobile sito in via Discovolo n. 7 in Manarola, identificato con la particella 1616 del foglio 15 al Catasto Fabbricati del Comune di Riomaggiore e in particolare: che tale bene, adibito a deposito e ricovero attrezzi, è stato usato in via esclusiva sin dai primi anni
'60 dai loro defunti genitori ( , deceduto il 18.11.2005 e , deceduta il Parte_7 Persona_1
6.02.2019), i quali nel corso del tempo hanno anche provveduto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
di aver quindi continuato a possedere il bene de quo a decorrere dal 2019, in qualità di successori;
che la madre, nel 1987, ha presentato domanda di sanatoria (poi concessa) degli abusi all'epoca riscontrati dall'amministrazione comunale, secondo quanto documentato.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile.
L'atto, preceduto dalla mediazione obbligatoria di legge, è stato ritualmente notificato agli altri intestatari catastali del bene o loro eredi.
Nessuno si è costituito in giudizio.
Sono state però prodotte le dichiarazioni scritte di CP_1 Parte_3 Tes_1
e nelle quali viene prestata adesione alla domanda attorea.
[...] Testimone_2
Il piccolo fabbricato di causa è rappresentato nelle fotografie in atti, anche in calce alla dichiarazione giurata dell'ing. Persona_2
In corso di istruttoria è stato sentito il teste marito dell'attrice, il quale ha Testimone_3
sostanzialmente confermato le allegazioni di citazione, anche specificando che l'accesso al deposito in oggetto avviene attraverso una porta chiusa a chiave e che le chiavi sono sempre state nella disponibilità della famiglia della moglie (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024).
Alla luce delle risultanze sopra sinteticamente riportate, può, dunque, accertarsi l'esercizio sul bene, dapprima, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., da parte dei genitori, quindi da parte degli odierni attori, di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quali proprietari dello stesso.
Nella specie in particolare non vi è dubbio che tale possesso si sia realizzato in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (cfr. ex multis, Cass. 23539/2011).
La domanda va di conseguenza accolta e e devono qui essere dichiarati Pt_1 Parte_2
(com)proprietari esclusivi, in pari quota, del bene in oggetto, per intervenuta usucapione ordinaria.
La natura della controversia è tale per cui le spese di lite sono da ritenersi non ripetibili, considerata la mancata opposizione delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, come precisata in corso di causa: dichiara (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, proprietari in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, C.F._2 dell'immobile sito in Riomaggiore (fraz. Manarola) censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 15, particella 1616; dichiara non ripetibili spese di lite.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
La Spezia, 6.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1888/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nata alla Spezia (SP) il giorno 28 marzo 1950, c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato alla Spezia (SP) i1 giorno 17 luglio 1957, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sorlini
Attori
C o n t r o
, c.f.: , nata alla Spezia il 31.08.1956, , CP_1 C.F._3 Parte_3
c.f.: , nata alla Spezia il 27.01.1950, , c.f.: C.F._4 Parte_4
, nato a [...] il [...], , c.f.: , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
nata a [...] il [...] e , c.f. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._7
7.07.1970
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“1) Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, Accertata la detenzione uti domini ai sensi dell'art. 1158 c.c., quindi, con le previe formalità ivi previste, riconoscere e dichiarare, la piena e totale proprietà degli attori Sig.ri e dell'immobile iscritto alla Parte_5 Parte_6
particella 1616, mappale fg. 15 all. D - piano T - categoria C/2- classe 5 - consistenza metri quadrati
4 con superficie catastale metri quadrati 4, rendita catastale euro 15,49 oggi insistente sulla via
Cozzani al n. 39, anziché alla via Discovolo n. 7, in Riomaggiore fraz. Manarola;
2) Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari ed alla Agenzia del Territorio della Spezia la trascrizione dell'emananda sentenza avente valore dichiarativo, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura. 3) Si rimette a questo Tribunale in ordine alla quantificazione delle spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio deducendo di essere da oltre vent'anni nel possesso ininterrotto, pacifico e manifesto dell'immobile sito in via Discovolo n. 7 in Manarola, identificato con la particella 1616 del foglio 15 al Catasto Fabbricati del Comune di Riomaggiore e in particolare: che tale bene, adibito a deposito e ricovero attrezzi, è stato usato in via esclusiva sin dai primi anni
'60 dai loro defunti genitori ( , deceduto il 18.11.2005 e , deceduta il Parte_7 Persona_1
6.02.2019), i quali nel corso del tempo hanno anche provveduto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
di aver quindi continuato a possedere il bene de quo a decorrere dal 2019, in qualità di successori;
che la madre, nel 1987, ha presentato domanda di sanatoria (poi concessa) degli abusi all'epoca riscontrati dall'amministrazione comunale, secondo quanto documentato.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile.
L'atto, preceduto dalla mediazione obbligatoria di legge, è stato ritualmente notificato agli altri intestatari catastali del bene o loro eredi.
Nessuno si è costituito in giudizio.
Sono state però prodotte le dichiarazioni scritte di CP_1 Parte_3 Tes_1
e nelle quali viene prestata adesione alla domanda attorea.
[...] Testimone_2
Il piccolo fabbricato di causa è rappresentato nelle fotografie in atti, anche in calce alla dichiarazione giurata dell'ing. Persona_2
In corso di istruttoria è stato sentito il teste marito dell'attrice, il quale ha Testimone_3
sostanzialmente confermato le allegazioni di citazione, anche specificando che l'accesso al deposito in oggetto avviene attraverso una porta chiusa a chiave e che le chiavi sono sempre state nella disponibilità della famiglia della moglie (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024).
Alla luce delle risultanze sopra sinteticamente riportate, può, dunque, accertarsi l'esercizio sul bene, dapprima, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., da parte dei genitori, quindi da parte degli odierni attori, di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quali proprietari dello stesso.
Nella specie in particolare non vi è dubbio che tale possesso si sia realizzato in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (cfr. ex multis, Cass. 23539/2011).
La domanda va di conseguenza accolta e e devono qui essere dichiarati Pt_1 Parte_2
(com)proprietari esclusivi, in pari quota, del bene in oggetto, per intervenuta usucapione ordinaria.
La natura della controversia è tale per cui le spese di lite sono da ritenersi non ripetibili, considerata la mancata opposizione delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, come precisata in corso di causa: dichiara (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, proprietari in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, C.F._2 dell'immobile sito in Riomaggiore (fraz. Manarola) censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 15, particella 1616; dichiara non ripetibili spese di lite.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
La Spezia, 6.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto