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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5248/2024 R.G. sul ricorso depositato il 01/11/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Andrea Baldino) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Magda Santagati ) all'esito della udienza così definitivamente provvedendo:
“ Dichiara cessata la materia del contendere . Spese della fase di merito compensate interamente tra le parti .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio per la fase cautelare monocratica liquidandole in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente .
Part Part Dispone altresì, su richiesta dell' , l'espunzione dal fascicolo di parte del documento depositato denominato “Relazione prot 79395 del 21_11_2024” , documento del tutto privo di attinenza all'oggetto del presente giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire dell'aspettativa non retribuita ex art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e, per l'effetto, ordinare alla controparte di adottare tutte determinazioni più opportune per consentire al ricorrente di riprendere lo svolgimento dell'incarico presso la Dialisi San
IO s.r.l..
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Pt_2
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Va rilevato che la vicenda ha già avuto una decisione in sede cautelare
1 L'ordinanza cautelare del 30-11.2024 ha motivato e disposto < Parte ricorrente deduceva che agiva per la revoca/disapplicazione, previo annullamento, dell'atto dirigenziale n. 2306 del 23.09.2024
dell'Asp di Reggio Calabria onde ottenere il ripristino con efficacia ex tunc della determina 1682 del
09.07.2024, avente ad oggetto la concessione dell'aspettativa non retribuita precedentemente autorizzata dall'Asp di Reggio Calabria così come richiesta dal ricorrente con istanza del
21.06.2024.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
****
Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ,cioè la verosimile fondatezza del diritto che si intende far valere, ed il periculum in mora, ossia il fondato motivo di temere che durante il periodo occorrente per far valere il proprio diritto questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile;
il
Giudice dell'urgenza è tenuto a verificare sul piano concreto, e non soltanto in astratto, che le conseguenze lesive della situazione antigiuridica di cui è causa risultino irreversibili ed irrimediabili.
FUMUS
È in questione il diritto della parte ricorrente- infermiere professionale con rapporto di lavoro Part dipendente a tempo indeterminato presso l' resistente - alla aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per anni cinque, a decorrere dal 15.07.2024
a seguito di incarico presso soggetto privato "Dialisi San IO" con sede in Pellaro - Reggio
Calabria. Part L'aspettativa risulta inizialmente concessa con determina del 9.7.2024 ma poi revocata dall' Part resistente in data 23.09.2024, con atto dirigenziale n. 2306, della Determina n. 1682 per aver l' accertato che lo stesso avrebbe svolto in data 12.07.2024 prestazione occasionale non Pt_1 autorizzata, nonché stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, contravvenendo così alla normativa di settore che disciplina l'aspettativa ed il lavoro alle dipendenze.
Parte ricorrente nega la prestazione occasionale retribuita e nega , precisando che sia avvenuto un errore , l'assunzione a tempo indeterminato presso struttura privata .
Ciò detto deve in primo luogo considerarsi che pur se l'aspettativa non è un diritto soggettivo del dipendente perchè soggetta a valutazione discrezionale della situazione organizzativa da parte del datore di lavoro ( v art 23 bis dlgs 165/2001 ) , tuttavia una volta emesso il provvedimento di
2 concessione , come nel caso di specie , sorge in capo al dipendente un diritto soggettivo al beneficio ottenuto . Part Era pertanto onere dell' provare le condizioni di legittimità della revoca esercitata .
Tale onere non risulta assolto Part In primis nella parte in cui l' adduce l'assenza di un parere interno del responsabile della struttura ove lavora il ricorrente , in sostanza prospetta una questione interna all'Amministrazione e che doveva essere valutata prima della concessione del diritto all'aspettativa .
Una volta concessa non è previsto una nuova ponderazione delle esigenze organizzative che diedero vita al provvedimento di concessione .
D'altra parte l'atto di revoca impugnato nulla argomentato su una siffatta ragione di revoca .
Quanto poi alle circostanze sia di stipula di un contratto a tempo indeterminato con soggetto esterno e sia la prestazione occasionale retribuita , in disparte che la normativa non prevede espressamente un effetto estintivo del diritto all'aspettativa per una simile evenienza , resta comunque il fatto che Part l' non produce nè il contratto di lavoro a tempo indeterminato nè prova di una prestazione occasionale retribuita .
Diverso piano è quello degli effetti sul piano disciplinare , qui tuttavia non oggetto di azione giudiziale di contestazione .
Il ricorrente tuttavia ha provato che l'assunzione a tempo indeterminato presso soggetto esterno era solo stato frutto di un errore comunicativo del rapporto di lavoro .
In effetti la comunicazione amministrativa obbligatoria è diversa infatti dalla stipula del contratto e dalla sua attuazione .
E' documentata in atti la avvenuta rettifica della comunicazione LA sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La circostanza pertanto non può ritenersi sussistente .
Anche la prestazione occasionale retribuita resta priva di dimostrazione.
Ne discende che, a fronte di diritto soggettivo acquisito dal ricorrente per effetto della avvenuta concessione della aspettativa a partire dal 15.7. 2024 , non sono provate ragioni di legittima revoca della aspettativa .
Va, pertanto, ritenuto sussistente il fumus della pretesa del ricorrente , con diritto al ripristino della sua condizione di dipendente in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico di lavoro presso soggetto esterno privato , per cinque anni.
PERICULUM
Sussiste altresì il periculum poichè è in contenzioso un rapporto di lavoro presso altro soggetto la cui attuazione è sul piano concreto pregiudicata dalla revoca.
3 L'attesa del giudizio ordinario priverebbe il ricorrente di una realizzazione concreta della nuova occasione di lavoro , situazione non ristorabile adeguatamente ove si dovesse attendere l'esito del giudizio di merito .
Sussiste il periculum e va quindi accolta la domanda cautelare.
SPESE
Spese del giudizio cautelare - stante il giudizio di merito contestualmente avviato - rimesse al giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare per quanto in motivazione e, per l'effetto, sospende gli effetti della impugnata revoca della aspettativa , ordinando il ripristino del diritto del ricorrente a fruire della aspettativa senza assegni già concessa con determina n. 1682 del 9.7.2024 . Spese al merito .>
In questa sede ordinaria tuttavia parte ricorrente ha rinunciato al diritto azionato .
All'odierna udienza le difese così hanno concluso : < L'avv Baldino fa presente che si riporta ai documenti allegati ove risulta la sopravvenuta rinuncia motivata del ricorrente alla concessa aspettativa per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese relativamente al cautelare e compensazione delle spese del merito.
L'avv. Santagati prende atto della richiesta di parte ricorrente e aderisce alla cessata materia del contendere. >.
A fronte di un fatto – la rinuncia al diritto - che ha fatto venir meno l'oggetto della controversia e l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia di merito , non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta delle parti .
SPESE
Resta da definire il regolamento delle spese.
Sia la sopraggiunta nuova situazione che ha indotto il ricorrente a non insistere nella declaratoria del diritto e sia la collaborazione delle parti alla definizione processuale del giudizio , inducono validi motivi per compensare interamente le spese del giudizio di merito .
Quanto alle spese della fase cautelare, va preso atto che la domanda cautelare è stata riconosciuta fondata con l'ordinanza sopra riportata avverso la quale non risulta reclamo per cui in sede cautelare è definitiva e va riconosciuta la soccombenza dell' con le spese s Controparte_1 liquidate a carico dell'asp in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato basso ) alla natura della causa( cautelare ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le fasi ) .
Reggio Calabria 27.11.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5248/2024 R.G. sul ricorso depositato il 01/11/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Andrea Baldino) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Magda Santagati ) all'esito della udienza così definitivamente provvedendo:
“ Dichiara cessata la materia del contendere . Spese della fase di merito compensate interamente tra le parti .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio per la fase cautelare monocratica liquidandole in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente .
Part Part Dispone altresì, su richiesta dell' , l'espunzione dal fascicolo di parte del documento depositato denominato “Relazione prot 79395 del 21_11_2024” , documento del tutto privo di attinenza all'oggetto del presente giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire dell'aspettativa non retribuita ex art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e, per l'effetto, ordinare alla controparte di adottare tutte determinazioni più opportune per consentire al ricorrente di riprendere lo svolgimento dell'incarico presso la Dialisi San
IO s.r.l..
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Pt_2
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Va rilevato che la vicenda ha già avuto una decisione in sede cautelare
1 L'ordinanza cautelare del 30-11.2024 ha motivato e disposto < Parte ricorrente deduceva che agiva per la revoca/disapplicazione, previo annullamento, dell'atto dirigenziale n. 2306 del 23.09.2024
dell'Asp di Reggio Calabria onde ottenere il ripristino con efficacia ex tunc della determina 1682 del
09.07.2024, avente ad oggetto la concessione dell'aspettativa non retribuita precedentemente autorizzata dall'Asp di Reggio Calabria così come richiesta dal ricorrente con istanza del
21.06.2024.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
****
Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ,cioè la verosimile fondatezza del diritto che si intende far valere, ed il periculum in mora, ossia il fondato motivo di temere che durante il periodo occorrente per far valere il proprio diritto questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile;
il
Giudice dell'urgenza è tenuto a verificare sul piano concreto, e non soltanto in astratto, che le conseguenze lesive della situazione antigiuridica di cui è causa risultino irreversibili ed irrimediabili.
FUMUS
È in questione il diritto della parte ricorrente- infermiere professionale con rapporto di lavoro Part dipendente a tempo indeterminato presso l' resistente - alla aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per anni cinque, a decorrere dal 15.07.2024
a seguito di incarico presso soggetto privato "Dialisi San IO" con sede in Pellaro - Reggio
Calabria. Part L'aspettativa risulta inizialmente concessa con determina del 9.7.2024 ma poi revocata dall' Part resistente in data 23.09.2024, con atto dirigenziale n. 2306, della Determina n. 1682 per aver l' accertato che lo stesso avrebbe svolto in data 12.07.2024 prestazione occasionale non Pt_1 autorizzata, nonché stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, contravvenendo così alla normativa di settore che disciplina l'aspettativa ed il lavoro alle dipendenze.
Parte ricorrente nega la prestazione occasionale retribuita e nega , precisando che sia avvenuto un errore , l'assunzione a tempo indeterminato presso struttura privata .
Ciò detto deve in primo luogo considerarsi che pur se l'aspettativa non è un diritto soggettivo del dipendente perchè soggetta a valutazione discrezionale della situazione organizzativa da parte del datore di lavoro ( v art 23 bis dlgs 165/2001 ) , tuttavia una volta emesso il provvedimento di
2 concessione , come nel caso di specie , sorge in capo al dipendente un diritto soggettivo al beneficio ottenuto . Part Era pertanto onere dell' provare le condizioni di legittimità della revoca esercitata .
Tale onere non risulta assolto Part In primis nella parte in cui l' adduce l'assenza di un parere interno del responsabile della struttura ove lavora il ricorrente , in sostanza prospetta una questione interna all'Amministrazione e che doveva essere valutata prima della concessione del diritto all'aspettativa .
Una volta concessa non è previsto una nuova ponderazione delle esigenze organizzative che diedero vita al provvedimento di concessione .
D'altra parte l'atto di revoca impugnato nulla argomentato su una siffatta ragione di revoca .
Quanto poi alle circostanze sia di stipula di un contratto a tempo indeterminato con soggetto esterno e sia la prestazione occasionale retribuita , in disparte che la normativa non prevede espressamente un effetto estintivo del diritto all'aspettativa per una simile evenienza , resta comunque il fatto che Part l' non produce nè il contratto di lavoro a tempo indeterminato nè prova di una prestazione occasionale retribuita .
Diverso piano è quello degli effetti sul piano disciplinare , qui tuttavia non oggetto di azione giudiziale di contestazione .
Il ricorrente tuttavia ha provato che l'assunzione a tempo indeterminato presso soggetto esterno era solo stato frutto di un errore comunicativo del rapporto di lavoro .
In effetti la comunicazione amministrativa obbligatoria è diversa infatti dalla stipula del contratto e dalla sua attuazione .
E' documentata in atti la avvenuta rettifica della comunicazione LA sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La circostanza pertanto non può ritenersi sussistente .
Anche la prestazione occasionale retribuita resta priva di dimostrazione.
Ne discende che, a fronte di diritto soggettivo acquisito dal ricorrente per effetto della avvenuta concessione della aspettativa a partire dal 15.7. 2024 , non sono provate ragioni di legittima revoca della aspettativa .
Va, pertanto, ritenuto sussistente il fumus della pretesa del ricorrente , con diritto al ripristino della sua condizione di dipendente in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico di lavoro presso soggetto esterno privato , per cinque anni.
PERICULUM
Sussiste altresì il periculum poichè è in contenzioso un rapporto di lavoro presso altro soggetto la cui attuazione è sul piano concreto pregiudicata dalla revoca.
3 L'attesa del giudizio ordinario priverebbe il ricorrente di una realizzazione concreta della nuova occasione di lavoro , situazione non ristorabile adeguatamente ove si dovesse attendere l'esito del giudizio di merito .
Sussiste il periculum e va quindi accolta la domanda cautelare.
SPESE
Spese del giudizio cautelare - stante il giudizio di merito contestualmente avviato - rimesse al giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare per quanto in motivazione e, per l'effetto, sospende gli effetti della impugnata revoca della aspettativa , ordinando il ripristino del diritto del ricorrente a fruire della aspettativa senza assegni già concessa con determina n. 1682 del 9.7.2024 . Spese al merito .>
In questa sede ordinaria tuttavia parte ricorrente ha rinunciato al diritto azionato .
All'odierna udienza le difese così hanno concluso : < L'avv Baldino fa presente che si riporta ai documenti allegati ove risulta la sopravvenuta rinuncia motivata del ricorrente alla concessa aspettativa per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese relativamente al cautelare e compensazione delle spese del merito.
L'avv. Santagati prende atto della richiesta di parte ricorrente e aderisce alla cessata materia del contendere. >.
A fronte di un fatto – la rinuncia al diritto - che ha fatto venir meno l'oggetto della controversia e l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia di merito , non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta delle parti .
SPESE
Resta da definire il regolamento delle spese.
Sia la sopraggiunta nuova situazione che ha indotto il ricorrente a non insistere nella declaratoria del diritto e sia la collaborazione delle parti alla definizione processuale del giudizio , inducono validi motivi per compensare interamente le spese del giudizio di merito .
Quanto alle spese della fase cautelare, va preso atto che la domanda cautelare è stata riconosciuta fondata con l'ordinanza sopra riportata avverso la quale non risulta reclamo per cui in sede cautelare è definitiva e va riconosciuta la soccombenza dell' con le spese s Controparte_1 liquidate a carico dell'asp in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato basso ) alla natura della causa( cautelare ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le fasi ) .
Reggio Calabria 27.11.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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