Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20725 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023
vertente
TRA
c.f./p.iva: P.IVA 1 ), con sede in Settimo T.se (TO), Via Parte 1
Mezzi Po n. 98/G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Faccioli del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino, C.so Galileo Ferraris n. 80, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
c.f./p.iva: P.IVA 2 ), con sede in Milano, Via Val Gardena n. Controparte_1
9, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, al Viale Monte
Nero n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alberto Baldo, del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6493/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte 1opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6493/2023, emesso, su ricorso di
[...] dal Tribunale di Milano il 23.03.2023 e notificato il 18.04.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 39.547,53, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l'esecuzione di opere relative alla ristrutturazione dell'unità ad uso ristorazione sita all'interno del centro commerciale Il Lingotto di Torino, commissionate da Parte 1 con preventivo sottoscritto 15.02.2022.
L'opponente eccepiva la non corrispondenza degli importi di cui ai preventivi presentati dalla [...]
CP 1 e le fatture da questa emesse nonché l'esistenza di vizi e difformità dei lavori, in particolare con riferimento alla misura del setto murario che divideva la zona cottura dal laboratorio, ai telai delle porte dell'antibagno e del deposito, all'impianto della canna fumaria di aspirazione ed all'impianto idraulico di mandata dell'acqua posto dietro al lavello della zona laboratorio. Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della Parte 1
proposta opposizione, di revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, in via subordinata, limitarsi la pretesa avversaria al giusto e provato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da controparte, sostenendo che i lavori commissionati erano stati regolarmente eseguiti ed accettati da e che la fatturazione era corretta in Parte 1
ragione dei lavori eseguiti;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in via subordinata, per la compensazione di eventuali danni che dovessero venire provati dall'opponente con la maggiore somma dovuta all'opposta, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Svolta la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 23.11.2023, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e istruita la causa a mezzo c.t.u., con relazione depositata il 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 4.02.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di è infondata e va, Parte 1
pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova
-
dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000,
n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ebbene, la società opposta, a dimostrazione del credito di € 39.547,53 portato dalle fatture elettroniche allegate al fascicolo monitorio (v. doc. 5, 6, 7, 8), ha prodotto in giudizio i preventivi espressamente accettati da (v. doc. 1, 2, 2 bis, 3) e la dichiarazione di fine Parte 1
lavori a regola d'arte sottoscritta dalla committente (v. doc. 4) che attesta il completamento dell'opera commissionata.
Parte opponente non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori commissionati all'opposta, avendo eccepito la non coincidenza tra gli importi di cui ai preventivi sottoscritti e le fatture successivamente emesse da nonché l'esistenza di alcuni vizi e difformità deiControparte_1
lavori.
Le contestazioni dell'opponente non sono fondate.
Quanto alla corrispondenza degli importi indicati nei preventivi e nelle fatture, deve osservarsi che, effettivamente, non vi è coincidenza tra gli importi di cui ai preventivi, per un totale di € 85.295.87
+ IVA, e le fatture emesse, per un totale di € 87.511,09 + IVA, come rilevato anche dal c.t.u..
Tuttavia, occorre evidenziare che parte opposta in comparsa ha espressamente dedotto che la differenza di euro 2.216,80 trovava giustificazione nelle forniture aggiuntive rispetto ai preventivi e relativa manodopera, ordinate in corso di lavorazione e portate dalla fattura 21/2022 (v. doc 6-6bis opposta) e individuate dalle ultime sei voci del dettaglio dei prodotti/servizi. Quanto espressamente dedotto dall'opposta in proposito non è stato oggetto di alcuna replica e/o contestazione da parte dell'opponente, per cui, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi la correttezza degli importi di cui alle fatture prodotte nel fascicolo monitorio.
Per quanto riguarda i vizi dei lavori, contestati per la prima volta dall'opponente con pec del
10.06.2022 (v.doc. 2 opponente), deve rilevarsi, in primo luogo, come correttamente eccepito dall'opposta, che vi è stata accettazione senza riserve dell'opera da parte della committente in data
01.05.2022 (v.doc. 4 opposta) e che, ad eccezione dei vizi relativi all'impianto idraulico, si tratterebbe di vizi non occulti e, quindi, immediatamente rilevabili anche da un soggetto non esperto secondo l'ordinaria diligenza, con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c..
In ogni caso, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. dell'arch. Persona 1 - le cui valutazioni, anche nelle parti relative alle risposte sulle osservazioni dei CTP, vengono condivise dal Tribunale, in quanto fondate su accurati rilievi e basate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati - deve ritenersi la non sussistenza e/o non imputabilità alla società opposta dei vizi in questione.
Quanto al primo vizio lamentato, rappresentato da problematiche in ordine alla misura del setto murario che divide la zona cottura dal laboratorio asseritamente in difformità dalle indicazioni progettuali (in particolare, l'opponente lamenta che la misura di questa parete doveva essere di cm.
200 e che la parte terminale verticale non sarebbe "a piombo"), il CTU ha rilevato che: la parete a bandiera che divide la zona cottura dal laboratorio misura circa 198 cm ed è “a piombo"; in atti non v'è alcun disegno che possa giustificare la pretesa misura superiore indicata dall'opponente; si è comunque nella tolleranza del 2% prevista dalle norme (v. pagg.
6-7 relazione c.t.u).
Quanto al secondo vizio lamentato, relativo ai telai delle porte dell'antibagno e del deposito avvitati con viti che avrebbero reso necessaria l'apposizione di nastro adesivo a copertura dei fori, il CTU ha osservato che nelle porte di questo tipo è normale che le viti di fissaggio del telaio della porta al controtelaio vengano occultate con tappini in plastica o con un adesivo simile al materiale di finitura del telaio come in questo caso (v. pag. 7 relazione c.t.u).
Quanto al terzo vizio lamentato, riguardante l'impianto della canna fumaria di aspirazione, il CTU ha eseguito una prova di aspirazione, rilevando che la cappa aspira regolarmente, anche se con un'aspirazione molto debole, e che in atti non è presente alcuna documentazione inerente la cappa e le caratteristiche che la stessa doveva avere (cfr. pagg.
7-8 relazione c.t.u), con la conseguenza che non è possibile stabilire quale dovesse essere la specifica potenza di aspirazione della cappa. Peraltro, nella specie, è stato documentato (v. video doc. 12 opposta) che vi è stato collaudo positivo alla presenza anche della committente, che ha accettato la cappa ritenendola adatta al proprio uso.
Quanto, infine, ai vizi relativi all'impianto idraulico di mandata dell'acqua posto dietro al lavello della zona laboratorio, il c.t.u. ha avuto modo di confermare quanto eccepito dall'opposta e supportato dalla relazione di parte prodotta (v. doc. 11), e cioè che il gruppo carico/scarico in questione era stato oggetto di intervento da parte di terzi dopo la consegna dei lavori ad opera dell'appaltatrice, per cui alcuna responsabilità poteva configurarsi in capo a Controparte 1 (v. pagg.
9-11 relazione c.t.u).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, non può che rigettarsi l'opposizione proposta da con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo Parte 1
impugnato.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano in dispositivo tenendo conto nota spese allegata dalla parte opposta.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 6.11.2024, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Parte 1 e, per l'effetto,1) RIGETTA l'opposizione avanzate nell'interesse di conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 6493/2023 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta Controparte_1 liquidando le stesse in euro 8.800,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 6.11.2024, a definitivo carico di parte opponente.
Milano, 12 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale