Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 8 aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11222/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sandro Caruso, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
C
in persona del legale rappresentante ed Parte_2
amministratore pro tempore con sede in Sant'Agata Li Battiati, via Balatelle n. 19, Controparte_2
P. IVA n. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cannavò e Salvo Pasquale, P.IVA_1
giusta procura in atti;
(cod. fisc. – partita Controparte_3 P.IVA_2
iva , con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della
Repubblica, 26, 95125, presso l'avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023; Persona_1
-resistenti-
Avente ad oggetto: differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 8 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1 -
Ritenere e dichiarare che il in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante e amministratore pro tempore sig.ra non ha corrisposto alla Controparte_2
ricorrente tutto quanto dovuto e previsto dal C.C.N.L. di appartenenza a lavoro Parte_1
supplementare, straordinario, domenicale e festivo, permessi retribuiti non corrisposti, ferie non godute, T.F.R.
2 - Per l'effetto, condannare il in persona del suo titolare Controparte_4
e legale rappresentante con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Balatelle 19 per i Controparte_2
titoli di cui in premessa e di cui al sub.1 del presente petitum al pagamento in favore della sig.ra
della complessiva somma di €5.893,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa previa all'occorrenza la nomina di una consulenza tecnica contabile d'ufficio che fin d'ora si richiede al fine di determinare le somme dovute alla ricorrente il tutto oltre alla regolarizzazione contributiva sulle maggiori somme dovute e non corrisposte.
3 - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con riserva di esercitare ogni azione e/o diritto necessario ed occorrendo”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente dichiarava di aver lavorato in qualità di operatrice socio-sanitaria presso la società “Il giardino di Gaia”, dal 05.12.2022 al 30.04.2023, in virtù di un contratto a tempo determinato, stipulato per il periodo intercorrente dal 05.12.2022 al 31.12.2022, e di successive proroghe di fatto, nella sede operativa di Trecastagni in Via Dott. G. Zappalà n. 86 e con orario di lavoro convenzionamente articolato in 3,30 ore al giorno per sei volte alla settimana, per un totale di 21 ore settimanali.
Deduceva di essere stata inquadrata nel 4° livello del C.C.N.L. per “Istituti Socio-Assistenziali”, con trattamento economico pari ad € 8,25 lordi orari, e di aver svolto attività volte alla cura dell'igiene e dell'alimentazione dei degenti, nonché di essersi occupata – pur non rientrando tra le sue competenze
- della pulizia dei locali della casa di riposo.
Lamentava di aver continuato a prestare servizio fino al 30.04.2023 senza, tuttavia, aver stipulato alcun ulteriore contratto a tempo determinato, evidenziando come il rapporto lavorativo in questione dovesse essere ritenuto a tempo indeterminato - per la mancanza di ulteriori contratti successivi al primo regolarmente stipulati – e di avere altresì prestato la propria attività a tempo pieno.
Proprio a tal proposito, affermava di essersi dimessa per giusta causa avendo lavorato per ben sette ore al giorno, a fronte delle 3,30 pattuite;
precisava che erano previsti due turni, dalle 07.00 alle 14.00
o dalle 14.00 alle 21.00, per sei giorni alla settimana compresi la domenica - che non coincideva mai con il giorno di riposo settimanale - ed i festivi (in particolare, asseriva di aver lavorato anche per la
2 Festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre 2022), Natale e Santo Stefano (25-26 dicembre 2022),
Capodanno (1 gennaio 2023), Pasqua e Pasquetta (9-10 aprile 2023), l'Anniversario della Liberazione
d'Italia (25 aprile 2023)).
Aggiungeva di aver percepito una retribuzione mensile variabile tra € 730,06 e € 830,00 a fronte di un rapporto di lavoro a tempo pieno che prevedeva 7,00 ore lavorative al giorno (per un totale di 42 ore alla settimana).
Si doleva dunque del fatto che parte resistente non aveva provveduto ad erogare in suo favore quanto dovutole in misura pari ad € 5.893,10 a titolo di lavoro supplementare, straordinario, domenicale e festivo, di permessi retribuiti previsti dal C.C.N.L. di riferimento, di indennità di ferie non godute, di tredicesime mensilità, nonché di T.F.R. maturato e mai corrisposto.
Asseriva pertanto che andava regolarizzata anche la relativa posizione contributiva.
Con memoria difensiva depositata in data 13.12.2023, si è costituito in giudizio l'
[...]
, sostenendo innanzitutto che l'implementazione della posizione assicurativa Controparte_3 dei dipendenti si verifica a seguito dell'invio di denunce contributive elaborate dal sistema centrale per l'accredito contributivo - il cui adempimento spetta al datore di lavoro - e che, nel caso di omessa trasmissione, non può verificarsi alcuna implementazione negli archivi, né tantomeno può sussistere alcuna documentazione in assenza di regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Si dichiarava, altresì, disponibile, qualora il datore di lavoro fosse risultato soccombente in corso di causa, ad accettare le somme dovutegli per il rapporto lavorativo e l'inquadramento accertato, per i contributi dovuti in misura non inferiore ai minimali di legge, oltre accessori calcolati ai sensi delle
Leggi nn. 48/88, 662/96 e 388/00, nei limiti della prescrizione che ai sensi della L. 335/95, in caso di denuncia del lavoratore, rimane decennale.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare la società resistente al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e CP_3 dell'inquadramento riconosciuto, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.
Spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
Mediante memoria costitutiva del 15.12.2023, si è altresì costituita in giudizio la società resistente
“ , eccependo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che Controparte_5
in diritto.
In primo luogo, spiegava che parte ricorrente era stata assunta con la qualifica di “operatore socio- assistenziale” con contratto a tempo determinato e part-time (3,30 ore al giorno per sei volte alla
3 settimana) - dal 05.12.2022 al 31.12.2022 – prorogato, una prima volta, fino al 31.03.2023 e successivamente fino al 30.06.2023.
Precisava che il rapporto di lavoro era cessato in data 01.05.2023, data a partire dalla quale erano divenute efficaci le dimissioni del 28.04.2023, volontarie e scevre di giusta causa;
dunque sessanta giorni prima della scadenza naturale del contratto: da qui l'istanza di versamento di una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Osservava che qualora la IG.ra avesse ritenuto di non accettare le condizioni di lavoro Pt_1 asseritamente impostele, tra cui lo svolgimento delle mansioni oltre l'orario contrattualmente stabilito, avrebbe potuto recedere dal rapporto nel rispetto dei termini di preavviso ex lege, piuttosto che procedere con la diffida solo dopo il recesso: la giusta causa doveva essere giustificata dal verificarsi di condizioni tali da non garantire, anche solo temporaneamente, la prosecuzione del rapporto.
Dichiarava, altresì, di aver provveduto all'integrale erogazione dei ratei di ferie, delle tredicesime mensilità, del T.F.R., oltreché della retribuzione dovuta per le prestazioni straordinarie ove rese e di aver concesso alla dipendente la possibilità di prestare servizio nei turni mattutini (dalle ore 07.00 alle ore 10.30 o dalle ore 10.30 alle ore 14.00) che le venivano comunicati settimanalmente, per permetterle di svolgere durante il pomeriggio un ulteriore lavoro subordinato presso la Casa di Riposo
“Angeli in Terra”, con sedi operative a Mascalucia e Pedara.
Contestava le dichiarazioni di parte ricorrente, asserendo che quest'ultima non aveva prestato servizio per la Festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre 2022), per (10 aprile 2023) e per Per_2
l'Anniversario della Liberazione d'Italia (25 aprile 2023) e che aveva goduto di un giorno di riposo settimanale coincidente ogni tre settimane con la domenica, oltreché delle ferie e dei permessi - contrattualmente previsti - in merito ai quali le spettava l'onere di provare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, deduceva che la retribuzione variava a seconda delle ore di servizio prestato, che il trattamento economico statuito sulla base del C.C.N.L. di riferimento era pari ad € 8,253 lordi orari e che la ricorrente non aveva svolto attività inerenti alla raccolta della biancheria o della spazzatura, appartenenti ad altri dipendenti.
Infine, contestava non solo l'an della pretesa economica avanzata dalla lavoratrice, ma anche il quantum.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “1. Respingere e rigettare ogni pretesa avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni suesposte.
C 2. Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'esattezza delle retribuzioni corrisposte dalla Società
e percepite dalla sig.ra nel periodo tra il Parte_2 Parte_1
05.12.2022 ed il 30.04.2023.
4
3. Rigettare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, come richieste, poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché la domanda di versamento dei contributi previdenziali
CP_3
4. Ritenere e dichiarare che le dimissioni sono state rese senza una giusta causa, e, conseguentemente, condannare la lavoratrice al pagamento, in favore della ditta Parte_1
datoriale, della somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 71
CCNL applicabile), in quanto non trattenuta dalla ditta datoriale.
5. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
1.4. La causa è stata istruita in via documentale e orale mediante l'assunzione di testi citati dalle parti.
Disposta ed espletata la prova per testi;
esperito un primo tentativo di conciliazione, in virtù del quale parte resistente era disposta a corrispondere € 3.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, valutazione ritenuta non congrua dalla ricorrente;
esperito un secondo tentativo di conciliazione, che non andava a buon fine pur a fronte dell'accettazione di parte ricorrente della proposta transattiva dell'Ufficio di addivenire alla definizione della controversia mediante corresponsione da parte convenuta della somma di € 4.800,00, oltre un contributo spese;
espletata una consulenza tecnica d'ufficio e, conseguentemente, depositata la relazione peritale;
sostituita l'udienza di discussione del 8 aprile
2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Va premesso che incombe in capo alla parte ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda.
Ed invero, non appare revocabile in dubbio che grava sul prestatore di lavoro – il quale agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento di competenze retributive - l'obbligo di fornire riscontri processuali documentali e/o testimoniali in merito al rapporto di lavoro subordinato svolto nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso;
mentre spetta al datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che non sono ivi in discussione né l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno la sua durata, come risultante dalla documentazione versata in atti.
In particolare, la ricorrente è stata assunta dalla società resistente in data 05.12.2022 con contratto di lavoro subordinato part-time orizzontale a tempo determinato, con mansioni di operatrice socio- assistenziale ed inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. “Istituti Socio Assistenziali”.
Dunque - pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (dal 05.12.2022 al 30.04.2023) ex art. 2904 c.c. (“È prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a
5 collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”) - oggetto di causa è, piuttosto, l'espletamento di una prestazione full- time anziché quella part-time prevista dalla disciplina negoziale intervenuta tra le parti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha asserito di aver prestato servizio alle dipendenze della società convenuta dalle ore 07.00 alle ore 14.00 o dalle ore 14.00 alle ore 21.00, per sei giorni alla settimana
(per un totale di 7 ore di lavoro giornaliere e, quindi, 42 settimanali), a fronte di quanto differentemente pattuito nel contratto di assunzione - stipulato in data 05.12.2022 e con scadenza il
31.12.2022 - secondo cui: “L'orario di lavoro (part-time) è stabilito in 21 ore settimanali: 3,30 ore al giorno per 6 giorni settimanali. La turnazione verrà comunicata al lavoratore di volta in volta sempre tuttavia restando contenuto nel limite complessivo di 21 ore settimanali [...] ferma restando la durata complessiva dell'impegno lavorativo concordato, il datore di lavoro potrà decidere la variazione della collocazione temporale della prestazione, (clausola di flessibilità) dando opportuno preavviso. La variazione potrà essere richiesta in base ad oggettive necessità/emergenze tecnico- organizzative [...]al lavoratore saranno riconosciute, se previste, le specifiche compensazioni” (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso depositato in data 31.10.2023).
Al riguardo, i testi escussi hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Innanzitutto, la teste di parte ricorrente - dopo aver premesso di essere stata dipendente Testimone_1
della società de quo, nel periodo intercorrente tra novembre 2022 ed il 31 marzo 2023, e di conoscere per tale ragione la IG.ra - ha sul punto dichiarato quanto segue: “Sono al corrente Parte_1
che quelli indicati nel capitolo sono stati i turni osservati dalla ricorrente fino al 31 marzo 2023, anche se devo dire che io gli ultimi dieci giorni circa di marzo non sono stata presente perché ammalata, in quanto erano i miei stessi turni e la maggior parte delle volte io svolgevo il turno mattutino insieme alla ricorrente. Questo turno andava dalle 7:00 alle 14:00. [...] Il turno osservato dalla ricorrente andava dalle 7.00 alle 14.00. Forse ogni tanto la ricorrente avrà lavorato il pomeriggio;
io e lei per lo più lavoravamo solo di mattina dalle 7.00 alle 14.00”.
Parimenti, appaiono concordanti le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente
[...]
, il quale – dopo aver premesso di conoscere le parti in causa per aver lavorato come Tes_2
operatore OSA alle dipendenze della società convenuta per un mese e mezzo a partire dal giorno di
Pasquetta dell'anno 2023 – ha riferito: “Confermo quanto indicato nel capitolo in relazione al periodo a partire dal quale anche io ho iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta.
Il turno osservato dalla ricorrente andava dalle 7.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 21.00 [...] Io in particolare ero un “jolly” e osservavo quattro turni alla settimana, dalle 7.00 alle 14.00 o dalle 14,00 alle 21.00. Io e la ricorrente abbiamo osservato dei turni, non tutti, insieme. E i turni erano articolati in questo modo: 7.00/14.00 e 14.00/21.00”.
6 Di contro, le dichiarazioni fornite dalla teste della società resistente non sono valse a Parte_3
dimostrare in giudizio lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa in misura inferiore a quanto sostenuto in ricorso, oltre ad essere altresì contradditorie.
Infatti, la teste de quo inizialmente ha asserito con particolare fermezza: “Quando capitava che io e la ricorrente lavorassimo insieme ho potuto constatare che la stessa osservava o il turno 7.00/10.30
o il 10.30/14.00. Anche se arrivavo alle 9.00 potevo constatare che la ricorrente aveva il turno
7.00/10.30 perché un paio di ore lavoravamo insieme [...] il normale orario di lavoro della ricorrente
[...] era dalle 7.30 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 14.00”; salvo manifestare successivamente incertezza su turni e orari della IG.ra : “Non sono al corrente di quale fosse per contratto Pt_1
l'orario di lavoro della ricorrente;
io ho detto che la ricorrente osservava i turni che ho sopra indicato in base alle volte in cui lavoravamo insieme. Io vedevo solo il mio prospetto dei turni;
poi tra colleghi si parlava del turno di ciascuno. Io raramente lavoravo con la ricorrente perché io facevo molti più turni pomeridiani. La ricorrente aveva turni diversi dai miei, io la vedevo quando lavoravamo insieme o al cambio turno delle 14.00. Non sempre la vedevo smontare alle 14 quando io iniziavo alle 14. Quando la ricorrente finiva il turno alle 10.30, la stessa rimaneva in struttura aspettando che il marito la venisse a prendere;
lei rimaneva ad aspettare”.
Allo stesso modo, gli elementi di prova apportati dal teste - coniuge della Testimone_3 rappresentante legale de “Il giardino di Gaia” – appaiono privi di efficacia e precisione: “Io so che la vedevo solo di mattina e il pomeriggio mai. Io non andavo la mattina alle 7.00. Quando arrivavo la trovavo lì [...] Non so se mia moglie predispone dei turni scritti di tutto il personale;
so che li comunica ai dipendenti il fine settimana per la settimana successiva. [...] Non so quali mansioni svolgesse. Non stavo a guardare le mansioni che svolgeva”.
Circa l'onere probatorio concernente l'azione per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, è noto che – sulla base del costante insegnamento della Corte di legittimità - “La affermazione secondo cui spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. In effetti, a norma dell'art.
432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Va al riguardo rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
7 l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4076
del 20.02.2018; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 16150 del 19.06. 2018; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 3714
del 16.02.2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 2144 del 03.02.2005; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 1389
del 29.01.2003; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 12695 del 17.10.2001; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 8006
del 14. 08.1998).
Ebbene, nel caso in esame, la prova testimoniale raccolta appare sufficiente a fondare il corrispondente accertamento, essendosi l'istruttoria orale rivelata dirimente ai fini del rigoroso onere probatorio ai sensi del succitato art. 2697 c.c..
Invero, la teste – “divenuta amica della ricorrente durante il rapporto di lavoro” – ha Testimone_1 riferito in proposito: “Ho avuto modo di telefonare alla ricorrente per farle gli auguri di Pasqua e dirle di venire a casa mia, ma lei mi ha risposto che doveva lavorare il giorno di Pasqua [...] Io non lavoravo secondo gli accordi presi con la titolare la domenica, ma so che la ricorrente lavorava in tale giorno della settimana perché ci sentivamo [...] Posso confermare, come ho detto sopra, che la ricorrente lavorava le domeniche perché io mi sentivo con lei”.
E ancora, autorizzata la teste a consultare un documento presente sul suo dispositivo smartphone in ausilio alla memoria (in particolare il prospetto dei turni della teste medesima), la stessa ha puntualmente dichiarato: “Io ho lavorato l'8 dicembre 2022 e, poiché i miei turni e quelli della ricorrente coincidevano, confermo che anche lei ha lavorato quel giorno. Con riguardo a Pasqua
2023 mi riporto a quanto sopra riferito circa la telefonata tra me e la ricorrente. So che ha lavorato anche il lunedì di Pasqua perché io e la ricorrente ci sentivamo e lo stesso posso dire del 25 aprile
2023 perché ci sentivamo [...] La domenica la ricorrente lavorava [...] Confermo che la ricorrente lavorava tutte le domeniche ed anzi tutti i giorni”.
Analoghe considerazioni valgono per le precisazioni rese dal teste : “Conosco le Testimone_2 parti in causa in quanto io ho lavorato alle dipendenze della società convenuta nel 2023, in particolare nel periodo di Pasqua di quell'anno [...] Anche io lavoravo la domenica e vedevo la ricorrente lavorare la domenica [...] confermo che la ricorrente ha lavorato durante le domeniche del periodo a partire da quando io ho iniziato a lavorare presso la struttura della resistente. Confermo che la ricorrente ha lavorato sia il lunedì di Pasqua che il 25 Aprile del 2023 perché anche io stesso vi ho lavorato”.
Ancora una volta, di tutt'altro tenore le generiche affermazioni rilasciate dalla teste : Parte_3
“Non è vero che il giorno di riposo della ricorrente non coincideva mai con la domenica [...] ma non posso ricordare, quanto ai giorni festivi che mi sono stati elencati, in quali di essi la ricorrente ha
8 lavorato”; nonché dal teste , soggetto saltuariamente presente in azienda - svolgendo Testimone_3 in primis l'attività di agente di commercio - e non facente parte della compagine organizzativa della società “Il Giardino di Gaia”: “So che i dipendenti hanno un giorno libero alla settimana e che, essendo in nove, ogni tre settimane ognuno ha una domenica libera [...] ma non ricordo nei giorni festivi che mi sono stati letti in quali di essi la ricorrente ha lavorato”.
Ciò posto, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio onde “determinare, in relazione all'attività lavorativa svolta da alle dipendenze della società Parte_1 Controparte_5
dal 5 dicembre 2022 al 30 aprile 2023 espletando mansioni di Operatore socio
[...]
assistenziale con inquadramento nel quarto livello del CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo (in atti, cfr. la produzione della società Parte_4
resistente) e tenuto conto di un impegno orario di 42 ore settimanali distribuite su sei giorni alla settimana con un giorno di riposo mai coincidente con la domenica, ad eccezione di una domenica di riposo goduta nel mese di febbraio 2023:
a) Le differenze sulla retribuzione scaturenti dal raffronto tra quanto percepito dalla ricorrente, pari agli importi di cui alle buste paga in atti (cfr. le buste paga del periodo dicembre 2022- aprile 2023 prodotte dalla parte resistente ad esclusione della busta paga relativa al TFR), e quanto alla stessa spettante in ragione dell'indicato impegno orario (42 ore settimanali) superiore rispetto a quello risultante dal contratto (21 ore settimanali) e anche a titolo di lavoro domenicale (con esclusione di una domenica di riposo goduta nel mese di febbraio 2023) e di lavoro festivo svolto nelle seguenti giornate: 8 dicembre 2022, 25 dicembre 2022, 26 dicembre 2022, 1° gennaio 2023, lunedì dell'Angelo 2023 e 25 aprile 2023;
b) L'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti (r.o.l.);
c) Il trattamento di fine rapporto”.
Il CTU nominato, Dott.ssa , ha pertanto quantificato le differenze retributive Persona_3
spettanti alla ricorrente in ragione del rapporto di lavoro subordinato full-time.
Dalla relazione peritale e dalla tabella ad essa allegata si evince infatti che “Le differenze retributive sono state calcolate tenendo conto del CCNL UNEBA, … segnatamente, è stata calcolata la retribuzione oraria prevista per le mansioni di Operatore socio-assistenziale con inquadramento nel quarto livello. Sono state calcolate le ore di lavoro straordinario, ripartendo le stesse tra ore di lavoro domenicale con maggiorazione prevista nel CCNL invocato del 15%, ore di straordinario diurno con maggiorazione al 25%, ore di straordinario festivo con maggiorazione al 50%. È stata calcolata l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ed i permessi non fruiti (rol), per il calcolo della retribuzione oraria è stato utilizzato il divisore 164 (come CCNL UNEBA) [...] È stata calcolata la 13^ mensilità, i permessi non retribuiti e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. L'importo delle differenze retributive dovute è pari ad € 5.145,25.
9 Il TFR è stato calcolato con una tabella a parte che viene allegata (doc.1), il TFR lordo è pari ad €
541,67. Pertanto, il totale dovuto alla ricorrente (considerato che come da mandato non si deve tener conto della busta paga prodotta da parte resistente riguardante il TFR) è pari a: € 5.145,25 + €
541,67 = 5.686,92” (cfr. “relazione definitiva” e “calcolo tfr”, documentazione depositata in data
07.03.2025).
La suddetta retribuzione complessiva spettante alla IG.ra , pari ad € 5.686,92, è così Parte_1 articolata: € 3.535,16 per differenze retributive lavoro ordinario;
€ 164,62 per retribuzione lavoro domenicale 15%; € 173,31 per retribuzione lavoro festivo 50%; € 179,40 per lavoro straordinario diurno 25%; € 555,38 per tredicesime mensilità; € 444,87 per ferie non godute;
€ 92,52 per permessi;
€ 541,67 per T.F.R. maturato e non corrisposto.
In conclusione, aderendo alla prospettazione della relazione della consulente tecnica d'ufficio, immune da errori o vizi, il ricorso va accolto con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo totale di € 5.686,92, per le causali sopra specificate, oltre accessori, nonché al versamento, in favore dell' , dei contributi dovuti in forza CP_3 dell'accertato rapporto di lavoro.
3. Va, invece, disattesa la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, formulata dalla parte convenuta peraltro in assenza di domanda riconvenzionale ed anche a volerla considerare eccezione riconvenzionale in compensazione, tenuto conto che è stato dimostrato che la ricorrente si
è dimessa proprio in ragione dell'inadempimento datoriale sì come acclarato.
4. Le spese di lite tra le parti in causa, ivi comprese quelle afferenti la consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come domandato nelle note conclusive depositate in data 03.04.2025.
Ricorrono giuste ragioni, in considerazione della posizione processuale di terzo dell' per CP_3
disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso condanna parte resistente a pagare in favore di la somma Parte_1 di € 5.686,92, per i titoli di cui in motivazione oltre interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione al soddisfo nonché a versare all in suo favore i CP_3 correlati contributi oltre accessori come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente;
spese compensate nei confronti dell' ; CP_3
10 pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da sparato decreto.
Catania, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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