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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 725/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1
ES GL e dall'avv. Rossella Foggetta ed elettivamente domiciliato c/o lo studio dei predetti difensori, ubicato in Potenza, alla P.zza Vittorio Emanuele II, nr. 10
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Faustina Parte_2
Musciacchio ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Vaglio (PZ) alla via C. De Mattia, 40/B
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificati all'udienza del 06/11/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 15/04/2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Balvano (PZ) il 30/06/2012 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
13/09/2013) e (11/08/2015) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis che Per_2 preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la sig.ra Pt_2 presso l'abitazione in comodato d'uso di proprietà della mamma , sita in Balvano Controparte_1
(Pz) alla Via Pigna, 1 con i mobili, gli elettrodomestici, gli arredi e le suppellettili in essa contenuti che sono già stati oggetto di divisione concordata dalle parti;
provvederà pertanto, al pagamento in via esclusiva delle relative utenze, delle imposte, nonché di tutte le eventuali altre spese riferibili a qualsiasi titolo all'immobile, ordinarie e straordinarie. Il marito si impegna a cambiare indirizzo di residenza entro trenta giorni dall'udienza presidenziale stabilendo nella stessa la sua nuova residenza. b) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione coniugale, sita in Balvano (Pz) in Via Pigna
n. 1; c) Per quanto riguarda il diritto di visita, a prescindere dal genitore che terrà i minori nel periodo da ottobre a maggio, il giorno di sabato saranno accompagnati dalla al catechismo, Pt_2 salvo diverso preventivo accordo in relazione all'orario di lavoro di entrambi i coniugi;
d) durante il fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, con pernottamento, nei mesi invernali da settembre fino a maggio dalle ore 11,00 del sabato fino alle ore
8.15 del lunedì mattino, con accompagnamento a scuola, laddove il sig. osserverà il turno Pt_1 lavorativo pomeridiano;
quando osserverà il turno lavorativo di mattina, l'orario sarà dalle ore
11.00 del sabato fino alle ore 20.30 di sera con accompagnamento presso la madre;
nei mesi estivi: da giugno ad agosto, dalle ore 11.00 del sabato fino alle ore 11.00 del lunedì mattino, con prelevamento dei figli da parte della mamma presso l'abitazione dei nonni paterni o l'abitazione del padre, laddove il sig. osserva il turno lavorativo pomeridiano;
quando osserverà il turno Pt_1 lavorativo di mattina porterà i bambini la domenica sera presso l'abitazione materna alle ore 20,30;
e) durante la settimana: compatibilmente con gli orari di lavoro del sig. , il quale durante il Pt_1 turno pomeridiano (turno lavorativo h. 14.00-22.00) vedrà due volte a settimana i bambini di mattina;
invece, durante il turno di mattina (turno lavorativo 06.00-14.00) i bambini staranno con il
2 padre il pomeriggio;
nei giorni di visita del padre lo stesso si farà carico di accompagnare i bambini presso le attività ricreative. f) durante le festività: del 1 maggio, 2 giugno, festa patronale (12-13-14
e 15 giugno), ferragosto, festa patronale di settembre (3-4 ), 1 e 2 Novembre, Immacolata, Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua, Pasquetta verrà osservato il criterio dell'alternanza nella gestione dei minori;
g) durante le vacanze estive i minori staranno con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, le cui date verranno concordate tra le parti le quali comunicheranno, altresì, i periodi di ferie con congruo anticipo;
h) i coniugi si impegnano a comunicare il luogo di vacanza ove porteranno con sé i bambini e garantiranno la comunicazione dei bambini con l'altro genitore;
i) il padre e la madre qualora volessero portare con sé i figli in viaggio in Italia e/o all'Estero, devono necessariamente chiedere il consenso e l'approvazione all'altro coniuge e dettagliare il viaggio nonché consentire il collegamento tra i figli e l'altro genitore;
detto consenso è necessario qualora i nonni e/o i parenti volessero trascorrere una giornata intera con i bambini al di fuori della residenza di entrambi i coniugi. l) Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese,
a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, sull'IBAN: [...] Intestato a – Banco Posta m) Parte_2
Per quanto riguarda il mantenimento della moglie: la moglie rinuncia a qualsiasi contributo economico. n) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra e ogni altra spesa relativa ai figli minori verrà divisa al 50 % tra i genitori Pt_2
(condizione così modificata all'udienza del 06/11/2025) o) La sig.ra si impegna Pt_2
ad effettuare la voltura dell'utenza Tiscali Internet nella residenza dei minori assumendosi il costo mensile di circa €. 25,00. p) Le spese straordinarie (spese mediche, abbigliamento straordinario etc) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, preventivamente concordate e rendicontate. q) I coniugi danno atto di essere cointestatari di una polizza assicurativa i cui beneficiari sono i figli minori e si impegnano a versare mensilmente la somma di €. 60,00 ciascuno;
alla data di scadenza, prevista a maggio 2027, gli stessi provvederanno al rinnovo della polizza. r) I coniugi esprimono reciproco consenso per la richiesta e rilascio di passaporto per se stessi e per i figli minori. s) l'autovettura modello Kia Sportage di proprietà del sig. continuerà ad essere Pt_1 utilizzata dallo stesso, il quale provvederà all'estinzione del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di detta autovettura;
t) l'autovettura modello Alfa Romeo Mito, intestata alla sig.ra resterà in uso alla medesima;
u) i coniugi, inoltre, danno espressamente atto di Parte_2 avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”.
3 All'udienza del 06/11/2025, in presenza dei coniugi e dei rispettivi difensori, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
A parziale modifica di quanto previsto al punto n) del ricorso introduttivo, le parti hanno pattuito l'assegnazione in via esclusiva alla sig.ra dell'assegno unico erogato dall'INPS Pt_2
e la suddivisione al 50% di ogni altra spesa relativa ai figli minori.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Balvano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, con ricorso del 15/04/2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Balvano (PZ), il 30/06/2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Balvano (PZ), dell'anno 2012, Atto nr. 5, Parte 2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre.
4 d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, alla luce delle modifiche intervenute all'udienza del
06/11/2025;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Balvano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 13/11/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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