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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Bari
Procedimento n. 1132/2024 V.G.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del g.a. avv. Francesco Mele, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento n. 1132/2024 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01 promosso da (Avv. Ennio Abrusci) Parte_1
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-letto il ricorso depositato il 27.09.2024, col quale il ricorrente ha chiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n. 134/2011 innanzi al Tribunale di Bari, della “ , aperta CP_1 con sentenza n. 163/2011 del 28.11.2011 e definita con decreto di chiusura del 09.10.2024, nella quale lo stesso aveva presentato istanza tardiva di ammissione al passivo per crediti di lavoro vantati verso la ditta fallita;
-esaminata la documentazione allegata e quella in ottemperanza al decreto di questa Corte del 15.11.2024;
-rilevato che il credito vantato dal ricorrente è stato ammesso al passivo, reso esecutivo il 27.11.2012, in via privilegiata, per l'importo complessivo di € 13.182,55, di cui € 8.427,10 per le retribuzioni delle ultime tre mensilità, € 3.457,91 per T.F.R. ed € 1.243,54 per indennità di mancato preavviso;
-considerato che, per il ricorrente la durata della procedura concorsuale eccedente quella ragionevole (anni 6) calcolata dal decreto di esecutorietà dello stato passivo (27.11.2012), così come richiesto dallo stesso ricorrente, a quella di chiusura della procedura fallimentare, è stata di anni 5 mesi 10 e giorni 13;
-ritenuta, di conseguenza, la fondatezza della domanda, stante l'assenza di elementi che possono escludere la sussistenza del pregiudizio lamentato;
-tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, dell'importo del credito vantato, della complessità della procedura concorsuale e della circostanza che la gran parte del credito vantato possa essere stato soddisfatto dall' nei CP_2 termini di durata ragionevole, stimasi equo, ai sensi dell'art. 2056 c.c. liquidare il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura di € 400,00 per ogni anno di ritardo e per la frazione temporale superiore ai sei mesi, e quindi complessivamente la somma di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, l'immediato Controparte_3 pagamento a della somma di € 2.400,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda (27.09.2024) al saldo effettivo e le spese legali, che liquida in complessivi € 573,00, di cui € 27,00 per spese, ed € 546,00 per compenso, compresa la maggiorazione del 30% per il deposito degli atti con modalità telematiche che consentono collegamenti ipertestuali con i documenti prodotti, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfetario spese generali del 15%, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione. Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore del ricorrente, il quale entro il termine di cui all'art. 5 l. 89/01 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato a pena di inefficacia del decreto CP_3 medesimo in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria. Contro il decreto può essere proposta opposizione nei modi e termini di cui all'art.
5-ter l. 89/01. In caso di definitività, il decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti Sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare. Così deciso in Bari il 10 Gennaio 2025
Il G.A. designato avv. Francesco Mele