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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3135/2022 R.G.
UDIENZA 4/12/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi dato atto
- della sostituzione dell'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette
- le note depositate dalle parti, le quali si sono riportate alle note conclusive già depositate;
p.q.m.
- decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma,
c.p.c.
Velletri, 4/12/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3135, Ruolo
Generale dell'anno 2022, all'udienza 4/12/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione al termine dell'udienza, vertente
TRA
rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Rossi, in forza di procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
- rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Perica in forza di procura speciale in atti;
- elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Sveva Bernardini, in forza di procura speciale in atti;
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1099/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI
VELLETRI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza Parte_1
1099/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data
2/5/2022, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria di essa attrice.
L'appellante ha così concluso:
“(…) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in accoglimento dei motivi di appello esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 1099/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Velletri nella persona della Dott.ssa Maria Cristina
Speranza nel giudizio rubricato al n. RGAC 3439/2016, pubblicata in data
02/05/2022, non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni, qui da intendersi integralmente trascritte, riguardanti la condanna dell'attrice alle rifusione delle spese di lite e per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 3 cpc formulate in primo grado in
Pagina 3 Dott. Renato Buzi comparsa di costituzione e risposta dalla sig.ra Con Parte_1 vittoria delle spese del presente grado, anche di quelle generali (15%)”
(…)”.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello:
“(…) Voglia il Tribunale adito: 1) respingere l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto: a) provvedere ad integrare la Parte_1 sentenza di primo grado con la motivazione circa la compensazione delle spese;
b) respingere la domanda dei danni ex adverso proposta ai sensi dell'art. 96 cpc. 2) con vittoria di spese (…)”.
Invece, spiegava appello incidentale adesivo, così Controparte_2 concludendo:
“(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale adesivo spiegato, condannare a CP_1 rifondere a oltre che all'appellante le spese di lite di I CP_2 grado stante il rigetto della domanda e l'omessa motivazione del Giudice circa le ragioni posta alla base della compensazione (…)”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la
Pagina 4 Dott. Renato Buzi discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass. 32358/2023
e Cass. S.U. 17603/2025).
Attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022 e
Cass. 16440/2025), vanno respinte le censure dell'appellante, stante quanto condivisibilmente
- replicato da a pag.
2-3 della comparsa di costituzione: CP_1
“(…) L'appellante, per giustificare la fondatezza della propria domanda, ripercorre il merito del giudizio di primo grado, assumendo che, nel caso di specie, sarebbero state risolutive le risultanze del dossier della scatola nera, per cui ciò avrebbe comportato non solo il rigetto della domanda attrice e la condanna alle spese di lite, bensì anche la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Tale tesi è del tutto inconsistente. Infatti: A) il motivo per cui il primo Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie articolate dalla attrice ed ha assunto la causa in decisione, è stato il fatto che dalla scatola nera relativa ai movimenti dell'auto della convenuta sarebbe emerso che all'ora indicata per il sinistro la stessa si sarebbe trovata in un luogo lontano da quello indicato dalla attrice stessa. B) Senonché è proprio il tabulato relativo alla scatola nera che conferma la versione della attrice e comunque non adduce elementi tali da determinare la certezza della incompatibilità della presenza del veicolo sul luogo del sinistro. C)
Secondo la attrice il sinistro sarebbe avvenuto alle ore 12.00 circa del
14/11/2015, così come dedotto nell'atto di citazione e come riportato
Pagina 5 Dott. Renato Buzi nella sentenza impugnata;
secondo il dossier della l'auto CP_3 della convenuta alle ore 12.32 si trovava in Colleferro Via Filippo
Turati, strada questa che interseca Viale Europa, luogo del sinistro, come ammette la stessa convenuta. D) Orbene, l'orario del sinistro, appare evidentemente come approssimativo laddove viene usata la precisazione “circa” per cui, tenendo conto della agitazione dell'attrice a seguito del sinistro stesso, appare possibile che esso si sia verificato nello stesso orario, cioè alle 12.32, in cui l'auto della convenuta è arrivata nel luogo dell'impatto. D'altra parte, la evidente agitazione provocata dall'incidente può non aver consentito con calma di registrare con precisione tale orario. E) Del resto, che il sinistro si sia verificato, è dimostrato sia dalla deposizione del teste escusso, pur trattandosi di deposizione resa alla presenza di due sole parti evocate in giudizio, sia dal fatto che la stessa si sia recata al Pronto CP_1
Soccorso. F) E' pertanto inverosimile che la abbia casualmente CP_1 indicato una autovettura che non l'avrebbe urtata che però, guarda caso, si trovava a passare in quei luoghi praticamente nell'orario del sinistro stesso e comunque non certamente in un orario talmente lontano od incompatibile da rendere assurda la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita. G) Tali considerazioni hanno sicuramente indotto il primo
Giudice a compensare le spese di lite, non essendo la stessa evidentemente riuscita ad avere completa certezza della infondatezza della domanda (…)”;
- ribadito dalla stessa a pag.
1-2 della comparsa conclusionale CP_1
3/11/2025:
“(…) Nello specifico ribadisce che, per quanto dedotto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il sinistro sarebbe avvenuto alle ore 12.00 circa del 14/11/2015, mentre dalle risultanze del dossier della l'auto della convenuta alle ore 12.32 si CP_3 trovava in Colleferro Via Filippo Turati, strada che interseca Viale
Europa, luogo del sinistro, come ammette la stessa convenuta. Orbene,
l'orario del sinistro, appare evidentemente come approssimativo laddove viene usata la precisazione “circa”, per cui appare possibile che esso si sia verificato nello stesso orario, cioè alle 12.32, in cui l'auto della convenuta è arrivata nel luogo dell'impatto. Del resto, che il sinistro si sia verificato, è dimostrato sia dalla deposizione del teste escusso, pur trattandosi di deposizione resa alla presenza di due sole parti evocate in giudizio, sia dal fatto che la stessa si sia recata al CP_1
Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pronto Soccorso. Non si può quindi concludere che, poiché nella sentenza di primo grado il Giudice abbia ritenuto non fondata la domanda, per ciò stesso si tratterebbe di “un sinistro falso”, con una affermazione di contenuto senz'altro diffamatorio. E' infatti inverosimile che la CP_1 abbia casualmente indicato una autovettura che non l'avrebbe urtata che però, guarda caso, si trovava a passare in quei luoghi praticamente nell'orario del sinistro stesso e comunque non certamente in un orario talmente lontano od incompatibile da rendere assurda la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita (…)”.
Infine, riguardo alla non accoglibilità dei motivi di:
- appello della , va ricordato che: Parte_1
* “(…) la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (…)” (Cass. 22366/2021);
* riguardo alle spese di lite, resta “(…) del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. 26912/2020);
* “La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite (…) costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata” (Cass. 26544/2024);
- appello incidentale di , va rammostrato che: Controparte_2
* “(…) il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata
Pagina 7 Dott. Renato Buzi violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite
(tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (v. Cass. 9860/2025).
Alla luce delle risultanze di causa, vanno dunque rigettate le impugnazioni proposte da e con Parte_1 Controparte_2 integrale conferma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Velletri.
Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta gli appelli proposti da (principale) e Parte_1
(incidentale) avverso la sentenza n. 1099/2022 del Controparte_2
Giudice di Pace di Velletri, che integralmente conferma;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 4/12/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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