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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere istr. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 946/2025
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Massimo Venditto (C.F. n. ); CodiceFiscale_3
APPELLANTI
E
(C.F. n. ), e per essa, quale procuratrice, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale P.IVA_2 alle liti del 15.3.2024, per atto per notaio , dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.f. n. Persona_1
), e EA NA (C.F. n. ; CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 252/2025, pubblicata in data 31.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza di primo grado n. 252/2025, pubblicata in data 31.1.2025, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sull'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2021 del 31.7.2021, Controparte_1 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e revocato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto a
, quale debitore principale, e , quale coobbligata, di pagare, in Parte_1 Parte_2 solido fra loro, in favore di la somma di € 36.164,51, oltre interessi legali sulla sorta CP_1 capitale, fino al saldo, ed oltre spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento concluso da , richiedente, e , coobbligata, con AG TO. Parte_1 Parte_2
Nel ricorso monitorio rappresentata dalla sua procuratrice deduceva CP_1 Controparte_3 che il credito fatto valere in giudizio, originariamente nella titolarità di AG TO, era stato da quest'ultima ceduto, unitamente ad un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, a CA IS S.p.A., che, poi, lo aveva ceduto ad essa con contratto di cessione del 16.1.2017, ex art. 58 TUB. CP_1
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché che ne era onerata, non aveva fornito la prova CP_1 dell'intervenuta cessione in suo favore del credito dedotto in giudizio, e tanto a fronte della specifica eccezione sollevata dagli opponenti.
In particolare, mancava la prova che il credito vantato originariamente dalla società TO
S.p.A. fosse stato ceduto a CA IS S.p.A. e che da quest'ultima fosse stato, poi, ceduto ad
CP_1
Ed invero – evidenziava il primo giudice - depositava l'estratto della Gazzetta CP_1
Ufficiale ed il contratto di cessione tra essa e CA IS, senza alcun riferimento specifico e puntuale che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello relativo alla posizione degli opponenti, derivante dal contratto da essi stipulato con AG TO, che avrebbe ceduto il suddetto credito a CA IS, che, poi, a sua volta, lo avrebbe ceduto a CP_1
Il primo giudice aggiungeva ancora che l'estratto della lista dei crediti ceduti da CA IS a riportava un numero di pratica (0325210509-2583984), che non aveva nessun CP_1 riferimento al contratto di finanziamento (n. 4219070) originariamente concluso con AG
TO, per cui non era possibile effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato da tra i crediti oggetto di cessione. CP_1
Le spese di lite erano interamente compensate tra le parti “in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali”.
2 B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 31.1.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
[...]
5.3.2025 a al fine di impugnare la sola statuizione relativa alle spese di lite, CP_1 chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della compensazione delle spese e della motivazione addotta dal Giudice di primo grado;
2) accertare e dichiarare l'assenza e/o la contraddittorietà di motivazione e/o giusti motivi per
l'emissione di un provvedimento di “compensazione delle spese” nella sentenza impugnata e per l'effetto in applicazione dell'art. 91 c.p.c e ss., condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di I° grado, oltre rimb.forf. 15%, IVA e C.P.A. come per Legge, con attribuzione;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, per essa, la sua Controparte_1 procuratrice che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_3
Alla prima udienza del 9.7.2025, il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 15.10.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
B. Esame dei motivi di appello
Con il primo ed unico motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c.”, gli appellanti si sono doluti del fatto che il primo giudice aveva integralmente compensato le spese di lite tra le parti, “in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali”, in deroga all'art. 91 c.p.c., che, invece, avrebbe dovuto trovare piena applicazione, con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali. CP_1
Gli appellanti hanno argomentato che la decisione del primo giudice non era fondata su un elemento di novità giurisprudenziale, ma solo sulla mera circostanza che ricorrente CP_1 in via monitoria ed opposta, non aveva assolto al suo onere probatorio, perché non aveva provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio;
pertanto, non vi erano i presupposti
3 richiesti dall'art. 92 per la compensazione delle spese di lite, che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico di soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
Il motivo di appello risulta fondato.
Ed invero, il primo giudice accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché non aveva provato che il credito dedotto in giudizio era CP_1 stato oggetto di plurime cessioni, prima da AG TO (con cui gli odierni appellanti avevano stipulato il contratto di finanziamento, fonte del credito per cui è causa) a CA IS e, poi, da
CA IS ad CP_1
In particolare, mentre per l'ultima cessione del credito, da CA IS ad CP_1 quest'ultima, a mezzo della sua procuratrice , aveva prodotto in giudizio sia CP_3
l'estratto della Gazzetta Ufficiale su cui era pubblicato l'avviso di cessione, che il contratto di cessione, per la prima cessione, da AG TO a CA IS, non aveva prodotto CP_1 nessun elemento di prova, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione.
Ne derivava che non vi era nessuna prova che il credito dedotto in giudizio fosse stato ceduto da AG TO a CA IS e, conseguentemente, non poteva esservi alcuna prova che quel credito rientrasse nel portafoglio di crediti successivamente ceduto da CA IS ad CP_1
La prova della titolarità del credito per cui è causa in capo ad sarebbe mancata CP_1 qualunque orientamento giurisprudenziale si fosse voluto seguire (sufficienza del solo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l'indicazione per categoria dei crediti ceduti in blocco, o necessità di produzione del contratto di cessione), perché non risultava nessun elemento di prova in relazione alla cessione originaria del credito da AG TO a
CA IS, non essendo stato depositato neanche il relativo avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, avviso che, anche per gli orientamenti giurisprudenziali meno rigorosi in punto di prova della cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 TUB, rappresenta la prova che deve essere fornita a dimostrazione della cessione.
Ne deriva che non è configurabile nessun mutamento della giurisprudenza – i cui termini, peraltro, non sono stati neanche meglio precisati dal primo giudice - che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.; né ricorrono gli altri presupposti richiesti ai fini della compensazione dalla predetta norma, come rivisitata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.4.2018, n. 77.
4 Per effetto dell'accoglimento dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste a carico dell'appellata, opposta in primo grado.
Le spese del giudizio di primo grado per compenso di avvocato sono liquidate nella somma di €
3.809,00, oltre accessori, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a 52.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal petitum, pari alla somma chiesta con il ricorso monitorio di € 36.164,51), applicando i valori minimi per tutte le fasi, considerato che le questioni esaminate e che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione si sono limitate al solo accertamento della titolarità del credito in capo alla parte opposta, odierna appellante.
Vanno poi aggiunti gli esborsi, pari a € 545,00 (€ 518,00 per contributo unificato + € 27,00 per manca da bollo).
C. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellata, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
1.100,01 a € 5.000,00 (in base al valore della causa di appello, corrispondente all'ammontare delle spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado, pari alla complessiva somma di
€ 4.354,00, di cui € 3.809,00 per compenso di avvocato e € 545,00 per esborsi), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta a distrazione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di rappresentata Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dalla sua procuratrice avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_3
n. 252/2025, depositata in data 31.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata rappresentata dalla sua procuratrice al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida
5 in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Venditto;
2) Resta ferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti delle spese del Controparte_1 presente grado giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo
Venditto
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere istr. e rel. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere istr. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 946/2025
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Massimo Venditto (C.F. n. ); CodiceFiscale_3
APPELLANTI
E
(C.F. n. ), e per essa, quale procuratrice, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale P.IVA_2 alle liti del 15.3.2024, per atto per notaio , dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.f. n. Persona_1
), e EA NA (C.F. n. ; CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 252/2025, pubblicata in data 31.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza di primo grado n. 252/2025, pubblicata in data 31.1.2025, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sull'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2021 del 31.7.2021, Controparte_1 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e revocato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto a
, quale debitore principale, e , quale coobbligata, di pagare, in Parte_1 Parte_2 solido fra loro, in favore di la somma di € 36.164,51, oltre interessi legali sulla sorta CP_1 capitale, fino al saldo, ed oltre spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento concluso da , richiedente, e , coobbligata, con AG TO. Parte_1 Parte_2
Nel ricorso monitorio rappresentata dalla sua procuratrice deduceva CP_1 Controparte_3 che il credito fatto valere in giudizio, originariamente nella titolarità di AG TO, era stato da quest'ultima ceduto, unitamente ad un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, a CA IS S.p.A., che, poi, lo aveva ceduto ad essa con contratto di cessione del 16.1.2017, ex art. 58 TUB. CP_1
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché che ne era onerata, non aveva fornito la prova CP_1 dell'intervenuta cessione in suo favore del credito dedotto in giudizio, e tanto a fronte della specifica eccezione sollevata dagli opponenti.
In particolare, mancava la prova che il credito vantato originariamente dalla società TO
S.p.A. fosse stato ceduto a CA IS S.p.A. e che da quest'ultima fosse stato, poi, ceduto ad
CP_1
Ed invero – evidenziava il primo giudice - depositava l'estratto della Gazzetta CP_1
Ufficiale ed il contratto di cessione tra essa e CA IS, senza alcun riferimento specifico e puntuale che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello relativo alla posizione degli opponenti, derivante dal contratto da essi stipulato con AG TO, che avrebbe ceduto il suddetto credito a CA IS, che, poi, a sua volta, lo avrebbe ceduto a CP_1
Il primo giudice aggiungeva ancora che l'estratto della lista dei crediti ceduti da CA IS a riportava un numero di pratica (0325210509-2583984), che non aveva nessun CP_1 riferimento al contratto di finanziamento (n. 4219070) originariamente concluso con AG
TO, per cui non era possibile effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato da tra i crediti oggetto di cessione. CP_1
Le spese di lite erano interamente compensate tra le parti “in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali”.
2 B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 31.1.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
[...]
5.3.2025 a al fine di impugnare la sola statuizione relativa alle spese di lite, CP_1 chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della compensazione delle spese e della motivazione addotta dal Giudice di primo grado;
2) accertare e dichiarare l'assenza e/o la contraddittorietà di motivazione e/o giusti motivi per
l'emissione di un provvedimento di “compensazione delle spese” nella sentenza impugnata e per l'effetto in applicazione dell'art. 91 c.p.c e ss., condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di I° grado, oltre rimb.forf. 15%, IVA e C.P.A. come per Legge, con attribuzione;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, per essa, la sua Controparte_1 procuratrice che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_3
Alla prima udienza del 9.7.2025, il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 15.10.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
B. Esame dei motivi di appello
Con il primo ed unico motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c.”, gli appellanti si sono doluti del fatto che il primo giudice aveva integralmente compensato le spese di lite tra le parti, “in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali”, in deroga all'art. 91 c.p.c., che, invece, avrebbe dovuto trovare piena applicazione, con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali. CP_1
Gli appellanti hanno argomentato che la decisione del primo giudice non era fondata su un elemento di novità giurisprudenziale, ma solo sulla mera circostanza che ricorrente CP_1 in via monitoria ed opposta, non aveva assolto al suo onere probatorio, perché non aveva provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio;
pertanto, non vi erano i presupposti
3 richiesti dall'art. 92 per la compensazione delle spese di lite, che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico di soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
Il motivo di appello risulta fondato.
Ed invero, il primo giudice accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché non aveva provato che il credito dedotto in giudizio era CP_1 stato oggetto di plurime cessioni, prima da AG TO (con cui gli odierni appellanti avevano stipulato il contratto di finanziamento, fonte del credito per cui è causa) a CA IS e, poi, da
CA IS ad CP_1
In particolare, mentre per l'ultima cessione del credito, da CA IS ad CP_1 quest'ultima, a mezzo della sua procuratrice , aveva prodotto in giudizio sia CP_3
l'estratto della Gazzetta Ufficiale su cui era pubblicato l'avviso di cessione, che il contratto di cessione, per la prima cessione, da AG TO a CA IS, non aveva prodotto CP_1 nessun elemento di prova, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione.
Ne derivava che non vi era nessuna prova che il credito dedotto in giudizio fosse stato ceduto da AG TO a CA IS e, conseguentemente, non poteva esservi alcuna prova che quel credito rientrasse nel portafoglio di crediti successivamente ceduto da CA IS ad CP_1
La prova della titolarità del credito per cui è causa in capo ad sarebbe mancata CP_1 qualunque orientamento giurisprudenziale si fosse voluto seguire (sufficienza del solo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l'indicazione per categoria dei crediti ceduti in blocco, o necessità di produzione del contratto di cessione), perché non risultava nessun elemento di prova in relazione alla cessione originaria del credito da AG TO a
CA IS, non essendo stato depositato neanche il relativo avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, avviso che, anche per gli orientamenti giurisprudenziali meno rigorosi in punto di prova della cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 TUB, rappresenta la prova che deve essere fornita a dimostrazione della cessione.
Ne deriva che non è configurabile nessun mutamento della giurisprudenza – i cui termini, peraltro, non sono stati neanche meglio precisati dal primo giudice - che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.; né ricorrono gli altri presupposti richiesti ai fini della compensazione dalla predetta norma, come rivisitata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.4.2018, n. 77.
4 Per effetto dell'accoglimento dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste a carico dell'appellata, opposta in primo grado.
Le spese del giudizio di primo grado per compenso di avvocato sono liquidate nella somma di €
3.809,00, oltre accessori, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a 52.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal petitum, pari alla somma chiesta con il ricorso monitorio di € 36.164,51), applicando i valori minimi per tutte le fasi, considerato che le questioni esaminate e che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione si sono limitate al solo accertamento della titolarità del credito in capo alla parte opposta, odierna appellante.
Vanno poi aggiunti gli esborsi, pari a € 545,00 (€ 518,00 per contributo unificato + € 27,00 per manca da bollo).
C. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellata, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
1.100,01 a € 5.000,00 (in base al valore della causa di appello, corrispondente all'ammontare delle spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado, pari alla complessiva somma di
€ 4.354,00, di cui € 3.809,00 per compenso di avvocato e € 545,00 per esborsi), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta a distrazione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di rappresentata Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dalla sua procuratrice avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_3
n. 252/2025, depositata in data 31.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata rappresentata dalla sua procuratrice al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida
5 in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Venditto;
2) Resta ferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti delle spese del Controparte_1 presente grado giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo
Venditto
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere istr. e rel. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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