Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 850/2023 emesso il 15/11/2023 dal
Tribunale di Piacenza, iscritta al n. 211 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 quinquies cpc, promossa da col patrocinio dell'avv. Gabriele Sansoni, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del suindicato avvocato in P.le Boito 1 a Parma ATTRICE OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. Ilaria Luppini, elettivamente domiciliata presso lo studio del CP_1 suindicato avvocato in Via Verdi 35 a Piacenza CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 850/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 19.08.2022 nel procedimento monitorio n. 2047/23 R.G., dichiarandolo illegittimo, nullo e di nessun effetto per i motivi tutti dedotti con il presente atto;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto N.850/23- RG 2047/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15/11/2023 ex art. 648 c.p.c.; nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.850/23 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15/11/2023 nel procedimento RG 2047/23 ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con ogni riserva istruttoria.”.
pagina 1 di 6
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/11 e
Cass. Civ. n.7937/12); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col decreto n. 850 del 15/11/2023 il Tribunale di Piacenza, su ricorso di ingiungeva a CP_1 Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale AF di MA AT di pagare alla parte
[...] ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, €. 22.968,49, per sorte capitale, interessi come da domanda, spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1181,00 per compenso, in €. 145,5 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfetario, oltre IVA (se e come dovuta per legge) e CPA e le successive occorrende, a pagamento del credito fondato sulle fatture nn. 143/E 28/02/2023 per
€. 6.007,10 con scadenza 30/04 - 31/05 - 30/06, 192/E 20/03/2023 per €. 1.827,67 con scadenza 31/05 - 30/06 -
31/07, 241/E 31/03/2023 per €. 5.774,67 con scadenza 31/05 - 30/06 - 31/07, 277/E 20/04/2023 per €. 2.153,30 con scadenza 30/06/2023, 284/E N.C. 27/04/2023 per €. 409,83 con scadenza 27/04/2023, 304/E 30/04/2023 per
€. 6.958,60 con scadenza 30/06/2023, 392/E 31/05/2023 per €. 414,41 con scadenza 31/05/2023, 545/E
31/07/2023 per €. 242,57 con scadenza 31/07/2023.
Al suindicato decreto la debitrice proponeva opposizione notificando via PEC in data 29/1/24 atto di citazione ove, preliminarmente, eccepiva la nullità del provvedimento monitorio in quanto emesso in assenza di prova scritta, non essendo stata depositata, da parte ricorrente, l'obbligatoria certificazione notarile del relativo libro
IVA né, ove fatture generate generate in formato elettronico, dei relativi files nativi digitali in formato .xml e, nel merito, eccepiva l'erronea quantificazione del credito, premettendo che, in generale, il rapporto commerciale tra le parti era di lungo corso e, nel tempo, i pagamenti dell'opponente non avevano sempre rispettato l'ordine di emissione delle fatture, né l'integrale pagamento delle stesse, essendo prassi di di versare importi a Parte_1 saldo e/o di acconto riguardo a fatture seguenti ed eccependo che, nello specifico, dopo avere CP_1 interrotto definitivamente ogni fornitura nel giugno 2023, in data 3/7/23 aveva inviato a una Parte_1 comunicazione email ove indicava che il proprio credito ammontava a complessivi €. 16.117,20 e ne richiedeva il pagamento, concedendo un'ultima dilazione, di talché versava tre acconti di €. 1.000,00 cadauno, Parte_1 rispettivamente il 10/7/23, il 17/7/23 e il 24/7/23, per poi interrompere l'impegno assunto a pagare la residua pagina 2 di 6 somma di €. 13.117,20; peraltro, nonostante l'interruzione della fornitura avvenuta nel precedente mese di giugno e, dunque, benché il debito residuante dal pagamento dei tre acconti sul credito di cui alla diffida del
3/7/23 non fosse medio tempore aumentato, il 3/8/23 intimava una seconda diffida per il CP_1 pagamento di €. 19.931,19, ossia per una somma diversa sia dal residuo sopra indicato, sia dalla sommatoria tra tale importo residuo e quello portato dalla fattura n. 143/E per € 6.007,10 che, con PEC del 4/8/23, la creditrice dava atto di non avere incluso precedentemente per un refuso;
nonostante il già evidente errore di calcolo, in sede monitoria veniva, poi, domandata un'ulteriore somma diversa e superiore a quella di cui alla più recente diffida, pari a €. 22.968,49, fondata, peraltro, sulle medesime fatture già indicate nelle diffide (tanto più che nella
PEC del 3/8/23 veniva riportato – quanto alle fatture nn. 277/E e 304/E, rispettivamente di € 2.153,30 e €
6.958,50, un residuo dovuto pari ad € 1.435,54 e € 4.639,06, mentre in sede monitoria tali cifre sono state richieste nell'importo integrale portato dalle citate fatture) e senza scomputo dei tre acconti di complessivi €.
3.000,00 versati. Tanto eccepito e richiamato altresì l'onere, gravante sulla convenuta opposta, di provare l'an e il quantum della propria domanda, l'attrice opponente domandava, in via preliminare, respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo illegittimo, nullo e di nessun effetto per i motivi dedotti in atti e determinarsi, previa istruttoria, l'importo effettivamente dovuto da a vinte le spese Parte_1 CP_1 di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18/4/24 si costituiva in giudizio la convenuta opposta, che contestava la fondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto allegando che la certificazione notarile era stata depositata nel fascicolo del procedimento monitorio in data
14/11/2023 a su invito del Tribunale di Piacenza datato 23/10/2023 e, nel merito, pur confermando che il rapporto commerciale tra le parti era di lungo corso e che i pagamenti non avevano rispettato l'ordine di emissione delle fatture e le loro scadenze, contestava l'eccepito errore di calcolo, allegando che gli acconti versati dall'attrice opponente erano andati a saldare totalmente e/o parzialmente le fatture emesse dalla
[...] nel corso del rapporto, anche in considerazione della RI.BA insolute in base alle comunicazioni della CP_1 banca e che le imputazioni erano state documentatamente effettuate di volta in volta prendendo in considerazione le fatture più risalenti, domandando, in via principale, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito accertarsi e dichiararsi la infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertarsi e dichiararsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, vinte le spese di causa.
A seguito dell'accoglimento di istanza di astensione formulata dal magistrato originariamente assegnatario del presente fascicolo, la causa veniva assegnata al ruolo dello scrivente G.O.P, che fissava per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa l'udienza del 24/9/24, all'esito della quale, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce dei motivi pagina 3 di 6 di opposizione e dei documenti dalla prodotti da parte attrice opponente, altresì considerato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie e che, essendo la causa documentale, la prova era di pronta soluzione, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata ai sensi dell'art. 281 quinquies co. II cpc l'udienza del 20/12/24 per la discussione orale, con termine fino al 21/10/24 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e fino al 20/11/24 per il deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 20/12/24 le parti procedevano alla discussione e si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni ivi svolte;
la causa era trattenuta in decisione ai sensi del'art. 281 quinquies co. II cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, matura per la decisione, può essere decisa sulla base del compendio istruttorio, costituito dai documenti versati in atti dalle parti (che non hanno formulato istanze istruttorie di sorta).
Preliminarmente, alla luce delle produzioni documentali effettuate da parte convenuta opposta in sede monitoria,
è infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata da parte attrice opponente: in ottemperanza all'invito rivolto dal Tribunale di Piacenza in data 23/10/23 di integrare la documentazione prodotta col ricorso per decreto ingiuntivo, con nota datata 13/11/23 depositata il 14/11/23, la ricorrente depositava estratto autentico notarile delle scritture contabili della ricorrente datato 7/11/23, sanando l'originaria carenza istruttoria, di talché il decreto ingiuntivo qui opposto, datato 15/11/23, è fondato ab origine sulla prova scritta richiesta dalla vigente normativa.
Nel merito, la domanda azionata in sede monitoria dalla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) può essere accolta nei limiti sotto specificati.
Va premesso, in diritto, che è uniformemente affermato in giurisprudenza - sia di legittimità che di merito - che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, convenuto opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria ed è sempre il debitore, attore opponente ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis, Cass. Civ. 1892/2023; Cass. Civ.
25499/2021, Cass. Civ. 24629/2015, Cass. Civ. 21101/2015): nel presente caso, dunque, è la società creditrice, intimante e odierna convenuta opposta, a dover fornire la prova del proprio credito sia nell'an che nel quantum, dovendosi, altresì ribadire il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è tuttavia prova sufficiente della fondatezza del diritto azionato, dovendosi, infatti, fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (ex multis, Cass. Civ. 1892/2023; Cass. Civ. 5915/2011); resta in ogni caso fermo che l'art. 115 cpc impone al giudice di porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, applicando il c.d. principio di non contestazione, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Un. 17/06/2004 n. 11353) e sancito con la novellazione operata dall'art. 45 L. 69/2009 del citato art. 115 cpc.
pagina 4 di 6 Orbene, nel presente caso, la parte convenuta opposta si è limitata a produrre le fatture regolarmente registrate in forza delle quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui impugnato, ma, a fronte delle contestazioni dell'attrice opponente relative all'ammontare del credito azionato in sede monitoria e alla luce dei documenti da questa prodotti ai nn. 2, 4 e 5, ove le somme richieste stragiudizialmente da parte convenuta opposta sono diverse tra loro, non ha dedotto alcun mezzo istruttorio per provare la fondatezza della propria domanda, che, pertanto, dovrebbe essere respinta.
Peraltro, nei propri atti la convenuta opposta non ha specificamente contestato la debenza della somma di €.
16.117,20 oggetto della diffida del 3/7/2023 (alla quale è, in effetti, seguito il pagamento di acconti), limitando le proprie contestazioni alla differenza tra il suddetto importo da un lato e quelli esposti dalla creditrice nelle successive diffide e nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto dall'altro e al mancato scomputo degli acconti versati, di talché, in applicazione dell'art. 115 cpc, il credito della convenuta opposta dev'essere ritenuto provato nella somma di €. 16.117,20, che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice opponente.
Va poi rilevato che parte attrice opponente ha eccepito di avere versato tre acconti di €. 1.000,00 ciascuno (come da documenti versati in atti come doc. 3), dei quali, tuttavia, solo due – e, segnatamente, quelli versati il 10 e il
17 /7/23 – sono stati incontestatamente ricevuti dalla convenuta opposta, che, per contro, ha negato di avere ricevuto anche l'acconto del 28/7/23, di talché l'ammontare del credito residuo di parte convenuta opposta da ritenersi provato è di €. 14.117,20.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato e parte attrice opponente dev'essere condannata a pagare alla convenuta opposta la somma incontestata di €. 14.117,20 al netto dei due acconti incontestatamente versati.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese devono essere compensate ex art. 92 co. II cpc, peraltro solo parzialmente e, segnatamente, in ragione di un terzo, in considerazione dell'importo comunque dovuto dalla debitrice alla creditrice;
vengono invece posti a carico della comunque soccombente parte attrice opponente a favore della parte convenuta opposta i rimanenti due terzi delle spese, liquidate come da dispositivo, con riferimento al DM n. 55/2014 e al DM 147/2022, tenendo a mente i valori pressoché minimi per ciascuna delle fasi trattate (studio, introduzione, e decisione) per assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità, con applicazione dello scaglione in cui è ricompreso il valore del decisum.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa e respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 850/2023 emesso il 15/11/2023 dal Tribunale di Piacenza;
- dichiara tenuta e condanna l'attrice opponente, in persona della sua Parte_1 titolare, a pagare per i titoli di cui in parte motiva alla convenuta opposta in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, la somma di €. 14.117,20 per capitale, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
- ai sensi dell'art. 92 co. II cpc, dichiara tenuta e condanna l'attrice opponente, Parte_1
pagina 5 di 6 , in persona della sua titolare, a rifondere alla convenuta opposta, in persona del suo Pt_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, i due terzi delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi
€. 1.800,00 oltre CPA ed IVA come per legge;
- compensa tra le parti il terzo residuo delle spese di lite come sopra complessivamente liquidate.
Così deciso in Piacenza il 2 gennaio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
pagina 6 di 6