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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Romano e Mario Daniele Marotta
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, Amministratore Delegato Controparte_1
Vicepresidente del CdA Dr. (P. Iva ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1 avv.ti Steve Fucci e Giuseppe Stellato
RESISTENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Davide Controparte_3 C.F._2
Oliva ed Anna Paola Bellistri
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali per l'udienza del 7.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 17.01.2024 conveniva in Parte_1 giudizio e il dott. al fine di ottenere la condanna degli stessi al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligente esecuzione delle prestazioni mediche.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente deduceva:
pagina 1 di 17 - che , sofferente da tempo di coxo-artrosi all'anca sx, si recava più volte a visita dal Parte_1
il quale le consigliava di sottoporsi a intervento chirurgico;
CP_3
- che pertanto, la ricorrente, in data 14.4.2021, si ricoverava presso il reparto di Ortopedia della
, ove lavorava , per essere operata il giorno seguente;
Controparte_4 Controparte_3
- che , al momento del suo accesso in , non soffriva solo della detta patologia articolare Pt_1 CP_4 all'anca sx, ma anche di una coesistente importante condizione di osteoporosi rilevata anche dallo stesso medico a seguito di una Rx anca/bacino e di M.O.C. eseguita il 7.7.2020 presso il Centro San
Pio;
- che i sanitari della prima dell'intervento, eseguivano soltanto una RX Controparte_4 dell'anca e del bacino da cui emergeva: “Severa coxartrosi sinistra con netta riduzione della rima articolare e sclerosi del ciglio acetabolare”;
- che quindi, in data 15.4.21, veniva operata di protesi d'anca e il giorno seguente veniva Pt_1 sottoposta a Rx di controllo, dal quale si evinceva che: “il cotile era apparentemente posizionato in maniera superficiale rispetto alla cavità acetabolare che era poco profonda a causa di una insufficiente fresatura”;
- che nella giornata del 19.4.2021 i medici di Pineta Grande dimettevano la paziente prescrivendole un controllo ambulatoriale da farsi a distanza di tre settimane, ma pochi giorni dopo e precisamente in data 3.5.2021, la paziente era costretta a recarsi nuovamente alla citata Clinica Pineta CP_4 poiché affetta da forti dolori all'anca che si accentuavano in modo intenso anche nell'esecuzione di semplici movimenti;
- che i medici della , visitata la paziente, decidevano di ricoverarla con la seguente diagnosi: CP_4
“Frattura periprotesica femore sx con lussazione testina femorale, si posizionaarto inferiore in ferula di gommapiuma, si ricovera in reparto di competenza” e che inoltre, decidevano di sottoporla ad esame TC che evidenziava: “Esame eseguito senza m.d.c in urgenza. In esiti di protesi totale di anca a sx si segnala lussazione superiore-posteriore della neo-testa femorale: concomita distacco del piccolo trocantere. Utile valutazione specialistica. Allo stato non evidenza di ulteriori lesioni ossee di tipo traumatico in atto a carico dei restanti segmenti scheletrici in esame”;
- che pertanto, il chirurgo unitamente all'equipe medica del citato Ospedale decidevano di procedere alla ri-protesizzazione d'anca, ma ancora una volta, non consideravano la contestuale condizione di osteoporosi in cui versava la paziente;
- che la ricorrente veniva pertanto, operata il giorno successivo, ovvero in data 4.5.2021, e dimessa il
7.5.2021 con la diagnosi di “frattura peri-protesica intorno alla protesi articolare sx” trattata con
“revisione di protesi d'anca sia acetabolare che dei componenti femorali” e prescrizione di un pagina 2 di 17 programma riabilitativo e terapeutico con follow up nonché di ripetere la rx di controllo a 30 giorni dalla dimissione;
- che nei giorni seguenti, la ricorrente iniziava nuovamente a lamentare un forte dolore all'anca appena rioperata e all'arto sx con una conseguente incapacità totale alla deambulazione e pertanto, il giorno 1.6.2021, la eseguiva Rx dell'anca sinistra presso il Centro di Radiologia S. Pio il cui Pt_1 referto evidenziava l'avvenuto aggetto della protesi nel piccolo bacino: “…esiti di intervento chirurgico con posizionamento di protesi all'anca sx che appare aggettarsi nel piccolo bacino”;
- che gli esiti di tale dato erano leggibili già nella Rx di controllo fatta dai medici di Pineta Grande nell'immediatezza del post-intervento del 4.5.21;
- che l'equipe medica della che eseguiva il re-impianto, una volta rimosso il Controparte_4 cotile lussato e mobilizzato dalla precedente protesi, ometteva di valutare quella che era la effettiva condizione qualitativa e quantitativa del tetto acetabolare in cui re-impiantare il neo-cotile;
- che in data 7.6.2022, per la persistenza della detta sintomatologia dolorosa, la paziente si recava a visita dal dott. che l'aveva seguita in entrambi gli interventi chirurgici, il quale visionato CP_3
l'esame Rx del 1.6.2021 che, evidenziava chiaramente l'aggetto della protesi nel piccolo bacino, continuava a sosteneva che il dolore lamentato da non era riconducibile a ciò, ma a Parte_1 tutt'altra causa e prescriveva alla paziente cure inutili, inefficaci oltre che dannose e che di fatto prolungavano le sue sofferenze;
- che , quindi, mancava di diagnosticare alla paziente l'aggetto protesico costringendo CP_3 quest'ultima a trascorrere a letto o seduta mesi e mesi della sua vita durante i quali Parte_1 cercava di deambulare all'interno della propria abitazione sempre sostenuta dai familiari ma, come prevedibile, non migliorava;
- che lo stato di perenne dolore e il notare che non vi era alcun miglioramento portavano la ricorrente in uno stato di depressione e di ansia con sbalzi repentini di umore;
- che la diagnosi di aggetto protesico poi veniva confermata anche dai successivi esami radiologici a cui si sottoponeva la in data 16.6.2021 presso il Centro Radiologico del dr. e dall' Pt_1 Per_1 esame Tc presso il Centro di Radiologia S. Pio il 16.7.2021 e che ancora una volta venivano portati in visione al alla visita del 5.7.21, il quale continuava a rinnegare la connessione CP_3 all'operazione da lui praticata;
- che la ricorrente, ormai sfiduciata dall'operato dell'ortopedico , tenuto conto anche delle CP_3 infruttuose cure prescritte, in data 25.10.2021 si rivolgeva ad un diverso specialista Ortopedico, il dott. , il quale diversamente verificata: “…il neo cotile aggetta nel bacino, la Persona_2 soluzione è esclusivamente chirurgica..”, confermando così che la causa delle sue perduranti pagina 3 di 17 sofferenze e della sua incapacità motoria era l'aggetto protesico nel piccolo bacino e che non esisteva altra soluzione se non la cura chirurgica;
- che chiedeva un ulteriore parere specialistico anche al prof. , il Parte_1 Persona_3 quale in data 26.11.2021, la visitava presso la e le confermava la diagnosi Controparte_5 mettendola in lista per l'intervento chirurgico;
- che in data 22.2.2022 la ricorrente, prima di operarsi, era visitata anche dall'Ortopedico dell'ASL
Distretto 44 di Afragola che ribadiva la medesima diagnosi;
- che pertanto, in data 28.2.2022, effettuava in pre-ricovero alla Parte_1 Controparte_5 una rx dell'anca sx: “Protesi di anca sx con coppetta acetabolare che sporge in cavità pelvica. Stelo endo-midollare in sede. Cerchiaggio metallico femorale.”
- che in data 6.3.2022 la paziente si ricoverava presso la - reparto di Ortopedia Controparte_5 per essere operata: “Mobilizzazione cotile PTA sx” in data 7.3.2022
- che i medici della alla dimissione, consigliavano alla il ricovero in CP_5 Pt_1 riabilitazione, che veniva effettuato in data 14.3.2022, rivolgendosi alla dr.ssa ; Persona_4
- che, si sottoponeva, successivamente, a diversi controlli dai quali si evinceva che pur Parte_1 essendo migliorata sotto il profilo funzionale, non lo era nelle sue condizioni neurologiche, infatti, in data 21.6.2022, era costretta a sottoporsi a visita presso l'ambulatorio della Neurologia dell'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli dove veniva visitata dal dr. Persona_5
Specialista Neurologo, il quale così refertava che la paziente a causa degli interventi ha cominciato ad accusare ansia, attacchi di panico, turbe della memoria, accessi di tachicardia e cardiopalmo, sensazione di solitudine, paura di allontanarsi dalla propria abitazione, insonnia;
- che ad oggi la ricorrente, per i fatti sopra esposti, dopo un congruo periodo di convalescenza, quantunque visibilmente zoppicante, ha ripreso a camminare e a poter provvedere, anche se con fatica, alle proprie esigenze quotidiane. Alla restano comunque ampie cicatrici sia cutaneo- Pt_1 muscolari sia a livello neurologico con crisi di ansia e di depressione che le impongono l'assunzione di farmaci neuro-psichici;
- che Il prof. , CTP della , a seguito di un'attenta disamina della storia Persona_6 Pt_1 clinica di quest'ultima e di tutta la documentazione sanitaria, accertava che i medici dell'
[...]
e il dott. erano responsabili delle lesioni residuate e che le stesse sono CP_6 CP_3 conseguenza di un operato negligente, imperito ed imprudente dei sanitari dell' Controparte_6
e del dott. .
[...] CP_3
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva nel presente giudizio di accertare e dichiarare responsabilità di e di , in ordine all'evento dannoso riportato da e per Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
pagina 4 di 17 l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali e sia non patrimoniali sofferti da quest'ultima oltre interessi legali e compensativi. Detti danni potranno essere quantificati secondo la prospettazione attorea, applicando le Tabelle di Milano, in € 45.000,00 compresa la personalizzazione, oltre interessi legali e compensativi, quale danno biologico differenziale calcolato nel range 15%-25 oltre ad €
4.851,00 quale IT in giorni 49, € 1.485,00 quale IT al 50% in giorni 30, ed € 4.129,20 quale IT al 15% in giorni 279, al rimborso delle spese documentate pari ad € 2.684,00 e al rimborso dell'acconto delle spese di CTU pari ad € 1.500,00 oltre interessi legali e compensativi. La ricorrente chiedeva, inoltre, di condannare, in solido i resistenti al risarcimento anche del danno morale liquidato in una somma non inferiore ad 1/3 del danno biologico;
ciò oltre al risarcimento del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali e compensativi.
Contestava ancora la parte ricorrente per ottenere la condanna, ulteriormente e sempre in solido, di
[...]
e di alla refusione di spese, competenze di lite anche del procedimento di CP_1 Controparte_3
A.T.P., 15% spese forfettarie da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva, in data 9.10.2024, la quale chiedeva di : Controparte_1
- rigettare l'avverso ricorso ex art. 281 decies, perché inammissibile;
- fissare udienza per chiedere chiarimenti al CTU;
- mutare il rito da semplificato ad ordinario;
- la vittoria di spese e competenze professionali.
In data 14.10.2024 si costituiva il dott. , il quale chiedeva: Controparte_3
- in via principale, di rigettare le domande, da chiunque svolte nei suoi confronti, in quanto inammissibili;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di sua responsabilità (da valutare esclusivamente in forza dell'art. 2043 e 2236 c.c.) e di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque svolte nei suoi confronti, accertare il grado effettivo di sua responsabilità (agli effetti della ripartizione interna degli obblighi risarcitori tenendo lo stesso indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che non sia a lui direttamente imputabile).
- la vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il Giudice rinviava all'udienza del 7.04.2025 per la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. quale proposta dalla clinica per la asserita incompatibilità del rito semplificato con la complessità dell'istruttoria da espletarsi: letto l'art. 281 decies ultimo comma c.p.c., tale doglianza non merita accoglimento.
pagina 5 di 17 Nel merito, invece, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). In particolare, in relazione alla posizione del sanitario essa in applicazione della novella sarebbe stata astrattamente riconducibile nell'alveo della responsabilità extra contrattuale, con importanti ricadute in termini di prescrizione ed onere probatorio a carico del paziente;
tuttavia nel caso in esame stante la assunzione di una obbligazione negoziale diretta tra la attrice ed il chirurgo ( questi le consigliava un intervento poi effettivamente da lui stesso eseguito in data
14/4/21, cfr certificato medico del 12/7/2020 allegato al ricorso) la posizione del medico rimane omologa a quella della clinica. Ed entrambe soggiacciono allo statuto giurisprudenziale maturato ante Pt_2
La giurisprudenza aveva qualificato come avente natura contrattuale la responsabilità dell'ente e del sanitario (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass.
27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,
n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n.
19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha pagina 6 di 17 ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, nel caso di specie la condotta del resistente si è verificata nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, la paziente istaurava infatti un rapporto diretto con il medico;
questi le consigliava una operazione che sarebbe stata da lui eseguita i data
14.04.2021, presso cfr. certificato medico del 12.07.2020 allegato al ricorso di Controparte_1 Pt_1
In questo senso, dunque, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della
[...] responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le
Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte pagina 7 di 17 cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando pagina 8 di 17 definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_7 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di pagina 9 di 17 contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853, Cass. sent. n. 6593/19
Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808, nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 24/10/2024, pagina 10 di 17 (ud. 20/09/2024, dep. 24/10/2024 per cui “ In particolare, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma dal collegio composto dai consulenti dott. (Specialista in Persona_7
Medicina Legale e delle assicurazioni), dott. (Specialista in ortopedia); relazione Persona_8 pagina 11 di 17 che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- di anni 67 all'epoca dei fatti, sofferente di osteoporosi e di coxartrosi a sinistra, in Parte_1 data 15.4.21, viene sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione totale della medesima anca (cfr. pg. 23 CTU);
- veniva, successivamente dimessa il 19.4.21, e in data 3.5.21, necessitava nuovamente di cure di
Pronto Soccorso e pertanto, veniva ricoverato per trauma a carico dell'anca operata (cfr. pg 21
CTU);
- si rendeva, quindi, necessario in data 4.5.21, un nuovo intervento chirurgico (cfr. pg 21 CTU);
- il successivo esame radiografico dell'1.6.21, evidenziava, tra l'altro, “posizionamento di protesi all'anca sinistra che appare aggettarsi nel piccolo bacino”, dato poi confermato alla TAC del 16.7.21
(cfr pg 22 CTU);
- al termine del successivo iter clinico, in data 25.10.21, il dott. , ortopedico, Persona_2 riscontrato che il neo-cotile aggetta nel bacino, propone un nuovo intervento chirurgico e pertanto,
a seguito di ulteriori controlli clinici e radiografici, in data 7.3.22, la paziente si sottopone al seguente ed ulteriore atto operatorio (cfr pg 23 CTU);
- Il 21.6.22, ella si sottopone a visita neurologica, che rileva l'esistenza di sindrome ansioso- depressiva reattiva, infatti nel corso dell'indagine anamnestica, ha lamentato: “… crisi di pianto, stato ansioso, difficoltà nel concentrarsi e vuoti di memoria, con disturbi depressivi in terapia farmacologica. Assume antidolorifici e lamenta difficoltà nel percorrere le scale per costante coxalgia sinistra, che le impedisce anche il carico per medie percorrenze” (cfr pg 23 CTU);
- clinicamente si evinceva che l'attrice riportava le seguenti lesioni: “… Eterometria per allungamento
1 cm. Cicatrice chirurgica obliqua di anca, cm 21, lievemente infossata, non adesa ai piani sottostanti, modicamente ipercromica nel tratto distale. Abduzione limitata ai gradi estremi.
Conservati gli altri movimenti. Difficoltà nella ripresa al carico. Modica zoppia di caduta a destra”
(cfr pg 23 CTU);
- dalla documentazione veniva accertato che, in entrambi gli interventi chirurgici (15.4.21 e 4.5.21), i sanitari non si sono attenuti alle regole della buona pratica medica (cfr. pg 43 CTU);
- inoltre, il primo intervento risultava di semplice e routinaria esecuzione ed anche il secondo intervento, pur in presenza di uno stato anteriore post-chirurgico non ottimale, poteva ritenersi di routinaria e semplice esecuzione (cfr pg 40 CTU);
pagina 12 di 17 - dagli atti analizzati, inoltre, i consulenti non rinvengono ripercussioni patrimoniali del danno e non sussiste contestazione, nell'atto introduttivo, relativamente a problematiche riferibili al consenso informato (cfr pg 43 e pg 45 CTU);
- inoltre, non si ravvisano spese future da sostenere, ma vengono documentate spese sanitarie relative a: 1) Fisiochinesiterapia € 600,00; 2) Visite specialistiche + infiltrazioni € 284,00 (periodo
20.1.21-22.2.22); 3) Trasporto privato con autoambulanza dall'Ospedale “ € 300,00 CP_1
(cfr pg 44 CTU);
- infine, i consulenti riconoscevano la responsabilità solidale di (il quale già in data Controparte_3
1.6.21 apprendeva l'aggettarsi nel piccolo bacino del cotile protesico ma non provvede ad alcuna valutazione della necessità di reintervenire, protraendo lo stato di sofferenza della paziente) e dell' di TU (cfr pg 45 CTU); Controparte_6
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano profili di responsabilità a carico dei resistenti per il danno subito dalla nel periodo in cui veniva sottoposta all'intervento. Parte_1
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate. (cfr. pg. 70 a 73 CTU).
Alla luce dell'elaborato peritale, la condizione clinica attuale va ricondotta ad un danno biologico permanente, nel range 16-20% (sedici-venti per cento) si procederà dunque calcolando la differenza tra la quantificazione economica del 20% (venti per cento) e quella del 16% (sedici per cento) per soggetto di pari età, il tutto riferito a quanto indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (cfr pg 46 CTU).
In merito occorre chiarire come in tema di responsabilità medica si chiarisce che un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sottoposto ad un intervento e che a causa della sua inesatta esecuzione, subisca un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/07/2024 , n. 21261).
Inoltre, va riconosciuta una maggior durata della malattia di giorni 19 (diciannove), per il periodo intercorrente tra i due interventi chirurgici (15.4.21 – 4.5.21), di giorni 279 (duecentosettantanove) per il periodo 1.6.21 – 7.3.22 e di giorni 60 (sessanta) per il periodo di convalescenza successivo all'intervento del
7.3.22 (cfr pg 46 CTU).
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (67 anni) sono riconoscibili euro 22.297,00 a titolo di danno biologico permanente differenziale range 16-20% (69.429,00 – 47.132,00), nonché euro 5.635,00 per IT (49 giorni per euro pagina 13 di 17 115,00), euro 1.725,00 per IT (30 giorni al 50% per euro 115,00), euro 4.812,75 per IT (279 giorni al
15% per euro 115,00). Per un totale risarcitorio pari ad € 34.469,75 oltre spese mediche documentante per
€1184,00.
Ed ancora, in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. Tutto quanto innanzi posto, pertanto ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n.
20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e della consistenza del danno morale lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. In particolare, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi pagina 14 di 17 normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (4% differenziale), l'età della paziente (67 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale del 4% differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento anche di tale voce di danno.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute si osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Inoltre, la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione della notula del CTP per giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività
(Cass. n. 26729 del 15 ottobre 2024). Pertanto, in questa sede la ricorrente forniva idonea prova a sostegno della propria richiesta (cfr. proforma fattura prof. Romano all. al ricorso), tuttavia si ritiene di applicare una riduzione del compenso ex art. 92, comma 1, c.p.c.; per l'effetto si riconoscono € 500,00.
Compete, invece, alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (14.04.2021) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Quanto, invece, alla ripartizione della responsabilità tra il dottore e CP_3 Controparte_1 ravvisandosi un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti sussiste responsabilità solidale tra gli stessi
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n. 26736). Peraltro, è principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo fatto dannoso ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla pagina 15 di 17 disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso;
irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo ( contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.25970).
Inoltre, in ordine alla ripartizione interna delle quote di responsabilità tra i condebitori, ovvero il dott.
Pineta in mancanza di una diversa ripartizione individuata dalla CTU le quote Parte_3 CP_1 devono presumersi uguali sex art. 2055 c. 3, per cui la responsabilità va ripartita, internamente, nella misura del 50% in capo ad ognuno (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987).
Letta da ultimo Cass. 2024, n. 26736 la responsabilità risarcitoria va dunque posta solidalmente a carico del dott. Parte_3 Controparte_8 CP_1
Infine, in merito all'invocato esonero della responsabilità del medico in virtù dell'operatività CP_3 dell'art. 25 CCNL per i sanitari aderenti alla convenzione AIOP, si chiarisce quanto segue.
La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia (cfr. Corte appello,
Perugia, sez. lav., 26/03/2019, n. 54). Orbene nel caso di specie si è in presenza di un contratto collettivo di lavoro privatistico (cfr. art 2 contratto di lavoro all. comparsa cost dott. ) pertanto sussisteva CP_3
l'onere del medico di fornire puntuale prova a sostegno della propria argomentazione;
prova che dalla documentazione depositata non si evince (è presente in atti il solo contratto di lavoro individuale del medico e lo screenshot della pagina www.AIOP.it: si tratta di elementi da cui non si evince alcuna prova dell'adesione alla convenzione AIOP).
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione del
D.M. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 tabella n. 9, terza fascia, comprensiva di tutte le fasi per il procedimento di istruzione preventiva, nonché in applicazione dei valori di cui alla tabella n. 2, quarta fascia, con esclusione della sola fase istruttoria. Inoltre, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste, l'operare della compensazione si applica una ulteriore riduzione atteso il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità per cui in particolare si osserva come la soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e pagina 16 di 17 che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
Tutto ciò premesso, atteso che la domanda originaria era di € 59.649,00, che la somma riconosciuta in detta sede è di € 35.653,00 nonché posto il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, sussistono ragionevoli motivi per giustificare una compensazione parziale delle spese del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_9 in favore di della somma di € 35.653,00; su tali somme decorrono interessi compensativi Parte_1 ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14.04.2021) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande di parte ricorrente;
• condanna in solido e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in €
1045,00 per spese vive € 6.206,8 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• Spese di CTU definitivamente in solido a carico di e Controparte_3 Controparte_1
Napoli, 16/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Romano e Mario Daniele Marotta
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, Amministratore Delegato Controparte_1
Vicepresidente del CdA Dr. (P. Iva ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1 avv.ti Steve Fucci e Giuseppe Stellato
RESISTENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Davide Controparte_3 C.F._2
Oliva ed Anna Paola Bellistri
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali per l'udienza del 7.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 17.01.2024 conveniva in Parte_1 giudizio e il dott. al fine di ottenere la condanna degli stessi al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligente esecuzione delle prestazioni mediche.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente deduceva:
pagina 1 di 17 - che , sofferente da tempo di coxo-artrosi all'anca sx, si recava più volte a visita dal Parte_1
il quale le consigliava di sottoporsi a intervento chirurgico;
CP_3
- che pertanto, la ricorrente, in data 14.4.2021, si ricoverava presso il reparto di Ortopedia della
, ove lavorava , per essere operata il giorno seguente;
Controparte_4 Controparte_3
- che , al momento del suo accesso in , non soffriva solo della detta patologia articolare Pt_1 CP_4 all'anca sx, ma anche di una coesistente importante condizione di osteoporosi rilevata anche dallo stesso medico a seguito di una Rx anca/bacino e di M.O.C. eseguita il 7.7.2020 presso il Centro San
Pio;
- che i sanitari della prima dell'intervento, eseguivano soltanto una RX Controparte_4 dell'anca e del bacino da cui emergeva: “Severa coxartrosi sinistra con netta riduzione della rima articolare e sclerosi del ciglio acetabolare”;
- che quindi, in data 15.4.21, veniva operata di protesi d'anca e il giorno seguente veniva Pt_1 sottoposta a Rx di controllo, dal quale si evinceva che: “il cotile era apparentemente posizionato in maniera superficiale rispetto alla cavità acetabolare che era poco profonda a causa di una insufficiente fresatura”;
- che nella giornata del 19.4.2021 i medici di Pineta Grande dimettevano la paziente prescrivendole un controllo ambulatoriale da farsi a distanza di tre settimane, ma pochi giorni dopo e precisamente in data 3.5.2021, la paziente era costretta a recarsi nuovamente alla citata Clinica Pineta CP_4 poiché affetta da forti dolori all'anca che si accentuavano in modo intenso anche nell'esecuzione di semplici movimenti;
- che i medici della , visitata la paziente, decidevano di ricoverarla con la seguente diagnosi: CP_4
“Frattura periprotesica femore sx con lussazione testina femorale, si posizionaarto inferiore in ferula di gommapiuma, si ricovera in reparto di competenza” e che inoltre, decidevano di sottoporla ad esame TC che evidenziava: “Esame eseguito senza m.d.c in urgenza. In esiti di protesi totale di anca a sx si segnala lussazione superiore-posteriore della neo-testa femorale: concomita distacco del piccolo trocantere. Utile valutazione specialistica. Allo stato non evidenza di ulteriori lesioni ossee di tipo traumatico in atto a carico dei restanti segmenti scheletrici in esame”;
- che pertanto, il chirurgo unitamente all'equipe medica del citato Ospedale decidevano di procedere alla ri-protesizzazione d'anca, ma ancora una volta, non consideravano la contestuale condizione di osteoporosi in cui versava la paziente;
- che la ricorrente veniva pertanto, operata il giorno successivo, ovvero in data 4.5.2021, e dimessa il
7.5.2021 con la diagnosi di “frattura peri-protesica intorno alla protesi articolare sx” trattata con
“revisione di protesi d'anca sia acetabolare che dei componenti femorali” e prescrizione di un pagina 2 di 17 programma riabilitativo e terapeutico con follow up nonché di ripetere la rx di controllo a 30 giorni dalla dimissione;
- che nei giorni seguenti, la ricorrente iniziava nuovamente a lamentare un forte dolore all'anca appena rioperata e all'arto sx con una conseguente incapacità totale alla deambulazione e pertanto, il giorno 1.6.2021, la eseguiva Rx dell'anca sinistra presso il Centro di Radiologia S. Pio il cui Pt_1 referto evidenziava l'avvenuto aggetto della protesi nel piccolo bacino: “…esiti di intervento chirurgico con posizionamento di protesi all'anca sx che appare aggettarsi nel piccolo bacino”;
- che gli esiti di tale dato erano leggibili già nella Rx di controllo fatta dai medici di Pineta Grande nell'immediatezza del post-intervento del 4.5.21;
- che l'equipe medica della che eseguiva il re-impianto, una volta rimosso il Controparte_4 cotile lussato e mobilizzato dalla precedente protesi, ometteva di valutare quella che era la effettiva condizione qualitativa e quantitativa del tetto acetabolare in cui re-impiantare il neo-cotile;
- che in data 7.6.2022, per la persistenza della detta sintomatologia dolorosa, la paziente si recava a visita dal dott. che l'aveva seguita in entrambi gli interventi chirurgici, il quale visionato CP_3
l'esame Rx del 1.6.2021 che, evidenziava chiaramente l'aggetto della protesi nel piccolo bacino, continuava a sosteneva che il dolore lamentato da non era riconducibile a ciò, ma a Parte_1 tutt'altra causa e prescriveva alla paziente cure inutili, inefficaci oltre che dannose e che di fatto prolungavano le sue sofferenze;
- che , quindi, mancava di diagnosticare alla paziente l'aggetto protesico costringendo CP_3 quest'ultima a trascorrere a letto o seduta mesi e mesi della sua vita durante i quali Parte_1 cercava di deambulare all'interno della propria abitazione sempre sostenuta dai familiari ma, come prevedibile, non migliorava;
- che lo stato di perenne dolore e il notare che non vi era alcun miglioramento portavano la ricorrente in uno stato di depressione e di ansia con sbalzi repentini di umore;
- che la diagnosi di aggetto protesico poi veniva confermata anche dai successivi esami radiologici a cui si sottoponeva la in data 16.6.2021 presso il Centro Radiologico del dr. e dall' Pt_1 Per_1 esame Tc presso il Centro di Radiologia S. Pio il 16.7.2021 e che ancora una volta venivano portati in visione al alla visita del 5.7.21, il quale continuava a rinnegare la connessione CP_3 all'operazione da lui praticata;
- che la ricorrente, ormai sfiduciata dall'operato dell'ortopedico , tenuto conto anche delle CP_3 infruttuose cure prescritte, in data 25.10.2021 si rivolgeva ad un diverso specialista Ortopedico, il dott. , il quale diversamente verificata: “…il neo cotile aggetta nel bacino, la Persona_2 soluzione è esclusivamente chirurgica..”, confermando così che la causa delle sue perduranti pagina 3 di 17 sofferenze e della sua incapacità motoria era l'aggetto protesico nel piccolo bacino e che non esisteva altra soluzione se non la cura chirurgica;
- che chiedeva un ulteriore parere specialistico anche al prof. , il Parte_1 Persona_3 quale in data 26.11.2021, la visitava presso la e le confermava la diagnosi Controparte_5 mettendola in lista per l'intervento chirurgico;
- che in data 22.2.2022 la ricorrente, prima di operarsi, era visitata anche dall'Ortopedico dell'ASL
Distretto 44 di Afragola che ribadiva la medesima diagnosi;
- che pertanto, in data 28.2.2022, effettuava in pre-ricovero alla Parte_1 Controparte_5 una rx dell'anca sx: “Protesi di anca sx con coppetta acetabolare che sporge in cavità pelvica. Stelo endo-midollare in sede. Cerchiaggio metallico femorale.”
- che in data 6.3.2022 la paziente si ricoverava presso la - reparto di Ortopedia Controparte_5 per essere operata: “Mobilizzazione cotile PTA sx” in data 7.3.2022
- che i medici della alla dimissione, consigliavano alla il ricovero in CP_5 Pt_1 riabilitazione, che veniva effettuato in data 14.3.2022, rivolgendosi alla dr.ssa ; Persona_4
- che, si sottoponeva, successivamente, a diversi controlli dai quali si evinceva che pur Parte_1 essendo migliorata sotto il profilo funzionale, non lo era nelle sue condizioni neurologiche, infatti, in data 21.6.2022, era costretta a sottoporsi a visita presso l'ambulatorio della Neurologia dell'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli dove veniva visitata dal dr. Persona_5
Specialista Neurologo, il quale così refertava che la paziente a causa degli interventi ha cominciato ad accusare ansia, attacchi di panico, turbe della memoria, accessi di tachicardia e cardiopalmo, sensazione di solitudine, paura di allontanarsi dalla propria abitazione, insonnia;
- che ad oggi la ricorrente, per i fatti sopra esposti, dopo un congruo periodo di convalescenza, quantunque visibilmente zoppicante, ha ripreso a camminare e a poter provvedere, anche se con fatica, alle proprie esigenze quotidiane. Alla restano comunque ampie cicatrici sia cutaneo- Pt_1 muscolari sia a livello neurologico con crisi di ansia e di depressione che le impongono l'assunzione di farmaci neuro-psichici;
- che Il prof. , CTP della , a seguito di un'attenta disamina della storia Persona_6 Pt_1 clinica di quest'ultima e di tutta la documentazione sanitaria, accertava che i medici dell'
[...]
e il dott. erano responsabili delle lesioni residuate e che le stesse sono CP_6 CP_3 conseguenza di un operato negligente, imperito ed imprudente dei sanitari dell' Controparte_6
e del dott. .
[...] CP_3
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva nel presente giudizio di accertare e dichiarare responsabilità di e di , in ordine all'evento dannoso riportato da e per Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
pagina 4 di 17 l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali e sia non patrimoniali sofferti da quest'ultima oltre interessi legali e compensativi. Detti danni potranno essere quantificati secondo la prospettazione attorea, applicando le Tabelle di Milano, in € 45.000,00 compresa la personalizzazione, oltre interessi legali e compensativi, quale danno biologico differenziale calcolato nel range 15%-25 oltre ad €
4.851,00 quale IT in giorni 49, € 1.485,00 quale IT al 50% in giorni 30, ed € 4.129,20 quale IT al 15% in giorni 279, al rimborso delle spese documentate pari ad € 2.684,00 e al rimborso dell'acconto delle spese di CTU pari ad € 1.500,00 oltre interessi legali e compensativi. La ricorrente chiedeva, inoltre, di condannare, in solido i resistenti al risarcimento anche del danno morale liquidato in una somma non inferiore ad 1/3 del danno biologico;
ciò oltre al risarcimento del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali e compensativi.
Contestava ancora la parte ricorrente per ottenere la condanna, ulteriormente e sempre in solido, di
[...]
e di alla refusione di spese, competenze di lite anche del procedimento di CP_1 Controparte_3
A.T.P., 15% spese forfettarie da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva, in data 9.10.2024, la quale chiedeva di : Controparte_1
- rigettare l'avverso ricorso ex art. 281 decies, perché inammissibile;
- fissare udienza per chiedere chiarimenti al CTU;
- mutare il rito da semplificato ad ordinario;
- la vittoria di spese e competenze professionali.
In data 14.10.2024 si costituiva il dott. , il quale chiedeva: Controparte_3
- in via principale, di rigettare le domande, da chiunque svolte nei suoi confronti, in quanto inammissibili;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di sua responsabilità (da valutare esclusivamente in forza dell'art. 2043 e 2236 c.c.) e di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque svolte nei suoi confronti, accertare il grado effettivo di sua responsabilità (agli effetti della ripartizione interna degli obblighi risarcitori tenendo lo stesso indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che non sia a lui direttamente imputabile).
- la vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il Giudice rinviava all'udienza del 7.04.2025 per la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. quale proposta dalla clinica per la asserita incompatibilità del rito semplificato con la complessità dell'istruttoria da espletarsi: letto l'art. 281 decies ultimo comma c.p.c., tale doglianza non merita accoglimento.
pagina 5 di 17 Nel merito, invece, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). In particolare, in relazione alla posizione del sanitario essa in applicazione della novella sarebbe stata astrattamente riconducibile nell'alveo della responsabilità extra contrattuale, con importanti ricadute in termini di prescrizione ed onere probatorio a carico del paziente;
tuttavia nel caso in esame stante la assunzione di una obbligazione negoziale diretta tra la attrice ed il chirurgo ( questi le consigliava un intervento poi effettivamente da lui stesso eseguito in data
14/4/21, cfr certificato medico del 12/7/2020 allegato al ricorso) la posizione del medico rimane omologa a quella della clinica. Ed entrambe soggiacciono allo statuto giurisprudenziale maturato ante Pt_2
La giurisprudenza aveva qualificato come avente natura contrattuale la responsabilità dell'ente e del sanitario (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass.
27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,
n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n.
19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha pagina 6 di 17 ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, nel caso di specie la condotta del resistente si è verificata nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, la paziente istaurava infatti un rapporto diretto con il medico;
questi le consigliava una operazione che sarebbe stata da lui eseguita i data
14.04.2021, presso cfr. certificato medico del 12.07.2020 allegato al ricorso di Controparte_1 Pt_1
In questo senso, dunque, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della
[...] responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le
Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte pagina 7 di 17 cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando pagina 8 di 17 definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_7 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di pagina 9 di 17 contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853, Cass. sent. n. 6593/19
Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808, nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 24/10/2024, pagina 10 di 17 (ud. 20/09/2024, dep. 24/10/2024 per cui “ In particolare, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma dal collegio composto dai consulenti dott. (Specialista in Persona_7
Medicina Legale e delle assicurazioni), dott. (Specialista in ortopedia); relazione Persona_8 pagina 11 di 17 che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- di anni 67 all'epoca dei fatti, sofferente di osteoporosi e di coxartrosi a sinistra, in Parte_1 data 15.4.21, viene sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione totale della medesima anca (cfr. pg. 23 CTU);
- veniva, successivamente dimessa il 19.4.21, e in data 3.5.21, necessitava nuovamente di cure di
Pronto Soccorso e pertanto, veniva ricoverato per trauma a carico dell'anca operata (cfr. pg 21
CTU);
- si rendeva, quindi, necessario in data 4.5.21, un nuovo intervento chirurgico (cfr. pg 21 CTU);
- il successivo esame radiografico dell'1.6.21, evidenziava, tra l'altro, “posizionamento di protesi all'anca sinistra che appare aggettarsi nel piccolo bacino”, dato poi confermato alla TAC del 16.7.21
(cfr pg 22 CTU);
- al termine del successivo iter clinico, in data 25.10.21, il dott. , ortopedico, Persona_2 riscontrato che il neo-cotile aggetta nel bacino, propone un nuovo intervento chirurgico e pertanto,
a seguito di ulteriori controlli clinici e radiografici, in data 7.3.22, la paziente si sottopone al seguente ed ulteriore atto operatorio (cfr pg 23 CTU);
- Il 21.6.22, ella si sottopone a visita neurologica, che rileva l'esistenza di sindrome ansioso- depressiva reattiva, infatti nel corso dell'indagine anamnestica, ha lamentato: “… crisi di pianto, stato ansioso, difficoltà nel concentrarsi e vuoti di memoria, con disturbi depressivi in terapia farmacologica. Assume antidolorifici e lamenta difficoltà nel percorrere le scale per costante coxalgia sinistra, che le impedisce anche il carico per medie percorrenze” (cfr pg 23 CTU);
- clinicamente si evinceva che l'attrice riportava le seguenti lesioni: “… Eterometria per allungamento
1 cm. Cicatrice chirurgica obliqua di anca, cm 21, lievemente infossata, non adesa ai piani sottostanti, modicamente ipercromica nel tratto distale. Abduzione limitata ai gradi estremi.
Conservati gli altri movimenti. Difficoltà nella ripresa al carico. Modica zoppia di caduta a destra”
(cfr pg 23 CTU);
- dalla documentazione veniva accertato che, in entrambi gli interventi chirurgici (15.4.21 e 4.5.21), i sanitari non si sono attenuti alle regole della buona pratica medica (cfr. pg 43 CTU);
- inoltre, il primo intervento risultava di semplice e routinaria esecuzione ed anche il secondo intervento, pur in presenza di uno stato anteriore post-chirurgico non ottimale, poteva ritenersi di routinaria e semplice esecuzione (cfr pg 40 CTU);
pagina 12 di 17 - dagli atti analizzati, inoltre, i consulenti non rinvengono ripercussioni patrimoniali del danno e non sussiste contestazione, nell'atto introduttivo, relativamente a problematiche riferibili al consenso informato (cfr pg 43 e pg 45 CTU);
- inoltre, non si ravvisano spese future da sostenere, ma vengono documentate spese sanitarie relative a: 1) Fisiochinesiterapia € 600,00; 2) Visite specialistiche + infiltrazioni € 284,00 (periodo
20.1.21-22.2.22); 3) Trasporto privato con autoambulanza dall'Ospedale “ € 300,00 CP_1
(cfr pg 44 CTU);
- infine, i consulenti riconoscevano la responsabilità solidale di (il quale già in data Controparte_3
1.6.21 apprendeva l'aggettarsi nel piccolo bacino del cotile protesico ma non provvede ad alcuna valutazione della necessità di reintervenire, protraendo lo stato di sofferenza della paziente) e dell' di TU (cfr pg 45 CTU); Controparte_6
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano profili di responsabilità a carico dei resistenti per il danno subito dalla nel periodo in cui veniva sottoposta all'intervento. Parte_1
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate. (cfr. pg. 70 a 73 CTU).
Alla luce dell'elaborato peritale, la condizione clinica attuale va ricondotta ad un danno biologico permanente, nel range 16-20% (sedici-venti per cento) si procederà dunque calcolando la differenza tra la quantificazione economica del 20% (venti per cento) e quella del 16% (sedici per cento) per soggetto di pari età, il tutto riferito a quanto indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (cfr pg 46 CTU).
In merito occorre chiarire come in tema di responsabilità medica si chiarisce che un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sottoposto ad un intervento e che a causa della sua inesatta esecuzione, subisca un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/07/2024 , n. 21261).
Inoltre, va riconosciuta una maggior durata della malattia di giorni 19 (diciannove), per il periodo intercorrente tra i due interventi chirurgici (15.4.21 – 4.5.21), di giorni 279 (duecentosettantanove) per il periodo 1.6.21 – 7.3.22 e di giorni 60 (sessanta) per il periodo di convalescenza successivo all'intervento del
7.3.22 (cfr pg 46 CTU).
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (67 anni) sono riconoscibili euro 22.297,00 a titolo di danno biologico permanente differenziale range 16-20% (69.429,00 – 47.132,00), nonché euro 5.635,00 per IT (49 giorni per euro pagina 13 di 17 115,00), euro 1.725,00 per IT (30 giorni al 50% per euro 115,00), euro 4.812,75 per IT (279 giorni al
15% per euro 115,00). Per un totale risarcitorio pari ad € 34.469,75 oltre spese mediche documentante per
€1184,00.
Ed ancora, in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. Tutto quanto innanzi posto, pertanto ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n.
20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e della consistenza del danno morale lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. In particolare, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi pagina 14 di 17 normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (4% differenziale), l'età della paziente (67 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale del 4% differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento anche di tale voce di danno.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute si osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Inoltre, la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione della notula del CTP per giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività
(Cass. n. 26729 del 15 ottobre 2024). Pertanto, in questa sede la ricorrente forniva idonea prova a sostegno della propria richiesta (cfr. proforma fattura prof. Romano all. al ricorso), tuttavia si ritiene di applicare una riduzione del compenso ex art. 92, comma 1, c.p.c.; per l'effetto si riconoscono € 500,00.
Compete, invece, alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (14.04.2021) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Quanto, invece, alla ripartizione della responsabilità tra il dottore e CP_3 Controparte_1 ravvisandosi un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti sussiste responsabilità solidale tra gli stessi
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n. 26736). Peraltro, è principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo fatto dannoso ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla pagina 15 di 17 disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso;
irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo ( contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.25970).
Inoltre, in ordine alla ripartizione interna delle quote di responsabilità tra i condebitori, ovvero il dott.
Pineta in mancanza di una diversa ripartizione individuata dalla CTU le quote Parte_3 CP_1 devono presumersi uguali sex art. 2055 c. 3, per cui la responsabilità va ripartita, internamente, nella misura del 50% in capo ad ognuno (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987).
Letta da ultimo Cass. 2024, n. 26736 la responsabilità risarcitoria va dunque posta solidalmente a carico del dott. Parte_3 Controparte_8 CP_1
Infine, in merito all'invocato esonero della responsabilità del medico in virtù dell'operatività CP_3 dell'art. 25 CCNL per i sanitari aderenti alla convenzione AIOP, si chiarisce quanto segue.
La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia (cfr. Corte appello,
Perugia, sez. lav., 26/03/2019, n. 54). Orbene nel caso di specie si è in presenza di un contratto collettivo di lavoro privatistico (cfr. art 2 contratto di lavoro all. comparsa cost dott. ) pertanto sussisteva CP_3
l'onere del medico di fornire puntuale prova a sostegno della propria argomentazione;
prova che dalla documentazione depositata non si evince (è presente in atti il solo contratto di lavoro individuale del medico e lo screenshot della pagina www.AIOP.it: si tratta di elementi da cui non si evince alcuna prova dell'adesione alla convenzione AIOP).
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione del
D.M. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 tabella n. 9, terza fascia, comprensiva di tutte le fasi per il procedimento di istruzione preventiva, nonché in applicazione dei valori di cui alla tabella n. 2, quarta fascia, con esclusione della sola fase istruttoria. Inoltre, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste, l'operare della compensazione si applica una ulteriore riduzione atteso il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità per cui in particolare si osserva come la soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e pagina 16 di 17 che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
Tutto ciò premesso, atteso che la domanda originaria era di € 59.649,00, che la somma riconosciuta in detta sede è di € 35.653,00 nonché posto il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, sussistono ragionevoli motivi per giustificare una compensazione parziale delle spese del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_9 in favore di della somma di € 35.653,00; su tali somme decorrono interessi compensativi Parte_1 ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14.04.2021) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande di parte ricorrente;
• condanna in solido e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 Controparte_1 del procuratore di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in €
1045,00 per spese vive € 6.206,8 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• Spese di CTU definitivamente in solido a carico di e Controparte_3 Controparte_1
Napoli, 16/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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