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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37253 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NARCISI ROBERTO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
Controparte_2
e dei settori affini
[...]
CONVENUTA contumace
OGGETTO: Pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con anzianità convenzionale dal 2.5.1989, Parte_2
precisato che nel 2016 il rapporto veniva ceduto senza soluzione di continuità, per effetto di scissione societaria, alla beneficiaria precisato inoltre di essere iscritto sin dal CP_1
12.6.2007 al Fondo di previdenza complementare al quale ha conferito il CP_2
maturando TFR;
ha dedotto che sia il datore di lavoro che il successivo Parte_2
datore , pur trattenendo dalla retribuzione dovuta al lavoratore le quote di TFR per CP_1
1 il dovuto versamento al Fondo, non avevano poi provveduto con regolarità al suddetto versamento in favore del CP_2
Il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della anche ai sensi dell'art. 2112 CP_1
c.c., al versamento in favore del Fondo Cometa dei contributi di previdenza complementare dovuti e non versati in relazione al periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, quantificati in €
15.874,16.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione né la né il CP_1
si sono costituiti. CP_2
La domanda è fondata.
Le buste paga depositate in atti attestano l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, dapprima alle dipendenze della (che nel maggio 2016 ha Parte_2
mutato denominazione in Nuove Telecomunicazioni Spa) e dal giugno 2016 alle dipendenze della odierna convenuta CP_1
L'atto di scissione depositato sub doc. 1 di parte ricorrente attesta inoltre la scissione societaria della attuata mediante trasferimento del ramo aziendale alla neo- Parte_2
costituita CP_1
La cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla ex art. 2112 c.c., risulta CP_1
dalla circostanza che nel giugno 2016, il ricorrente è passato alle dipendenze di detta società con la medesima anzianità convenzionale.
Le buste paga depositate in atti attestano inoltre che sia il datore di lavoro
[...]
che la hanno mensilmente trattenuto dalla retribuzione del ricorrente le Parte_2 CP_1
quote di TFR per trasferirle al Fondo CP_2
Ciò non di meno, dall'estratto contributivo emesso dal suddetto Fondo emerge che i datori di lavoro, nel periodo 01/07/2010 - 31/07/2020 hanno omesso il regolare versamento degli importi trattenuti dalla retribuzione.
E' pertanto fondata la domanda di condanna della responsabile anche degli CP_1
inadempimenti della cedente ai sensi dell'art. 2112 c.c., al versamento Parte_2
in favore del Fondo Cometa della contribuzione omessa, correttamente quantificata dal ricorrente in € 15.874,16, giusti conteggi in atti.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M
.
Condanna la al versamento in favore del Fondo della contribuzione omessa in CP_1 CP_2
relazione alla posizione del ricorrente, pari ad € 15.874,16; condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.108,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Roma 5.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37253 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NARCISI ROBERTO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
Controparte_2
e dei settori affini
[...]
CONVENUTA contumace
OGGETTO: Pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con anzianità convenzionale dal 2.5.1989, Parte_2
precisato che nel 2016 il rapporto veniva ceduto senza soluzione di continuità, per effetto di scissione societaria, alla beneficiaria precisato inoltre di essere iscritto sin dal CP_1
12.6.2007 al Fondo di previdenza complementare al quale ha conferito il CP_2
maturando TFR;
ha dedotto che sia il datore di lavoro che il successivo Parte_2
datore , pur trattenendo dalla retribuzione dovuta al lavoratore le quote di TFR per CP_1
1 il dovuto versamento al Fondo, non avevano poi provveduto con regolarità al suddetto versamento in favore del CP_2
Il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della anche ai sensi dell'art. 2112 CP_1
c.c., al versamento in favore del Fondo Cometa dei contributi di previdenza complementare dovuti e non versati in relazione al periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, quantificati in €
15.874,16.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione né la né il CP_1
si sono costituiti. CP_2
La domanda è fondata.
Le buste paga depositate in atti attestano l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, dapprima alle dipendenze della (che nel maggio 2016 ha Parte_2
mutato denominazione in Nuove Telecomunicazioni Spa) e dal giugno 2016 alle dipendenze della odierna convenuta CP_1
L'atto di scissione depositato sub doc. 1 di parte ricorrente attesta inoltre la scissione societaria della attuata mediante trasferimento del ramo aziendale alla neo- Parte_2
costituita CP_1
La cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla ex art. 2112 c.c., risulta CP_1
dalla circostanza che nel giugno 2016, il ricorrente è passato alle dipendenze di detta società con la medesima anzianità convenzionale.
Le buste paga depositate in atti attestano inoltre che sia il datore di lavoro
[...]
che la hanno mensilmente trattenuto dalla retribuzione del ricorrente le Parte_2 CP_1
quote di TFR per trasferirle al Fondo CP_2
Ciò non di meno, dall'estratto contributivo emesso dal suddetto Fondo emerge che i datori di lavoro, nel periodo 01/07/2010 - 31/07/2020 hanno omesso il regolare versamento degli importi trattenuti dalla retribuzione.
E' pertanto fondata la domanda di condanna della responsabile anche degli CP_1
inadempimenti della cedente ai sensi dell'art. 2112 c.c., al versamento Parte_2
in favore del Fondo Cometa della contribuzione omessa, correttamente quantificata dal ricorrente in € 15.874,16, giusti conteggi in atti.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M
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Condanna la al versamento in favore del Fondo della contribuzione omessa in CP_1 CP_2
relazione alla posizione del ricorrente, pari ad € 15.874,16; condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.108,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Roma 5.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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