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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
15659 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.15659/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo n.4411/17 ordine n.10802/17 ruolo del 18.7.2017 provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a la Parte_1 Parte_2
somma di euro 6.500,00 oltre interessi e spese legali in forza di riconoscimento di debito fatto dall'ingiunto all'ingiungente tramite messaggio e.mail;
rilevato che proponeva quindi opposizione e instaurato il contraddittorio con Parte_1 Pt_2
, il giudice istruttore con ordinanza 22.11.2017 rigettava l'istanza di sospensione osservando che
[...]
l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione in quanto l'opponente si era limitato sostanzialmente a disconoscere il documento prodotto dalla controparte in allegato al ricorso
1 monitorio, senza però fornire alcun elemento concreto e di immediata valutazione per poter verificare il fondamento o meno del disconoscimento;
rilevato che l'ingiungente proponeva quindi istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc e fissata successivamente udienza di precisazione delle conclusioni, le parti concludevano senza ulteriori istanze istruttorie;
rilevato quindi che il giudice istruttore con ordinanza 3 novembre 2021 osservava che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.2712 cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass.n.11606/18) e, quanto agli effetti del disconoscimento, sempre secondo l'orientamento della Suprema Corte che questo giudice condivideva e faceva proprio, l'eventuale disconoscimento non ha però gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art.216 cpc, poiché nel caso della documentazione informatica non può escludersi che il giudice possa comunque accertare la rispondenza all'originale “anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni” (cfr.
Cass.n.17810/20, Cass.n.5141/19);
rilevato pertanto che il giudice istruttore, ritenuta la distinzione operata dalla Suprema Corte logica e coerente con il dettato normativo posto che la previsione dell'art.216 cpc riguarda espressamente la scrittura privata che è l'atto previsto e disciplinato dagli artt. 2702 e segg. cc che è cosa diversa dalle riproduzioni meccaniche ed informatiche previste e disciplinate dall'art.2712 cc, osservava che nel caso di specie l'opponente si era limitato a disconoscere la documentazione prodotta dall'opposta “senza fornire alcun elemento concreto e di immediata valutazione per poter verificare il fondamento o meno del suddetto disconoscimento”, mentre parte opposta, oltre all'e.mail 21 marzo 2017 di riconoscimento di debito su cui si era fondato il ricorso monitorio, disconosciuta dall'opponente, con la memoria 14.11.2017 aveva prodotto copia cartacea dei numerosi messaggi WhatsApp scambiati tra le parti (cfr. docc. 5-6) nonché copia cartacea dell' e.mail 20 maggio 2017 (cfr. doc.5 distinto e diverso dai docc.
5-6 relativi ai
2 messaggi WhatsApp) in cui si dava atto di un conteggio specifico allegato che non era però visibile in consolle;
rilevato perciò che il giudice istruttore rimetteva la causa in istruzione onde consentire l'integrazione della documentazione ed effettivamente l'opposta con la nota 28.2.2022 produceva il sopra citato conteggio;
rilevato che questa documentazione non veniva disconosciuta dall'opponente, il cui procuratore, successivamente, rinunciava al mandato (cfr. nota 1.3.2022) senza essere più sostituito;
ritenuto che, alla luce di quanto sopra già illustrato e considerata la documentazione prodotta dall'opposta e non disconosciuta, la domanda di contro azionata con il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo sopra indicato risulta provata, per cui l'opposizione va rigettata e l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese di causa che si liquidano come in dispositivo, mentre proprio per i rapporti personali intercorsi tra le parti, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc non essendovi prova di malafede o colpa grave;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.4411/17 ordine Parte_1
n.10802/17 ruolo del 18.7.2017 provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a la somma di euro 6.500,00 oltre Parte_1 Parte_2
interessi e spese legali;
b) condanna a rimborsare a le spese legali che si liquidano in euro Parte_1 Parte_2
6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 27 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.15659/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo n.4411/17 ordine n.10802/17 ruolo del 18.7.2017 provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a la Parte_1 Parte_2
somma di euro 6.500,00 oltre interessi e spese legali in forza di riconoscimento di debito fatto dall'ingiunto all'ingiungente tramite messaggio e.mail;
rilevato che proponeva quindi opposizione e instaurato il contraddittorio con Parte_1 Pt_2
, il giudice istruttore con ordinanza 22.11.2017 rigettava l'istanza di sospensione osservando che
[...]
l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione in quanto l'opponente si era limitato sostanzialmente a disconoscere il documento prodotto dalla controparte in allegato al ricorso
1 monitorio, senza però fornire alcun elemento concreto e di immediata valutazione per poter verificare il fondamento o meno del disconoscimento;
rilevato che l'ingiungente proponeva quindi istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc e fissata successivamente udienza di precisazione delle conclusioni, le parti concludevano senza ulteriori istanze istruttorie;
rilevato quindi che il giudice istruttore con ordinanza 3 novembre 2021 osservava che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, secondo l'orientamento della Suprema Corte, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.2712 cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass.n.11606/18) e, quanto agli effetti del disconoscimento, sempre secondo l'orientamento della Suprema Corte che questo giudice condivideva e faceva proprio, l'eventuale disconoscimento non ha però gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art.216 cpc, poiché nel caso della documentazione informatica non può escludersi che il giudice possa comunque accertare la rispondenza all'originale “anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni” (cfr.
Cass.n.17810/20, Cass.n.5141/19);
rilevato pertanto che il giudice istruttore, ritenuta la distinzione operata dalla Suprema Corte logica e coerente con il dettato normativo posto che la previsione dell'art.216 cpc riguarda espressamente la scrittura privata che è l'atto previsto e disciplinato dagli artt. 2702 e segg. cc che è cosa diversa dalle riproduzioni meccaniche ed informatiche previste e disciplinate dall'art.2712 cc, osservava che nel caso di specie l'opponente si era limitato a disconoscere la documentazione prodotta dall'opposta “senza fornire alcun elemento concreto e di immediata valutazione per poter verificare il fondamento o meno del suddetto disconoscimento”, mentre parte opposta, oltre all'e.mail 21 marzo 2017 di riconoscimento di debito su cui si era fondato il ricorso monitorio, disconosciuta dall'opponente, con la memoria 14.11.2017 aveva prodotto copia cartacea dei numerosi messaggi WhatsApp scambiati tra le parti (cfr. docc. 5-6) nonché copia cartacea dell' e.mail 20 maggio 2017 (cfr. doc.5 distinto e diverso dai docc.
5-6 relativi ai
2 messaggi WhatsApp) in cui si dava atto di un conteggio specifico allegato che non era però visibile in consolle;
rilevato perciò che il giudice istruttore rimetteva la causa in istruzione onde consentire l'integrazione della documentazione ed effettivamente l'opposta con la nota 28.2.2022 produceva il sopra citato conteggio;
rilevato che questa documentazione non veniva disconosciuta dall'opponente, il cui procuratore, successivamente, rinunciava al mandato (cfr. nota 1.3.2022) senza essere più sostituito;
ritenuto che, alla luce di quanto sopra già illustrato e considerata la documentazione prodotta dall'opposta e non disconosciuta, la domanda di contro azionata con il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo sopra indicato risulta provata, per cui l'opposizione va rigettata e l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese di causa che si liquidano come in dispositivo, mentre proprio per i rapporti personali intercorsi tra le parti, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc non essendovi prova di malafede o colpa grave;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.4411/17 ordine Parte_1
n.10802/17 ruolo del 18.7.2017 provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a la somma di euro 6.500,00 oltre Parte_1 Parte_2
interessi e spese legali;
b) condanna a rimborsare a le spese legali che si liquidano in euro Parte_1 Parte_2
6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 27 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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