Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24139 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7955 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento di esclusione dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025/2026 (determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 31169 del 29 gennaio 2025), comunicato in data 11 giugno 2025 e conseguente al giudizio di non idoneità della Sottocommissione per la prova di accertamento dell'idoneità psico-fisica effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza nella medesima giornata;
- in via eventuale della graduatoria di merito, ancora non nota e da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- per l’ammissione in via cautelare e con riserva del sig. -OMISSIS- allo svolgimento delle prove successive previste dal bando, e per la ripetizione della prova che non ha potuto espletare per l’infortunio occorso nella medesima data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del 10 settembre 2025, notificata in pari data alle parti costituite, con la quale il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e ha richiesto la compensazione delle spese di lite;
Visto l’articolo 84, cod. proc. amm., il quale prevede quanto segue:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
(...)
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”;
Ritenuto, in assenza di opposizione delle altre parti, di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverle compensare, in linea con la richiesta di parte ricorrente, anche tenuto conto del contenuto del pronunciamento cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC EL, Presidente
AN AL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | NC EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.