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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 809 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
NAZIONALE 310 FRAZIONE ROCCA 98070 CAPRI LEONE ITALIA presso lo studio dell'Avv. CALA' MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS. 301 BIS 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO
CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha adito questo Parte_1
Tribunale, domandando il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile della defunta , deceduta il Persona_1
20.04.2017, nonché la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dalla CP_1 data della domanda amministrativa del 22.03.2018, oltre interessi, rivalutazione ed eventuale risarcimento ex art. 2116 c.c.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato riconosciuto invalido totale con necessità di assistenza continua fin dal 2010, con omologa del Tribunale di Patti del 2017. Inoltre, ha allegato di aver convissuto con la madre fino al decesso di quest'ultima, dalla quale traeva unico sostentamento economico.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda per CP_1 infondatezza in fatto e diritto, sostenendo che, alla data del decesso della genitrice, non fosse stato riconosciuto inabile ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984
n. 222, sulla base di due accertamenti medico-legali sfavorevoli.
Preliminarmente, deve richiamarsi l'art. 13 della legge n. 636/1939, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 903/1965, secondo cui la pensione di reversibilità spetta, tra gli altri, anche ai figli inabili al lavoro a carico del dante causa alla data del decesso. L'art. 2 della L. 222/1984 definisce inabile il soggetto che, per infermità fisica o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio (CTU dott.ssa ), redatta in conformità ai criteri medici e Per_2 normativi vigenti, ha accertato che le patologie invalidanti da cui risulta affetto il ricorrente — in particolare esiti di interventi oncologici con successiva radioterapia e chemioterapia, complicanze sistemiche e patologie croniche secondarie — erano già pienamente sussistenti e stabilizzate anteriormente alla data del decesso della madre, configurando uno stato di assoluta e permanente inabilità al lavoro.
Tale accertamento tecnico, redatto secondo criteri medico-legali e congruamente motivato, è da ritenersi pienamente attendibile in assenza di elementi contrari.
Per quanto concerne la vivenza a carico, essa deve essere interpretata — secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass.
n. 9237/2018, Cass. n. 1861/2019, Cass. n. 26642/2014) — non nel senso di assoluta mancanza di ogni reddito, bensì nel senso che il mantenimento da parte del dante causa fosse continuativo e prevalente. Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta che il ricorrente viveva con la madre, non disponeva di redditi rilevanti ai fini IRPEF, e la stessa provvedeva al suo sostentamento.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato che il sig. era, Pt_1 alla data del decesso della madre, sia inabile ai sensi dell'art. 2 L. n. 222/1984 sia a carico della stessa. Pertanto, ha diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ex art. 47 D.P.R. n.
639/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di Parte_1 reversibilità in qualità di figlio inabile della defunta con Persona_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.03.2018);
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi della suddetta prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 e 442 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Mariella Calà;
4. Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 da nota del consulente;
Così deciso in Patti 20/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo