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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10691 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36211/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36211/2023
Oggi 16 luglio 2025 alle ore 09:34 innanzi al Giudice, dott.ssa UC NI, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Alberto Sagna, in sostituzione dell'Avv. MO Di NS.
Per parte appellata, l'Avv. Giulia Margherita Castiglioni in sostituzione CP_1
dell'Avv. Umberto Sclafani.
I procuratori presenti prestano il consenso alla celebrazione dell'udienza ad orario anticipato,
in luogo felle ore 10:00 indicato sul ruolo.
Il Giudice, rilevato che non vi sono altre parti costituite, invita le parti presenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice UC NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Giudice di Pace di iscritto CP_1 al n. 36211/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MO Di NS (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in via Francesco De Santis n. 15, per delega in calce all'atto di citazione in primo CP_1 grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto IA Sclafani (C.F. ) C.F._3 dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Per_1
Notaio in rep. 22416 del 23.6.2023 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
[...] CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21 CP_1
- appellata-
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1685/2023 pubblicata in CP_1 data 24.01.23 relativa alla causa iscritta a RGN 33704/2022;
Conclusioni: per parte appellante come in atti ed ivi: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse ad agire e l'ammissibilità dell'azione, stante l'impugnabilità del sollecito e nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito ex. art. 28 lex.
689/81. Si chiede condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante, al
2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale.”; per parte appellata come in atti ed ivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto da controparte stante la correttezza della Sentenza n. 1685/2023 del Giudice di pace di e, per l'effetto, confermare il contenuto della predetta Sentenza. CP_1
Con vittoria delle spese di lite, competenze, onorari, nonché oneri riflessi (essendo difeso CP_1 da un Avvocato dell'Avvocatura Capitolina) come per legge.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. , proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 78220029869, notificatale da in data 12.05.2022 CP_1 con cui quest'ultima le richiedeva il pagamento della somma di € 335,87 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in esito alla sentenza n.
32817/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione a sanzione CP_1 amministrativa proposta dalla medesima avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n.
91130023375.
A fondamento dell'opposizione di cui sopra, la chiedeva che fosse dichiarata Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L.689/1981, non avendo la sentenza statuito sulla determinazione della sanzione, con la conseguenza che l'ordinanza prefettizia costituiva il solo titolo esecutivo prodromico all'attività di riscossione.
2. Instauratosi il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 33704/2022), si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle seguenti CP_1 eccezioni:
- difetto di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento de qua, non configurabile quale atto di precetto;
- applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati anche per l'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso ordinanza prefettizia, costituendo la sentenza stessa di rigetto titolo esecutivo.
- legittimità del metodo di riscossione mediante la notifica, a carattere interlocutorio, di una richiesta di pagamento spontaneo.
3. Con sentenza n. 1685/2023 il Giudice di Pace riteneva inammissibile l'opposizione sul presupposto che, in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, quest'ultima costituisce l'unico titolo esecutivo a fondare la pretesa coattiva come sancito dall'art. 18 della L. 689/1981, assimilabile in tutto e per tutto al titolo esecutivo, e che, dunque,
3 l'intimazione di pagamento notificata in uno alla sentenza era priva di effetto esecutivo in quanto provvedimento abnorme. Di conseguenza la fattispecie sottoposta al Giudice di Pace aveva un duplice profilo di inammissibilità, in quanto a fronte del provvedimento emesso da privo di potere coercitivo e inidoneo ad influire nella sfera patrimoniale del CP_1 destinatario doveva dichiararsi l'inammissibilità della domanda della per carenza Pt_1 di interesse ad agire.
4. Avverso tale sentenza proponeva gravame la quale, deducendo Parte_1
l'interesse ad agire stante il rigetto della domanda, articolava i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado ritenuto inammissibile l'azione per carenza di interesse ad agire sul presupposto che il provvedimento oggetto della domanda di accertamento negativo non appare idoneo ad influire nella sfera soggettiva e patrimoniale del destinatario. Diversamente, l'ingiunzione di pagamento è atta autonomamente impugnabile, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità;
- omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione, in violazione dell'art. 102 c.p.c., attesa la circostanza che la sentenza del Giudice di Pace n. 32817/2014 non era titolo per il recupero coattivo delle somme di cui alla ordinanza prefettizia opposta. Ciò perché la conversione del termine prescrizionale breve nel termine prescrizionale decennale ricorre quando la definitività assiste un titolo giudiziale recante condanna, mentre se è stata impugnata l'ordinanza-ingiunzione che respinge il ricorso avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada (come nel caso di specie), in caso di rigetto dell'opposizione, detta ordinanza rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva, così applicandosi il termine prescrizionale dei cinque anni di cui all'art. 28 legge 689/1981. Sul punto, l'appellante richiamava i principi espressi dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, n. 22080/2017.
5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello sull'assunto che CP_1 tanto nel caso di opposizioni ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 avverso verbali sanzionatori, quanto nel caso di opposizione avverso ordinanze ingiunzione, la sentenza che rigetti tale opposizione – in virtù dell'ineliminabile portata sistematica assunta dall'art. 2953 c.c. – è destinata a divenire l'unica fonte/titolo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, con la conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati.
6. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
7. Preliminarmente, occorre chiarire che l'intimazione di pagamento risulta autonomamente impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla
4 riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022; Corte di
Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8928/14).
Pertanto, diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure, si impone la disamina del merito dell'azione proposta dall'appellante.
8. Ciò posto, in relazione all'omessa pronuncia in merito al motivo di opposizione relativo all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, il motivo di opposizione è infondato.
Si premette che l'intimazione di pagamento n. 78220029869 è stata notificata in data
12.05.2022 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 32817/2014 del Giudice di
Pace di pubblicata in data 02.02.2015 che ha accertato la debenza della somma indicata CP_1 nella ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091130023375 poi richiesta con intimazione di pagamento n. 78220029869.
Sul punto è controverso tra le parti se trovi applicazione l'art. 2953 c.c. (testualmente "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni") in quanto la norma citata espressamente richiama solo le sentenze di condanna (passate in giudicato). Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501
- 01), si è affermata invece l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Basti pensare a:
– ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio 2014, n. 842;
Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074);
– cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv.
640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015,
Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 – 01; Sez. 5, Sentenza
n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresì Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012,
Rv. 623336 – 01).
5 In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con “la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.” La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale” (vedi Cassazione n. 20261/2021).
8.1 Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in
6 favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Non essendo, dunque, decorso il termine decennale di prescrizione del credito al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 78220029869, deve ritenersi pienamente esigibile la richiesta di recupero del credito avanzata da CP_1
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta, della modesta complessità delle questioni trattate e del valore della causa come da domanda sulla base delle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
10. Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r.
n.115 del 2002 deve darsi atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 1685/2023 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio CP_1 CP_1 iscritto a RG n. 33704, pubblicata il 24.01.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'intimazione di pagamento n. 78220029869;
- condanna, per l'effetto, alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 232,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 16.07.2025
Il Giudice
UC NI
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN IA OG
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36211/2023
Oggi 16 luglio 2025 alle ore 09:34 innanzi al Giudice, dott.ssa UC NI, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Alberto Sagna, in sostituzione dell'Avv. MO Di NS.
Per parte appellata, l'Avv. Giulia Margherita Castiglioni in sostituzione CP_1
dell'Avv. Umberto Sclafani.
I procuratori presenti prestano il consenso alla celebrazione dell'udienza ad orario anticipato,
in luogo felle ore 10:00 indicato sul ruolo.
Il Giudice, rilevato che non vi sono altre parti costituite, invita le parti presenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice UC NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Giudice di Pace di iscritto CP_1 al n. 36211/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MO Di NS (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in via Francesco De Santis n. 15, per delega in calce all'atto di citazione in primo CP_1 grado
– appellante–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto IA Sclafani (C.F. ) C.F._3 dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Per_1
Notaio in rep. 22416 del 23.6.2023 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
[...] CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21 CP_1
- appellata-
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1685/2023 pubblicata in CP_1 data 24.01.23 relativa alla causa iscritta a RGN 33704/2022;
Conclusioni: per parte appellante come in atti ed ivi: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse ad agire e l'ammissibilità dell'azione, stante l'impugnabilità del sollecito e nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito ex. art. 28 lex.
689/81. Si chiede condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante, al
2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale.”; per parte appellata come in atti ed ivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto da controparte stante la correttezza della Sentenza n. 1685/2023 del Giudice di pace di e, per l'effetto, confermare il contenuto della predetta Sentenza. CP_1
Con vittoria delle spese di lite, competenze, onorari, nonché oneri riflessi (essendo difeso CP_1 da un Avvocato dell'Avvocatura Capitolina) come per legge.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. , proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 78220029869, notificatale da in data 12.05.2022 CP_1 con cui quest'ultima le richiedeva il pagamento della somma di € 335,87 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in esito alla sentenza n.
32817/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione a sanzione CP_1 amministrativa proposta dalla medesima avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n.
91130023375.
A fondamento dell'opposizione di cui sopra, la chiedeva che fosse dichiarata Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L.689/1981, non avendo la sentenza statuito sulla determinazione della sanzione, con la conseguenza che l'ordinanza prefettizia costituiva il solo titolo esecutivo prodromico all'attività di riscossione.
2. Instauratosi il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di (R.G. n. 33704/2022), si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle seguenti CP_1 eccezioni:
- difetto di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento de qua, non configurabile quale atto di precetto;
- applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati anche per l'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso ordinanza prefettizia, costituendo la sentenza stessa di rigetto titolo esecutivo.
- legittimità del metodo di riscossione mediante la notifica, a carattere interlocutorio, di una richiesta di pagamento spontaneo.
3. Con sentenza n. 1685/2023 il Giudice di Pace riteneva inammissibile l'opposizione sul presupposto che, in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, quest'ultima costituisce l'unico titolo esecutivo a fondare la pretesa coattiva come sancito dall'art. 18 della L. 689/1981, assimilabile in tutto e per tutto al titolo esecutivo, e che, dunque,
3 l'intimazione di pagamento notificata in uno alla sentenza era priva di effetto esecutivo in quanto provvedimento abnorme. Di conseguenza la fattispecie sottoposta al Giudice di Pace aveva un duplice profilo di inammissibilità, in quanto a fronte del provvedimento emesso da privo di potere coercitivo e inidoneo ad influire nella sfera patrimoniale del CP_1 destinatario doveva dichiararsi l'inammissibilità della domanda della per carenza Pt_1 di interesse ad agire.
4. Avverso tale sentenza proponeva gravame la quale, deducendo Parte_1
l'interesse ad agire stante il rigetto della domanda, articolava i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado ritenuto inammissibile l'azione per carenza di interesse ad agire sul presupposto che il provvedimento oggetto della domanda di accertamento negativo non appare idoneo ad influire nella sfera soggettiva e patrimoniale del destinatario. Diversamente, l'ingiunzione di pagamento è atta autonomamente impugnabile, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità;
- omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione, in violazione dell'art. 102 c.p.c., attesa la circostanza che la sentenza del Giudice di Pace n. 32817/2014 non era titolo per il recupero coattivo delle somme di cui alla ordinanza prefettizia opposta. Ciò perché la conversione del termine prescrizionale breve nel termine prescrizionale decennale ricorre quando la definitività assiste un titolo giudiziale recante condanna, mentre se è stata impugnata l'ordinanza-ingiunzione che respinge il ricorso avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada (come nel caso di specie), in caso di rigetto dell'opposizione, detta ordinanza rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva, così applicandosi il termine prescrizionale dei cinque anni di cui all'art. 28 legge 689/1981. Sul punto, l'appellante richiamava i principi espressi dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, n. 22080/2017.
5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello sull'assunto che CP_1 tanto nel caso di opposizioni ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 avverso verbali sanzionatori, quanto nel caso di opposizione avverso ordinanze ingiunzione, la sentenza che rigetti tale opposizione – in virtù dell'ineliminabile portata sistematica assunta dall'art. 2953 c.c. – è destinata a divenire l'unica fonte/titolo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, con la conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati.
6. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
7. Preliminarmente, occorre chiarire che l'intimazione di pagamento risulta autonomamente impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla
4 riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022; Corte di
Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8928/14).
Pertanto, diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure, si impone la disamina del merito dell'azione proposta dall'appellante.
8. Ciò posto, in relazione all'omessa pronuncia in merito al motivo di opposizione relativo all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, il motivo di opposizione è infondato.
Si premette che l'intimazione di pagamento n. 78220029869 è stata notificata in data
12.05.2022 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 32817/2014 del Giudice di
Pace di pubblicata in data 02.02.2015 che ha accertato la debenza della somma indicata CP_1 nella ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091130023375 poi richiesta con intimazione di pagamento n. 78220029869.
Sul punto è controverso tra le parti se trovi applicazione l'art. 2953 c.c. (testualmente "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni") in quanto la norma citata espressamente richiama solo le sentenze di condanna (passate in giudicato). Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501
- 01), si è affermata invece l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Basti pensare a:
– ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio 2014, n. 842;
Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074);
– cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv.
640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015,
Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 – 01; Sez. 5, Sentenza
n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresì Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012,
Rv. 623336 – 01).
5 In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con “la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.” La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale” (vedi Cassazione n. 20261/2021).
8.1 Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in
6 favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Non essendo, dunque, decorso il termine decennale di prescrizione del credito al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 78220029869, deve ritenersi pienamente esigibile la richiesta di recupero del credito avanzata da CP_1
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta, della modesta complessità delle questioni trattate e del valore della causa come da domanda sulla base delle tariffe medie di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
10. Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r.
n.115 del 2002 deve darsi atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 1685/2023 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio CP_1 CP_1 iscritto a RG n. 33704, pubblicata il 24.01.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'intimazione di pagamento n. 78220029869;
- condanna, per l'effetto, alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 232,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 16.07.2025
Il Giudice
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Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN IA OG
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