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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4764/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON ER, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4764/2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo Parte_1 come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
CONTUMACE
Oggetto: inquadramento livello superiore
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.04.2023 il ricorrente ha adito il
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo, in breve:
- di essere stato assunto in data 1.1.2021 alle dipendenze della a seguito CP_1 del passaggio d'appalto in continuità con la società alla quale Controparte_2 era precedentemente transitato dalla DUSTY s.r.l.;
pagina 1 di 7 - di svolgere mansioni di autista e di essere sempre stato inquadrato, fin dal dicembre del 2014 alle dipendenze della US s.r.l., al livello 4B del CCNL Fise SS;
- di aver maturato, a far data dal mese di dicembre 2019, i requisiti per il passaggio dal livello 4B al superiore livello 4°.
Ha dedotto che ai sensi dell'art. 15, comma 11 e ss, del CCNL di settore “Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio” e che nell'avvicendamento delle imprese negli appalti di servizi igiene urbana, l'art. 6 comma 9 del CCNL , c.d. clausola sociale, prevede “Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente
c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Ha dedotto di avere pertanto diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 1° dicembre 2019, di aver altresì diritto al rimborso della somma di € 300,00 per il rinnovo obbligatorio della patente, attesa la mansione di autista, giusto quanto previsto dal
CCNL di settore e di avere più volte sollecitato la società resistente al fine di riconoscere il suddetto livello 4A, non avendo ottenuto risposta.
Tanto premesso, il ricorrente, previa rinuncia, all'udienza del 7 luglio 2023, all'azione avente ad oggetto i contributi previdenziali, ha formulato le seguenti conclusioni “accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. ex art. 6 e 15 del CCNL Fise SS, il diritto del sig.
, nei confronti di (C.F. ), in persona del suo Parte_1 CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via Trento n.159, al superiore livello e parametro professionale 4 A previsto dal CCNL IS ASSOAMBIENTE, con decorrenza dall'1 aprile 2020; 2) Condannare (C.F. ) in CP_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via
pagina 2 di 7 Trento n.159, al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in corso di giudizio, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., che allo stato si quantificano € 2.706,00, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata dal
Giudice, anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. 3) Condannare (C.F. CP_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
LO (ME), Via Trento n.159, al pagamento di € 300,00 a titolo di rimborso per rinnovo patente ai sensi dell'art. 37 CCNL Fise SS. 4) Condannare C.F. CP_1
) a spese e compensi del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario, ex P.IVA_1 art. 93 c.p.c.”.
La correttamente evocata in giudizio non si è costituita, rimanendo CP_1 contumace come dichiarato nel verbale di udienza del 7 luglio 2023.
In esito all'udienza del 28 maggio 2025, con ordinanza del 30 giugno 2025, considerata la mancanza in atti di “… prova che il ricorrente inquadrato a livello 4B dal dicembre 2014 abbia prestato cinque anni di servizio senza soluzione di continuità, mancando le buste paga o altra documentazione utile relative al periodo da gennaio 2015 a febbraio 2020 che comprovino che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso
US e successivamente presso , la causa è stata rinviata Controparte_2 onerando parte ricorrente del deposito di tale documentazione.
In esito all'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito della richiesta integrazione documentale e del deposito di note di parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto del procedimento è la domanda di parte ricorrente all'inquadramento dal livello 4B al livello 4A di cui al CCNL IS SS a far data dal 1.04.2020.
Al riguardo, giova premettere che secondo l'art. 6 del CCNL nei casi di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione…, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto… il quale, alla scadenza effettiva del contratto d'appalto, risulti in forza presso
pagina 3 di 7 l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione” (comma 2) e “il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. (…)” (comma 9).
L'art. 15 punto 11 e ss. del citato CCNL prevede, inoltre, che “11. Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 12. Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale A è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale A a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturate nel livello professionale precedentemente rivestito.
Conseguentemente, il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l'attribuzione della posizione parametrale iniziale B del nuovo livello professionale assegnato [..] 14. L'attribuzione della posizione parametrale di tipo A decorre dal mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”.
Nel caso in esame, è pacificamente documentato che la posizione parametrale di tipo
B era già posseduta dal ricorrente dal dicembre del 2014 (Cfr.all.3 del ricorso busta paga del mese di dicembre 2014).
È altresì pacificamente documentato che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della per più di 240 giorni e, successivamente, nel cambio di appalto, Controparte_3
è stato assunto dalla società convenuta a far data dal mese di gennaio 2021 (cfr. buste paga allegate, comunicazione assunzione all.1).
Da tale documentazione risulta pertanto che il ricorrente è stato inquadrato al livello
B da novembre 2014 svolgendo attività lavorativa alle dipendenze della US s.r.l. (lettera di variazione delle mansioni e buste paga); risulta altresì documentato il successivo pagina 4 di 7 svolgimento delle medesime mansioni con il medesimo inquadramento, senza soluzione di continuità, per negli anni 2016 e 2017 e successivamente per Parte_2 [...]
come confermato anche dall'estratto conto contributivo. CP_2
In particolare, risulta che il ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente presso l'azienda cessante per più di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova CP_2 gestione con diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio determinata dallo CP_1 svolgimento di tale periodo di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze delle precedenti imprese appaltatrici alle quali è subentrata la società convenuta.
Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il combinato disposto degli articoli 6
e 15 del CCNL IS SS , contratto applicato dalla società convenuta come risulta dalle buste paga in atti, e va dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4A con decorrenza dal 1° dicembre 2019, “mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”( art.15 punto 14 del CCNL), ininterrotti con inquadramento nel livello 4B alle dipendenze di US s.r.l. e della come CP_2 correttamente specificato in ricorso alle pagine 31 e 4, , ancorché nelle conclusioni e nelle successive note anche ex art. 127 ter c.p.c., per mero errore materiale, parte ricorrente abbia indicato quale decorrenza aprile 20202.
Vanno altresì riconosciute le differenze retributive maturate conseguenti al diverso livello riconosciuto dal mese di dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2022 nella misura di €
2706,00, secondo il conteggio di cui alla pagina 3 del ricorso3 ai sensi dell'art. 27 del contratto in atti.
pagina 5 di 7 Parte convenuta deve pertanto essere condanna al pagamento della somma di €
2706,00 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III,
c.p.c..
Al riguardo, è opportuno ricordare che la società risulta essere debitrice anche delle somme maturate anteriormente all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, avendo espressamente assunto una responsabilità solidale con il precedente datore di lavoro come risulta dalla lettera di assunzione in atti ove si legge “(…) La si è impegnata altresì CP_1
a riconoscere e ad assorbire, in solido con la società consortile tutte le CP_2 spettanze economiche maturate dai lavoratori durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società consortile, quali ad esempio TFR, ferie maturate, ROL e le mensilità aggiuntive e assicurando eventuali diritti acquisiti, maturati alla data del 31.12.2020 e non corrisposti da alcuno” (allegato 1 ricorso).
Quanto all'ulteriore domanda volta al rimborso dei costi per il rinnovo della patente, giova ricordare che “Ai sensi dell'art. 37, punto 3, lett. C del CCNL di settore “Agli autisti
e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente, previa idonea documentazione (…)”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere sostenuto le spese per il rinnovo della patente ed ha dunque diritto al rimborso della somma di € 300,00 (allegato 5 ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa ON ER, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4764/2023 R.G. così statuisce:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 4A del CCNL IS SS dall' 1 dicembre 2019 e, per
pagamento della somma di € 2.706,00 a titolo differenze retributive maturate in corso di rapporto, oltre al pagamento delle somme maturande”.
pagina 6 di 7 l'effetto, ordina alla società convenuta di inquadrare nel superiore Parte_1 livello 4A con la medesima decorrenza;
- condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 2706,00 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per il rinnovo della patente;
-condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2108,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Davide Cuomo.
Catania, 3 novembre 2025
Il giudice del lavoro
ON ER
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto ciò esposto è evidente che il termine di cinque anni necessari per il passaggio alla superiore posizione decorrono dal 1° dicembre 2014 e che consequenzialmente il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nella superiore posizione parametrale 4A a decorrere del 1° dicembre 2019” (pagina 3 atto introduttivo).
[... 2 “Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ex art. 6 e 15 del CCNL Fise SS, il diritto del sig.
, nei confronti di C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via Trento n.159, al superiore livello e parametro professionale 4 A previsto dal CCNL IS ASSOAMBIENTE, con decorrenza dall'1 aprile 2020”. 3 “Pertanto, dal confronto tra la paga base per il livello 4B indicata nei pro3spetti paga consegnati al ricorrente (cfr. prospetti paga all.2 e all.3) e la paga tabellare prevista dal CCNL di categoria in riferimento al giusto livello 4A, da attribuire al lavoratore (cfr. art. 27, CCNL Fise SS all.6) il ricorrente a diritto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2103 e 2099 c.c., degli artt. 16 e 27 CCNL di categoria, alle differenze retributive maturate e maturande in corso di rapporto, come da conteggio che segue: Dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 (comprensivo di 13° mensilità per il 2019 e di 13° e 14° per gli anni 2020, 2021, 2022) Paga base corrisposta da = € 1.961,80 Paga base dovuta per il livello 4 A = € 2.023,30 € 2.023,30 CP_1
- € 1.961,80 = € 61,50 X 44 mesi = € 2.706,00 Alla luce dei superiori conteggi, il ricorrente ha diritto al
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON ER, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4764/2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo Parte_1 come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
CONTUMACE
Oggetto: inquadramento livello superiore
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.04.2023 il ricorrente ha adito il
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo, in breve:
- di essere stato assunto in data 1.1.2021 alle dipendenze della a seguito CP_1 del passaggio d'appalto in continuità con la società alla quale Controparte_2 era precedentemente transitato dalla DUSTY s.r.l.;
pagina 1 di 7 - di svolgere mansioni di autista e di essere sempre stato inquadrato, fin dal dicembre del 2014 alle dipendenze della US s.r.l., al livello 4B del CCNL Fise SS;
- di aver maturato, a far data dal mese di dicembre 2019, i requisiti per il passaggio dal livello 4B al superiore livello 4°.
Ha dedotto che ai sensi dell'art. 15, comma 11 e ss, del CCNL di settore “Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio” e che nell'avvicendamento delle imprese negli appalti di servizi igiene urbana, l'art. 6 comma 9 del CCNL , c.d. clausola sociale, prevede “Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente
c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Ha dedotto di avere pertanto diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 1° dicembre 2019, di aver altresì diritto al rimborso della somma di € 300,00 per il rinnovo obbligatorio della patente, attesa la mansione di autista, giusto quanto previsto dal
CCNL di settore e di avere più volte sollecitato la società resistente al fine di riconoscere il suddetto livello 4A, non avendo ottenuto risposta.
Tanto premesso, il ricorrente, previa rinuncia, all'udienza del 7 luglio 2023, all'azione avente ad oggetto i contributi previdenziali, ha formulato le seguenti conclusioni “accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. ex art. 6 e 15 del CCNL Fise SS, il diritto del sig.
, nei confronti di (C.F. ), in persona del suo Parte_1 CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via Trento n.159, al superiore livello e parametro professionale 4 A previsto dal CCNL IS ASSOAMBIENTE, con decorrenza dall'1 aprile 2020; 2) Condannare (C.F. ) in CP_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via
pagina 2 di 7 Trento n.159, al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in corso di giudizio, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., che allo stato si quantificano € 2.706,00, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata dal
Giudice, anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. 3) Condannare (C.F. CP_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
LO (ME), Via Trento n.159, al pagamento di € 300,00 a titolo di rimborso per rinnovo patente ai sensi dell'art. 37 CCNL Fise SS. 4) Condannare C.F. CP_1
) a spese e compensi del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario, ex P.IVA_1 art. 93 c.p.c.”.
La correttamente evocata in giudizio non si è costituita, rimanendo CP_1 contumace come dichiarato nel verbale di udienza del 7 luglio 2023.
In esito all'udienza del 28 maggio 2025, con ordinanza del 30 giugno 2025, considerata la mancanza in atti di “… prova che il ricorrente inquadrato a livello 4B dal dicembre 2014 abbia prestato cinque anni di servizio senza soluzione di continuità, mancando le buste paga o altra documentazione utile relative al periodo da gennaio 2015 a febbraio 2020 che comprovino che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso
US e successivamente presso , la causa è stata rinviata Controparte_2 onerando parte ricorrente del deposito di tale documentazione.
In esito all'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito della richiesta integrazione documentale e del deposito di note di parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto del procedimento è la domanda di parte ricorrente all'inquadramento dal livello 4B al livello 4A di cui al CCNL IS SS a far data dal 1.04.2020.
Al riguardo, giova premettere che secondo l'art. 6 del CCNL nei casi di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione…, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto… il quale, alla scadenza effettiva del contratto d'appalto, risulti in forza presso
pagina 3 di 7 l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione” (comma 2) e “il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. (…)” (comma 9).
L'art. 15 punto 11 e ss. del citato CCNL prevede, inoltre, che “11. Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 12. Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale A è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale A a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturate nel livello professionale precedentemente rivestito.
Conseguentemente, il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l'attribuzione della posizione parametrale iniziale B del nuovo livello professionale assegnato [..] 14. L'attribuzione della posizione parametrale di tipo A decorre dal mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”.
Nel caso in esame, è pacificamente documentato che la posizione parametrale di tipo
B era già posseduta dal ricorrente dal dicembre del 2014 (Cfr.all.3 del ricorso busta paga del mese di dicembre 2014).
È altresì pacificamente documentato che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della per più di 240 giorni e, successivamente, nel cambio di appalto, Controparte_3
è stato assunto dalla società convenuta a far data dal mese di gennaio 2021 (cfr. buste paga allegate, comunicazione assunzione all.1).
Da tale documentazione risulta pertanto che il ricorrente è stato inquadrato al livello
B da novembre 2014 svolgendo attività lavorativa alle dipendenze della US s.r.l. (lettera di variazione delle mansioni e buste paga); risulta altresì documentato il successivo pagina 4 di 7 svolgimento delle medesime mansioni con il medesimo inquadramento, senza soluzione di continuità, per negli anni 2016 e 2017 e successivamente per Parte_2 [...]
come confermato anche dall'estratto conto contributivo. CP_2
In particolare, risulta che il ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente presso l'azienda cessante per più di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova CP_2 gestione con diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio determinata dallo CP_1 svolgimento di tale periodo di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze delle precedenti imprese appaltatrici alle quali è subentrata la società convenuta.
Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il combinato disposto degli articoli 6
e 15 del CCNL IS SS , contratto applicato dalla società convenuta come risulta dalle buste paga in atti, e va dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4A con decorrenza dal 1° dicembre 2019, “mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”( art.15 punto 14 del CCNL), ininterrotti con inquadramento nel livello 4B alle dipendenze di US s.r.l. e della come CP_2 correttamente specificato in ricorso alle pagine 31 e 4, , ancorché nelle conclusioni e nelle successive note anche ex art. 127 ter c.p.c., per mero errore materiale, parte ricorrente abbia indicato quale decorrenza aprile 20202.
Vanno altresì riconosciute le differenze retributive maturate conseguenti al diverso livello riconosciuto dal mese di dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2022 nella misura di €
2706,00, secondo il conteggio di cui alla pagina 3 del ricorso3 ai sensi dell'art. 27 del contratto in atti.
pagina 5 di 7 Parte convenuta deve pertanto essere condanna al pagamento della somma di €
2706,00 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III,
c.p.c..
Al riguardo, è opportuno ricordare che la società risulta essere debitrice anche delle somme maturate anteriormente all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, avendo espressamente assunto una responsabilità solidale con il precedente datore di lavoro come risulta dalla lettera di assunzione in atti ove si legge “(…) La si è impegnata altresì CP_1
a riconoscere e ad assorbire, in solido con la società consortile tutte le CP_2 spettanze economiche maturate dai lavoratori durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società consortile, quali ad esempio TFR, ferie maturate, ROL e le mensilità aggiuntive e assicurando eventuali diritti acquisiti, maturati alla data del 31.12.2020 e non corrisposti da alcuno” (allegato 1 ricorso).
Quanto all'ulteriore domanda volta al rimborso dei costi per il rinnovo della patente, giova ricordare che “Ai sensi dell'art. 37, punto 3, lett. C del CCNL di settore “Agli autisti
e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente, previa idonea documentazione (…)”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere sostenuto le spese per il rinnovo della patente ed ha dunque diritto al rimborso della somma di € 300,00 (allegato 5 ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa ON ER, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4764/2023 R.G. così statuisce:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 4A del CCNL IS SS dall' 1 dicembre 2019 e, per
pagamento della somma di € 2.706,00 a titolo differenze retributive maturate in corso di rapporto, oltre al pagamento delle somme maturande”.
pagina 6 di 7 l'effetto, ordina alla società convenuta di inquadrare nel superiore Parte_1 livello 4A con la medesima decorrenza;
- condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 2706,00 a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 300,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute per il rinnovo della patente;
-condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2108,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Davide Cuomo.
Catania, 3 novembre 2025
Il giudice del lavoro
ON ER
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto ciò esposto è evidente che il termine di cinque anni necessari per il passaggio alla superiore posizione decorrono dal 1° dicembre 2014 e che consequenzialmente il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nella superiore posizione parametrale 4A a decorrere del 1° dicembre 2019” (pagina 3 atto introduttivo).
[... 2 “Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ex art. 6 e 15 del CCNL Fise SS, il diritto del sig.
, nei confronti di C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in LO (ME), Via Trento n.159, al superiore livello e parametro professionale 4 A previsto dal CCNL IS ASSOAMBIENTE, con decorrenza dall'1 aprile 2020”. 3 “Pertanto, dal confronto tra la paga base per il livello 4B indicata nei pro3spetti paga consegnati al ricorrente (cfr. prospetti paga all.2 e all.3) e la paga tabellare prevista dal CCNL di categoria in riferimento al giusto livello 4A, da attribuire al lavoratore (cfr. art. 27, CCNL Fise SS all.6) il ricorrente a diritto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2103 e 2099 c.c., degli artt. 16 e 27 CCNL di categoria, alle differenze retributive maturate e maturande in corso di rapporto, come da conteggio che segue: Dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 (comprensivo di 13° mensilità per il 2019 e di 13° e 14° per gli anni 2020, 2021, 2022) Paga base corrisposta da = € 1.961,80 Paga base dovuta per il livello 4 A = € 2.023,30 € 2.023,30 CP_1
- € 1.961,80 = € 61,50 X 44 mesi = € 2.706,00 Alla luce dei superiori conteggi, il ricorrente ha diritto al