Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2024, proposto da
OS RI NA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Galioto, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Bagheria (Pa), via Libertà n. 26;
contro
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ilardo e Claudio Trovato, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. Leopardi n. 23;
per l’annullamento
- del diniego di condono edilizio n. 56 del 18.10.2023, prot. n. 62670, notificato il 19.10.2023, con cui il Dirigente del V Settore del Comune di Bagheria ha denegato le istanze di condono rispettivamente presentate ai sensi della legge n. 47/1985 in data 30.09.1986, prot. n. 25568, per la realizzazione dell’unità immobiliare sita al piano terra in Bagheria, via Serradifalco n. 54; ed ai sensi della legge n. 724/1994 in data 01.03.1995, prot. n. 9399, per la unità posta al piano primo dell’immobile detto in via Serradifalco n. 54 (Bagheria);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Mangione per la ricorrente ed avvocato Trovato per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame ritualmente incardinato dinanzi questo Tribunale la ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti specificati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione di legge; errata individuazione del soggetto destinatario del diniego ;
II) Violazione di legge; difetto assoluto di motivazione; carenza di istruttoria ;
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; erroneità e carenza di motivazione; violazione dei principi generali di proporzionalità e gradualità dell’azione amministrativa ;
IV) Violazione di legge, art. 35 legge n. 47/1985; omessa valutazione dell’accoglimento implicito della sanatoria .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere l’attuale proprietaria (avendone ricevuto il diritto per donazione da parte della madre) di un immobile nel territorio di Bagheria (Palermo), via Serradifalco n. 54, oggetto di due diverse istanze di condono edilizio; una prima istanza ai sensi della legge n. 47/1985, attinente la prima elevazione fuori terra ed un’ulteriore istanza ai sensi della legge n. 724/1994, relativa alla seconda elevazione fuori terra; entrambe denegate tuttavia con le determinazioni gravate.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame la signora NA ha lamentato mercé il primo motivo di ricorso l’irregolarità della procedura di notificazione seguita dal Comune intimato.
Per l’esattezza, a dire della ricorrente il diniego della prima delle due istanze, di cui sopra, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza del precedente proprietario dell’immobile (come detto, la madre dell’odierna ricorrente) nella sua qualità di soggetto richiedente la regolarizzazione edilizia, nonché di attuale usufruttuaria della prima elevazione fuori terra del fabbricato oggetto dei fatti di causa. Tale formalismo nell’eseguire la procedura di notificazione sarebbe imposto dall’art. 35, comma 16, legge n. 47/1985.
Di talché la scelta dell’Amministrazione intimata d’indirizzare invece alla NA le notificazioni di legge si porrebbe al di fuori del paradigma legale sull’incombente in discorso.
Sotto altro e concorrente profilo è stata dedotta, con il secondo motivo d’impugnazione, l’illegittimità della giustificazione addotta dal Comune di Bagheria per denegare la richiesta di regolarizzazione del fabbricato; giustificazione tratta dal fatto che, in pendenza delle due istanze di condono edilizio testé descritte, è stata realizzata un’ulteriore elevazione fuori terra, con conseguente aumento della volumetria dello stabile.
Secondo quanto prospettato in gravame tale circostanza non avrebbe potuto assurgere a ragione di diniego del condono edilizio, in considerazione dell’assoluta autonomia del corpo di fabbrica originario dalle ulteriori superfetazioni aggiunte in pendenza del procedimento di regolarizzazione.
Una censura dal contenuto analogo è stata dedotta anche con il terzo motivo di gravame.
Per la precisione, secondo quanto prospettato con tale motivo di annullamento la scelta dell’Amministrazione di denegare statim l’istanza di condono edilizio, piuttosto che di demolire i manufatti aggiuntivi, di cui sopra, per poi determinarsi sull’istanza in discorso, integrerebbe un’ipotesi di eccesso di potere; e sarebbe in ogni caso contraria ai principi generali della proporzionalità e della gradualità dell’ agere della P.A.
Infatti, la nuova volumetria frutto dell’ampliamento dello stabile non avrebbe implicato una trasformazione del manufatto tale da poterlo ritenere un organismo edilizio diverso da quello oggetto delle prefate richieste di regolarizzazione. Pertanto, ferma restando la facoltà della P.A. d’ingiungere la demolizione di tale nuova volumetria, il condono non avrebbe potuto essere denegato sulla base di tale circostanza.
Infine, con l’ultimo motivo di gravame la ricorrente ha lamentato che per effetto del meccanismo del silenzio/assenso entrambe le richieste di regolarizzazione del fabbricato sarebbero state in realtà accolte.
Pertanto esistevano dei validi titoli edilizi, dei quali il Comune intimato avrebbe dovuto tenere conto prima di adottare le determinazioni impugnate, le quali – sotto questo profilo – sarebbero da considerare illegittime in quanto prese in violazione della disciplina sulle determinazioni di secondo grado in autotutela della P.A.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 06.05.2025 il Tribunale ha rilevato di ufficio un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso, vista la mancata prospettazione di qualsiasi motivo di gravame in merito alla giustificazione del diniego impugnato, costituita dall’assenza del Nulla Osta alla regolarizzazione dei manufatti abusivi da parte della competente Soprintendenza BB.CC.AA. E ha invitato le parti presenti a dedurre sul punto.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il Tribunale reputa opportuno fare alcune precisazioni, prima di esporre le ragioni del rigetto del ricorso.
Invero, con provvedimento n. 56 del 18.10.2023 il Comune di Bagheria, dopo aver esposto a) che l’immobile oggetto del decidere ricade in Z.T.O. B/2 , sottoposta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza BB.CC.AA.; b) che nel corso del procedimento di regolarizzazione edilizia è stata accertata dalla locale Polizia Municipale la realizzazione di un’ulteriore elevazione fuori terra, priva di titolo edilizio; ha denegato quindi le richieste di condono edilizio attinenti lo stabile della ricorrente.
È di tutta evidenza che si è al cospetto di un atto plurimotivato, rispetto al quale non sono state proposte ragioni d’impugnazione per una delle giustificazioni a suo fondamento.
Pertanto l’odierno ricorso si dimostra in limine inammissibile, in considerazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione di decampare, secondo cui “Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse, il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato ed inattaccabile” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, sent. 16.09.2024, n. 4974).
3.2) In ogni caso, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, il gravame è da ritenere infondato per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto, la disciplina sulla notificazione del diniego di condono, di cui all’art. 35 legge n. 47/1985 (le cui disposizioni trovano applicazione, in forza di espresso rinvio, pure per le domande di condono presentate ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994) viene interpretata da una giurisprudenza ormai pacifica e consolidata nel senso di ritenere corretta la notificazione al proprietario catastale dell’immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 31.03.2010, n. 1878 ed in senso T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. 05.02.2013, n. 1211).
È altrettanto pacifico che nel caso oggetto di lite riveste tale qualità l’odierna ricorrente. Di talché non è dato scorgere alcuna irregolarità nella procedura di notifica seguita dall’Amministrazione intimata.
Invece, in ordine al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, il Tribunale osserva intanto che dalla documentazione versata in atti è possibile evincere l’ampiezza delle superfetazioni abusive realizzate in pendenza di condono edilizio: mq 100,00 ad uso abitativo, nonché ulteriori mq 50,00 da adibire a terrazzo (per una volumetria stimabile in circa mc 300,00).
Rispetto alle caratteristiche originarie del fabbricato della ricorrente, (S.U. mq 97,48, S.N.R. mq 124,77, volume mc 962,27) si è in presenza quindi di un incremento di circa un terzo della volumetria usufruibile a fini abitativi. Pertanto nessuna incongruenza può essere ravvisata nella valutazione del Comune di Bagheria, laddove il medesimo ha ritenuto che, per effetto di tali lavori aggiuntivi, è stato realizzato un organismo edilizio radicalmente diverso dall’originario.
In ogni caso, il Tribunale non può che fare proprie le considerazioni rese di recente dal Consiglio di Stato su di una fattispecie analoga all’odierna: “La normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare, ammettendo, in pendenza del relativo procedimento, i soli interventi edilizi diretti a garantirne l’integrità e la conservazione. L’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47…prevede infatti che: ‘decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità’ le opere oggetto della domanda. A tal fine ‘l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione’. In definitiva, la pendenza dell’istanza di condono non preclude in assoluto la possibilità di intervenire sugli immobili rispetto ai quali pende l’istanza stessa, ma impone, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, che ciò debba avvenire nei limiti e nel rispetto delle procedure di legge” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 01.02.2018, n. 665).
Pertanto, anche sotto quest’ulteriore profilo, non è dato ravvisare alcuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione intimata.
Infine, per quel che concerne l’ultimo motivo di gravame, come detto, la ricorrente ha prospettato l’avvenuta formazione per silentium del provvedimento di accoglimento delle sue istanza di condono edilizio, dato l’assolvimento da parte sua di tutti gli incombenti di legge necessari a tal fine ed in particolare del pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti il suddetto pagamento non risulta in alcun modo dimostrato.
Quindi pure quest’ulteriore profilo d’impugnazione risulta privo di fondamento.
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. (2.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco RI Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO