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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n.4980/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Avola (SR), Via Galeno n. 12, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriana Luminoso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
IA (SR), Via Ugo Foscolo n.33, elettivamente domiciliato in IA (SR), Via Ariosto n.23, presso lo studio dell'avv. Antonio Meduri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/12/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 23/12/2011 in
IA (SR) (Atto n. 24, Parte I, Anno 2011).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in IA (SR) il giorno 23/12/2011;
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 13/04/2012), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
pagina1 di 4 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.243/2023, pubblicata l'01/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 24/03/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“3) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la dimora materna, ove lo stesso è diggià collocato, e con diritto di visita del padre non collocatario, consentendo allo stesso di potere vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori nonchè tenendosi da conto della volontà del figlio;
durante le festività natalizie e del Capodanno, il figlio trascorrerà i giorni 24, 25, 26 dicembre dalle 10,00 del 24 alle ore 12,00 del 26 dicembre, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, ed i giorni 31 dicembre e primo gennaio con la madre e l'anno successivo con il padre, dalle 10,00 del 31 dicembre alle 18,00 del 01 gennaio. Per le festività pasquali e per il Ferragosto il minore trascorrerà la giornata della Santa Pasqua ed il lunedì successivo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre dalle 10,00 alle 18,00 con il pernotto, e il giorno del 15 agosto di ogni anno una volta con il padre e l'anno successivo con la madre dalle 10,00 alle 22,00. Durante le vacanze estive il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per non più di 15 giorni consecutivi da concordarsi con la madre;
pagina2 di 4 4) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore, entro il giorno 25 di ogni mese la somma di €.200,00# mensili tramite versamento sulla Carta “POSTEPAY EVOLUTION”, IBAN: [...] intestata alla Sig.ra somma soggetta a rivalutazione annuale secondo la Parte_1
variazione degli indici ISTAT del beni al consumo, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie come individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal
Tribunale di Siracusa (Prot. n.153/Int.) in data 30.01.2020; disporre, inoltre, che la madre percepisca interamente l'Assegno Unico erogato dell'INPS per il suddetto figlio minore;
5) il genitore collocatario si impegna a comunicare al padre l'Istituto scolastico frequentato dal minore e le altre attività dallo stesso svolte, così come il Sig. si impegna sin d'ora ad Pt_2 autorizzare le visite mediche e quant'altro sia necessario alla cura del minore (compreso nel S.S.N.);
6) i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze
e bisogni;
7) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con gli accordi di separazione, dichiarando di non avere vicendevolmente nulla a pretendere con reciproca soddisfazione, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
8) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 23/12/2011 in IA (SR) (Atto n. 24, Parte I, Anno 2011), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/04/2025.
pagina3 di 4
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n.4980/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Avola (SR), Via Galeno n. 12, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriana Luminoso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
IA (SR), Via Ugo Foscolo n.33, elettivamente domiciliato in IA (SR), Via Ariosto n.23, presso lo studio dell'avv. Antonio Meduri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/12/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 23/12/2011 in
IA (SR) (Atto n. 24, Parte I, Anno 2011).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in IA (SR) il giorno 23/12/2011;
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 13/04/2012), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
pagina1 di 4 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.243/2023, pubblicata l'01/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 24/03/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“3) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la dimora materna, ove lo stesso è diggià collocato, e con diritto di visita del padre non collocatario, consentendo allo stesso di potere vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori nonchè tenendosi da conto della volontà del figlio;
durante le festività natalizie e del Capodanno, il figlio trascorrerà i giorni 24, 25, 26 dicembre dalle 10,00 del 24 alle ore 12,00 del 26 dicembre, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, ed i giorni 31 dicembre e primo gennaio con la madre e l'anno successivo con il padre, dalle 10,00 del 31 dicembre alle 18,00 del 01 gennaio. Per le festività pasquali e per il Ferragosto il minore trascorrerà la giornata della Santa Pasqua ed il lunedì successivo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre dalle 10,00 alle 18,00 con il pernotto, e il giorno del 15 agosto di ogni anno una volta con il padre e l'anno successivo con la madre dalle 10,00 alle 22,00. Durante le vacanze estive il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per non più di 15 giorni consecutivi da concordarsi con la madre;
pagina2 di 4 4) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore, entro il giorno 25 di ogni mese la somma di €.200,00# mensili tramite versamento sulla Carta “POSTEPAY EVOLUTION”, IBAN: [...] intestata alla Sig.ra somma soggetta a rivalutazione annuale secondo la Parte_1
variazione degli indici ISTAT del beni al consumo, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie come individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal
Tribunale di Siracusa (Prot. n.153/Int.) in data 30.01.2020; disporre, inoltre, che la madre percepisca interamente l'Assegno Unico erogato dell'INPS per il suddetto figlio minore;
5) il genitore collocatario si impegna a comunicare al padre l'Istituto scolastico frequentato dal minore e le altre attività dallo stesso svolte, così come il Sig. si impegna sin d'ora ad Pt_2 autorizzare le visite mediche e quant'altro sia necessario alla cura del minore (compreso nel S.S.N.);
6) i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze
e bisogni;
7) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con gli accordi di separazione, dichiarando di non avere vicendevolmente nulla a pretendere con reciproca soddisfazione, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
8) le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 23/12/2011 in IA (SR) (Atto n. 24, Parte I, Anno 2011), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/04/2025.
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IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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