Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2140/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA MARIA CHIARA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RESTANI ANITA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … “ 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Mantova in data 12/01/2008 tra i signori Pt_1
nato a [...] in data [...], ivi residente in [...],
[...]
CF e nata a Mantova in [...] C.F._1 Controparte_1
24/03/1974 ivi residente in [...]n. 1, CF C.F._2 trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova al n. 1, parte I, Serie
A, Anno 2008 ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale completamente arredata di proprietà comune dei coniugi alla signora , la quale continuerà Controparte_1
3) Disporsi l'affidamento dei minori figli ed in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento e residenza preferenziale degli stessi presso la madre nella casa ex coniugale.
4) Il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità: • a fine settimana alternati ogni 15 giorni, dal sabato all'ora di pranzo sino al lunedì mattina successivo;
• dal mercoledì all'ora di cena fino al venerdì mattina di ogni settimana;
• nel periodo non scolastico i figli trascorreranno con la madre anche la mattina;
• 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, • otto giorni a Natale (24.12 - 30.12; 31.12 -05.01 alternati) • tre giorni a Pasqua (alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo). • ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà rendersi reperibile telefonicamente almeno una volta al giorno e ogni qualvolta sia necessario. Tutto ciò salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni dei minori.
5) Il Sig. verserà, tramite bonifico sul c/c n. Pt_1
[...] intestato alla Sig.ra la somma mensile CP_1 di euro 1.200,00 (€ 600,00 = per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di ed entro il giorno 27 di ogni mese a Per_1 Per_2 partire dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le somme mensili per il mantenimento dei figli si rivaluteranno annualmente, a partire da maggio 2026, secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, saranno nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre (prevedendo che, per l'individuazione di dette spese, si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Mantova).
7) L'assegno unico ed universale o equipollente sarà percepito dalla Signora
collocataria dei figli minori. CP_1
8) Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti per cui non vi è luogo a provvedere in ordine all'assegno divorzile.
9) Spese e competenze di procedura integralmente compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
12/01/2008 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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