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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 301 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 371/2021(RG 3012/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di assegno sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. G. MASTROCINQUE
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI,
- Appellata-
OGGETTO: “Assegno sociale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 9/8/2021 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale richiesto con domanda del 5/6/2017, ritenendo inesistente lo stato di bisogno, dal momento che ella in sede di separazione consensuale a seguito di negoziazione assistita, aveva accettato un assegno di mantenimento di importo modesto(€100,00)così manifestando, a parere del Tribunale, la mancanza di un reale stato di bisogno.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, non essendo sintomo di autosufficienza economica l'avere accettato un assegno di mantenimento di basso importo, così come non lo è il caso di rinuncia all'assegno di mantenimento, come sostenuto dalla giurisprudenza più recente(sentenza Cass. N. 14513/2020).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda CP_ proposta in primo grado. L costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato. In effetti l'orientamento della Suprema Corte è nel senso di valorizzare l'effettivo stato di bisogno del richiedente, al quale la norma fa riferimento, senza approfondire le ragioni di tale stato di bisogno e l'eventuale colpa del richiedente in relazione allo stato di bisogno.
Sostiene sul punto “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante
l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”1. Difatti “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”2.
Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che ella non avesse bisogno di essere mantenuta avendo accettato una somma di mantenimento esigua, ma non ha valutato se in rapporto alle condizioni patrimoniali del coniuge ella avrebbe potuto pretendere una somma superiore. Non ha approfondito insomma se ella ha rinunciato ad una somma superiore che poteva in concreto offrirle il coniuge, che dall'accordo di negoziazione risulta pensionato LV. Non è emerso infatti quale sia stato il motivo dell'accontentarsi di tale somma e non poteva affatto desumere l'assenza dello stato di bisogno.
L'assegno allora spetta dalla domanda amministrativa, con decurtazione dell'assegno di mantenimento percepito. L'appello deve essere accolto e le spese del doppio grado gravano CP_ sull' liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della appellante alla percezione dell'assegno sociale sin dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge. CP_ Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida per il primo grado in €
1200,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, per il secondo grado in €
2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021