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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2407/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 10.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 11 in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_1 Controparte_2
procure in atti, dall'avv. Domenico De Laurentiis ed elettivamente domiciliati in Acerra, alla Via Aldo Moro n. 22/A;
APPELLATI
E
, residente come in atti;
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 356/2020 emessa dal Giudice di Pace di Acerra
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Controparte_1
Acerra esponendo che, in data 21.12.2016, in Acerra, mentre stava percorrendo a piedi
Piazza Duomo in compagnia di altro pedone, veniva investito da un autoveicolo tg.
DH268DF, di proprietà di ed assicurato per la responsabilità civile con la CP_3
all'uopo deduceva che il detto autoveicolo nell'uscire in Parte_1
retromarcia da una posizione di sosta, non si avvedeva del suo passaggio e, urtandolo, lo faceva cadere a terra.
In seguito al descritto sinistro, il subiva lesioni e, pertanto, chiedeva accertarsi CP_1
la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DH268DF per l'accaduto, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro o alternativamente, al ristoro dei pagina 2 di 11 danni sofferti dallo stesso attore, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 148
D. Lgs. n. 209/2005 nonché la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace . CP_3
Nel corso del giudizio si costituiva con atto di intervento volontario autonomo CP_2
il quale, facendo proprio tutto quanto dedotto ed esposto dall'attore, chiedeva
[...]
il ristoro delle lesioni patite in seguito all'investimento subito in occasione del medesimo sinistro unitamente alla stessa parte attrice.
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale, espletata anche CTU medico - legale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 356/2020, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DH268DF nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannava i convenuti a risarcire i pregiudizi subiti dall'attore e dall'interventore, quantificati in euro 8.259,73 per CP_1
ed in euro 7.476,50 per , nonché al pagamento delle spese di
[...] Controparte_2
lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società la quale Parte_1
ne ha eccepito la nullità per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione;
ha dedotto, poi, l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata evidenziando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
ha eccepito, altresì, l'omessa pronuncia sia in merito alle censure svolte dalla compagnia assicurativa avverso la CTU, sia in ordine alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali;
ha censurato, inoltre, la liquidazione del danno morale da parte del Giudice di prime cure;
infine, ha lamentato l'inesatta quantificazione delle spese di lite. Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia, la riforma della sentenza con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado;
in via gradata ha chiesto la pagina 3 di 11 riforma in merito alla quantificazione dei danni con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., si sono costituiti gli appellati e i quali, sulla base delle ragioni esposte Controparte_1 Controparte_2
in atti, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità della notifica CP_3
dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Nel merito, l'appello deve essere accolto parzialmente, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, infondata risulta l'eccezione, di cui al primo motivo di appello, di nullità della sentenza impugnata ex art. 161, comma II°, c.p.c. e art. 132, comma II°, n.
4, c.p.c. per aver il giudice di prime cure omesso “di esporre le ragioni di fatto della decisione”, sconfessata per tabulas dalle motivazioni in fatto ed in diritto sufficientemente riportate dalle quali si rileva chiaramente il percorso logico giuridico posto a fondamento della stessa decisione.
Ed invero, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica, non ha pregio, in quanto la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”,
pagina 4 di 11 consistente “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
L'obbligo di motivazione, difatti, è violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Cass. Civ., Sez VI, Ord. n. 22598/2018).
In particolare “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Civ., Sez VI-5, Ord. n. 9105/2017); inoltre, “in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. Civ., Sez. VI-5 n. 920/2015).
Orbene, la sentenza impugnata esprime con chiarezza le ragioni della decisione, esplicitando gli elementi da cui il Giudice di prime cure ha tratto il proprio convincimento attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, consente di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Risultano, altresì, inammissibili ed infondate le doglianze relative all'insufficiente motivazione e all' omessa valutazione del quadro probatorio, in particolare relativamente alla lamentata violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., fondate dall'appellante sui rilievi secondo cui il giudice di primo grado avrebbe disatteso la contestazione della convenuta società assicurativa in merito alla documentazione medica pagina 5 di 11 prodotta in copia dagli istanti ed indicata genericamente nel relativo foliario, nonché non avrebbe valutato secondo il suo prudente apprezzamento le risultanze dell'unica prova testimoniale espletata, non motivando in sentenza sulle conclusioni raggiunte in merito.
Orbene, in primo luogo, risulta inammissibile l'eccezione relativa alla documentazione prodotta in copia e non specificatamente indicata nel foliario, in quanto, oltre ad essere generica, è stata tardivamente proposta in primo grado atteso che la stessa appellante dichiara che tale circostanza è stata “evidenziata in sede di comparsa conclusionale” (si veda atto di appello pag. 4 terzultimo capoverso).
Inoltre, la contestazione della documentazione prodotta in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare e non a mezzo di clausole di stile.
Relativamente, poi, alle contestazioni sollevate in merito alle dichiarazioni testimoniali si rileva che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra questo e i danni riportati dai danneggiati, odierni appellati, valutando attendibile il testimone escusso, , il quale ha confermato la Testimone_1
prospettazione attorea mediante un resoconto dettagliato e coerente. A tal proposito, non rilevano le presunte lacune ravvisate dalla Compagnia Assicurativa nelle dichiarazioni dello stesso teste, perché riferite a fatti non oggetto di apposite domande ad esso rivolte e, comunque, non afferenti al caso di specie (“ … non indicava quali danni venivano riportati dal veicolo di parte istante … non ha sottoscritto le foto ritraenti i presunti danni riportati dal veicolo danneggiante … ”).
Quanto poi all'eccezione proposta dalla stessa appellante in base a cui il nesso eziologico non risulterebbe accertato, perché l'urto avrebbe coinvolto il lato destro dei danneggiati mentre gli stessi avrebbe riportato lesioni solo sul lato sinistro (in particolare riportava trauma distorsivo del ginocchio sinistro e della caviglia Controparte_1
sinistra; riportava trauma contusivo della spalla sinistra, trauma Controparte_2
distorsivo del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra), tale prospettazione non appare a questo Giudice dirimente, in quanto risulta provato che i danneggiati siano caduti dalla pagina 6 di 11 parte opposta a quella colpita dal veicolo investitore, riportando danni non in seguito all'urto ma alla caduta, e comunque essendo tale eccezione superata dalle risultanze della CTU in atti la quale ha ritenuto compatibili i danni riportati con quelli del sinistro oggetto di causa ed alle cui conclusioni anche questo Giudice intende aderire, non risultando ragioni per discostarsene.
La circostanza che le lesioni riportate dai danneggiati non coincidano con il punto d'urto tra le dette persone ed il veicolo non vale di per sé ad escludere la compatibilità dei danni con il sinistro oggetto di causa, considerando che le lesioni medesime coincidono,
a ben vedere, con il punto di impatto tra i danneggiati ed il manto stradale sul quale andavano ad impattare.
Inoltre, si rileva che la precedente pronuncia del Tribunale di Nola (Sentenza nr.
893/2017) posta dall'appellante a fondamento alle proprie ragioni, è relativa, come anche argomentato dagli appellati, ad una fattispecie diversa rispetto a quella in esame.
Ed invero, nel caso di cui alla precedente pronuncia, era stata dedotta la circostanza di un urto violento. Tale circostanza, di contro, non si rinviene nel caso di specie in quanto dalla prospettazione degli istanti e dalle dichiarazioni del teste escusso non si rileva che l'urto che ha provocato la caduta sia stato violento, pertanto, ben può escludersi che abbia provocato un danno diretto al punto di impatto.
Né possono reputarsi, poi, dirimenti i certificati da cui risulta il coinvolgimento in altri sinistri dell'appellato e del responsabile civile coinvolti Controparte_1 CP_3
nel sinistro oggetto di causa, potendo ascriversi a tali documenti una mera valenza indiziaria che deve, comunque, essere suffragata dalle altre risultanze istruttorie.
In particolare, i dati emergenti dalle risultanze della Banca dati Ivass non possono valere, di per sé soli, come prova per escludere la verificazione del sinistro oggetto di causa, laddove invece lo stesso risulti confermato, come nel caso di specie, dal restante materiale probatorio in atti.
pagina 7 di 11 Per quanto detto, dunque, deve rigettarsi il secondo motivo di gravame, risultando attendibile il testimone escusso e correttamente valutato dal Giudice di prime cure il quadro probatorio.
Ugualmente infondato è l'ulteriore motivo di gravame con cui si censura l'omessa valutazione da parte del Giudice dei rilievi svolti dal CTP della Compagnia assicurativa nei confronti della CTU e la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, con riguardo alla comprovata e ritenuta sussistenza del nesso causale.
Nello specifico, difatti, il primo Giudice ha aderito alle valutazioni dell'Ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa.
Dunque, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ., Sez I, n. 33742/2022; in tal senso anche Cass.
Civ. n. 10747/2019).
Orbene, il CTU ha risposto alle osservazioni del tecnico di fiducia dell'allora convenuta ritenendo ragionevole e “scientificamente plausibile Controparte_4
affermare che il trauma del 21/12/2016 rappresentò nella costellazione causale degli eventi l'unico evento responsabile della produzione di dette lesioni e come tale idoneo ad esser considerato il momento eziologico anche dell'insorgenza delle lesioni capsulo- legamentose oggetto di contestazione” (si veda pag. 14 della relazione peritale).
pagina 8 di 11 Di contro, fondato è da ritenersi il motivo di appello con il quale l'odierna appellante impugna il riconoscimento, effettuato dal primo Giudice, del danno morale, nonostante l'assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.
Al riguardo secondo giurisprudenza, ormai costante, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
La questione della risarcibilità o meno del danno morale si è sviluppata con particolare riguardo proprio alle lesioni definite micropermanenti, posto che l'art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.
Orbene, se in linea di principio, con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può aprioristicamente escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita.
È conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 della Corte di Cassazione ove si afferma “la autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Per cui, se da un lato, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Codice Assicurazioni private, dall'altro resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento delle presunzioni, il ricorso alle quali non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto pagina 9 di 11 meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesioni.
A detto onere probatorio non hanno ottemperato gli istanti in primo grado, i quale si sono limitati a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo, tuttavia, anche solo di allegare una specifica incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza.
La relativa voce di danno non può, pertanto, essere riconosciuta in favore degli odierni appellati.
Non merita accoglimento, infine, in quanto destituita di fondamento, l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo la compagnia assicurativa, sarebbero state quantificate in un importo superiore a quello consentito dalla tariffa professionale.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 3.400,00 oltre spese ed accessori, contenendole in un importo inferiore a quello massimo liquidabile (v. Cass. Ord. n.
14198/2022), che - per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri massimi applicabili in base alle tariffe, vigenti all'epoca della pronuncia impugnata, e con l'aumento del 20% per pluralità di parti - ascende ad euro 4.428,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi solo parzialmente fondato e, per l'effetto, dal danno liquidato dal primo Giudice in favore di e di , va detratto il danno morale rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
liquidato nella somma di € 1.625,95 per e € 1.469,30 per Controparte_1 CP_2
, che andrà, pertanto, restituito ove già corrisposto.
[...]
In definitiva, pertanto, a carico della e di va Parte_1 CP_3
riconosciuto l'obbligo di pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1
della minor somma di euro 6.633,78 (già al netto del danno morale) ed in favore di pagina 10 di 11 della minor somma di euro 6.007,20 (già al netto del danno morale), Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione per ciascuna delle suddette somme così liquidate come statuito nella sentenza impugnata, non essendo stati proposti relativamente a tali voci
(interessi e rivalutazione) motivi di gravame, con conseguente obbligo dei predetti appellati di restituire l'eccedenza ricevuta rispetto a quanto sopra.
In merito alle spese relative al presente grado di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca, le stesse vengono compensate tra le parti in causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 356/2020 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, esclude il risarcimento del danno morale in favore di CP_1
e di (liquidato in primo grado rispettivamente in € 1.625,95
[...] Controparte_2
ed in € 1.469,309) e condanna i predetti appellati alla restituzione, in favore della odierna appellante, di quanto dalla stessa ricevuto a tale titolo;
3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Nola 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 10.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 11 in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_1 Controparte_2
procure in atti, dall'avv. Domenico De Laurentiis ed elettivamente domiciliati in Acerra, alla Via Aldo Moro n. 22/A;
APPELLATI
E
, residente come in atti;
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 356/2020 emessa dal Giudice di Pace di Acerra
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Controparte_1
Acerra esponendo che, in data 21.12.2016, in Acerra, mentre stava percorrendo a piedi
Piazza Duomo in compagnia di altro pedone, veniva investito da un autoveicolo tg.
DH268DF, di proprietà di ed assicurato per la responsabilità civile con la CP_3
all'uopo deduceva che il detto autoveicolo nell'uscire in Parte_1
retromarcia da una posizione di sosta, non si avvedeva del suo passaggio e, urtandolo, lo faceva cadere a terra.
In seguito al descritto sinistro, il subiva lesioni e, pertanto, chiedeva accertarsi CP_1
la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DH268DF per l'accaduto, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro o alternativamente, al ristoro dei pagina 2 di 11 danni sofferti dallo stesso attore, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 148
D. Lgs. n. 209/2005 nonché la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace . CP_3
Nel corso del giudizio si costituiva con atto di intervento volontario autonomo CP_2
il quale, facendo proprio tutto quanto dedotto ed esposto dall'attore, chiedeva
[...]
il ristoro delle lesioni patite in seguito all'investimento subito in occasione del medesimo sinistro unitamente alla stessa parte attrice.
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale, espletata anche CTU medico - legale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 356/2020, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DH268DF nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannava i convenuti a risarcire i pregiudizi subiti dall'attore e dall'interventore, quantificati in euro 8.259,73 per CP_1
ed in euro 7.476,50 per , nonché al pagamento delle spese di
[...] Controparte_2
lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società la quale Parte_1
ne ha eccepito la nullità per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione;
ha dedotto, poi, l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata evidenziando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
ha eccepito, altresì, l'omessa pronuncia sia in merito alle censure svolte dalla compagnia assicurativa avverso la CTU, sia in ordine alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali;
ha censurato, inoltre, la liquidazione del danno morale da parte del Giudice di prime cure;
infine, ha lamentato l'inesatta quantificazione delle spese di lite. Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia, la riforma della sentenza con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado;
in via gradata ha chiesto la pagina 3 di 11 riforma in merito alla quantificazione dei danni con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., si sono costituiti gli appellati e i quali, sulla base delle ragioni esposte Controparte_1 Controparte_2
in atti, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità della notifica CP_3
dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Nel merito, l'appello deve essere accolto parzialmente, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, infondata risulta l'eccezione, di cui al primo motivo di appello, di nullità della sentenza impugnata ex art. 161, comma II°, c.p.c. e art. 132, comma II°, n.
4, c.p.c. per aver il giudice di prime cure omesso “di esporre le ragioni di fatto della decisione”, sconfessata per tabulas dalle motivazioni in fatto ed in diritto sufficientemente riportate dalle quali si rileva chiaramente il percorso logico giuridico posto a fondamento della stessa decisione.
Ed invero, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica, non ha pregio, in quanto la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”,
pagina 4 di 11 consistente “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
L'obbligo di motivazione, difatti, è violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Cass. Civ., Sez VI, Ord. n. 22598/2018).
In particolare “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Civ., Sez VI-5, Ord. n. 9105/2017); inoltre, “in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. Civ., Sez. VI-5 n. 920/2015).
Orbene, la sentenza impugnata esprime con chiarezza le ragioni della decisione, esplicitando gli elementi da cui il Giudice di prime cure ha tratto il proprio convincimento attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, consente di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Risultano, altresì, inammissibili ed infondate le doglianze relative all'insufficiente motivazione e all' omessa valutazione del quadro probatorio, in particolare relativamente alla lamentata violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., fondate dall'appellante sui rilievi secondo cui il giudice di primo grado avrebbe disatteso la contestazione della convenuta società assicurativa in merito alla documentazione medica pagina 5 di 11 prodotta in copia dagli istanti ed indicata genericamente nel relativo foliario, nonché non avrebbe valutato secondo il suo prudente apprezzamento le risultanze dell'unica prova testimoniale espletata, non motivando in sentenza sulle conclusioni raggiunte in merito.
Orbene, in primo luogo, risulta inammissibile l'eccezione relativa alla documentazione prodotta in copia e non specificatamente indicata nel foliario, in quanto, oltre ad essere generica, è stata tardivamente proposta in primo grado atteso che la stessa appellante dichiara che tale circostanza è stata “evidenziata in sede di comparsa conclusionale” (si veda atto di appello pag. 4 terzultimo capoverso).
Inoltre, la contestazione della documentazione prodotta in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare e non a mezzo di clausole di stile.
Relativamente, poi, alle contestazioni sollevate in merito alle dichiarazioni testimoniali si rileva che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra questo e i danni riportati dai danneggiati, odierni appellati, valutando attendibile il testimone escusso, , il quale ha confermato la Testimone_1
prospettazione attorea mediante un resoconto dettagliato e coerente. A tal proposito, non rilevano le presunte lacune ravvisate dalla Compagnia Assicurativa nelle dichiarazioni dello stesso teste, perché riferite a fatti non oggetto di apposite domande ad esso rivolte e, comunque, non afferenti al caso di specie (“ … non indicava quali danni venivano riportati dal veicolo di parte istante … non ha sottoscritto le foto ritraenti i presunti danni riportati dal veicolo danneggiante … ”).
Quanto poi all'eccezione proposta dalla stessa appellante in base a cui il nesso eziologico non risulterebbe accertato, perché l'urto avrebbe coinvolto il lato destro dei danneggiati mentre gli stessi avrebbe riportato lesioni solo sul lato sinistro (in particolare riportava trauma distorsivo del ginocchio sinistro e della caviglia Controparte_1
sinistra; riportava trauma contusivo della spalla sinistra, trauma Controparte_2
distorsivo del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra), tale prospettazione non appare a questo Giudice dirimente, in quanto risulta provato che i danneggiati siano caduti dalla pagina 6 di 11 parte opposta a quella colpita dal veicolo investitore, riportando danni non in seguito all'urto ma alla caduta, e comunque essendo tale eccezione superata dalle risultanze della CTU in atti la quale ha ritenuto compatibili i danni riportati con quelli del sinistro oggetto di causa ed alle cui conclusioni anche questo Giudice intende aderire, non risultando ragioni per discostarsene.
La circostanza che le lesioni riportate dai danneggiati non coincidano con il punto d'urto tra le dette persone ed il veicolo non vale di per sé ad escludere la compatibilità dei danni con il sinistro oggetto di causa, considerando che le lesioni medesime coincidono,
a ben vedere, con il punto di impatto tra i danneggiati ed il manto stradale sul quale andavano ad impattare.
Inoltre, si rileva che la precedente pronuncia del Tribunale di Nola (Sentenza nr.
893/2017) posta dall'appellante a fondamento alle proprie ragioni, è relativa, come anche argomentato dagli appellati, ad una fattispecie diversa rispetto a quella in esame.
Ed invero, nel caso di cui alla precedente pronuncia, era stata dedotta la circostanza di un urto violento. Tale circostanza, di contro, non si rinviene nel caso di specie in quanto dalla prospettazione degli istanti e dalle dichiarazioni del teste escusso non si rileva che l'urto che ha provocato la caduta sia stato violento, pertanto, ben può escludersi che abbia provocato un danno diretto al punto di impatto.
Né possono reputarsi, poi, dirimenti i certificati da cui risulta il coinvolgimento in altri sinistri dell'appellato e del responsabile civile coinvolti Controparte_1 CP_3
nel sinistro oggetto di causa, potendo ascriversi a tali documenti una mera valenza indiziaria che deve, comunque, essere suffragata dalle altre risultanze istruttorie.
In particolare, i dati emergenti dalle risultanze della Banca dati Ivass non possono valere, di per sé soli, come prova per escludere la verificazione del sinistro oggetto di causa, laddove invece lo stesso risulti confermato, come nel caso di specie, dal restante materiale probatorio in atti.
pagina 7 di 11 Per quanto detto, dunque, deve rigettarsi il secondo motivo di gravame, risultando attendibile il testimone escusso e correttamente valutato dal Giudice di prime cure il quadro probatorio.
Ugualmente infondato è l'ulteriore motivo di gravame con cui si censura l'omessa valutazione da parte del Giudice dei rilievi svolti dal CTP della Compagnia assicurativa nei confronti della CTU e la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, con riguardo alla comprovata e ritenuta sussistenza del nesso causale.
Nello specifico, difatti, il primo Giudice ha aderito alle valutazioni dell'Ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa.
Dunque, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ., Sez I, n. 33742/2022; in tal senso anche Cass.
Civ. n. 10747/2019).
Orbene, il CTU ha risposto alle osservazioni del tecnico di fiducia dell'allora convenuta ritenendo ragionevole e “scientificamente plausibile Controparte_4
affermare che il trauma del 21/12/2016 rappresentò nella costellazione causale degli eventi l'unico evento responsabile della produzione di dette lesioni e come tale idoneo ad esser considerato il momento eziologico anche dell'insorgenza delle lesioni capsulo- legamentose oggetto di contestazione” (si veda pag. 14 della relazione peritale).
pagina 8 di 11 Di contro, fondato è da ritenersi il motivo di appello con il quale l'odierna appellante impugna il riconoscimento, effettuato dal primo Giudice, del danno morale, nonostante l'assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.
Al riguardo secondo giurisprudenza, ormai costante, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
La questione della risarcibilità o meno del danno morale si è sviluppata con particolare riguardo proprio alle lesioni definite micropermanenti, posto che l'art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.
Orbene, se in linea di principio, con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può aprioristicamente escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita.
È conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 della Corte di Cassazione ove si afferma “la autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Per cui, se da un lato, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Codice Assicurazioni private, dall'altro resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento delle presunzioni, il ricorso alle quali non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto pagina 9 di 11 meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesioni.
A detto onere probatorio non hanno ottemperato gli istanti in primo grado, i quale si sono limitati a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo, tuttavia, anche solo di allegare una specifica incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza.
La relativa voce di danno non può, pertanto, essere riconosciuta in favore degli odierni appellati.
Non merita accoglimento, infine, in quanto destituita di fondamento, l'impugnativa concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, secondo la compagnia assicurativa, sarebbero state quantificate in un importo superiore a quello consentito dalla tariffa professionale.
In realtà, al contrario di quel che l'appellante sostiene, il Giudice di Pace ha legittimamente quantificato le spese di lite in euro 3.400,00 oltre spese ed accessori, contenendole in un importo inferiore a quello massimo liquidabile (v. Cass. Ord. n.
14198/2022), che - per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri massimi applicabili in base alle tariffe, vigenti all'epoca della pronuncia impugnata, e con l'aumento del 20% per pluralità di parti - ascende ad euro 4.428,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi solo parzialmente fondato e, per l'effetto, dal danno liquidato dal primo Giudice in favore di e di , va detratto il danno morale rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
liquidato nella somma di € 1.625,95 per e € 1.469,30 per Controparte_1 CP_2
, che andrà, pertanto, restituito ove già corrisposto.
[...]
In definitiva, pertanto, a carico della e di va Parte_1 CP_3
riconosciuto l'obbligo di pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1
della minor somma di euro 6.633,78 (già al netto del danno morale) ed in favore di pagina 10 di 11 della minor somma di euro 6.007,20 (già al netto del danno morale), Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione per ciascuna delle suddette somme così liquidate come statuito nella sentenza impugnata, non essendo stati proposti relativamente a tali voci
(interessi e rivalutazione) motivi di gravame, con conseguente obbligo dei predetti appellati di restituire l'eccedenza ricevuta rispetto a quanto sopra.
In merito alle spese relative al presente grado di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca, le stesse vengono compensate tra le parti in causa.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 356/2020 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, esclude il risarcimento del danno morale in favore di CP_1
e di (liquidato in primo grado rispettivamente in € 1.625,95
[...] Controparte_2
ed in € 1.469,309) e condanna i predetti appellati alla restituzione, in favore della odierna appellante, di quanto dalla stessa ricevuto a tale titolo;
3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Nola 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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