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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5844/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Nominativo_1 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003961059000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320180003961059000, notificata in data 22 aprile 2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 213,12 relativa a bollo auto anno d'imposta 2014.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
- irritualità della notifica dell'atto presupposto che lo stesso non avrebbe mai ricevuto;
- decadenza dei termini ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, comma 1, lett. c);
- prescrizione triennale ex art. 5, comma 51 D.L. n. 953/1982.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott. Massimiliano La Delfa e Dott. ssa Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependone l'infondatezza dei motivi, posto che l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata preceduta – in data 06/06/2017 – dalla regolare notifica del processo verbale di accertamento n. 14019487 entro il previsto termine di decadenza triennale, presso la residenza del ricorrente mediante consegna al ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricevuta, ragion per cui non sussisterebbe la decadenza dal diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo poiché l'Ufficio avrebbe effettuato l'iscrizione a ruolo nei termini di decadenza.
Precisava l'Agenzia delle Entrate di non poter rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sfera di competenza del proprio Ufficio e che nessuna prescrizione triennale del credito sarebbe maturata alla data di notifica (22.4.2024), dovendosi tener conto della sospensione e della proroga del termine di prescrizione in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da
COVID-19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con successiva memoria illustrativa del 9.1.2026 il ricorrente controdeduceva alle deduzioni della parte resistente ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato di aver ritualmente e nei termini di legge notificato il prodromico processo verbale di accertamento n. 14019487 al ricorrente in data 6.6.2017, ragion per cui nessun termine decadenziale nel caso di specie può ritenersi maturato.
Inoltre, nessun successivo termine di prescrizione triennale del credito relativo a tassa automobilistica può ritenersi maturato alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento (22.4.2024), dovendosi tener conto della sospensione e della proroga del termine di prescrizione in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da COVID-19, secondo le quali, nel caso di specie, il termine triennale che sarebbe naturalmente spirato il 31.12.2020 deve invece ritenersi spirato proprio il 22.4.2024, dovendosi considerare, oltre alla sospensione di 478 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18/2020, anche la proroga di 24 mesi ex art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, ciò senza tener conto degli ulteriori 84 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. n.
18/2020 che non possono ritenersi cumulabili con i primi due.
Pertanto l'impugnata cartella di pagamento deve ritenersi fondata e legittima e va confermata.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5844/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Nominativo_1 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003961059000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320180003961059000, notificata in data 22 aprile 2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 213,12 relativa a bollo auto anno d'imposta 2014.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
- irritualità della notifica dell'atto presupposto che lo stesso non avrebbe mai ricevuto;
- decadenza dei termini ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, comma 1, lett. c);
- prescrizione triennale ex art. 5, comma 51 D.L. n. 953/1982.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott. Massimiliano La Delfa e Dott. ssa Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependone l'infondatezza dei motivi, posto che l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata preceduta – in data 06/06/2017 – dalla regolare notifica del processo verbale di accertamento n. 14019487 entro il previsto termine di decadenza triennale, presso la residenza del ricorrente mediante consegna al ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricevuta, ragion per cui non sussisterebbe la decadenza dal diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo poiché l'Ufficio avrebbe effettuato l'iscrizione a ruolo nei termini di decadenza.
Precisava l'Agenzia delle Entrate di non poter rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sfera di competenza del proprio Ufficio e che nessuna prescrizione triennale del credito sarebbe maturata alla data di notifica (22.4.2024), dovendosi tener conto della sospensione e della proroga del termine di prescrizione in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da
COVID-19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con successiva memoria illustrativa del 9.1.2026 il ricorrente controdeduceva alle deduzioni della parte resistente ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato di aver ritualmente e nei termini di legge notificato il prodromico processo verbale di accertamento n. 14019487 al ricorrente in data 6.6.2017, ragion per cui nessun termine decadenziale nel caso di specie può ritenersi maturato.
Inoltre, nessun successivo termine di prescrizione triennale del credito relativo a tassa automobilistica può ritenersi maturato alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento (22.4.2024), dovendosi tener conto della sospensione e della proroga del termine di prescrizione in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da COVID-19, secondo le quali, nel caso di specie, il termine triennale che sarebbe naturalmente spirato il 31.12.2020 deve invece ritenersi spirato proprio il 22.4.2024, dovendosi considerare, oltre alla sospensione di 478 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18/2020, anche la proroga di 24 mesi ex art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, ciò senza tener conto degli ulteriori 84 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. n.
18/2020 che non possono ritenersi cumulabili con i primi due.
Pertanto l'impugnata cartella di pagamento deve ritenersi fondata e legittima e va confermata.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)