Articolo 14 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 dicembre 1951
Art. 14.
E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951