Art. 14.
E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.