TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA - Giudice ha pronunciato la seguente da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
LV (RC) il 17.03.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Nadia Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 105 ha eletto domicilio;
e
(C.F. ) nata a [...] CP_1 C.F._2
il 01.01.1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella
Bagnato, presso il cui studio in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 105 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.09.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto il 16.06.2001 in Reggio Calabria, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 16.06.2001; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (21.11.2002) e (24.04.2007); Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato al PM in data 30.09.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data 3.10.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.09.2025 da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria atto n. 203, serie A, parte II, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi a vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Quarnaro
II n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della proprietaria, , anche nell'interesse delle figlie CP_1 Per_3
e che, sebbene maggiorenni, non risultano, ad oggi,
[...] Per_2
economicamente autosufficienti;
3. La ricorrente, , si impegna a volturare a suo nome tutte le CP_1
utenze in uso al nucleo famigliare ed attualmente intestate al sig. Pt_1
[...]
4. I coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti, nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
5. Le figlie, e che, sebbene maggiorenni non risultino Persona_3 Per_2
economicamente autosufficienti, resteranno collocate prevalentemente presso la madre;
6. Il ricorrente, corrisponderà, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, alle figlie e che, sebbene maggiorenni non Per_1 Per_2
risultano ancora economicamente autosufficienti, la somma di € 200,00
(diconsi euro duecento/00) cadauna che verrà corrisposta tramite accredito in
c/c intestato alla figlia – BA Persona_3 [...]EM001657944, e alla figlia , a mezzo Persona_4
accredito sulla postapay intestata alla sig.ra – BA CP_1
[...], entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
6a. Gli assegni di mantenimento, come sopra dettagliati, verranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, ponendo a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese straordinarie di ciascun figlio, indicate come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria.
7. il beneficiario dell'assegno unico verserà il 50% dell'importo percepito, a titolo di assegno unico per i figli al netto delle rivalutazioni, all'altro coniuge.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il giudice rel. est.
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice est.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA - Giudice ha pronunciato la seguente da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
LV (RC) il 17.03.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Nadia Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 105 ha eletto domicilio;
e
(C.F. ) nata a [...] CP_1 C.F._2
il 01.01.1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella
Bagnato, presso il cui studio in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 105 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.09.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto il 16.06.2001 in Reggio Calabria, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 16.06.2001; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (21.11.2002) e (24.04.2007); Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato al PM in data 30.09.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data 3.10.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.09.2025 da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria atto n. 203, serie A, parte II, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi a vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Quarnaro
II n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della proprietaria, , anche nell'interesse delle figlie CP_1 Per_3
e che, sebbene maggiorenni, non risultano, ad oggi,
[...] Per_2
economicamente autosufficienti;
3. La ricorrente, , si impegna a volturare a suo nome tutte le CP_1
utenze in uso al nucleo famigliare ed attualmente intestate al sig. Pt_1
[...]
4. I coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti, nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
5. Le figlie, e che, sebbene maggiorenni non risultino Persona_3 Per_2
economicamente autosufficienti, resteranno collocate prevalentemente presso la madre;
6. Il ricorrente, corrisponderà, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, alle figlie e che, sebbene maggiorenni non Per_1 Per_2
risultano ancora economicamente autosufficienti, la somma di € 200,00
(diconsi euro duecento/00) cadauna che verrà corrisposta tramite accredito in
c/c intestato alla figlia – BA Persona_3 [...]EM001657944, e alla figlia , a mezzo Persona_4
accredito sulla postapay intestata alla sig.ra – BA CP_1
[...], entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
6a. Gli assegni di mantenimento, come sopra dettagliati, verranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, ponendo a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese straordinarie di ciascun figlio, indicate come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria.
7. il beneficiario dell'assegno unico verserà il 50% dell'importo percepito, a titolo di assegno unico per i figli al netto delle rivalutazioni, all'altro coniuge.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il giudice rel. est.
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna