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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante l'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
domiciliata dall'avv. dom. Francesca Moretti come da mandato su separato foglio ai fini della trasmissione telematica;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Friuli il 09.11.1984, residente a [...], fraz. di Celante, (PN).;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
pagina 1 di 12 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1. AFFIDO E COLLOCAZIONE: il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, come per legge e collocato prevalentemente con la madre, presso la quale è stabilita la residenza anagrafica del minore.
2. VISITE: 2.1) il padre incontri liberamente, previo accordo Per_1
telefonico e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima;
in ogni caso: 2.2) trascorra col Per_1 padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18, quando la madre lo andrà a prendere presso il padre, salvo diversi accordi;
nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorrerà col padre il venerdì dalle 13 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18, quando la madre lo andrà a prendere, salvo diversi accordi;
2.3) il padre incontri il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di: - martedì di tutte le settimane, quando andrà
a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola. 2.4) Festività di Natale, Capodanno e Pasqua: durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con un genitore e Per_1
Capodanno con l'altro. Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10) al 31 mattina (ore 14) con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre venga riservata al genitore che non festeggerà, in pagina 2 di 12 quell'anno, la giornata di Natale con allo stesso genitore sia Per_1
riservato il weekend pasquale dal venerdì ore 10 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore sia sospeso il regime di visita previsto ai punti 2.2 e 2.3, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente. 2.5) vacanze estive: trascorra con il padre Per_1
15 giorni consecutivi;
analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni (e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); durante tali periodi sia sospeso il regime delle visite descritto sub 2.2 e 2.3; Le date delle ferie estive col figlio siano comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunichi all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si diano preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza. 2.6) Durante il periodo in cui sarà con ciascun genitore, sia in periodo scolastico che nelle Per_1
vacanze, lo stesso genitore si impegni a far sì che il figlio faccia tutti i compiti scolastici per il giorno o i giorni successivi. 2.7) Il padre sia tenuto ad essere presente in modo continuo e stabile nelle giornate sopra stabilite, usufruendo anche dei congedi parentali a favore dei lavoratori, previsti per legge. In presenza di impegni indifferibili il padre recuperi le giornate di visita mancate con eventuali anticipi o posticipi, previ accordi con la madre.
3. CONCORSO AL MANTENIMENTO: 3.1) il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre sia determinato in € 250,00 mensili, che verranno accreditate entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto dall'IBAN: Pt_1
[...]; le somme saranno rivalutate pagina 3 di 12 annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere da un anno successivo al provvedimento giudiziario di omologa del presente ricorso;
3.2) il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, sia determinato nella misura del 50%; per quanto di seguito non previsto, siano applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia, che viene allegato al presente ricorso e che le parti dichiarano di conoscere
(doc. 14); Tutte le ricevute delle spese mediche, dei buoni mensa, del trasporto scolastico pubblico, scolastiche, sportive e in ogni caso tutte quelle detraibili, vengano intestate a nome del bambino cosicché i genitori possano detrarre fiscalmente la spesa al 50% ciascuno. Le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie avvengano a mezzo di e-mail.
Il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avvenga a cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario;
3.3) L' assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio siano percepiti dalla sig. Pt_1 nella misura del 100%.
4. ALTRE DISPOSIZIONI: 4.1) i genitori siano tenuti alla reciproca comunicazione in relazione alle scelte più rilevanti nell'interesse di e Per_1 ad impartire al medesimo un'educazione improntata al rispetto e all'affetto per l'altro genitore;
4.2) i genitori ufficializzino le frequentazioni con eventuali nuovi partners, solo a rapporto stabilizzato e previa condivisione e preavviso all'altro genitore. I genitori non lascino mai il figlio da solo con il nuovo partner durante la notte. 4.3) entrambi i genitori consentano la frequentazione da parte del bambino dei nonni e dei familiari di ciascun genitore;
nel caso, occasionale, in cui un genitore lasciasse il figlio, con i propri genitori, nelle notti di sua competenza, preavvisi l'altro genitore almeno il giorno prima;
4.4) sul presupposto che i genitori sono gli unici responsabili dell'educazione del proprio figlio, ciascun genitore eviti pagina 4 di 12 l'ingerenza educativa su da parte dei nuovi partners e/o degli altri Per_1
familiari. 4.5) Le parti si conferiscano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio per il figlio minore. 4.6) l'intervento di baby sitter possa avvenire solo al domicilio del genitore e non oltre le due ore consecutive;
nel caso eccezionale in cui un genitore affidasse il bambino a baby sitter al di fuori della propria abitazione, questo avvenga solo con espresso accordo dell'altro genitore, che verrà altresì messo anticipatamente al corrente del nominativo del temporaneo custode e del luogo in cui avviene la custodia;
analogamente anche le generalità del baby sitter siano comunicate anticipatamente all'altro genitore. 4.7) Spese di questo procedimento compensate, rifuse in caso di resistenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe, deducendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con e che ormai CP_1
erano irreversibilmente venuti a mancare i presupposti per continuare la vita di coppia, ha adito l'intestato Tribunale per veder definitivamente regolamentato, secondo le sopra riportate conclusioni, l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro comune figlio minore
[...]
nato il [...] da quella relazione. Persona_2
La ricorrente ha allegato, nell'ordine: 1) che la residenza familiare era stata stabilita, da settembre 2020 a maggio 2021, a VITO D'ASIO
(PN), nell'immobile dal lei condotto in locazione;
2) che, già a giugno
2021, ella si era trasferita con il figlio a SAN DANIELE DEL FRIULI Per_1
(UD), attese le difficoltà comunicative e relazionali con il sig. CP_1
3) che, dalla data della separazione, aveva sempre incoraggiato il padre
(e i familiari dello stesso) alla frequentazione di 4) che il Per_1 CP_1
aveva, invece, progressivamente manifestato scarso interesse nella gestione del figlio, dimostrandosi assente nella ripartizione delle pagina 5 di 12 responsabilità e degli impegni genitoriali;
5) di lavorare come docente di storia e filosofia a tempo determinato (fino al 28.2.2025) presso la scuola secondaria di II grado di GEMONA DEL FRIULI (Liceo Scientifico Sportivo), percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 e di essere proprietaria della casa di abitazione acquistata con mutuo ipotecario, nonché di un ulteriore alloggio di tipo popolare;
5) che anche il CP_1
lavorava come docente di sostegno a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado di TRAVESIO (PN), con uno stipendio base di
€ 1.700,00 oltre a -almeno per il corrente anno scolastico- emolumenti connessi a progetti scolastici finanziati dal;
6) che il resistente CP_2 risultava formalmente risiedere a VITO D'ASIO (PN), ma era di fatto domiciliato ad ARBA (PN) con l'attuale compagna e i figli di quest'ultima;
7) che, quanto agli aspetti economici, il era sempre stato restio CP_1 alla contribuzione e al mantenimento del figlio, avendo ella ottenuto una pur irregolare e comunque limitata partecipazione alle spese solo dopo estenuanti trattative;
8) che, pertanto, s'imponeva una statuizione giudiziale sia per la regolamentazione del diritto visita del padre al figlio, sia sul contributo economico esigibile per il mantenimento di nella Per_1
misura di € 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico familiare.
Il resistente, a cui veniva ritualmente notificato il ricorso, è rimasto contumace, né e comunque personalmente comparso all'udienza del 13 maggio 2025. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Appare sicuramente conforme all'interesse del figlio che Per_1
quest'ultimo sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre, presso la quale è stabilita la pagina 6 di 12 residenza anagrafica del minore.
Sulle visite, vale preliminarmente precisare che il padre potrà incontrare liberamente, previo accordo telefonico e compatibilmente Per_1
con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima. In ogni caso, va qui comunque disposto che trascorra col Per_1
padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere presso il padre, salvo diversi accordi. Nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorrerà col padre il venerdì dalle 13:00 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere, salvo diversi accordi.
Il padre incontrerà il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di:
- martedì di tutte le settimane, quando andrà a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Quanto alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, si dispone che, durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
Natale con un genitore e Capodanno con l'altro. Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10.00) al 31 mattina (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre andrà riservata al genitore che non festeggerà, in quell'anno, la giornata di
Natale con allo stesso genitore sarà riservato il weekend pasquale Per_1
dal venerdì ore 10:00 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore, resta sospeso il regime di visita pagina 7 di 12 ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente
Per le vacanze estive, trascorra con il padre 15 giorni Per_1
consecutivi; analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni
(e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); anche durante tali periodi, resterà sospeso il regime di visita ordinario per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali. Le date delle ferie estive col figlio andranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunicherà all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si daranno preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza. Resta inteso -ed è superfluo precisarlo- che, durante il periodo in cui sarà con ciascun genitore, Per_1 sia in periodo scolastico che nelle vacanze, lo stesso genitore si impegnerà a far sì che il figlio faccia tutti i compiti scolastici per il giorno o i giorni successivi.
All'evidenza ultroneo appare altresì precisare -come invece precisa la ricorrente nelle sue conclusioni- che il padre sia tenuto ad essere presente in modo continuo e stabile nelle giornate sopra stabilite, usufruendo anche dei congedi parentali a favore dei lavoratori, previsti per legge, così come, del resto, è superfluo stabilire che, in presenza di impegni indifferibili, il padre potrà recuperare le giornate di visita mancate con eventuali anticipi o posticipi, previ accordi con la madre.
Il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre, va determinato in € 250,00 mensili, da accreditarsi entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto Pt_1
pagina 8 di 12 dall' IBAN: [...]; le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere da un anno successivo alla presente decisione. Il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, resta determinato nella misura del 50%; per quanto di seguito non previsto, saranno applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia. Le detrazioni fiscali per il figlio andranno ripartire al 50% ciascuno. Le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie potranno avvenire anche a mezzo di e-mail.
Il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avrà cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario. L' assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio sono attribuiti per intero alla sig.ra
Pt_1
Non possono avere seguito, da ultimo, le altre disposizioni contenute nelle conclusioni del ricorso (punto 4), l'accoglimento delle quali avrebbe eventualmente presupposto una domanda congiunta ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.. Merita oltretutto osservare, quanto alla specifica previsione che “entrambi i genitori consentano la frequentazione da parte del bambino dei nonni e dei familiari di ciascun genitore” (punto
4.3), che una previsione siffatta non è neppure coerente con il disposto dell'art. 337-ter cod. civ, il quale già attribuisce il figlio minore un preciso diritto di “… conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
La mancata resistenza del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 12 Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti sulla causa in oggetto, così provvede:
▪ DISPONE che il figlio (30.12.2020) venga Persona_2
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente con la madre, presso la quale è stabilita la residenza anagrafica del minore.
▪ DISPONE che il padre incontri liberamente, previo accordo Per_1
telefonico e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima e, in ogni caso: - che Per_1 trascorra col padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere presso il padre, salvo diversi accordi;
che nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorra col padre il venerdì dalle 13:00 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere, salvo diversi accordi;
2.3) – che il padre incontri il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di: - martedì di tutte le settimane, quando andrà a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà
a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
▪ DISPONE che, durante le vacanze natalizie, trascorra, ad anni Per_1
alterni, il Natale con un genitore e Capodanno con l'altro.
Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10:00) al 31 mattina (ore 14:00) con un genitore e dal 31
pagina 10 di 12 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre verrà riservata al genitore che non festeggerà, in quell'anno, la giornata di Natale con allo stesso genitore sarà Per_1
riservato il weekend pasquale dal venerdì ore 10:00 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore resta sospeso il regime di visita ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente;
▪ DISPONE che trascorra con il padre 15 giorni consecutivi di Per_1
vacanze estive;
analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni (e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); durante tali periodi resta sospeso il regime di visita ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali;
date delle ferie estive col figlio saranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunicherà all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si daranno preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza;
▪ DISPONE che il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre sia determinato in € 250,00 mensili, che verranno accreditate entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto dall'IBAN: [...] Pt_1
5088795; le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici
ISTAT, a decorrere da un anno successivo alla presente sentenza;
che il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, sia determinato nella misura del 50%; che per quanto di seguito non pagina 11 di 12 previsto, siano applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia. Le detrazioni fiscali per il figlio andranno ripartire al 50% ciascuno;
▪ DISPONE che le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie possano avvenire a mezzo di e-mail; che il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avvenga a cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario;
che l'assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio siano percepiti dalla sig. nella misura Pt_1 del 100%.
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 15.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante l'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
domiciliata dall'avv. dom. Francesca Moretti come da mandato su separato foglio ai fini della trasmissione telematica;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Friuli il 09.11.1984, residente a [...], fraz. di Celante, (PN).;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
pagina 1 di 12 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1. AFFIDO E COLLOCAZIONE: il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, come per legge e collocato prevalentemente con la madre, presso la quale è stabilita la residenza anagrafica del minore.
2. VISITE: 2.1) il padre incontri liberamente, previo accordo Per_1
telefonico e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima;
in ogni caso: 2.2) trascorra col Per_1 padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18, quando la madre lo andrà a prendere presso il padre, salvo diversi accordi;
nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorrerà col padre il venerdì dalle 13 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18, quando la madre lo andrà a prendere, salvo diversi accordi;
2.3) il padre incontri il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di: - martedì di tutte le settimane, quando andrà
a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola. 2.4) Festività di Natale, Capodanno e Pasqua: durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con un genitore e Per_1
Capodanno con l'altro. Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10) al 31 mattina (ore 14) con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre venga riservata al genitore che non festeggerà, in pagina 2 di 12 quell'anno, la giornata di Natale con allo stesso genitore sia Per_1
riservato il weekend pasquale dal venerdì ore 10 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore sia sospeso il regime di visita previsto ai punti 2.2 e 2.3, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente. 2.5) vacanze estive: trascorra con il padre Per_1
15 giorni consecutivi;
analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni (e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); durante tali periodi sia sospeso il regime delle visite descritto sub 2.2 e 2.3; Le date delle ferie estive col figlio siano comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunichi all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si diano preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza. 2.6) Durante il periodo in cui sarà con ciascun genitore, sia in periodo scolastico che nelle Per_1
vacanze, lo stesso genitore si impegni a far sì che il figlio faccia tutti i compiti scolastici per il giorno o i giorni successivi. 2.7) Il padre sia tenuto ad essere presente in modo continuo e stabile nelle giornate sopra stabilite, usufruendo anche dei congedi parentali a favore dei lavoratori, previsti per legge. In presenza di impegni indifferibili il padre recuperi le giornate di visita mancate con eventuali anticipi o posticipi, previ accordi con la madre.
3. CONCORSO AL MANTENIMENTO: 3.1) il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre sia determinato in € 250,00 mensili, che verranno accreditate entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto dall'IBAN: Pt_1
[...]; le somme saranno rivalutate pagina 3 di 12 annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere da un anno successivo al provvedimento giudiziario di omologa del presente ricorso;
3.2) il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, sia determinato nella misura del 50%; per quanto di seguito non previsto, siano applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia, che viene allegato al presente ricorso e che le parti dichiarano di conoscere
(doc. 14); Tutte le ricevute delle spese mediche, dei buoni mensa, del trasporto scolastico pubblico, scolastiche, sportive e in ogni caso tutte quelle detraibili, vengano intestate a nome del bambino cosicché i genitori possano detrarre fiscalmente la spesa al 50% ciascuno. Le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie avvengano a mezzo di e-mail.
Il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avvenga a cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario;
3.3) L' assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio siano percepiti dalla sig. Pt_1 nella misura del 100%.
4. ALTRE DISPOSIZIONI: 4.1) i genitori siano tenuti alla reciproca comunicazione in relazione alle scelte più rilevanti nell'interesse di e Per_1 ad impartire al medesimo un'educazione improntata al rispetto e all'affetto per l'altro genitore;
4.2) i genitori ufficializzino le frequentazioni con eventuali nuovi partners, solo a rapporto stabilizzato e previa condivisione e preavviso all'altro genitore. I genitori non lascino mai il figlio da solo con il nuovo partner durante la notte. 4.3) entrambi i genitori consentano la frequentazione da parte del bambino dei nonni e dei familiari di ciascun genitore;
nel caso, occasionale, in cui un genitore lasciasse il figlio, con i propri genitori, nelle notti di sua competenza, preavvisi l'altro genitore almeno il giorno prima;
4.4) sul presupposto che i genitori sono gli unici responsabili dell'educazione del proprio figlio, ciascun genitore eviti pagina 4 di 12 l'ingerenza educativa su da parte dei nuovi partners e/o degli altri Per_1
familiari. 4.5) Le parti si conferiscano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio per il figlio minore. 4.6) l'intervento di baby sitter possa avvenire solo al domicilio del genitore e non oltre le due ore consecutive;
nel caso eccezionale in cui un genitore affidasse il bambino a baby sitter al di fuori della propria abitazione, questo avvenga solo con espresso accordo dell'altro genitore, che verrà altresì messo anticipatamente al corrente del nominativo del temporaneo custode e del luogo in cui avviene la custodia;
analogamente anche le generalità del baby sitter siano comunicate anticipatamente all'altro genitore. 4.7) Spese di questo procedimento compensate, rifuse in caso di resistenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe, deducendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con e che ormai CP_1
erano irreversibilmente venuti a mancare i presupposti per continuare la vita di coppia, ha adito l'intestato Tribunale per veder definitivamente regolamentato, secondo le sopra riportate conclusioni, l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro comune figlio minore
[...]
nato il [...] da quella relazione. Persona_2
La ricorrente ha allegato, nell'ordine: 1) che la residenza familiare era stata stabilita, da settembre 2020 a maggio 2021, a VITO D'ASIO
(PN), nell'immobile dal lei condotto in locazione;
2) che, già a giugno
2021, ella si era trasferita con il figlio a SAN DANIELE DEL FRIULI Per_1
(UD), attese le difficoltà comunicative e relazionali con il sig. CP_1
3) che, dalla data della separazione, aveva sempre incoraggiato il padre
(e i familiari dello stesso) alla frequentazione di 4) che il Per_1 CP_1
aveva, invece, progressivamente manifestato scarso interesse nella gestione del figlio, dimostrandosi assente nella ripartizione delle pagina 5 di 12 responsabilità e degli impegni genitoriali;
5) di lavorare come docente di storia e filosofia a tempo determinato (fino al 28.2.2025) presso la scuola secondaria di II grado di GEMONA DEL FRIULI (Liceo Scientifico Sportivo), percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 e di essere proprietaria della casa di abitazione acquistata con mutuo ipotecario, nonché di un ulteriore alloggio di tipo popolare;
5) che anche il CP_1
lavorava come docente di sostegno a tempo determinato presso la scuola secondaria di I grado di TRAVESIO (PN), con uno stipendio base di
€ 1.700,00 oltre a -almeno per il corrente anno scolastico- emolumenti connessi a progetti scolastici finanziati dal;
6) che il resistente CP_2 risultava formalmente risiedere a VITO D'ASIO (PN), ma era di fatto domiciliato ad ARBA (PN) con l'attuale compagna e i figli di quest'ultima;
7) che, quanto agli aspetti economici, il era sempre stato restio CP_1 alla contribuzione e al mantenimento del figlio, avendo ella ottenuto una pur irregolare e comunque limitata partecipazione alle spese solo dopo estenuanti trattative;
8) che, pertanto, s'imponeva una statuizione giudiziale sia per la regolamentazione del diritto visita del padre al figlio, sia sul contributo economico esigibile per il mantenimento di nella Per_1
misura di € 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico familiare.
Il resistente, a cui veniva ritualmente notificato il ricorso, è rimasto contumace, né e comunque personalmente comparso all'udienza del 13 maggio 2025. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Appare sicuramente conforme all'interesse del figlio che Per_1
quest'ultimo sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre, presso la quale è stabilita la pagina 6 di 12 residenza anagrafica del minore.
Sulle visite, vale preliminarmente precisare che il padre potrà incontrare liberamente, previo accordo telefonico e compatibilmente Per_1
con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima. In ogni caso, va qui comunque disposto che trascorra col Per_1
padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere presso il padre, salvo diversi accordi. Nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorrerà col padre il venerdì dalle 13:00 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere, salvo diversi accordi.
Il padre incontrerà il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di:
- martedì di tutte le settimane, quando andrà a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Quanto alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, si dispone che, durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
Natale con un genitore e Capodanno con l'altro. Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10.00) al 31 mattina (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre andrà riservata al genitore che non festeggerà, in quell'anno, la giornata di
Natale con allo stesso genitore sarà riservato il weekend pasquale Per_1
dal venerdì ore 10:00 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore, resta sospeso il regime di visita pagina 7 di 12 ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente
Per le vacanze estive, trascorra con il padre 15 giorni Per_1
consecutivi; analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni
(e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); anche durante tali periodi, resterà sospeso il regime di visita ordinario per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali. Le date delle ferie estive col figlio andranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunicherà all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si daranno preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza. Resta inteso -ed è superfluo precisarlo- che, durante il periodo in cui sarà con ciascun genitore, Per_1 sia in periodo scolastico che nelle vacanze, lo stesso genitore si impegnerà a far sì che il figlio faccia tutti i compiti scolastici per il giorno o i giorni successivi.
All'evidenza ultroneo appare altresì precisare -come invece precisa la ricorrente nelle sue conclusioni- che il padre sia tenuto ad essere presente in modo continuo e stabile nelle giornate sopra stabilite, usufruendo anche dei congedi parentali a favore dei lavoratori, previsti per legge, così come, del resto, è superfluo stabilire che, in presenza di impegni indifferibili, il padre potrà recuperare le giornate di visita mancate con eventuali anticipi o posticipi, previ accordi con la madre.
Il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre, va determinato in € 250,00 mensili, da accreditarsi entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto Pt_1
pagina 8 di 12 dall' IBAN: [...]; le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere da un anno successivo alla presente decisione. Il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, resta determinato nella misura del 50%; per quanto di seguito non previsto, saranno applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia. Le detrazioni fiscali per il figlio andranno ripartire al 50% ciascuno. Le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie potranno avvenire anche a mezzo di e-mail.
Il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avrà cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario. L' assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio sono attribuiti per intero alla sig.ra
Pt_1
Non possono avere seguito, da ultimo, le altre disposizioni contenute nelle conclusioni del ricorso (punto 4), l'accoglimento delle quali avrebbe eventualmente presupposto una domanda congiunta ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.. Merita oltretutto osservare, quanto alla specifica previsione che “entrambi i genitori consentano la frequentazione da parte del bambino dei nonni e dei familiari di ciascun genitore” (punto
4.3), che una previsione siffatta non è neppure coerente con il disposto dell'art. 337-ter cod. civ, il quale già attribuisce il figlio minore un preciso diritto di “… conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
La mancata resistenza del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 12 Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti sulla causa in oggetto, così provvede:
▪ DISPONE che il figlio (30.12.2020) venga Persona_2
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente con la madre, presso la quale è stabilita la residenza anagrafica del minore.
▪ DISPONE che il padre incontri liberamente, previo accordo Per_1
telefonico e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre, da assumersi almeno un giorno prima e, in ogni caso: - che Per_1 trascorra col padre ogni secondo e quarto fine settimana del mese, con pernottamento, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola (o a casa alle ore 10.00 se in vacanza), fino alla domenica sera alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere presso il padre, salvo diversi accordi;
che nei mesi col quinto fine settimana in calendario, il figlio trascorra col padre il venerdì dalle 13:00 (quando andrà a prenderlo a scuola, o, se in vacanza a casa alle 10.00) fino al sabato alle ore 18:00, quando la madre lo andrà a riprendere, salvo diversi accordi;
2.3) – che il padre incontri il figlio anche nelle giornate infrasettimanali di: - martedì di tutte le settimane, quando andrà a prenderlo a scuola fino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà
a scuola, salvo diversi accordi;
- giovedì pomeriggio, nelle settimane in cui il bambino passa il weekend con la madre, quando il padre andrà a prenderlo a scuola, fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
▪ DISPONE che, durante le vacanze natalizie, trascorra, ad anni Per_1
alterni, il Natale con un genitore e Capodanno con l'altro.
Indicativamente, pertanto, trascorrerà: il periodo dal 25 mattina (circa ore 10:00) al 31 mattina (ore 14:00) con un genitore e dal 31
pagina 10 di 12 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (stessi orari). La cena e notte del 24 dicembre verrà riservata al genitore che non festeggerà, in quell'anno, la giornata di Natale con allo stesso genitore sarà Per_1
riservato il weekend pasquale dal venerdì ore 10:00 fino alla domenica sera ore 18.00. In tali periodi di permanenza presso ciascun genitore resta sospeso il regime di visita ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali, salvo il giorno del compleanno del bambino, 30 dicembre, in cui i genitori potranno concordare diversamente;
▪ DISPONE che trascorra con il padre 15 giorni consecutivi di Per_1
vacanze estive;
analogamente con la madre;
per il tempo rimanente delle vacanze estive i genitori si alterneranno col bambino ogni quattro giorni (e tre notti;
orario di ritiro 10.00 del mattino, di rientro 18.00; trasporto a carico del genitore che tratterrà il figlio); durante tali periodi resta sospeso il regime di visita ordinario sopra previsto per i fine settimana e per le giornate infrasettimanali;
date delle ferie estive col figlio saranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio. Ciascun genitore comunicherà all'altro le destinazioni delle vacanze fuori casa col figlio. In caso di variazioni e impedimenti, entrambi documentati, dei periodi di vacanza estiva, i genitori si daranno preavviso entro 15 giorni dall'inizio del periodo di pertinenza;
▪ DISPONE che il contributo al mantenimento ordinario per il minore, a carico del padre sia determinato in € 250,00 mensili, che verranno accreditate entro il 30 del mese precedente sul conto corrente della signora contraddistinto dall'IBAN: [...] Pt_1
5088795; le somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici
ISTAT, a decorrere da un anno successivo alla presente sentenza;
che il contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, sia determinato nella misura del 50%; che per quanto di seguito non pagina 11 di 12 previsto, siano applicate le regole sulla contribuzione straordinaria al mantenimento del figlio previste dal protocollo 2015 dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia. Le detrazioni fiscali per il figlio andranno ripartire al 50% ciascuno;
▪ DISPONE che le comunicazioni fra genitori relative alle spese straordinarie possano avvenire a mezzo di e-mail; che il rimborso da parte del padre delle spese straordinarie mensilmente richieste dalla madre avvenga a cadenza mensile, in corrispondenza dell'accredito del mantenimento ordinario;
che l'assegno unico familiare e i contributi pubblici a favore del figlio siano percepiti dalla sig. nella misura Pt_1 del 100%.
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 15.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
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