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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 584 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. INCANDELA GIUSEPPE Controparte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. dichiarare che i coniugi hanno definito tra di loro ogni rapporto economico e che non hanno più nulla da pretendere l'uno con l'altra;
3. condannare il sig. al pagamento delle spese competenze ed Controparte_2 onorari del presente procedimento.” Conclusioni del PM: “Visto, nulla oppone”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che Controparte_1 il Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi CP_1
e .
[...] Controparte_2
Allo scopo esponeva che dal matrimonio non erano nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia, rilevata la ritualita' della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La descrizione degli eventi esposta in ricorso e la mancata comparizione di parte resistente sono elementi dai quali può desumersi che la comunione spirituale è venuta meno da tempo e che non vi sono concrete prospettiva di una sua possibile ricostituzione. La domanda attorea va dunque accolta.
pagina 1 di 2 La mancata costituzione del resistente e la natura del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 CP_2
unitisi in matrimonio il 09/04/2016 in Ravenna ( atto trascritto al
[...] n. 42 parte 1 – anno 2016 – Comune di Ravenna. Spese compensate. Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3 luglio 2025.
L'estensore Il presidente Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. INCANDELA GIUSEPPE Controparte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto;
2. dichiarare che i coniugi hanno definito tra di loro ogni rapporto economico e che non hanno più nulla da pretendere l'uno con l'altra;
3. condannare il sig. al pagamento delle spese competenze ed Controparte_2 onorari del presente procedimento.” Conclusioni del PM: “Visto, nulla oppone”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che Controparte_1 il Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi CP_1
e .
[...] Controparte_2
Allo scopo esponeva che dal matrimonio non erano nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Chiedeva dunque l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia, rilevata la ritualita' della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
La descrizione degli eventi esposta in ricorso e la mancata comparizione di parte resistente sono elementi dai quali può desumersi che la comunione spirituale è venuta meno da tempo e che non vi sono concrete prospettiva di una sua possibile ricostituzione. La domanda attorea va dunque accolta.
pagina 1 di 2 La mancata costituzione del resistente e la natura del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 CP_2
unitisi in matrimonio il 09/04/2016 in Ravenna ( atto trascritto al
[...] n. 42 parte 1 – anno 2016 – Comune di Ravenna. Spese compensate. Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3 luglio 2025.
L'estensore Il presidente Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2