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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 163. Requisiti particolari 1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell' articolo 1917 del codice civile .
Nota all' art. 163 :
- L' art. 1917 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita' civile). - Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.».
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell' articolo 1917 del codice civile .
Nota all' art. 163 :
- L' art. 1917 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita' civile). - Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.».
Commentario • 1
- 1. Autorizzazione del Garante al trattamento dei dati geneticiAccesso limitatoAlessandro Tognetti · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2007 · 0.71284664
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Taranto, sentenza 06/10/2022, n. 2485Provvedimento: […] Anche l'assicuratore della responsabilità civile, tuttavia, come s'è visto, è tenuto ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3, a tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo, nei limiti del 25% del massimale. Dunque anche l'assicurazione della responsabilità civile copre ope legis il rischio di dovere sostenere spese legali, sebbene ad essa non si applichino le norme dettate per l'esercizio dell'impresa di assicurazione di tutela legale (art. 163 cod. ass., comma 2).Leggi di più...
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