Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 27 marzo 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Fidalma Chiacchierini in sostituzione dell'avv. Renato Arseni per parte opponente. Ai fini della pratica forense il dott. il dott. Persona_1
. Nessuno è comparso per la parte opposta. Persona_2
L'Avv. Chiacchierini, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di opposizione e si riporta alle note conclusive.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2642 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 rveteri via U. Badini n. 1, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo CP_1
i, sito in Anguillara Sabazia via Anguillarese n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polverino e dall'avv. Luigi Coluccino in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto in favore di al CP_1 pagamento dell'importo di euro 5.397,61 oltre interessi e spes se monitoria, a titolo di conguagli per consumi per energia elettrica relativi al periodo dall'8.09.2009 al 19.06.2011. Deduceva che il credito non era provato in relazione alle erogazioni effettuate;
che inoltre era maturata la prescrizione, essendo il credito relativo al periodo sino al 19.06.2011 e non vi erano atti interruttivi della prescrizione.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che il credito era stato provato CP_1 dall'opposta e che l'e di prescrizione era infondata, sicché l'opposizione andava respinta.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.L'opposizione deve ritenersi fondata quanto alla eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti. Mette conto evidenziare in primo luogo che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo" (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass. Civ., n. 1442/2015; n. 11918/2002), sicché "ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente". Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore.
5.Non va trascurato che l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”. Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria per la quale: "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020". Dunque, la disposizione non è applicabile al caso di specie essendo tanto i consumi quanto la fattura emessa dalla opposta anteriori all'1.01.2019.
6.Vale, invece, la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c.. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442). Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato "alla scadenza del periodo di consumo", mentre non rileva neppure "la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento" (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209). Corretto appare fare espresso richiamo sia all'articolo 1562 c.c. a mente del quale "nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse", sia agli articoli 2957 c.c. a mente del quale "il termine di prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica e dal compimento della prestazione", e dell'articolo 2958 c.c. il quale prescrive che "la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni", nonché, più in generale, al disposto di cui all'articolo 2935 c.c. il quale prevede che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Si ricava che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione è divenuta esigibile ovvero al termine del periodo di fruizione dell'energia elettrica ovvero dal momento in cui la prestazione di fornitura è stata resa, essendo questo il momento in cui si concretizza il diritto del somministrante a ricevere il corrispettivo della prestazione resa, e non anche quello dell'invio delle fatture le quali invece costituiscono un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e a far risultare all'utente, onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite. Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 23/05/2024) 29/05/2024, n. 15102).
7.E' pacifico che il credito ingiunto è relativo a conguagli operati, in seguito alle letture effettive, per i consumi sino all'anno 2011. La fattura del 5.12.2014 non vi è prova della sua comunicazione in favore dell'opponente, la quale ha contestato di non averla mai ricevuta. Il primo atto interruttivo -pur non tenendo conto le ulteriori contestazioni dell'opponente- risulta pervenuto in data 28.11.2019, quando ormai era decorso il termine di 5 anni a partire dall'erogazione e dal periodo di fruizione dell'energia elettrica ossia dal 9.06.2009 al 31.12.2011.
8.L'opposizione è, in conclusione, fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 505/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di elle CP_1 Parte_1 spese di lite rsi nella somma di euro 3. per spese vive ed euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani