Articolo 1 della Legge 6 febbraio 2006, n. 64
Articolo 2
Versione
5 marzo 2006
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.
Entrata in vigore il 5 marzo 2006
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