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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2025 R.G. promossa da:
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.le Cava Parte_1 C.F._1
Gucciardo Pirato n. 1/C, rappresentato e difeso per mandato per come in atti dall'avv. Angela Allegria
( ), presso il cui studio in Modica, corso Umberto I n. 185, è elettivamente C.F._2 domiciliato.
Ricorrente
E da
, nata a [...], il [...], C.F.: ivi residente in [...] C.F._3
Gucciardo Pirato n. 1/C, elettivamente domiciliata in Modica, via Mercè n. 61, presso e nello studio dell'avv. Carmelo Vicari, C.F.: che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4 atti.
Ricorrente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 22.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato il 7 marzo 2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 01.09.1994, con CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 128, parte II, serie A, anno 1994, e dal quale sono nati i figli , il 27.05.1997, e , il 26.08.2002; Per_1 Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta accordo di negoziazione assistita con i rispettivi avvocati conclusasi in data 5.10.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Ragusa in data
28.10.2022, e di non essersi da allora riconciliato con lei, e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che costituendosi in giudizio ha aderito alla domanda di divorzio e ha dichiarato che CP_1
“Nelle more del procedimento, le posizioni delle parti si sono riavvicinate notevolmente e le stesse hanno raggiunto un accordo di trasformazione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale a domanda congiunta”;
che con separata nota congiunta le parti, unitamente ai loro procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni convenute con rinuncia alla partecipazione all'udienza, e la dichiarazione di non volersi riconciliare;
che disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme della domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc, la causa all'udienza del 22.05.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 5.10.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Ragusa in data 28.10.2022, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il termine prescritto (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi) deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le parti hanno convenuto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“
1. La casa coniugale, sita in c.le Cava Gucciardo Pirato n. 1/C, comprensiva di tutti gli arredi, i mobili e quant'altro per i quali si provvederà alla divisione in separata sede, sarà assegnata alla sig.ra fino a quando i figli e vivranno con la madre;
CP_1 Per_1 Per_2
pagina 2 di 4
2. Il sig. usufruirà della Fiat Bravo targata EG819ET e la sig.ra Parte_1 CP_1 usufruirà della Citroen C3 targata DA339CT;
3. Le Parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento. Il
Sig. è lavoratore dipendente, con reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € Parte_1
29.627,00 e la Sig.ra è lavoratore dipendente presso Pac 2000 a società cooperativa, CP_1 con reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € 26.577,00; 4. In ordine ai rapporti patrimoniali si stabilisce che il sig. corrisponda un assegno mensile pari a € 505,00 a titolo di Parte_1 mantenimento per i due figli (50% a testa per ogni figlio). Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT, dovranno essere corrisposte entro e non oltre il 20 di ogni mese direttamente sui conti correnti dei figli
e . Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le spese straordinarie [sanitarie, universitarie (libri, tasse, alloggio, utenze, condominio e trasporto), di manutenzione del veicolo dei figli, telefoni e computer, teatri, concerti, manifestazioni culturali e palestra, regali che devono fare i figli, vacanze e viaggi, e le spese dell'estetista per la figlia ] queste, da concordarsi preventivamente salvo casi di urgenza e Per_2 debitamente documentate, verranno sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuno.
Il mantenimento per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti cesserà al raggiungimento da parte degli stessi della autosufficienza economica;
5. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;” che le superiori condizioni di divorzio concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 01.09.1994, tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 128, parte II, serie A, anno 1994;
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - Prende atto atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, 23.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2025 R.G. promossa da:
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.le Cava Parte_1 C.F._1
Gucciardo Pirato n. 1/C, rappresentato e difeso per mandato per come in atti dall'avv. Angela Allegria
( ), presso il cui studio in Modica, corso Umberto I n. 185, è elettivamente C.F._2 domiciliato.
Ricorrente
E da
, nata a [...], il [...], C.F.: ivi residente in [...] C.F._3
Gucciardo Pirato n. 1/C, elettivamente domiciliata in Modica, via Mercè n. 61, presso e nello studio dell'avv. Carmelo Vicari, C.F.: che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4 atti.
Ricorrente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 22.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato il 7 marzo 2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 01.09.1994, con CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 128, parte II, serie A, anno 1994, e dal quale sono nati i figli , il 27.05.1997, e , il 26.08.2002; Per_1 Per_2 che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta accordo di negoziazione assistita con i rispettivi avvocati conclusasi in data 5.10.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Ragusa in data
28.10.2022, e di non essersi da allora riconciliato con lei, e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che costituendosi in giudizio ha aderito alla domanda di divorzio e ha dichiarato che CP_1
“Nelle more del procedimento, le posizioni delle parti si sono riavvicinate notevolmente e le stesse hanno raggiunto un accordo di trasformazione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale a domanda congiunta”;
che con separata nota congiunta le parti, unitamente ai loro procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni convenute con rinuncia alla partecipazione all'udienza, e la dichiarazione di non volersi riconciliare;
che disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme della domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc, la causa all'udienza del 22.05.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 5.10.2022, autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Ragusa in data 28.10.2022, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il termine prescritto (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi) deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le parti hanno convenuto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“
1. La casa coniugale, sita in c.le Cava Gucciardo Pirato n. 1/C, comprensiva di tutti gli arredi, i mobili e quant'altro per i quali si provvederà alla divisione in separata sede, sarà assegnata alla sig.ra fino a quando i figli e vivranno con la madre;
CP_1 Per_1 Per_2
pagina 2 di 4
2. Il sig. usufruirà della Fiat Bravo targata EG819ET e la sig.ra Parte_1 CP_1 usufruirà della Citroen C3 targata DA339CT;
3. Le Parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento. Il
Sig. è lavoratore dipendente, con reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € Parte_1
29.627,00 e la Sig.ra è lavoratore dipendente presso Pac 2000 a società cooperativa, CP_1 con reddito dichiarato per l'anno 2023 pari ad € 26.577,00; 4. In ordine ai rapporti patrimoniali si stabilisce che il sig. corrisponda un assegno mensile pari a € 505,00 a titolo di Parte_1 mantenimento per i due figli (50% a testa per ogni figlio). Tali somme, soggette a rivalutazione ISTAT, dovranno essere corrisposte entro e non oltre il 20 di ogni mese direttamente sui conti correnti dei figli
e . Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le spese straordinarie [sanitarie, universitarie (libri, tasse, alloggio, utenze, condominio e trasporto), di manutenzione del veicolo dei figli, telefoni e computer, teatri, concerti, manifestazioni culturali e palestra, regali che devono fare i figli, vacanze e viaggi, e le spese dell'estetista per la figlia ] queste, da concordarsi preventivamente salvo casi di urgenza e Per_2 debitamente documentate, verranno sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuno.
Il mantenimento per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti cesserà al raggiungimento da parte degli stessi della autosufficienza economica;
5. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;” che le superiori condizioni di divorzio concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica, in data 01.09.1994, tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 128, parte II, serie A, anno 1994;
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - Prende atto atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, 23.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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