Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6135/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 6135/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F: : Parte_1
) , nato a [...] in CodiceFiscale_1 Parte_2
Campania il 29.10.1967 (C.F.: ), C.F._2 Pt_3
nata a Giugliano in [...] l'[...] (C.F.:
[...]
) quali eredi del de cuius sig. C.F._3 Persona_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo C.F._4
Napolitano (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._5
presso il suo studio in IL (Na) al Corso Enrico Fermi n. 238;
-attrice-
CONTRO
quale società di direzione e Controparte_1
coordinamento, ex art 2497 bis, anche della Controparte_2
1
(P.Iva ), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Steve Fucci P.IVA_1
(C.F.: ) e Giuseppe Stellato (C.F.: C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._7
difensori sito in S. Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 8;
-convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig. ri , Parte_1
e qualificatisi eredi del Sig. Pt_2 Pt_3 Persona_1
convenivano in giudizio la nuova al fine di far dichiarare CP_1
la responsabilità della struttura sanitaria per il Controparte_4
decesso del loro congiunto derivante dalle complicanze di un intervento
2 di cataratta eseguito presso la predetta in data 23/03/2012. In CP_4
particolare gli attori assumevano che il sig. in data Persona_1
8.3.2012 si ricoverava presso la per effettuare gli Controparte_4
esami preliminari all'intervento di cataratta occhio destro programmato per il giorno 23.3.2012. L'anamnesi eseguita dai sanitari era la seguente
“cardiopatico. Portatore di pace-maker. Prende Coumadin che sospende
5 giorni prima dell'intervento dopo parere favorevole del medico curante. Ipertrofia prostatica”. In data 8.3.2012 venivano eseguiti tutti gli esami preliminari all'intervento chirurgico, fissato per il giorno 23.3.2012.
La scheda operatoria, presente nella cartella clinica n. 2351/2012, descriveva un intervento correttamente eseguito ed in ragione di ciò, il sig. veniva dimesso con indicazione di effettuare controllo Per_1
postoperatorio per il giorno 24.3.2012 alle ore 8,30.Il sig. , però, Per_1
una volta dimesso dalla clinica non faceva ritorno al CP_4
proprio domicilio poiché già al momento della dimissione accusava dispnea e agitazione tanto che i familiari - preoccupati per le critiche condizioni di salute - provvedevano ad accompagnarlo al P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Già al momento dell'accesso, ore 13,00, le condizioni cliniche del de cuius apparivano critiche tanto che alle ore 18,00 – si legge nel diario clinico della cartella clinica – “condizioni generali molto scadute, pz dispnoico, agitato, comatoso”. Si legge sempre in cartella alla sezione consulenze “23.3.2012
h. 14.40 –consulenza rianimatoria. Stato comatoso da verosimile infusione di midazolam”. Stante l'ingravescenza delle scadenti condizioni cliniche il sig. , alle 18,50, viene trasferito nel reparto di Per_1
Rianimazione. Alle 21.15 viene rilevato che il paziente è in coma. Le
3 condizioni cliniche peggiorano di ora in ora fino a quando alle 6,45 del
24.3.2012 viene constatato il decesso.
In ragione di ciò gli attori chiedevano di accertare e dichiarare che il sig.
, durante il ricovero nella Clinica Pineta Grande srl, fu Persona_1
vittima di mal practice medica, ovvero di comportamenti da parte del personale sanitario addetti alla sua cura, del tutto errati che causarono con rapporto di causalità diretta, dei gravissimi danni che lo portarono alla morte. Chiedevano pertanto la condanna della
[...]
l risarcimento di tutti i danni patiti patrimoniali e Controparte_1
non, diretti ed indiretti, per se stessi e in qualità di eredi e in nome e per conto del de cuius, con vittoria di spese e di onorari con attribuzione all'avvocato costituito.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea poiché infondata sostenendo che la prestazione professionale eseguita dai medici, fosse stata eseguita a regola d'arte. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere ribadito il principio consolidato a mente del quale il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente sanitario ha natura contrattuale.
In particolare, con l'accettazione del paziente nella struttura deputata a prestare assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai fini del ricovero o di
4 prestazioni ambulatoriali, sorge un contratto di prestazione d'opera atipico (c.d. contratto di spedalità) che ha ad oggetto, oltre alla prestazione sanitaria stricto sensu intesa, anche la messa a disposizione di personale ausiliario, mezzi tecnici e farmaci e, se del caso, ulteriori prestazioni di carattere alberghiero.
L'ente, in sostanza, si impegna nei confronti del paziente a fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti.
Ne deriva, allora, che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e può derivare sia dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico che, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario in qualità di suo ausiliario necessario (cfr., tra le tante pronunce della Suprema Corte,
Cass., sez. III, n. 8826/2007).
La natura contrattuale della responsabilità de qua impone l'applicazione degli ormai noti principi affermati dalle Sezioni Unite sul regime della prova dell'inadempimento secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Specificamente la Suprema Corte (Cass S.U. 577/08) ha statuito che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore
5 del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore.
Pertanto, secondo un ormai consolidato indirizzo, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Anzi "dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento " (Cass. 12 settembre 2013, n. 20904). Grava, quindi, sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento, pertanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che
6 incombe all'attore di provare.
Ciò posto, nella specie, dall'attività istruttoria espletata, dai documenti acquisiti al processo, nonché in base alla relazione elaborata del collegio peritale, non è stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dipendenti della struttura sanitaria e la morte del de cuius . Per_1
La consulenza redatta dal collegio peritale, precisa e condotta con metodo scientifico e della cui attendibilità non è dato dubitare, ha risposto in modo conferente ai quesiti posti dal Tribunale. In particolare, il quesito n 2., che mirava ad indagare se il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo e se detto trattamento richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto (esperienza maturata nella esecuzione del trattamento prescelto). Il collegio peritale cosi statuiva “
Dall'analisi della cartella clinica n. 2351/2012 si evince che il pz Persona_1
entrò in clinica in data 08/03/2012, si sottopose a visita oculistica preoperatoria in regime di day hospital e da tale visita, a causa di un'acuità visiva corretta in OD di
1/10 ed in OS di 3/10 per la presenza di una cataratta corticonucleare OO
(OD>OS) si decise, in accordo con il pz, di optare per l'intervento di facoemulsificazione del cristallino OD, eseguito poi successivamente presso il medesimo presidio ospedaliero in data 23/03/2012, come da documentazione medica esibita ed agli atti. Sempre dall'attenta analisi della cartella clinica n. 2351/2012 risulta dal registro di sala operatoria che l'intervento di facoemulsificazione del cristallino in OD ebbe inizio alle ore 09.25 del 23/03/2012 e terminò alle ore 09.40, ed in
7 particolare fu eseguita anestesia sottotenoniana, incisione corneale e paracentesi per 2, capsuloressi, idrodissezione, facochop del nucleo, aspirazione della corticale, inserzione
IOL in CP, rimozione viscoelastico, sutura in nylon 10.0 della sede di incisione e paracentesi, irrigazione intracamerulare di vancomicina, iniezione sottocongiuntivale di cefuroxime + betametasone, benda + conchiglia. L'intervento di facoemulsificazione del cristallino in OD quindi non presentò particolari complicanze ma fu regolarmente condotto, motivo per il quale il pz fu dimesso ed invitato a controllo Persona_1
post-operatorio di routine in giorno seguente, e cioè il 24/03/2012 per le ore 08.30.
Pertanto si deve ritenere che il trattamento prescelto di rimozione della cataratta OD può ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avendo avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata (cataratta OD), ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica
(facoemulsificazione del cristallino + impianto di IOL OD) ed infine a una specifica competenza professionale in possesso dell'equipe chirurgica oftalmologica della
[...]
(intervento regolarmente condotto, come da registro di sala operatoria, CP_4
con successiva dimissione in giornata del pz e prescrizione di controllo post-operatorio
l'indomani).” Il collegio inoltre specificava altresì che “l'intervento di cataratta al giorno d'oggi viene eseguito in regime di day hospital attraverso anestesia locale topica per instillazione oppure infiltrazione;
la dimissione di norma avviene entro poche ore dall'intervento, qualora non ci siano state complicanze intraoperatorie oppure immediatamente postoperatorie.” . Precisando che “ Nel caso di specie, non essendovi state complicanze correlate all'intervento di facoemulsificazione del cristallino in OD, il periziando sig. fu dimesso regolarmente dalla Persona_1 [...]
ed invitato a controllo postoperatorio il giorno seguente. Nulla di ciò CP_4
che accadde il 23/03/2012 presso l'Unità Operativa di Oculistica della
[...]
di Castel Volturno (CE) avrebbe fatto prevedere purtroppo il decesso CP_4
8 per insufficienza respiratoria del sig. il giorno seguente, e cioè il Persona_1
24/03/2012 presso l'UOC di Rianimazione del Presidio Ospedaliero San
Giuliano di Giugliano in Campania (NA), come da documentazione medica esibita ed agli atti.”. Da ultimo, in ordine al quesito che questo Tribunale formulava ai periti, teso ad indagare la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento di cataratta e, più nello specifico, dell'incidenza della sospensione della terapia anticoagulate prima dell'operazione e dell'assenza di una terapia ponte immediatamente dopo l'intervento, ed il successivo -e quasi - immediato decesso del de cuis ritenevano che “
i sanitari della di Castel Volturno erano tenuti senza alcun Controparte_4
dubbio ad indicare la necessità di sospendere temporaneamente la terapia anticoagulante in atto, previo parere del medico curante, purtuttavia gli stessi non erano tenuti ad indicare in cartella clinica la terapia ponte necessaria a tal riguardo.”
E concludendo per “La sintomatologia accusata dal defunto periziando Per_1
e cioè l'insufficienza respiratoria, che determinò l'ingresso alle ore 18.50 del
[...]
23/03/2012 presso il Presidio Ospedaliero San Giuliano di Giugliano in
Campania (NA) e l'uscita per exitus alle ore 06.45 del 24/03/2012 dall'UOC di
Rianimazione del medesimo presidio, non è riconducibile etiologicamente al trattamento sanitario praticato presso la “. Controparte_4
Quanto affermato dal collegio peritale è stato poi ribadito, anche nei chiarimenti resi in data 06/09/2023, in risposta alle osservazioni proposte dal Dott. , Ctu di Parte attrice. Per_2
In tale occasione il collegio preliminarmente specificava che, benché la mancata esecuzione dell'esame autoptico rendeva impossibile conoscere le reali cause della morte del de cuis, era tuttavia improbabile che la causa del decesso fosse una tromboembolia polmonare, come sostenuto dal
9 CTP di parte attrice, attesa l'assenza dei sintomi più comuni di detta malattia e che la causa della morte era più probabilmente dovuta ad
“morte elettrica cardiaca, morte ischemica, deficit di pompa dilatativa post- ischemica” con la conseguenza che dette cause escluderebbero qualsiasi ipotesi di responsabilità dei sanitari. In ordine poi alla necessita di sospendere la terapia anticoagulante prima dell'intervento ritenevano che
“dalla Linee Guida vigenti all'epoca si evince che l'estrazione di cataratta con facoemulsificazione ed impianto di TOL è un intervento a basso rischio emorragico.
Le stesse Linee Guida citate dal CT di parte affermano che la terapia anticoagulante non era controindicata. In altre parole l'eventuale sospensione della terapia non era né imposta né controindicata, ma è lasciata al responsabile giudizio del sanitario (nel caso specifico gli stessi oculisti prescrissero la sospensione del Coumadin 5 giorni prima come da Linee Guida previo parere del curante)” specificando che poiché tra le principali complicanze dell'anestesia parabulbare, vi è la possibilità di subire lesioni delle arterie orbitarie, e che tali lesioni possono provocare nel 32-56% dei casi una emorragia retrobulbare, è stata questa la ratio che ha portato gli oculisti alla sospensione della terapia anticoagulante.
Ne consegue che secondo il collegio, alcuna responsabilità è individuabile in capo agli oculisti i quali hanno agito nel rispetto delle linee guida vigenti all'epoca, e secondo scienza. Anche in ordine all'assenza della c.d. bridge terapy, che secondo parte attrice, costituiva una grave inadempienza dei sanitari i quali avrebbero dovuto sottoporre il paziente ad eventuali indagini di laboratorio al fine di valutare l'assetto coagulativo del pazienze programmando un'adeguata terapia ponte, il collegio invece , in modo esaustivo, citando le linee guida della Regione
Piemonte del 2006 riteneva che” la ripresa con eparina a basso peso
10 molecolare va effettuato due giorni dopo la sospesione del warfarin e, ad ogni modo, mai nello stesso giorno della sospesione” concludendo nei seguenti termini “ Al momento della dimissione in data 23/03/12 al Per_1
venne prescritto di tornare il giorno successivo alle ore 08,30 per un controllo post- operatorio, quando sarebbe stata probabilmente consigliata la ripresa della terapia anticoagulante. I sanitari quindi non hanno avuto quindi il tempo di prescrivere la reintroduzione della terapia anticoagulante a causa del malore cui è andato incontro il
e che lo ha condotto alla morte.”. Per_1
Sulla base delle conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale, che il
Tribunale ritiene di condividere, non vi è nesso eziologico tra la morte del ed il trattamento chirurgico di estrazione di cataratta in OD Per_3
eseguito presso la di Castel Volturno. Controparte_4
In ordine alla domanda proposta dagli attori sulla responsabilità della struttura per mancata acquisizione del consenso informato, deve preliminarmente affermarsi che agli atti risulta depositata la cartella clinica del presso la , aperta in data Persona_1 Controparte_4
08/03/2012 e chiusa in data 23/03/2012. Dai documenti emerge che all'interno della stessa, nella copia conforme depositata da parte attrice vi
è la presenza del consenso informato all'anestesia e non anche quello relativo all'intervento di cataratta, mentre in quello prodotto da parte convenuta vi è anche un documento di consenso informato specifico per l'intervento di cataratta dove vengono indicati precisamente e le caratteristiche dell'intervento nonché l'evoluzione postoperatoria) che pero è privo di sottoscrizione finale. Tale documento, benchè depositato all'atto di costituzione della convenuta e dunque utilizzabile in quanto depositato tempestivamente, è però privo di data e di sottoscrizione. Ne
11 consegue che, anche sul punto, sono conferenti le osservazioni svolte dal collegio peritale allorquando statuivano che “ …tale consenso , sia pur contenuto nella copia conforme della cartella clinica esibita da parte convenuta, non risulta essere allegato alla copia conforme della cartella clinica esibita da parte attrice, laddove peraltro in cartella clinica e precisamente nel diario clinico è espressamente riportato che si spiegano i rischi- benefici dell'intervento e il paziente presta il proprio consenso”.
In proposito si ricorda che il consenso informato rappresenta una forma particolare di consenso, che trova fondamento nei tre diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti dagli artt. 2, 13,
32 Cost., quali, rispettivamente, l'autodeterminazione, l'inviolabilità della persona, intesa come libertà di disporre del proprio corpo e diritto alla salute. L'istituto, risponde all'esigenza che il paziente venga informato in maniera chiara, corretta e completa in merito ai rischi insiti nei trattamenti sanitari, alle possibili alternative praticabili e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto di sottoporvisi ed è attualmente disciplinato in maniera compiuta dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
A mente della predetta legge, il consenso deve essere libero e consapevole;
prestato in forma scritta o tramite videoregistrazioni e preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
In ordine alla forma scritta prevista attualmente, deve però precisarsi che
12 ante 2017, il consenso al trattamento sanitario poteva essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifica documentazione a supporto della sua espressione da parte del paziente;
secondo quanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35, comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il “consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”. In linea generale, valeva il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, richieda una forma particolare. In particolare, il legislatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consenso informato in casi particolari: a) art. 2 della
Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che, peraltro, a tal fine prevede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 della Legge n. 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per donazione del sangue. Nel caso di specie, non rientrando nei casi
13 particolari il consenso, pur necessariamente “informato”, poteva essere assunto in qualsiasi forma, purché fosse comunque reso in modo dettagliato e preciso.
Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, quando insegna che “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico” (Cass. n. 23328 del
19/09/2019), appare preoccuparsi, proprio perché esclude, a contrariis, la sufficienza di un documento scritto, se modulo standardizzato e privo di illustrazioni specifiche, che al paziente pervengano “informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili”, evento sostanzialmente inveratosi nella vicenda in questione.
Ed infatti nonostante nel 2012, non vi era un obbligo di forma per il rilascio del consenso, la generica formula presente in cartella clinica è assolutamente insufficiente ed inadeguata nel dimostrare che siano state illustrate dettagliatamente tutte le possibili conseguenze, i rischi e le eventuali scelte terapeutiche, sicché deve ritenersi leso il diritto di autodeterminazione del . Secondo un orientamento Per_1
giurisprudenziale ormai consolidato, deve ritenersi che l'inadempimento da parte del sanitario dell'obbligo di richiedere al paziente l'espressione del consenso informato costituisce – in ogni caso - violazione del diritto
14 inviolabile alla autodeterminazione discende dal solo fatto della sua condotta omissiva, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno;
sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che, a causa del "deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (cosi Cass.n.14642/2015 e Cass n.
8756/2019).
Sul punto è irrilevante che il modulo del consenso al trattamento chirurgico sia presente nella cartella clinica prodotta dalla convenuta laddove risulti sfornito di firma sia da parte del sanitario procedente- nel caso che ci occupa dall'oculista- che del paziente. Pertanto, considerato che l'omessa o inesatta informazione del paziente circa il trattamento sanitario che gli si prospetti, prima che vi sia sottoposto, viola il dovere informativo oggetto della obbligazione assunta dal medico verso il paziente con il rapporto di assistenza sanitaria e configura una lesione del diritto all'autodeterminazione proprio della persona fisica (cfr. tra le prime decisioni in merito: Corte Cass. Sez.
3. Sentenza n. 3906 del
06/12/19681.). Riprendendo le parole della Corte di Cassazione in tema di consenso informato, può dirsi ormai definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. Sez. 3, n. 1851a del03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011: id. Sez. 3,Sentenza n. 20984 del 27/01/2012: i. Sez. 3, Sentenza n. 25764 del 15/11/2013, id Sez 3,
Sentenza n. 14642 del 14/07/2015) che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di autonomo
15 diritto soggetto all' autodeterminazione proprio della persona fisica (la quale in piena libertà e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento della patologia futuri), che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto - sul piano del contenuto sostanziale - dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica [...]°(Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28985). La consolidata applicazione giurisprudenziale delle suddette norme ha portato la Corte di legittimità a riconoscere che "Al diritto indicato corrisponde l'obbligo del medico di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr. Cass Sez
3 n. 20984/ 2012 , Cass Sez 3 n. 27751/2013). Il medico è dunque tenuto, in ogni caso, a rendere edotto il paziente, indipendentemente dalla riconducibilità o meno di tale attività informativa ad un vincolo contrattuale o ad un obbligo legale, trovando titolo il dovere in questione nella qualificazione illecita “della condotta omissiva o reticente, in quanto violativi di un diritto fondamentale della persona, e dunque da ritenere contra jus, indipendentemente dalla sussunzione del rapporto medico- paziente nello schema contrattuale o del contatto sociale ovvero extracontrattuale" (Cass, n. 28985/2019).
16 Ciò detto, non può essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto iure hereditatis al risarcimento del c.d. danno subito dal sig. da Per_1
mancato/carente consenso informato.
Circa la prova che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico o il trattamento sanitario in generale qualora fosse stato adeguatamente informato dei rischi prevedibili connessi allo stesso va detto che - in conformità con la pronuncia di legittimità che ha fornito il quadro della disciplina del danno da lesione del c.d. consenso informato - tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità dell'operazione (Cass. N 28985/2019).
Nel caso di specie, stante le condizioni cliniche del e la Per_1
tipologia dell'intervento, questo decidente non potrà che affidarsi ai suddetti criteri concludendo che, anche se informato dei rischi dell'intervento e seppure tenuto conto delle possibili complicanze che l'intervento di cataratta comportava, avrebbe senz'altro accettato di sottoporsi all'intervento. È infatti possibile ritenere, alla luce delle circostanze che attengono al caso concreto, che il paziente avrebbe prestato il proprio consenso sulla base del comprensibile miglioramento della sua qualità di vita e a fronte dei possibili rischi, relativamente bassi, trattandosi di un intervento routinario. Il potenziale miglioramento vita e quindi anche dello stile di vita atteso che la vista rappresenta tra i cinque sensi, uno di quelli fondamentali poiché riesce meglio di altri a dare la percezione del mondo, ed è necessario per attendere le più basiche funzioni vitali, induce a ritenere che il si sarebbe ,con ogni Per_1
17 probabilità, sottoposto all'operazione, né, d'altra parte, vi sono elementi
– nemmeno presuntivi per ritenere che qualora esaustivamente informato il non si sarebbe sottoposto all'intervento. Ora, se è Per_1
vero come già detto sopra che la mancata acquisizione del consenso informato lede il diritto del paziente alla autodeterminazione delle scelte ed all'integrità psicofisica configurando categoria di danno autonomo rispetto a quella derivante dalla inesatta prestazione nell'adempimento dell'ars medica, è anche vero che, "..il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato nell'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di se in termini psichici e fisici" (Cassazione civile sez. , n.27268/2010).
Senonché nulla di tutto ciò è stato provato, sicché anche in presenza della violazione del diritto all'autodeterminazione del Capuano i danni specificamente derivanti da questo vulnus non sono stati provati e pertanto non possono essere risarciti. Né la carenza di consenso informato ha, come detto, comportato l'esecuzione di un'operazione che altrimenti non si sarebbe effettuata apparendo - al contrario- che con ogni probabilità avrebbe optato ugualmente per eseguire l'operazione proprio in ragione del miglioramento della qualità di vita che poteva avere con il miglioramento della vista.
Il rigetto delle domande di parte attrice assorbe ogni altra questione.
Tuttavia, data la complessità della vicenda, sussistono giuste ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di lite, ivi comprese quella della
CTU che vanno poste nella misura del 50% pro capite tra parte attrice e
18 parte convenuta in quanto solo all'esito della CTu è stato possibile chiarire gli eventi e le condotte per cui è procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda degli attori , e Parte_1 Parte_2
tutti nella qualità di eredi sig. ; Parte_3 Persona_1
- compensa interamente le spese di liti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in atti nella misura del 50 % pro capite.
Così, 2 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Rita Di Salvo
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