CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 126/2024 RG promossa da ( domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. STANCO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. CILLA GIUSEPPE AGOSTINO APPELLANTE CONTRO in persona del Controparte_1 mente presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. DI FORTUNATO MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti. APPELLATO Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 485/2023, emessa in data 11.9.2023, il Tribunale di Nuoro rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso il Parte_1
, regolando secondo ese di lite. Controparte_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondati i motivi di opposizione, con cui il eccepiva: Pt_1
- la nullità dell'atto di precetto notificato il 4.6.2021 per difetto di procura;
- la nullità dell'atto di pignoramento perché sottoscritto solo dal procuratore e non dal creditore;
- l'impignorabilità del bene oggetto di azione esecutiva perché conferito dal in un fondo patrimoniale. Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza riproponendo di fatto Parte_1 il primo ed il terzo motivo di opposizione e dolendosi della mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante del . CP_1
Con istanza in data 10.4.2024, l'appellante ha chiest e rimesso in termini nella iscrizione della causa a ruolo, intervenuta solo il 10.4.2024 a fronte della notificazione dell'atto di appello in data 7.3.2024, posto che solo in tale data era venuto a conoscenza del fatto che quella effettuata il 16.3.2024, per problematiche di natura informatica, non era andata a buon fine. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1 in opponendosi alla rimessione in termini. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Della rimessione in termini. Nell'istanza di rimessione in termini l'appellante ha allegato che “in data 16.03.2024 provvedeva, mediante (PCT), ad iscrivere la causa a ruolo, come si evince dall'allegata ricevuta PEC di avvenuta consegna datata 16 marzo 2024 alle ore 11.13; che alle ore 11.13 il sistema informatico rilasciava regolare ricevuta PEC di accettazione (che si allega alla presente); che in data 18.03.2024 ore 13,45 veniva comunicata a mezzo PEC l'esito controlli automatici deposito atti;
Che successivamente a detta comunicazione PEC non aveva avuto altre comunicazioni, restando in attesa di ricevere la conferma dell'avvenuta iscrizione a ruolo. Dopo vari tentativi per contattare la Cancelleria civile di codesta Corte di Appello, in data odierna (10.04.2024) è riuscito a prendere contatto con il dirigente di Cancelleria al quale ha chiesto informazioni sullo stato del procedimento. Il Dirigente, a seguito di approfondita verifica, confermava che la causa era stata tempestivamente iscritta a ruolo, nella data indicata, ma che successivamente il sistema informatico, per motivi non chiari, ha rifiutato l'iscrizione a ruolo, invitandomi, all'uopo ad effettuare una nuova iscrizione a ruolo e, contestualmente fare istanza di rimessione in termini, motivando la richiesta e allegando alla stessa le ricevute pervenute a mezzo PEC al momento dell'iscrizione”. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1 in vista l'istanza di rimessione ex art. 153 c.p.c., ha chiesto nelle note autorizzate in data 9.12.2024 di dichiararsi l'improcedibilità dell'appello non avendo il dimostrato di non aver potuto rispettare il termine perentorio Pt_1 di legge p izione a ruolo per causa ad esso non imputabile. Va respinta l'eccezione di improcedibilità. Secondo la normativa vigente, il deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica che si perfeziona solo dopo il ricevimento di quattro messaggi di posta elettronica certificata (PEC):
- il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta “RAC”);
- il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta “RdAC”);
- il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d.
“terza PEC”);
- il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. “quarta PEC”). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire in materia che la generazione di avvenuta consegna tramite l'invio della seconda PEC individua il momento di perfezionamento del deposito dell'atto con efficacia, però, meramente provvisoria subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, con la conseguenza che in caso di mancato completamento dell'iter il deposito telematico non può dirsi efficace poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo e, cioè, la conoscibilità dell'atto a beneficio delle parti del processo e del giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28403/23: “In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria” e Cass. n. 1348/2024 “-è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
a tal fine, è vero che - come sostenuto anche dalla ricorrente nella presente sede– la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d.
“seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796); tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive, e cioè quella ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di
‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”)”). In tali ipotesi, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività…) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini” (vedi Cass. n. 1348 cit.). Inoltre, è stato chiarito (cfr Cass. n. 32296/23) che “la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l'impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” ed ancora (cfr Cass. n. 16552/24), in relazione ai rimedi esperibili dalla parte che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto a causa della mancata o tardiva generazione della terza o della quarta PEC, “questa Corte ha dato soluzione prevedendo due possibilità. La prima consiste nella ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito. La rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (Sez. 3, Ordinanza n. 2972 del 1.2.2024; Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28176 del 2023; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27.6.2019). La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., se siano risultate incolpevoli sia la violazione del termine per il deposito, sia la mancata ripresa della procedura (Sez. L -, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024)”. Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante:
- a fronte della notificazione dell'atto di appello alla controparte in data 7.3.2024, aveva proceduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo della causa il 16.3.2024 (vedi produzioni allegate all'istanza di rimessione in termini da cui emerge che il 16.3.2024 l'avv. Stanco aveva ricevuto le prime due PEC di avvenuta ricezione e di avvenuta consegna, a nulla rilevando il fatto che nell'oggetto del messaggio è indicata genericamente la locuzione “Deposito atto di Opposizione nella procedura mobiliare”, afferente comunque all'oggetto dell'appello, e, quindi, immediatamente riferibile alla causa de quo);
- il deposito però, non si era perfezionato posto che aveva ricevuto esclusivamente le prime due comunicazioni il 16.3.204;
- inoltre, sempre dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che il 18.3.2024 l'appellante aveva ricevuto la terza PEC in cui era certificato il risultato negativo dell'iter con la dicitura “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente” (cfr. doc. 3 allegato all'istanza in data 10.4.2024);
- il 10.4.2024 l'appellante aveva proceduto ad un nuovo deposito, deducendo di avervi provveduto dopo avere assunto informazioni presso il cancelliere della Corte, il quale “confermava che la causa era stata tempestivamente iscritta a ruolo, nella data indicata, ma che successivamente il sistema informatico, per motivi non chiari, ha rifiutato l'iscrizione a ruolo”. Facendo applicazione dei principi sopra riportati al caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per considerare tempestivo il secondo deposito -
“da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività” vedi sentenza n. 16552 cit. - non essendo necessario, quindi, rimettere in termini l'appellante. Dopo il tempestivo deposito del 16.3.2024, l'appellante del tutto ragionevolmente faceva affidamento sulla prosecuzione del procedimento di deposito, posto che nella terza PEC del 18.3.2024 gli era stato comunicato non un “errore fatale” del sistema ma un “errore imprevisto” per il quale erano
“necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. E, in un termine del tutto ragionevole, dopo essersi verosimilmente attivato di persona contattando la cancelleria in difetto di ulteriori formali comunicazioni, aveva proceduto ad un nuovo deposito il 10.4.2024. A fronte di tali fatti, la Corte ritiene, pertanto, che:
- l'insuccesso del primo tentativo di deposito del 16.3.2024 è stato incolpevole, dato l'esito positivo delle prime due PEC e la non completa chiarezza delle informazioni ricevute con la terza PEC;
- l'appellante ha ripreso la procedura di deposito in un termine che può, in relazione alle circostanze del caso, considerarsi ragionevole;
- il nuovo deposito del 10.4.2024, cui era seguita l'istanza di rimessione in termini, può considerarsi come continuazione della precedente attività tempestivamente effettuata il 16.3.2024.
B) Della nullità dell'atto di precetto. Il tribunale rigettava tale motivo di opposizione sia perché “tale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto medesimo” sia perché si trattava di atto “di precetto in rinnovazione di precedenti precetti – notificati all'opponente il 24 febbraio 2020 e il 29 giugno 2017 – muniti di procura” e sia, infine, perché, trattandosi di “atto avente natura sostanziale, non è invalido in assenza di procura al difensore, la quale può essere validamente e utilmente rilasciata in un momento successivo” e nel caso di specie “la procura è stata senza dubbio conferita, sia in sede di memoria difensiva della fase cautelare sia nella comparsa di costituzione della presente fase di merito, dal titolare del diritto risultante al titolo esecutivo al difensore sottoscrittore del precetto”. A fronte di tali plurime rationes decidendi, l'appellante si è doluto esclusivamente delle ultime due argomentazioni, rendendo per ciò solo l'appello inammissibile sul punto, posto che, qualificata l'opposizione come agli atti esecutivi, evidentemente l'opposizione sul punto era tardiva. In ogni caso, le censure non sono fondate neppure in relazione agli altri aspetti della decisione, dal momento che, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 8213/12) “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”. In ogni caso, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, l'atto di precetto in esame, notificato il 4.6.2021, era in rinnovazione di precedenti precetti, notificati all'opponente il 24.2.2020 e il 29.6.2017 e muniti di procura ed il era ammesso al concordato preventivo solo in data 26.4.2022. CP_1
C) Della impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale. Il tribunale rigettava anche il motivo inerente impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale ed oggetto di esecuzione, assumendo che, dati i presupposti per ritenere insuscettibile di esecuzione forzata il bene e cioè “1) l'opponibilità della costituzione del fondo, mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia;
3) la consapevolezza del creditore di detta estraneità”, il non dimostrava la Pt_1 sussistenza degli ultimi due. L'appellante ha censurato la decisione perché fondata su di una interpretazione
“restrittiva e in netto contrasto con la recente” giurisprudenza di legittimità e senza ammettere l'interrogatorio formale dedotto sul punto al . CP_1
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 31575/23) che
“In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori”, precisando inoltre (vedi Cass. n. 2904/21) che, in caso di costituzione di fondo patrimoniale, “Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia (art. 170 c.c.)”, i quali “sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v. Cass., 7/1/1984, n. 134 ). …. Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa). E' pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto…”. Infine, sempre secondo Cass. n. 2904 cit., “Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, il credito azionato in via esecutiva dal trovava fondamento nella sentenza n. 107/2017 del Tribunale Controparte_1 lavoro, ormai definitiva, con cui il era stato condannato Pt_1
a pagare in favore del la somma di euro 41.0781,13, per Controparte_1
l'attività di agente svolta dal in favore del . Pt_1 CP_1
Il Manca deduceva, nel atto di op datato 21.7.2022, l'impignorabilità dell'immobile oggetto di azione esecutiva perchè inserito nel fondo patrimoniale costituito il 17.05.2011, sul presupposto che “il debito per cui è stato eseguito il pignoramento deriva(va) da attività di agente del
. e quindi da attività professionale che esula Controparte_2 dal fondo patrimoniale” e “il ricorrente per il sostentamento della famiglia traeva proventi dall'attività di moto aratura e raccolta prodotti agricoli, come (piccolo imprenditore iscritto alla sezione speciale), alla CCIA DI SASSARI dal 20.03.81 come coltivatore diretto, fino al pensionamento”, precisando inoltre che “il
era perfettamente a conoscenza della reale Controparte_2 nte ”. Parte_1 A sostegno di tali allegazioni, il depositava una visura camerale dalla Pt_1 quale risultava che era iscritto fin dal 1981 alla camera di commercio come imprenditore agricolo. Dal canto suo, il nella comparsa di costituzione allegava che “il credito CP_1 azionato dal deriva(va) dal rapporto di agenzia, a suo tempo CP_1 intercorso tra ed il e svoltosi tra il 15.11.2007 ed il Controparte_1 Pt_1
31.12.2008 -circostanza ammessa dal medesimo opponente – e tale attività era l'unica che il svolgeva all'epoca, sicchè da essa egli traeva il Pt_1 sostentamento proprio e della propria famiglia: pertanto, proprio in considerazione della sua origine, il credito non può certamente predicarsi di estraneità ai bisogni della famiglia” e che il fatto che “nel lontano 1981, si era iscritto nella apposita sezione della Camera di Commercio di Sassari quale imprenditore agricolo”, di per sé era circostanza “del tutto inconferente e non sufficiente a provare l'estraneità del debito per cui si procede ai bisogni familiari: in primo luogo, perchè non è provato che detta attività veniva effettivamente svolta dal anche all'epoca in cui si svolgeva il rapporto di agenzia con il Pt_1
e da cui sorse il debito verso il (tra il 2007 ed il 2008); in CP_1 CP_1 ogo, perchè non è provato che anni, il e la famiglia Pt_1 traevano unicamente da detta attività di impresa agricola il sostentamento proprio e della propria famiglia”. Il con la prima memoria ex art. 183 cpc, deduceva, quindi che, “dalla Pt_1 documentazione versata in atti (Contratto tra il e il Controparte_1
non si ravvisa(va) nessuna clausola di esclu uale Pt_1 Pt_1 evincere che il “in costanza di rapporto con il , non avrebbe Pt_1 CP_1 potuto svolgere ttività lavorative diverse da quel , ..; non CP_1 esiste nessuna clausola contrattuale che vietasse al di svolgere l'attività Pt_1 di piccolo imprenditore agricolo così come aveva se tto prima e dopo la cessazione del rapporto intercorso quale agente con il fino al CP_1 pensionamento, ribadendo, ancora una volta, che l'onere spetta sempre e comunque al per affermare il contrario” e che, pertanto, CP_1
“L'iscrizione alla came mercio quale piccolo imprenditore come coltivatore diretto da parte del è elemento necessario e sufficiente per Pt_1 provare, al di là di ogni ragion ubbio, che svolgesse l'attività di piccolo imprenditore agricolo dalla quale attività traeva il sostentamento per i bisogni suo e della famiglia…”. Su tali circostanze, il deduceva prova per interrogatorio formale. Pt_1
Orbene, il contratto di agenzia tra il ed il non è prodotto in atti, CP_1 Pt_1 ma risulta incontestata ex art. 115 c fica c nza dedotta dal Pt_1 nella prima memoria ex art. 183 cpc e secondo cui nel contratto di agenzia non vi fosse alcuna clausola di esclusiva che vietasse al di esercitare ulteriori Pt_1 attività lavorative. Sul punto, invero, come specificatamente dedotto dall'appellante nelle sue censure, nella sentenza impugnata il tribunale gravato perveniva erroneamente all'opposta conclusione ritenendo che lo stesso avesse ammesso la Pt_1 circostanza tenuto conto “dell'articolazione dell'interrogatorio”, quando in realtà la circostanza era stata specificatamente negata dallo stesso nelle sue deduzioni ed articolata nell'interrogatorio in forma positiva, verosimilmente per evitare valutazioni di inammissibilità di circostanze negative. Né, come invece dedotto dal , può ritenersi incontestato il fatto – CP_1 dedotto dal anche nella fase cautelare del giudizio di opposizione - che CP_1 il du genza del rapporto di agenzia svolgesse solo tale attività, Pt_1 dal momento che l'opponente-appellante deduceva specificatamente il contrario nei suoi atti. Nessun rilievo, poi, assumono ai fini del presente giudizio le dichiarazioni del teste nel giudizio di accertamento del credito innanzi al Tribunale di Tes_1
Nuoro 5/2010) ed invocate dal per suffragare l'ipotesi, mai CP_1 adombrata nel presente giudizio, che sussistesse una impresa familiare (“Peraltro, nel corso della istruttoria del giudizio di accertamento del credito innanzi al Tribunale di Nuoro (RG 405/2010), era emerso che l'attività di agente con deposito per conto del era stata svolta dal nel paese di CP_1 Pt_1
Benettuti, con la collaborazione del figlio (come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste nel corso della udienza del 24.05.2012, riportata nel Testimone_2 verbale allegato alle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.03.2022 relativa al giudizio di opposizione, docc. Allegati per comodità alla presente comparsa sub nn. 4 e 5): in tal modo veniva a configurarsi una vera e propria attività di impresa familiare ex art. 230 bis c.c., ciò che porta di per sé a ritenere inerenti ai bisogni familiari i debiti assunti nel corso e a causa di detta attività”: vedi comparsa di costituzione). Invero, anche leggendo il verbale di udienza allegato alla comparsa, data la scarsa chiarezza delle dichiarazioni rilasciate dal teste – il quale si limitava a riferire di un deposito della merce oggetto del rapporto di agenzia sito in “un luogo dove si trovava anche un ufficio del consorzio dove lavorava il e anche suo figlio” – non è assolutamente Pt_1 impossibile inferire alcun eta circostanza di fatto ragionevolmente interpretabile per ricostruire i rapporti del con il figlio. Pt_1
Inoltre, la durata limitata del contratto zia intercorso tra il CP_1
ed il tra il 15.11.2007 ed il 31.12.2008 e, quindi, per circa un
[...] Pt_1 uand peraltro aveva già sessant'anni, rende del tutto verosimile Pt_1 il fatto che il sia prima sia dopo e, quindi, anche durante la vigenza dello Pt_1 stesso, data durata limitata, aveva svolto altre attività lavorative dalle quali aveva da sempre tratto il sostentamento per la propria famiglia. Tali circostanze - unitamente all'iscrizione alla camera di commercio fin dal 1981 come imprenditore agricolo, facilmente verificabile da parte di chiunque e tra l'altro modificata poco tempo prima del contratto di agenzia nel 2005, dopo l'originaria iscrizione nel 1981 come imprenditore individuale, con l'inserimento della iscrizione nella sezione speciale del piccolo imprenditore coltivatore diretto
– induce a ritenere che effettivamente il ha sempre svolto attività di Pt_1 imprenditore agricolo in via principale. Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che il abbia fornito la prova Pt_1 dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza in capo al creditore di tale estraneità, posto che è risultato presuntivamente dimostrato che la relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia non era di natura diretta ed immediata e, quindi, l'obbligazione non era strumentale ai bisogni della famiglia. In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, va, quindi, accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_1 dichiarata l'impignorabilità del bene immobile oggetto di azione esecutiva perché conferito dal in un fondo patrimoniale. Pt_1
Le spese di bi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione di valore della causa (euro 56.433,00).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e riforma della Parte_1 sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Nuoro, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dal e dichiara impignorabile l'immobile oggetto Pt_1 del fondo patrimoniale 17.5.2011. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 14.213,00, di cui euro 7.053,00 per il primo grado ed euro 7.160,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21/2/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
, regolando secondo ese di lite. Controparte_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondati i motivi di opposizione, con cui il eccepiva: Pt_1
- la nullità dell'atto di precetto notificato il 4.6.2021 per difetto di procura;
- la nullità dell'atto di pignoramento perché sottoscritto solo dal procuratore e non dal creditore;
- l'impignorabilità del bene oggetto di azione esecutiva perché conferito dal in un fondo patrimoniale. Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza riproponendo di fatto Parte_1 il primo ed il terzo motivo di opposizione e dolendosi della mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante del . CP_1
Con istanza in data 10.4.2024, l'appellante ha chiest e rimesso in termini nella iscrizione della causa a ruolo, intervenuta solo il 10.4.2024 a fronte della notificazione dell'atto di appello in data 7.3.2024, posto che solo in tale data era venuto a conoscenza del fatto che quella effettuata il 16.3.2024, per problematiche di natura informatica, non era andata a buon fine. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1 in opponendosi alla rimessione in termini. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Della rimessione in termini. Nell'istanza di rimessione in termini l'appellante ha allegato che “in data 16.03.2024 provvedeva, mediante (PCT), ad iscrivere la causa a ruolo, come si evince dall'allegata ricevuta PEC di avvenuta consegna datata 16 marzo 2024 alle ore 11.13; che alle ore 11.13 il sistema informatico rilasciava regolare ricevuta PEC di accettazione (che si allega alla presente); che in data 18.03.2024 ore 13,45 veniva comunicata a mezzo PEC l'esito controlli automatici deposito atti;
Che successivamente a detta comunicazione PEC non aveva avuto altre comunicazioni, restando in attesa di ricevere la conferma dell'avvenuta iscrizione a ruolo. Dopo vari tentativi per contattare la Cancelleria civile di codesta Corte di Appello, in data odierna (10.04.2024) è riuscito a prendere contatto con il dirigente di Cancelleria al quale ha chiesto informazioni sullo stato del procedimento. Il Dirigente, a seguito di approfondita verifica, confermava che la causa era stata tempestivamente iscritta a ruolo, nella data indicata, ma che successivamente il sistema informatico, per motivi non chiari, ha rifiutato l'iscrizione a ruolo, invitandomi, all'uopo ad effettuare una nuova iscrizione a ruolo e, contestualmente fare istanza di rimessione in termini, motivando la richiesta e allegando alla stessa le ricevute pervenute a mezzo PEC al momento dell'iscrizione”. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché CP_1 in vista l'istanza di rimessione ex art. 153 c.p.c., ha chiesto nelle note autorizzate in data 9.12.2024 di dichiararsi l'improcedibilità dell'appello non avendo il dimostrato di non aver potuto rispettare il termine perentorio Pt_1 di legge p izione a ruolo per causa ad esso non imputabile. Va respinta l'eccezione di improcedibilità. Secondo la normativa vigente, il deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica che si perfeziona solo dopo il ricevimento di quattro messaggi di posta elettronica certificata (PEC):
- il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta “RAC”);
- il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta “RdAC”);
- il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d.
“terza PEC”);
- il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. “quarta PEC”). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire in materia che la generazione di avvenuta consegna tramite l'invio della seconda PEC individua il momento di perfezionamento del deposito dell'atto con efficacia, però, meramente provvisoria subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, con la conseguenza che in caso di mancato completamento dell'iter il deposito telematico non può dirsi efficace poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo e, cioè, la conoscibilità dell'atto a beneficio delle parti del processo e del giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 28403/23: “In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria” e Cass. n. 1348/2024 “-è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
a tal fine, è vero che - come sostenuto anche dalla ricorrente nella presente sede– la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d.
“seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796); tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive, e cioè quella ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di
‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”)”). In tali ipotesi, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività…) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini” (vedi Cass. n. 1348 cit.). Inoltre, è stato chiarito (cfr Cass. n. 32296/23) che “la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l'impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” ed ancora (cfr Cass. n. 16552/24), in relazione ai rimedi esperibili dalla parte che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto a causa della mancata o tardiva generazione della terza o della quarta PEC, “questa Corte ha dato soluzione prevedendo due possibilità. La prima consiste nella ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito. La rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (Sez. 3, Ordinanza n. 2972 del 1.2.2024; Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28176 del 2023; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27.6.2019). La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., se siano risultate incolpevoli sia la violazione del termine per il deposito, sia la mancata ripresa della procedura (Sez. L -, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024)”. Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante:
- a fronte della notificazione dell'atto di appello alla controparte in data 7.3.2024, aveva proceduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo della causa il 16.3.2024 (vedi produzioni allegate all'istanza di rimessione in termini da cui emerge che il 16.3.2024 l'avv. Stanco aveva ricevuto le prime due PEC di avvenuta ricezione e di avvenuta consegna, a nulla rilevando il fatto che nell'oggetto del messaggio è indicata genericamente la locuzione “Deposito atto di Opposizione nella procedura mobiliare”, afferente comunque all'oggetto dell'appello, e, quindi, immediatamente riferibile alla causa de quo);
- il deposito però, non si era perfezionato posto che aveva ricevuto esclusivamente le prime due comunicazioni il 16.3.204;
- inoltre, sempre dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che il 18.3.2024 l'appellante aveva ricevuto la terza PEC in cui era certificato il risultato negativo dell'iter con la dicitura “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente” (cfr. doc. 3 allegato all'istanza in data 10.4.2024);
- il 10.4.2024 l'appellante aveva proceduto ad un nuovo deposito, deducendo di avervi provveduto dopo avere assunto informazioni presso il cancelliere della Corte, il quale “confermava che la causa era stata tempestivamente iscritta a ruolo, nella data indicata, ma che successivamente il sistema informatico, per motivi non chiari, ha rifiutato l'iscrizione a ruolo”. Facendo applicazione dei principi sopra riportati al caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per considerare tempestivo il secondo deposito -
“da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività” vedi sentenza n. 16552 cit. - non essendo necessario, quindi, rimettere in termini l'appellante. Dopo il tempestivo deposito del 16.3.2024, l'appellante del tutto ragionevolmente faceva affidamento sulla prosecuzione del procedimento di deposito, posto che nella terza PEC del 18.3.2024 gli era stato comunicato non un “errore fatale” del sistema ma un “errore imprevisto” per il quale erano
“necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. E, in un termine del tutto ragionevole, dopo essersi verosimilmente attivato di persona contattando la cancelleria in difetto di ulteriori formali comunicazioni, aveva proceduto ad un nuovo deposito il 10.4.2024. A fronte di tali fatti, la Corte ritiene, pertanto, che:
- l'insuccesso del primo tentativo di deposito del 16.3.2024 è stato incolpevole, dato l'esito positivo delle prime due PEC e la non completa chiarezza delle informazioni ricevute con la terza PEC;
- l'appellante ha ripreso la procedura di deposito in un termine che può, in relazione alle circostanze del caso, considerarsi ragionevole;
- il nuovo deposito del 10.4.2024, cui era seguita l'istanza di rimessione in termini, può considerarsi come continuazione della precedente attività tempestivamente effettuata il 16.3.2024.
B) Della nullità dell'atto di precetto. Il tribunale rigettava tale motivo di opposizione sia perché “tale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto medesimo” sia perché si trattava di atto “di precetto in rinnovazione di precedenti precetti – notificati all'opponente il 24 febbraio 2020 e il 29 giugno 2017 – muniti di procura” e sia, infine, perché, trattandosi di “atto avente natura sostanziale, non è invalido in assenza di procura al difensore, la quale può essere validamente e utilmente rilasciata in un momento successivo” e nel caso di specie “la procura è stata senza dubbio conferita, sia in sede di memoria difensiva della fase cautelare sia nella comparsa di costituzione della presente fase di merito, dal titolare del diritto risultante al titolo esecutivo al difensore sottoscrittore del precetto”. A fronte di tali plurime rationes decidendi, l'appellante si è doluto esclusivamente delle ultime due argomentazioni, rendendo per ciò solo l'appello inammissibile sul punto, posto che, qualificata l'opposizione come agli atti esecutivi, evidentemente l'opposizione sul punto era tardiva. In ogni caso, le censure non sono fondate neppure in relazione agli altri aspetti della decisione, dal momento che, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 8213/12) “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”. In ogni caso, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, l'atto di precetto in esame, notificato il 4.6.2021, era in rinnovazione di precedenti precetti, notificati all'opponente il 24.2.2020 e il 29.6.2017 e muniti di procura ed il era ammesso al concordato preventivo solo in data 26.4.2022. CP_1
C) Della impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale. Il tribunale rigettava anche il motivo inerente impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale ed oggetto di esecuzione, assumendo che, dati i presupposti per ritenere insuscettibile di esecuzione forzata il bene e cioè “1) l'opponibilità della costituzione del fondo, mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia;
3) la consapevolezza del creditore di detta estraneità”, il non dimostrava la Pt_1 sussistenza degli ultimi due. L'appellante ha censurato la decisione perché fondata su di una interpretazione
“restrittiva e in netto contrasto con la recente” giurisprudenza di legittimità e senza ammettere l'interrogatorio formale dedotto sul punto al . CP_1
Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 31575/23) che
“In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori”, precisando inoltre (vedi Cass. n. 2904/21) che, in caso di costituzione di fondo patrimoniale, “Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia (art. 170 c.c.)”, i quali “sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v. Cass., 7/1/1984, n. 134 ). …. Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa). E' pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto…”. Infine, sempre secondo Cass. n. 2904 cit., “Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, il credito azionato in via esecutiva dal trovava fondamento nella sentenza n. 107/2017 del Tribunale Controparte_1 lavoro, ormai definitiva, con cui il era stato condannato Pt_1
a pagare in favore del la somma di euro 41.0781,13, per Controparte_1
l'attività di agente svolta dal in favore del . Pt_1 CP_1
Il Manca deduceva, nel atto di op datato 21.7.2022, l'impignorabilità dell'immobile oggetto di azione esecutiva perchè inserito nel fondo patrimoniale costituito il 17.05.2011, sul presupposto che “il debito per cui è stato eseguito il pignoramento deriva(va) da attività di agente del
. e quindi da attività professionale che esula Controparte_2 dal fondo patrimoniale” e “il ricorrente per il sostentamento della famiglia traeva proventi dall'attività di moto aratura e raccolta prodotti agricoli, come (piccolo imprenditore iscritto alla sezione speciale), alla CCIA DI SASSARI dal 20.03.81 come coltivatore diretto, fino al pensionamento”, precisando inoltre che “il
era perfettamente a conoscenza della reale Controparte_2 nte ”. Parte_1 A sostegno di tali allegazioni, il depositava una visura camerale dalla Pt_1 quale risultava che era iscritto fin dal 1981 alla camera di commercio come imprenditore agricolo. Dal canto suo, il nella comparsa di costituzione allegava che “il credito CP_1 azionato dal deriva(va) dal rapporto di agenzia, a suo tempo CP_1 intercorso tra ed il e svoltosi tra il 15.11.2007 ed il Controparte_1 Pt_1
31.12.2008 -circostanza ammessa dal medesimo opponente – e tale attività era l'unica che il svolgeva all'epoca, sicchè da essa egli traeva il Pt_1 sostentamento proprio e della propria famiglia: pertanto, proprio in considerazione della sua origine, il credito non può certamente predicarsi di estraneità ai bisogni della famiglia” e che il fatto che “nel lontano 1981, si era iscritto nella apposita sezione della Camera di Commercio di Sassari quale imprenditore agricolo”, di per sé era circostanza “del tutto inconferente e non sufficiente a provare l'estraneità del debito per cui si procede ai bisogni familiari: in primo luogo, perchè non è provato che detta attività veniva effettivamente svolta dal anche all'epoca in cui si svolgeva il rapporto di agenzia con il Pt_1
e da cui sorse il debito verso il (tra il 2007 ed il 2008); in CP_1 CP_1 ogo, perchè non è provato che anni, il e la famiglia Pt_1 traevano unicamente da detta attività di impresa agricola il sostentamento proprio e della propria famiglia”. Il con la prima memoria ex art. 183 cpc, deduceva, quindi che, “dalla Pt_1 documentazione versata in atti (Contratto tra il e il Controparte_1
non si ravvisa(va) nessuna clausola di esclu uale Pt_1 Pt_1 evincere che il “in costanza di rapporto con il , non avrebbe Pt_1 CP_1 potuto svolgere ttività lavorative diverse da quel , ..; non CP_1 esiste nessuna clausola contrattuale che vietasse al di svolgere l'attività Pt_1 di piccolo imprenditore agricolo così come aveva se tto prima e dopo la cessazione del rapporto intercorso quale agente con il fino al CP_1 pensionamento, ribadendo, ancora una volta, che l'onere spetta sempre e comunque al per affermare il contrario” e che, pertanto, CP_1
“L'iscrizione alla came mercio quale piccolo imprenditore come coltivatore diretto da parte del è elemento necessario e sufficiente per Pt_1 provare, al di là di ogni ragion ubbio, che svolgesse l'attività di piccolo imprenditore agricolo dalla quale attività traeva il sostentamento per i bisogni suo e della famiglia…”. Su tali circostanze, il deduceva prova per interrogatorio formale. Pt_1
Orbene, il contratto di agenzia tra il ed il non è prodotto in atti, CP_1 Pt_1 ma risulta incontestata ex art. 115 c fica c nza dedotta dal Pt_1 nella prima memoria ex art. 183 cpc e secondo cui nel contratto di agenzia non vi fosse alcuna clausola di esclusiva che vietasse al di esercitare ulteriori Pt_1 attività lavorative. Sul punto, invero, come specificatamente dedotto dall'appellante nelle sue censure, nella sentenza impugnata il tribunale gravato perveniva erroneamente all'opposta conclusione ritenendo che lo stesso avesse ammesso la Pt_1 circostanza tenuto conto “dell'articolazione dell'interrogatorio”, quando in realtà la circostanza era stata specificatamente negata dallo stesso nelle sue deduzioni ed articolata nell'interrogatorio in forma positiva, verosimilmente per evitare valutazioni di inammissibilità di circostanze negative. Né, come invece dedotto dal , può ritenersi incontestato il fatto – CP_1 dedotto dal anche nella fase cautelare del giudizio di opposizione - che CP_1 il du genza del rapporto di agenzia svolgesse solo tale attività, Pt_1 dal momento che l'opponente-appellante deduceva specificatamente il contrario nei suoi atti. Nessun rilievo, poi, assumono ai fini del presente giudizio le dichiarazioni del teste nel giudizio di accertamento del credito innanzi al Tribunale di Tes_1
Nuoro 5/2010) ed invocate dal per suffragare l'ipotesi, mai CP_1 adombrata nel presente giudizio, che sussistesse una impresa familiare (“Peraltro, nel corso della istruttoria del giudizio di accertamento del credito innanzi al Tribunale di Nuoro (RG 405/2010), era emerso che l'attività di agente con deposito per conto del era stata svolta dal nel paese di CP_1 Pt_1
Benettuti, con la collaborazione del figlio (come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste nel corso della udienza del 24.05.2012, riportata nel Testimone_2 verbale allegato alle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.03.2022 relativa al giudizio di opposizione, docc. Allegati per comodità alla presente comparsa sub nn. 4 e 5): in tal modo veniva a configurarsi una vera e propria attività di impresa familiare ex art. 230 bis c.c., ciò che porta di per sé a ritenere inerenti ai bisogni familiari i debiti assunti nel corso e a causa di detta attività”: vedi comparsa di costituzione). Invero, anche leggendo il verbale di udienza allegato alla comparsa, data la scarsa chiarezza delle dichiarazioni rilasciate dal teste – il quale si limitava a riferire di un deposito della merce oggetto del rapporto di agenzia sito in “un luogo dove si trovava anche un ufficio del consorzio dove lavorava il e anche suo figlio” – non è assolutamente Pt_1 impossibile inferire alcun eta circostanza di fatto ragionevolmente interpretabile per ricostruire i rapporti del con il figlio. Pt_1
Inoltre, la durata limitata del contratto zia intercorso tra il CP_1
ed il tra il 15.11.2007 ed il 31.12.2008 e, quindi, per circa un
[...] Pt_1 uand peraltro aveva già sessant'anni, rende del tutto verosimile Pt_1 il fatto che il sia prima sia dopo e, quindi, anche durante la vigenza dello Pt_1 stesso, data durata limitata, aveva svolto altre attività lavorative dalle quali aveva da sempre tratto il sostentamento per la propria famiglia. Tali circostanze - unitamente all'iscrizione alla camera di commercio fin dal 1981 come imprenditore agricolo, facilmente verificabile da parte di chiunque e tra l'altro modificata poco tempo prima del contratto di agenzia nel 2005, dopo l'originaria iscrizione nel 1981 come imprenditore individuale, con l'inserimento della iscrizione nella sezione speciale del piccolo imprenditore coltivatore diretto
– induce a ritenere che effettivamente il ha sempre svolto attività di Pt_1 imprenditore agricolo in via principale. Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che il abbia fornito la prova Pt_1 dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza in capo al creditore di tale estraneità, posto che è risultato presuntivamente dimostrato che la relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia non era di natura diretta ed immediata e, quindi, l'obbligazione non era strumentale ai bisogni della famiglia. In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, va, quindi, accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_1 dichiarata l'impignorabilità del bene immobile oggetto di azione esecutiva perché conferito dal in un fondo patrimoniale. Pt_1
Le spese di bi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione di valore della causa (euro 56.433,00).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e riforma della Parte_1 sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Nuoro, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dal e dichiara impignorabile l'immobile oggetto Pt_1 del fondo patrimoniale 17.5.2011. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 14.213,00, di cui euro 7.053,00 per il primo grado ed euro 7.160,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21/2/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi