Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1698/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 29.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MIMOLA GAETANO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CORRERA LUISA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: contratto di agenzia, recesso per giusta causa e relative indennità.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.12.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, proponeva formale opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2023 del 7.11.2023 con il quale gli era stato intimato il
mancato preavviso.
Deduceva il ricorrente: di aver rassegnato con comunicazione a mezzo PEC del 14.06.2023 le dimissioni per giusta causa, dunque con effetto immediato, dal rapporto di agenzia che da anni lo legava alla in virtù del quale suo compito era quello di promuovere la CP_1
vendita di prodotti tricologici ed arredi per saloni a marchio con vincolo di CP_2
esclusiva nelle regioni di Abruzzo, Marche e Molise;
di essersi trovato costretto a concludere detto rapporto di collaborazione in virtù dei sempre più stringenti vincoli imposti dalla mandante alla propria attività avendo la stessa aumentato le vendite dirette ed impedendo, quindi, ai propri agenti di conseguire i risultati richiesti nonché avendo l'azienda eliminato del tutto improvvisamente con decorrenza dal gennaio 2023 una quota fissa dai compensi corrisposti agli agenti;
che, dunque, era diventato notevolmente difficoltoso perseguire gli obiettivi imposti dalla mandante la quale, ad ogni buon conto, aveva nel corso degli anni incrementato sicuramente il proprio pacchetto clienti per effetto dell'attività svolta da esso ricorrente. Concludeva, pertanto affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto a controparte per il titolo azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo che di conseguenza sarà revocato nella sua interezza, se non addirittura dichiarato nullo, perché emesso in assenza di prova scritta adeguata a dimostrare certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
2. In via riconvenzionale, accertare che il Sig. ha reso dimissioni per giusta causa, indotte dall'inadempimento altrui e dalla Parte_1
impossibilità di conseguire adeguato reddito lavorativo e/o stabilità finanziaria dalla prosecuzione del rapporto con la ingiungente, con conseguente diritto, per lui sì, di conseguire adeguata indennità per il mancato preavviso pari ad €uro 8.321,34 ed indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. che, salvo diversa valutazione del Giudice, è ragionevole ritenere che sia pari alla media delle provvigioni conseguite dall'agente nell'ultimo quinquennio e cioè ad €uro 37.500,00 che è pari alla media del fatturato degli ultimi 5 anni. Il tutto per un valore complessivo di €uro 45.821,34 che la controparte sarà condannata a versare al ricorrente;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto, eccepito e prodotto instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo stante la totale assenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal il quale, in realtà, aveva interrotto il rapporto di agenzia per motivi del tutto Parte_1
personali (nella specie, necessità di iniziare a breve una nuova esperienza lavorativa presso la concorrente azienda Corani & Partners S.p.A.). Domandava, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal sia con riguardo alla richiesta di indennità di mancato Parte_1
preavviso proprio in virtù della inesistenza della giusta causa di dimissioni che con riguardo all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. stante la totale assenza dei presupposti di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo delle prove orali dalle stesse articolate e della documentazione prodotta, all'udienza del 29.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sulla giusta causa di dimissioni.
Tra la e veniva sottoscritto in data 23.10.2018 un contratto di CP_1 Parte_1
agenzia avente ad oggetto la promozione e la vendita di prodotti per parrucchiere e arredo per saloni a marchio con vincolo di esclusiva nelle Regioni di Abruzzo, Marche e CP_2
Molise. Per espressa previsione contrattuale, il rapporto instaurato tra le parti era a tempo indeterminato decorrente dalla data della sottoscrizione del contratto stesso. Come si legge all'art. 8 del regolamento pattizio, il rapporto poteva essere risolto in qualsiasi momento a mezzo di comunicazione scritta con prova del ricevimento, da inviarsi almeno sei mesi prima
(termine di preavviso). Il successivo art. 10 “Indennità di cessazione del rapporto” prevedeva inoltre che “in caso di cessazione del rapporto saranno riconosciute all'agente le indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall'Accordo Economico Collettivo di settore in quanto dovute, intendendosi l'articolo 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme dell'Accordo;
2. Ai fini del calcolo della suddetta indennità la Mandante dovrà includere eventuali diritti acquisiti a tale titolo nel precedente rapporto contrattuale di agenzia oggi contestualmente risolto”.
In data 14.06.2023 comunicava via PEC alla le proprie dimissioni Parte_1 CP_1
con effetto immediato. A sostegno del recesso unilaterale dal rapporto, a titolo di giusta causa, il elencava una serie di fattori che, a suo dire, lo avevano costretto a terminare ex Parte_1 abrupto il rapporto di collaborazione con la mandante;
nello specifico l'odierno opponente rappresentava che: 1. È stata revocata unilateralmente la quota fissa che veniva erogata all'Agente;
2. Numerose sono state le vendite dirette che hanno invaso la zona di competenza dell'agente (il mercato parallelo è fuori controllo);
3. La fissazione unilaterale di target irrealizzabili (anche a ragione dell'esistenza del mercato parallelo i cui benefici per la
[...]
CP_ andrebbero computati anche a favore dell'agente);
4. Il pagamento dilazionato delle provvigioni maturate;
5. I cambi contrattuali unilaterali applicati agli Affiliati;
6. Gli ex stilisti che si sono aggiunti al mercato parallelo vendendo corsi a danno dell'agente. Aggiungeva, poi, “In buona sostanza il mercato zonale che doveva, data l'esclusiva, rendere alla spett.
[...]
CP_ quanto procacciato dall'Agente, è diventato una jungla forse a ragione del mutamento di orizzonti della mandante”.
Ritenendo non condivisibili le argomentazioni poste dal a sostegno del suo recesso Parte_1
il quale, a suo dire, non sarebbe assistito da giusta causa, con ricorso ex art. 633 del
19.10.2023 la chiedeva a questo Tribunale di ingiungere a il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 8.321,34 dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso stante la violazione del disposto di cui all'art. 8 del contratto sottoscritto dalle parti. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 273/2023 in questa sede opposto.
Dunque, il proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo ritenendo le Parte_1
dimissioni da lui rassegnate assistite da giusta causa e, pertanto, sussistente il suo diritto a conseguire il pagamento dell'indennità di mancato preavviso in uno a quella di fine rapporto ex art. 1751 c.c..
Così riepilogati i fatti di causa, va ora accertata la sussistenza o meno della giusta causa del recesso comunicato dal Parte_1
Come è noto, “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'articolo 2119, comma 1,
Cc in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (cfr. Cass. N. 18140/2023; Trib. Bari n.
4009/2023).
Tenuto conto, però, dell'intuitus personae che caratterizza tale tipologia di rapporto e che diversifica la posizione dell'agente da quella di un lavoratore subordinato, la verifica circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuta tenendo conto anche di una serie di elementi quali le complessive dimensioni economiche del contratto, l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, il rapporto di fiducia, la maggiore autonomia di gestione dell'attività da parte dell'agente (cfr. Cass. N. 29290/2019; n. 11728/2014; n.
14771/2008). L'invocata "giusta causa" ricorre, infatti, secondo consolidato insegnamento di legittimità, solo nell'ipotesi in cui viene in rilievo un comportamento colpevole che il preponente adotta per impedire in maniera assoluta la prosecuzione del rapporto (a mero titolo esemplificativo, si pensi all'omesso pagamento dei contributi previdenziali, alle molestie sessuali, alla dequalificazione professionale, all'ingerenza reiterata e costante del preponente per la conclusione di alcuni affari nella zona di esclusiva dell'agente sottraendo al medesimo le corrispondenti provvigioni, all'impoverimento del portafoglio dell'agente attraverso la denigrazione di quest'ultimo, ovvero, con riguardo all'agente, l'abuso delle funzioni e la distrazione di somme).
La possibilità di recesso per giusta causa ricorre, pertanto, esclusivamente nelle ipotesi in cui la condotta contrattuale del preponente (ovvero dell'agente) sia talmente grave e consapevolmente finalizzata ad impedire in maniera assoluta la prosecuzione del rapporto.
Ipotesi non ravvisabile allorchè si verifichino contrasti e/o situazioni di conflitto che non scaturiscono da finalità dirette a rendere assolutamente impossibile la prosecuzione del rapporto;
in tal caso, la parte che recede deve rispettare il termine di preavviso, pena il pagamento della relativa indennità. (v. in tal senso Cass. N. 29290/2019 cit.) (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti"; e Cass. n.1376/2018 secondo cui "la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto"; negli stessi termini Cass. N. 22246/2021; conforme Trib. Milano n. 6915/2021).
La gravità dell'inadempimento del preponente (o dell'agente) per poter giustificare un recesso immediato va, quindi, commisurata alle complessive dimensioni economiche del rapporto ed alla incidenza di tale inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, stante l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di iniziativa dell'agente rispetto a quelle di cui gode un lavoratore subordinato (cfr. Corte Appello Palermo n. 1262/2021).
E' inoltre principio parimenti consolidato quello secondo il quale la valutazione circa la sussistenza della giusta causa, alla luce delle comparazioni e valutazioni sopra richiamate,
è rimessa al giudice di merito, in maniera non sindacabile, ove la stessa sia corredata da adeguata e corretta motivazione (Cass. n. 11728/2014; Cass. n. 3869/2011; Cass. n.
3595/2011; Cass. n. 422/2006; Cass. n. 15661/2001).
Correttamente interpretando il pensiero giurisprudenziale può, dunque, agevolmente affermarsi che l'indennità de qua presuppone che il recesso, comunque giustificato da un fatto di minore consistenza rispetto all'ipotesi del contratto di lavoro subordinato, risulti giustificato da circostanze attribuibili al preponente e di non scarsa importanza sicché si
'deve considerare ogni invasione comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti. In questa ottica, pertanto, assumono rilievo non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per tale forma di contratto, recando pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive dei contraenti...' e pertanto deve trattarsi di situazioni che 'arrecano disagio all'agente, esponendolo magari ad eventuali profili di responsabilità verso i medesimi terzi, o rendono più difficoltoso l'esercizio di attività lavorative o determinano una lesione dei diritti all'immagine e alla professionalità dell'agente medesimo nell'ambito della platea dei suoi clienti, ponendosi, pertanto, in contrasto con gli obblighi di buona fede e di lealtà” (cfr. Cass Civ, Sez Lav, 17.4.2019 n. 10732).
Applicando tali oramai consolidati principi al caso che occupa, ritiene il Tribunale che non sia, nella specie, ravvisabile alcuna giusta causa che possa aver indotto il a Parte_1
rassegnare le dimissioni con effetto immediato. Già da una prima lettura delle motivazioni addotte dal a sostegno del proprio recesso, non emergono fatti di gravità tale che Parte_1 possano giustificare l'interruzione immediata del rapporto con conseguente esonero dell'agente dall'onere di corrispondere la relativa indennità. Non è, infatti, dato comprendere quali sarebbero i gravi inadempimenti o le gravi violazioni di obblighi contrattuali dei quali la si sarebbe resa responsabile e, dunque, quali sarebbero le clausole che la stessa con CP_1
il proprio modus operandi avrebbe omesso di rispettare. Stando, infatti, al tenore della lettera di recesso, la prioritaria motivazione che, a detta del ricorrente, lo avrebbe spinto a recedere unilateralmente dal rapporto sarebbe costituita dalla revoca unilaterale e del tutto improvvisa di una quota fissa a lui costantemente erogata dall'azienda. A tal riguardo, chi scrive non può non rilevare che, come correttamente
Con osservato dalla difesa della , il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti prevedeva in via esclusiva un compenso a provvigione (art. 6) la quale veniva corrisposta sugli incassi netti andati a buon fine e liquidata in base alle fatture incassate nel periodo di riferimento al netto delle trattenute e dei contributi a carico dell'Agente per legge o per altre disposizioni normative. Il contratto prevedeva, altresì, la facoltà per la mandante di poter accordare di volta in volta anticipi provvigionali da periodicamente conguagliarsi. Come riferito dal teste
Con
RE OM , “i rappresentanti e gli agenti hanno solo un bonus Testimone_1
provvigionale su un tot di fatturato;
tale bonus era stabilito su base annuale ma comunque indipendentemente dal raggiungimento della soglia veniva corrisposto e se poi la soglia di fatturato veniva raggiunta veniva effettuato un conguaglio”; lo stesso teste ha precisato che dal gennaio 2023 è stato, invece, inserito un obiettivo mensile e un premio al raggiungimento dell'obiettivo e che, probabilmente tali modifiche hanno contribuito ad alimentare il malcontento già in precedenza manifestato dal Parte_1
Ribadito, quindi, che il contratto alcunchè prevedeva circa un compenso in misura fissa, il
Tribunale non può non osservare che, anche laddove volesse ritenersi che vi fosse un bonus corrisposto a prescindere dal risultato, la interruzione della corresponsione di tale emolumento non può di per sé integrare una giusta causa di dimissioni idonea ad impedire la prosecuzione, anche provvisoria ovvero per il solo tempo del preavviso, del rapporto in quanto incidente sul vincolo fiduciario che lo deve permeare. Peraltro, della corresponsione di tale importo mensile su base fissa (sia che si voglia chiamare compenso sia che si voglia chiamare bonus) non vi è prova alcuna nella documentazione prodotta dallo stesso ricorrente – sul quale sicuramente gravava il relativo onus probandi – recando tutte le fatture dallo stesso redatte la semplice dizione “Competenze”. Dunque, non vi è prova circa il fatto che mensilmente il abbia percepito, oltre alla provvigione calcolata secondo i criteri indicati negli Parte_1 allegati al contratto, anche l'importo fisso mensile di € 750,00 il quale, a suo dire, gli sarebbe poi stato revocato da un giorno all'altro. Valga, inoltre, a tal riguardo osservare che alcuna lamentela o contestazione in ordine a tale condotta posta in essere dalla mandante risulta essere mai stata sollevata dal prima della lettera del 14.06.2023 con la quale lo Parte_1
stesso rassegnava le proprie dimissioni adducendo tutti i motivi sopra meglio indicati. Pur avendo il teste riferito che il aveva manifestato il proprio malcontento – Tes_1 Parte_1 espressione questa estremamente generica – non è, comunque, dato sapere a cosa le lamentele si riferissero né tantomeno quando e come lo stesso le avesse manifestate.
Appare piuttosto singolare che, soltanto nel momento in cui il decideva di Parte_1
Con interrompere il proprio rapporto con la , egli abbia effettuato rimostranze circa la interruzione della corresponsione di un emolumento di natura fissa, peraltro non risultante né dal contratto né dagli altri documenti prodotti. Detto bonus – sempre stando alle dichiarazioni del suddetto teste – veniva, comunque, sostituito da un premio da corrispondersi al raggiungimento di un determinato obiettivo mensile;
dunque, continuava a sussistere un emolumento di natura economica ulteriore rispetto alle provvigioni.
Con riguardo alle altre voci indicate dal nella lettera di recesso e da lui considerate Parte_1 integranti la giusta causa, chi scrive non può esimersi dall'osservare che, come correttamente Con asserito dalla difesa della , l'odierno opponente non ha fornito prova alcuna circa:
l'esistenza del c.d. mercato parallelo definito “fuori controllo”, dunque dell'inserimento nell'ambito territoriale di propria esclusiva di altri e diversi venditori così come dell'aumento nel corso del rapporto delle vendite dirette da parte della stessa mandante. Con riguardo, poi,
a tale ultima voce, preme evidenziare che lo stesso contratto all'art. 1 prevedeva espressamente la possibilità per la HIC di effettuare vendite dirette nella zona di competenza dell'agente dovendo, comunque, riconoscere su tali vendite andate a buon fine la provvigione contrattualmente pattuita. E non risulta che il abbia mai formalizzato proprie Parte_1
Con rimostranze per la mancata corresponsione da parte della di tali provvigioni indirette che, pertanto, deve ritenersi, in caso di vendite dirette effettuate dalla mandante, gli siano sempre state corrisposte. Né tantomeno lo stesso ha lamentato una drastica riduzione dei propri compensi per effetto di tale ingerenza della mandante sì che, anche in parte qua, alcuna violazione delle pattuizioni contrattuali è ravvisabile.
Con Parimenti, appaiono estremamente generiche le censure mosse dal alla ai punti Parte_1
4 e 5 della lettera di recesso laddove lo stesso lamenta il pagamento dilazionato delle provvigioni e i cambi contrattuali unilaterali applicati agli Affiliati. Sinceramente, stante la genericità delle espressioni utilizzate non è dato comprendere a cosa l'agente si riferisse. Ad ogni buon conto, laddove il si riferisse alle modifiche unilaterali degli obiettivi di Parte_1
vendita prefissati dall'azienda, è lo stesso contratto che ne prevedeva la comunicazione all'inizio di ogni anno precisando che “Qualora dal secondo anno di vigenza contrattuale HIC non indicasse specificamente all'agente rinnovati obiettivi di vendita traendo spunto dai dati storici, i singoli nuovi obiettivi di vendita verranno automaticamente aggiornati a quanto previsto o venduto (in assenza di budget previsionali) nell'anno antecedente più prossimo maggiorato del 5%”. Dunque, il contratto non prevedeva alcun accordo da raggiungersi con l'agente in ordine agli obiettivi da prefissare, i quali sarebbero stati, comunque, determinati soltanto dalla mandante, stabilendo lo stesso contratto in ogni caso dei parametri per l'adeguamento automatico in caso di mancata comunicazione da parte dell'azienda.
In ordine, poi, al pagamento dilazionato delle provvigioni, si rappresenta che il contratto anche sul punto risulta chiaro nel disporre che “la provvigione verrà corrisposta sugli incassi netti andati a buon fine” e che “sarà liquidata in base alle fatture incassate nel periodo di riferimento”; tale previsione pattizia non lascia dubbi in ordine al fatto che le provvigioni richieste sarebbero state corrisposte soltanto dopo l'avvenuto pagamento del dovuto da parte del cliente procacciato. Peraltro, dall'esame dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, emerge che l'odierno opponente soltanto in una occasione si sia lamentato dell'eccessivo ritardo nel pagamento pretendendo che esso avvenisse in seguito al versamento del solo acconto da parte del cliente laddove, di contro, gli veniva risposto che il pagamento del compenso maturato sull'affare sarebbe intervenuto soltanto quando il cliente avrebbe saldato interamente il costo dell'arredo (vedi doc. 18 parte opponente pag. 6,7,8).
Dall'esame delle missive inoltrate via mail dal alla emerge in modo Parte_1 CP_1
inequivoco una situazione di contrasto dell'agente circa le nuove politiche aziendali introdotte o, comunque, circa le modifiche apportate al rapporto, le quali – stando al tenore delle risposte fornite dall'azienda stessa – risultavano dovute a mutamenti riscontrati nella situazione generale del mercato relativo alle affiliazioni e all'acquisto di prodotti a marchio
Chiaro, quindi, che dette modifiche avrebbero avuto ripercussioni sull'andamento CP_2
del rapporto tra le parti ma, di certo, non è possibile ritenere che tali fatti integrino una giusta causa di recesso. Peraltro, come visto, sin dall'inizio dell'instaurazione del rapporto,
l'obiettivo da raggiungere in termini di fatturato non era previsto in misura fissa potendo esso mutare di anno in anno non essendo, altresì, previsto da alcuna parte che l'entità degli obiettivi di vendita dovesse essere oggetto di previo accordo tra le parti. Dalla modifica a ribasso degli obiettivi aziendali discendeva chiaramente la riduzione delle provvigioni e dei premi in quanto determinati in misura proporzionale sul fatturato stesso. Così stando le cose, Con non è dato comprendere, dunque, di quali violazioni delle disposizioni contrattuali la si sarebbe resa responsabile o quali gravi fatti avrebbe la stessa posto in essere in danno del proprio agente. A tal riguardo, valga, inoltre, osservare che i richiamati principi sanciti dalla Corte di legittimità evidenziano la necessità - a giustificazione del recesso dell'agente - della incidenza dell'asserito inadempimento datoriale sulla complessiva economia del rapporto, dato non specificamente allegato dal né con riferimento al profilo economico né a quello Parte_1
della persona, in termini di immagine.
Il difetto di giusta causa per tutte le ragioni sin qui enucleate, rende del tutto legittima la richiesta avanzata in sede monitoria dalla di conseguire il pagamento dell'indennità CP_1 di mancato preavviso quantificato in € 8.321,34, importo non oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierno opponente. Dunque, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va confermato.
Sull'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. oggetto della domanda riconvenzionale.
L'art. 1751 c.c., nella sua attuale formulazione, prevede che “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Tale indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente quali l'età, l'infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”. In merito a tali presupposti la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare” (cfr. Cass. n. 25740/18). La stessa Corte ha, inoltre, chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni”
(cfr. Cass. n. 20047/16).
Sulla base dei principi appena richiamati, è chiaro che nel caso in esame difettino tutti i presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di fine rapporto. Come visto, infatti, essa non spetta in caso di recesso dell'agente salvo che esso sia stata determinato da fatto del preponente (il quale, nella specie, come osservato, non sussiste) o da fatti quali infermità o età
o malattia dell'agente che non rendono possibile la prosecuzione del rapporto;
circostanze queste assolutamente non ricorrenti con riguardo alla persona del Parte_1
Stando, infatti, al dettato normativo il difetto di una giusta causa legittimante il recesso impedisce il riconoscimento in favore dell'odierno ricorrente dell'indennità dovuta ex art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto. Dunque, essendo il recesso stato comunicato dall'agente e non risultando in alcun modo, per quanto anzidetto, che esso sia stato determinato da fatti imputabili al preponente, tale emolumento non può essere riconosciuto.
Valga, peraltro, osservare che, ad ogni buon conto, tale indennità sarebbe spettata soltanto in caso di concorso di tutte le condizioni previste dal I comma dell'art. 1751 c.c. consistenti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti (o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti) ed, altresì, nel vantaggio che il preponente continui a trarre dall'attività di promozione (cfr. Cass. n. 4708/2011 e Cass. n. 20047/2016). E con particolare riguardo al
Con caso che occupa, comunque, l'agente ha omesso di fornire prova circa il fatto che la abbia continuato a ricevere ancora sostanziali vantaggi dagli affari con la clientela dallo stesso procacciata. Dunque, ferma restando l'applicazione nel caso in esame del disposto di cui al comma II del richiamato art. 1751 c.c. (ipotesi in cui l'indennità non è dovuta), la domanda in parte qua comunque non avrebbe potuto essere accolta stante il difetto degli oneri di allegazione e prova incombenti sul ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (tenuto conto dell'importo domandato a titolo di riconvenzionale e in base al criterio del disputatum in ragione del rigetto del ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1698/2023 R.G.L. ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 273/2023 del 7.11.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
condanna alla rifusione in favore della delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in € 4.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 29.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valeria Battista