Sentenza 28 ottobre 1966
Massime • 3
La domanda giudiziale di riparazione e ricostruzione del lastrico solare - pur essendo relativa a cosa comune - puo essere proposta, anziche nei confronti dell'amministratore del condominio, nei confronti di tutti i condomini, giacche all'amministratore - la cui legittimazione passiva e meramente facoltativa, come si evince dall'art 1131, comma secondo, cod civ - spettano i poteri di un comune mandatario con rappresentanza, con la conseguenza che al suo posto possono agire direttamente i mandanti, cioe i condomini.*
Nel condominio degli edifici la riparazione e la ricostruzione delle cose comuni, in Mancanza di una specifica pattuizione, fa carico su tutti i condomini che ne sono proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge, sempre che il danneggiamento delle predette cose non sia da attribuire ad uno di essi. Le conseguenze dannose, derivanti alle cose di proprieta singola dalla mancata riparazione o ricostruzione delle cose comuni, possono, poi, far carico ad uno o piu condomini, se abbiano contratto una specifica obbligazione ovvero abbiano un particolare dovere di curare o effettuare i relativi lavori.*
La condanna generica al risarcimento dei danni ha, come contenuto, una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo alla misura ed alla stessa esistenza, in concreto, di un danno risarcibile; al fine di stabilire in astratto l'Obbligo del risarcimento, infatti, basta che siano poste a carico del responsabile di un fatto, doloso o colposo, le eventuali sue conseguenze dannose, senza bisogno di specifica prova, salvo il potere di escludere l'esistenza del danno in concreto in Sede di liquidazione o di Determinazione del quantum debeatur, qualora l'interessato, nel corso del giudizio di liquidazione, non ne dimostri l'esistenza. ( Conf 321998).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/1966, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1966 |
Testo completo
La domanda giudiziale di riparazione e ricostruzione del lastrico solare - pur essendo relativa a cosa comune - puo essere proposta, anziche nei confronti dell'amministratore del condominio, nei confronti di tutti i condomini, giacche all'amministratore - la cui legittimazione passiva e meramente facoltativa, come si evince dall'art 1131, comma secondo, cod civ - spettano i poteri di un comune mandatario con rappresentanza, con la conseguenza che al suo posto possono agire direttamente i mandanti, cioe i condomini.*